REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI STUDI AMERICANI ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

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REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI STUDI AMERICANI ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE 1. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca di Studi Americani (CRISA), istituito con D.R. n. 381/2011, fu, all atto della sua costituzione, promosso dal Dipartimento di Studi Euro- Americani, dal Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici, dal Dipartimento di Studi Storico-artistici, archeologici e sulla conservazione, dal Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo, dal Dipartimento di Scienze dell Educazione e dal Dipartimento di Studi Urbani, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale d Ateneo. A seguito del riordino dei Dipartimenti previsto dalla L. n. 240/2010, i Dipartimenti che hanno espresso il proprio interesse a proseguire nell adesione al CRISA alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, approvato nella seduta del 19 Gennaio 2017, sono il Dipartimento di Architettura, il Dipartimento di Scienze della Formazione, il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, il Dipartimento di Studi Umanistici. 2. Il Centro ha sede presso l Università degli Studi Roma Tre, nei locali del Dipartimento di afferenza del Direttore del CRISA. Qualora, nel tempo, si rendesse necessaria un altra sede, i Dipartimenti che lo costituiscono si dichiarano disposti ad assumersi l incarico di dare sede adeguata al CRISA presso la loro struttura. ARTICOLO 2 - SCOPI E ATTIVITA 1. Il Centro si propone di coordinare e promuovere attività di ricerca interdisciplinare e intercontinentale, all interno dell Ateneo e sul territorio, tese ad una migliore conoscenza della realtà del Continente Americano, nei settori delle scienze letterarie, storiche, pedagogiche, geografiche, sociali e filosofiche, artistiche, antropologiche, architettoniche, della comunicazione e dello spettacolo. Ha anche il fine di agire d'intesa e creare sinergie con organismi nazionali e internazionali. 2. In particolare il Centro: a) promuove e coordina attività di ricerca, formazione e consulenza anche sul territorio. A tal fine può utilizzare contratti e convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'articolo 66 del D.P.R. n. 382/80; b) promuove collaborazioni con altre istituzioni scientifiche nazionali o internazionali anche con l'attivazione e/o la stipula di contratti e/o convenzioni; c) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all'estero; provvede alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche e rende disponibili tutti i materiali e la documentazione raccolti; d) mette a disposizione dei docenti, degli studenti e dei dottorandi dei Dipartimenti che lo promuovono, e anche di quanti sono interessati, le sue risorse di ricerca scientifica. 3. Il Centro ha autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale secondo quanto disposto dal Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di afferenza del Direttore del CRISA svolge la funzione di Segretario Amministrativo del CRISA. Qualora, nel tempo, si rendesse necessaria la sua sostituzione, il Segretario Amministrativo di uno dei Dipartimenti che costituiscono il CRISA gli succederà nell incarico. 1

ARTICOLO 3 - AFFERENZE 1. Sono membri ordinari del CRISA i docenti afferenti ai Dipartimenti che lo costituiscono e che abbiano dichiarato, o dichiarino per iscritto, di voler afferire al Centro stesso, nonché i docenti fuori ruolo che abbiano svolto documentata attività di ricerca sulla cultura delle Americhe, appartenenti all'università degli Studi Roma Tre, e la cui domanda di adesione, presentata per iscritto al Direttore del CRISA, sia stata approvata dal Consiglio. 2. Il Consiglio può deliberare, su proposta scritta di uno dei suoi componenti: - l'afferenza al CRISA di altri studiosi, italiani e stranieri, che ne facciano richiesta al Direttore; - la nomina di membri onorari, in numero non superiore a 4 unità, con esclusione dei professori emeriti; - l'adesione al CRISA di enti pubblici e privati, in qualità di membri collettivi; - l afferenza al CRISA di titolari di borse di ricerca, siano essi assegnisti di ricerca o dottorandi, per la durata del finanziamento della borsa, come membri integrati, e la cui domanda di adesione, presentata per iscritto al Direttore del CRISA, sia stata approvata dal Consiglio. Il Consiglio del CRISA può altresì deliberare l adesione di ulteriori Dipartimenti che ne facciano richiesta, in base a delibera del Consiglio del Dipartimento richiedente. Le delibere dei Consigli degli ulteriori Dipartimenti e del Consiglio del CRISA vengono quindi sottoposte agli organi di governo dell Ateneo, per i provvedimenti di competenza. 1. Sono organi del CRISA: a) il Consiglio, b) la Giunta, c) il Direttore. ARTICOLO 4 - ORGANI DEL CENTRO ARTICOLO 5 - CONSIGLIO 1. Il Consiglio è costituito da tutti i docenti dell'università Roma Tre afferenti al CRISA e da una rappresentanza degli afferenti esterni in numero non superiore al 30% del totale dei componenti del Consiglio. La nomina degli afferenti esterni nel Consiglio viene approvata dal Consiglio su proposta del Direttore. 2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore, salvo quanto stabilito al successivo comma 6. 3. Il Consiglio definisce gli indirizzi di attività del CRISA, formula proposte ed approva il programma annuale delle attività. 4. Il Consiglio approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché i contratti, le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica. 5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l anno per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4. 6. Il Consiglio elegge il Direttore e la Giunta. Per tale adempimento il Consiglio viene convocato e presieduto dal decano fra i suoi componenti. La votazione si svolge fra i 90 e i 15 giorni prima della scadenza delle relative cariche. 2

7. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i membri aggregati (non facenti parte del Consiglio), i membri onorari ed un rappresentante nominato da ciascuno dei membri collettivi. 8. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. ARTICOLO 6 - GIUNTA 1. La Giunta è costituita eleggendo i componenti tra i membri ordinari del Consiglio, in numero pari almeno al numero dei Dipartimenti costituenti il Centro, e non più di due a Dipartimento, più il Direttore che la presiede. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo. 2. La Giunta è eletta dal Consiglio. Ciascun elettore può esprimere un solo voto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, salvo quanto stabilito al precedente comma 1. 3. La Giunta predispone, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il programma di attività del CRISA per l anno successivo. La Giunta resta in carica per tutta la durata della carica del Direttore; in caso di cessazione di uno dei suoi membri, il Consiglio provvede ad una nuova designazione. 4. La Giunta del CRISA coadiuva il Direttore nelle seguenti funzioni: a) definizione dei criteri generali per l utilizzazione dei fondi assegnati al CRISA per le attività di studio e di ricerca; b) valutazione dei progetti di ricerca presentati dagli afferenti, anche ai fini di un eventuale finanziamento; c) predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; d) collaborazione con gli organi di governo dell Ateneo e con gli enti nazionali, regionali e locali, anche al fine di promuovere, elaborare ed attuare programmi di educazione permanente per insegnanti e adulti. ARTICOLO 7 - DIRETTORE 1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CRISA e nominato dal Rettore. 2. Il Direttore ha la rappresentanza del CRISA, presiede la Giunta e il Consiglio e cura l esecuzione delle rispettive deliberazioni; con la collaborazione del Segretario Amministrativo, promuove le attività del CRISA, vigila sull osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni: a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento di tutte le attività svolte nel CRISA; b) propone il piano annuale di lavoro del CRISA, predispone i relativi strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'università e gli Enti interessati; c) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, coadiuvato dalla Giunta; d) coordina lo sviluppo e l organizzazione dei servizi del CRISA; e) provvede all acquisizione e conservazione di quanto serve al buon funzionamento del CRISA; 3

4. Entro 60 giorni prima dello scadere del mandato del Direttore, il decano fra i componenti convoca il Consiglio per le elezioni del Direttore, da tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dalla convocazione. Come primo atto il Direttore convocherà il Consiglio per procedere alle elezioni della Giunta. 5. Il Direttore resta in carica quattro anni accademici. 6. Il Direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo membri ordinari del Consiglio. Il Direttore vicario sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento temporaneo o su delega del Direttore. 7. Il Direttore può nominare un delegato cui affidare la cura dei rapporti con enti esterni. ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONI ALLE ATTIVITA DEL CRISA 1. Il CRISA, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale dell opera dei membri che ne fanno parte, di studiosi di centri italiani e stranieri con i quali siano stati stipulati accordi di collaborazione scientifica, della collaborazione di tecnici e personale amministrativo dei Dipartimenti che partecipano alle attività del CRISA. ARTICOLO 9 - FONTI DI FINANZIAMENTO 1. Per lo svolgimento delle attività il CRISA si avvale di risorse finanziarie costituite o provenienti da: a) contributi e finanziamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dei Ministeri e di altri enti pubblici e privati, anche internazionali; b) fondi di ricerca pubblici e privati assegnati a componenti del CRISA per lo svolgimento di ricerche presso il Centro; c) contributi di iscrizione o partecipazione a iniziative scientifiche o formative e ad attività realizzate con le risorse del Centro; d) eventuali contributi dei membri collettivi del Centro; e) contributi individuali; f) atti di liberalità. g) risorse di budget assegnate dai Centri primari di gestione costituenti il CRISA, secondo quanto disposto dal Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità d Ateneo, all art. 6, comma 4. ARTICOLO 10 - AMMINISTRAZIONE 1. L amministrazione del Centro è presso il Dipartimento di afferenza del Direttore del CRISA. 2. Le funzioni di Segretario Amministrativo del CRISA sono, quindi, svolte dal Segretario Amministrativo del Dipartimento di afferenza del Direttore del CRISA, fermo restando quanto previsto all'art. 2 comma3. 3. Il Segretario Amministrativo partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio in cui si approvano il bilancio preventivo e il rendiconto. 4

ARTICOLO 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio del CRISA e trasmesse agli Organi di Governo dell Ateneo per i provvedimenti di competenza. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme che disciplinano l attività degli organi collegiali universitari, le disposizioni del DPR n. 382/80, nonché le norme contenute nello Statuto dell Università degli Studi Roma Tre, nel Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel Regolamento generale di Ateneo. 5