LOTTO N. 1 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO LOTTO N. 2



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CAPITOLATO SPECIALE PER L AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO E DI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI RESPONSABILI DI SETTORE, TECNICI E SEGRETARIO COMUNALE LOTTO N. 1 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO LOTTO N. 2 RESPONSABILITA CIVILE ED AMMINISTRATIVA/CONTABILE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIRETTORE GENERALE, SEGRETARIO COMUNALE E TECNICI 1

COMUNE DI SESSA AURUNCA Capitolato Speciale 1. Ente appaltante: Comune di SESSA AURUNCA POLIZZA RCT RCO Mercedi annue di riferimento (soggette a regolazione premio) Euro 3.300.000,00 Massimali assicurati: Responsabilità civile terzi per ogni sinistro Euro 1.000.000,00 con il limite per persona danneggiata Euro 1.000.000,00 e con il limite per danni a cose Euro 1.000.000,00 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro per ogni sinistro Euro 1.000.000,00 con il limite per persona danneggiata Euro 750.000,00 Responsabilità patrimoniale del Sindaco, Assessori e Consiglieri. n 28 assicurati (Sindaco + 7 Assessori + 20 Consiglieri) per ogni sinistro e anno assicurato Euro 500.000,00 Responsabilità patrimoniale del Segretario Generale e dei dirigenti aventi funzioni di rappresentanza dell Ente n 6 assicurati (4 Funzionari amministrativi Responsabili di Settore + Direttore Generale + Segretario Generale) per ogni sinistro e anno assicurato Euro 500.000,00 R.C. professionale Tecnici n 11 assicurati (2 Funzionari tecnici Responsabili di Settore + 9 tecnici) Per ogni sinistro e anno assicurato Euro 500.000,00 2

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza anche in pendenza del premio da parte del Contraente, pagamento che lo stesso si impegna ad effettuare entro il termine di 30 giorni (trenta) giorni. Ciò in deroga all articolo 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati alla Compagnia ovvero al Broker. Se il Contraente non paga il premio alla firma nel termine di cui sopra o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Art. 3 Durata del contratto La durata del contratto deve intendersi di anni 3 al cui scadere i contratti si intendono risolti di diritto senza bisogno di disdetta. Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell articolo 1898 C.C. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Obblighi del Contraente o dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (articolo 1915 C.C.). Art. 8 Facoltà bilaterale per recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società e il Contraente (Comune) possono recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 3

Art. 10 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello di S. Maria Capua Vetere Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 12 Interpretazione favorevole Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all'amministrazione Comunale. Art. 13 Informativa sui sinistri Con periodicità semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito al periodo di assicurazione trascorso, sia in via aggregata che disaggregata. Art. 14 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o telex o fax indirizzati alla Società o al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Art. 15 Proroga dell assicurazione La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall articolo 44 della legge 23/12/94 n. 724. 4

LOTTO 1 RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO SEZIONE A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nell esercizio e funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono, nonché quale: - proprietario, conduttore, gestore di tutto quanto relativo all attività descritta, nulla escluso; - esercente, committente e/o patrocinante e/o concedente; L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell attività dichiarata. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato: 1. dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, canali e viadotti, da ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizioni di fabbricati ed impianti in genere; 2. dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all errato funzionamento di impianti semaforici in genere; 3. dalla proprietà e manutenzione di monumenti, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, aiuole, vasi, compresi i lavori di giardinaggio e potatura nonché l uso di anticrittogamici e/o antiparassitari; 4. dall organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere e conferenze (esclusi i fuochi pirotecnici) 5. dalla proprietà, gestione e manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico; 6. dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l organizzazione di corsi e manifestazioni sportive; 7. dalla gestione di scuole, asili, corsi di istruzione, aggiornamento e riqualificazione professionale; 8. dalla proprietà e uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio accalappiacani; 9. dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, biblioteche, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati; 10. dalla gestione di spacci e mense aziendali e scolastiche, dall esistenza di distributori automatici di cibi e bevande; 11. dalla proprietà e gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (ad esempio: scivoli, altalene, giostre e similari) installati in giardini e parchi pubblici o ovunque trovino adeguata sistemazione; 12. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non e cartelli pubblicitari, striscioni, nonché tabelloni per le affissioni compresi quelli a scopo elettorale ovunque installati sul territorio nazionale; 5

13. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini, con esclusione delle conseguenze derivanti dal rischio della circolazione disciplinata dalla legge 24/12/1969 n 990; 14. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento; 15. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale; 16. dall attività di Assistenza Sociale; 17. per le conseguenze derivanti al Comune per i servizi che lo stesso debba o decida di erogare presso il domicilio degli anziani e/o invalidi; 18. dall opera di persone impegnate in lavori socialmente utili; 19. dalla proprietà e manutenzione di acquedotti compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata; 20. dalla proprietà e manutenzione della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture; 20. dalla erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature; 21. da lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi, posa in opera di impianti e tubature; 22. dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico di immondizie e/o rifiuti in genere.la garanzia comprende: - proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere; - attività di disinfezione e/o disinfestazione; 23. dall esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di ascensori; 24. dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza anche armata. Definizione di terzo: Ai fini della garanzia assicurativa si conviene che: a) quando l Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati "terzi" esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato stesso. b) quando l Assicurato è l Amministrazione Comunale non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell Ente, limitatamente ai danni alle cose. c) sono considerati terzi gli Amministratori e i loro familiari, quando gli stessi fanno ricorso ai servizi e utilizzano le strutture dell Amministrazione Comunale. d) sono considerati terzi i prestatori di lavoro sopra definiti, qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio. e) sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività (manuali e non) dell Assicurato stesso a qualsiasi titolo intraprese, nonché presenti, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell ambito delle suddette attività. Delimitazione dell assicurazione R.C.T. Non risultano garantiti dalla presente polizza assicurativa, salvo quanto previsto nelle Estensioni di Garanzia, i rischi: a) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, rientranti in quanto previsto dalla Legge n 990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; 6

b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; c) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, salvo quanto previsto diversamente in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; d) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; e) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti anche in parte dall esposizione o contatto con l asbesto, l amianto o altra sostanza contenente asbesto o amianto; f) derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e ASL; g) alle opere in corso di realizzazione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; h) da furto di cose altrui salvo quanto l assicurato sia chiamato a rifondere in quanto civilmente responsabile ai sensi dell articolo 1783 C.C. e seguenti; i) da detenzione o impiego di esplosivi; j) da o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo. SEZIONE B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (RCO) compreso danno biologico Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Amministrazione Comunale di quanto questa sia tenuta a pagare (capitali, interessi e spese), a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n 1124 e successive (rivalsa INAIL e maggior danno) per gli infortuni (esclusi le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal decreto legislativo n 38 del 23/02/2000; la Società Assicuratrice, dunque, si obbliga a rifondere all Assicurato le somme richieste dall INAIL a titolo di regresso, nonché le somme richieste a titolo di maggior danno dall infortunato e/o dagli aventi diritto; 2. ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. n 626 del 19/09/1994 e successive modifiche ed integrazioni, a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n 1124 cagionati alle persone di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, escluse le malattie professionali. Tale garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia di euro 2.500,00 per ogni persona infortunata. L assicurazione è efficace purché al momento del sinistro, l assicurato sia in regola con gli obblighi di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. 7

SEZIONE C) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.) La società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per danni corporali (morte o lesioni personali) escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o servizio e ciò semprechè sia operante la garanzia RCO e nell ambito dei massimali previsti. Norma comune alle garanzie RCT e RCO Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall I.N.A.I.L. che dall I.N.P.S. a norma di legge. SEZIONE D) Malattie professionali La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O./R.C.I) è estesa al rischio delle malattie professionali, tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n 1124, completate dal D.P.R. 09/06/1975 n 482 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali o dovute a causa di servizio. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione. La garanzia non si estende: 1. ai prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattie professionali precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. alle malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell Amministrazione Comunale; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell Amministrazione Comunale. c) Per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all amianto, alla silicosi. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. alle malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento visite ispettive sullo stato dei luoghi di lavoro dell Assicurato, che l Amministrazione Comunale stesso è tenuto a consentire ed a fornire le notizie e la documentazione utile allo scopo. L Amministrazione Comunale ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. Resta comunque convenuto che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni prodotti da Aziende Municipalizzate o Unità Socio Sanitarie Locali. 8

ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti) Art. 1 Danni da incendio La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato e/o da lui detenute. Art. 2- Committenza auto L assicurazione comprende la responsabilità derivante all Assicurato a norma dell articolo 2049 del C.C., per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all Assicurato stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. Art. 3 - Responsabilità civile personale dei dipendenti La garanzia opera anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell Amministrazione Comunale per danni conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative (compreso la RC personale del responsabile di sicurezza ai sensi della legge n 626/1994) a carico di: a) terzi, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; b) altri dipendenti dell Amministrazione Comunale, entro il limite del massimale per la R.C.O. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Art. 4 - Lavori ceduti in appalto L assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull Assicurato per danni cagionati o subiti da imprese, loro titolari e dipendenti che abbiano in appalto lavori dal Comune. Art. 5 - Danni da veicoli sotto carico-scarico e/o in sosta nell ambito di esecuzione di lavori L assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull Assicurato per danni cagionati o subiti da imprese, loro titolari e dipendenti che abbiano in appalto lavori dal Comune. Art. 6 - Danni a cose nell ambito di esecuzione dei lavori La garanzia comprende i danni alle cose che si trovino nell ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo di euro 250.000,00 per anno assicurativo. Art. 7 - Danni alle condutture, cavi ed impianti sotterranei La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei in genere con il massimo risarcimento di euro 75.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Art. 8 - Danni a cose di terzi dovuti a cedimenti, franamento, e da incendio. La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento ed assestamento del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00 e nel limite del massimale per danni a cose e con un massimo indennizzo di euro 200.000,00 9

Art. 9 - Cose consegnate e non consegnate (Articoli 1783, 1784, 1785 bis C.C.) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto fino alla concorrenza di almeno 2.500,00 euro per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di euro 5.000 per ogni anno assicurativo. Sono esclusi danaro, valori bollati, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto. Art. 10 - R.C. delle persone non in rapporto di dipendenza Premesso che l Amministrazione Comunale può avvalersi dell opera di persone non dipendenti, (in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale ai sensi della legge n 196 del 24/06/1997 e successive modifiche e/o integrazioni o altri rapporti di lavoro atipici introdotti dalla legge Biagi), si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato stesso per: - danni a cagionati a terzi da dette persone; - danni subiti da dette persone sempre che l Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria sul lavoro. Art. 11 Danni da Interruzione e/o sospensione di attività L assicurazione vale anche per la R.C. derivante all Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale, mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, a condizione che tali danni siano conseguenza di sinistri risarcibili con la garanzia di R.C.T.. Per la presente estensione di garanzia il massimo risarcimento sarà pari a euro 200.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500,00. Art. 12 - Danni a cose in consegna e custodia La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell assicurato o dei suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazione, carico e scarico di tali cose. La presente garanzia è operante fino al massimo risarcimento di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con una franchigia fissa di euro 250,00 per sinistro. Sono esclusi i danni da furto e incendio. Art. 13 - Organizzazione e gestione di progetti di lavori di pubblica utilità, corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla organizzazione e gestione di progetti di lavori di pubblica utilità, corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio. I partecipanti a tali attività sono considerati terzi. Art. 14 Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere L assicurazione comprende i danni cagionati dai cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Art. 15 - Proprietà e conduzione di fabbricati La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative parti comuni se in condominio, sia da lui occupate per l esercizio delle attività istituzionali, sia di quelle date in locazione e/o comodato a terzi, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi Ascensori, montacarichi e scale mobili. Si considera in garanzia anche la responsabilità civile per i fabbricati assunti in locazione o in concessione compresi parchi e giardini o altre aree. 10

Sono compresi in garanzia inoltre: - i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese; - i lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, in questi casi la garanzia dovrà intendersi prestata per la sola responsabilità civile dell Assicurato in qualità di Committente dei suddetti lavori; - i danni derivanti da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubature, impianti e condutture. Per tali danni è operante una franchigia di euro 250,00. Si intendono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne. Art. 16 - R.C. Proprietà e conduzione della rete fognaria. L assicurazione vale anche per la R.C. derivante all Assicurato per danni arrecati a terzi in relazione alla proprietà, manutenzione e conduzione della rete fognaria, limitatamente al caso di rottura degli impianti. Per la presente estensione di garanzia il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo sarà pari a euro 250.000,00 con uno scoperto del 10% e con il minimo di euro 500,00. Art. 17 RC Committenza lavori Per i lavori ceduti in appalto da parte del Contraente, viene assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente stesso, per i danni cagionati a terzi durante l esecuzione dei lavori. Art. 18 -Danni da inquinamento accidentale La garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni e per danneggiamenti a cose e animali conseguenti da contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale. Questa garanzia viene prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di euro 1.500,00 con il massimo indennizzo di euro 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo Art. 19 - Estensione territoriale L assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. Art. 20 - Regolazione del premio Il premio è convenuto in base a mercedi erogate previste di euro 3.300.000. Esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ad regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l indicazione delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro compreso quello a tempo determinato nonché l importo corrisposto per lavoro interinale e/o collaborazione coordinata e continuativa o altri rapporti di lavoro atipici. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 45 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino 11

alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche, e controlli nei confronti dell Assicurato per i quali il Contraente tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni idonee. Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso, assumendo i relativi oneri, compresi gli eventuali risarcimenti per danni a cose od animali in franchigia. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall Assicurato per legali tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Art. 22 - Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro Art. 23 Franchigia assoluta Per ogni danno a cose e animali, in caso di sinistro, si applicherà una franchigia assoluta di euro 516,00 ferma restando la gestione delle vertenze di danno di cui al precedente articolo 21. Art. 24 Rimozione veicoli Premesso che l Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall Assicurato in apposite aree. La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Sono esclusi i danni da furto, incendio nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell intervento. Art. 25 Parcheggi Autorimesse L assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici. Art. 26 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, per tutta la sua durata, alla società UNICOVER spa con sede legale in Napoli, alla Piazza Francese n 3 e rappresentata dalla filiale di Caserta sita in via Gandhi, parco Le Fontane. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto della Contraente, dalla UNICOVER spa. Pertanto, ai fini della gestione della polizza, si prende atto che tutte le comunicazioni fatte dalla Contraente alla UNICOVER spa devono intendersi come fatte alla Compagnia. Si conviene, altresì, che la UNICOVER spa si impegna a trasmettere, con tempestività, tutte le comunicazioni ricevute dalla Contraente alla Compagnia. 12

LOTTO 2 CAPITOLATO RESPONSABILITA CIVILE ED AMMINISTRATIVA/CONTABILE DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIRETTORE GENERALE, SEGRETARIO COMUNALE E TECNICI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO COMUNALE Premessa Per sinistro si intende la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali é prestata l assicurazione. Oggetto dell Assicurazione L assicurazione viene prestata per la responsabilità civile derivante ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, al Segretario Comunale, Direttore Generale e Dirigenti/Responsabili di servizio nell espletamento del proprio mandato e per le funzioni che dovessero svolgere in rappresentanza dell Ente in altri organi collegiali, ferma l esclusione di cui alla lettera G del successivo articolo ESCLUSIONI, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione. La garanzia, comunque, comprende sia i danni di cui i soggetti assicurati debbano rispondere direttamente nei confronti dei terzi, sia quelli dei quali debbano rispondere indirettamente nei confronti dell Ente che, dopo aver risarcito il danno a terzo, agisca in via di rivalsa. La garanzia per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile opera a condizione che gli stessi siano stati accertati e quantificati dal giudice competente con sentenza eseguibile. La garanzia opera per la personale e diretta responsabilità degli Assicurati con esclusione quindi di ogni obbligo solidale con altri soggetti non assicurati con la presente polizza. La garanzia opera altresì: - per i danni derivanti da assunzione e gestione del personale con il limite di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - per i danni derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione, anche parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi con il limite di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - in caso di decesso dell Assicurato rimane l obbligo della società assicuratrice a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l Ente di appartenenza, per sinistri verificatisi durante il tempo della decorrenza dell Assicurazione, ferme, comunque, le prescrizioni della legge; - sanzioni, multe, ammende inflitte contro terzi compresa la Pubblica Amministrazione in genere a seguito di errore professionale da parte dell Assicurato con il limite di euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo. I limiti di cui sopra vengono prestati nell ambito del massimale garantito in polizza. Inizio e termine della garanzia L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della assicurazione e semprechè gli Assicurati rivestissero, a quella data, la qualifica di Sindaco, Consigliere, Assessore, Segretario comunale, Direttore Generale e dirigenti/responsabili di servizio. 13

La garanzia vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati entro 1 anno dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato le stesse si sia verificato durante il periodo di validità del contratto e sempre che quest ultimo non sia stato rescisso per sinistro dalla Società. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli Assicurati dichiarano, e la Società prende atto, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzatili ai sensi della presente assicurazione. Limiti di indennizzo L assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 500.000,00 per ogni sinistro o per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione; fermo restando, comunque, che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all Assicurato in tempi diversi. In tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente al momento della cessazione dell Assicurazione. Il massimale previsto in polizza deve intendersi fissato in euro 1.500.000,00 quale aggregato annuo nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. La garanzia opera con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.500,00 Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, Citta del Vaticano e Repubblica si San Marino nonché nei Paesi della Unione Europea. Esclusioni L assicurazione non vale per le perdite patrimoniali: a) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; b) conseguenti a danni a persone (morte e lesioni personali) e danneggiamenti a cose; c) conseguenti a furto, rapina e incendio; d) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione/fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale; f) derivanti dal mancato raggiungimento del fine o degli obiettivi dell'ente, nonché da responsabilità volontariamente assunte che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalla legge; g) derivanti dall attività di Sindaco di Società o Enti, quando non espressamente riferito all'ente di appartenenza; h) derivanti dalla mancata e/o insufficiente stipulazione di assicurazioni nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi; i) derivanti da fatti dolosi o gravemente colposi. Interpretazione del contratto Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all assicurato. 14

ESTENSIONI DI GARANZIA CONDIZIONE PARTICOLARE: COLPA GRAVE - ENTE TERZO A parziale deroga dell articolo riguardante le ESCLUSIONI lettera D l assicurazione è estesa a: - perdite patrimoniali conseguenti a colpa grave dell Assicurato; - alle perdite patrimoniali provocate all Ente di appartenenza e/o alla Pubblica Amministrazione in genere, considerati Terzi. Tali estensioni di garanzia vengono prestate con la corresponsione, da parte di ogni Assicurato, della quota parte premio annuo lordo, pari al 20% del premio pro-capite previsto in polizza. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI DIRIGENTI FUNZIONARI E SEGRETARIO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI. Premessa Per sinistro si intende la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è stata prestata l assicurazione Oggetto dell Assicurazione L assicurazione viene prestata per la responsabilità personale derivante agli Assicurati, sotto il profilo della correttezza amministrativa, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l Ente di appartenenza e la Pubblica Amministrazione, nell espletamento delle proprie funzioni esercitate ai sensi di legge. La garanzia per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile opera a condizione che gli stessi siano stati accertati e quantificati dal giudice competente. La garanzia opera per la personale e diretta responsabilità degli Assicurati con esclusione quindi di ogni responsabilità solidale con altri soggetti non assicurati con la presente polizza. La garanzia opera altresì: - per i danni derivanti da assunzione e gestione del personale con il limite di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; - per i danni derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione, anche parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi con il limite di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. I limiti di cui sopra vengono prestati nell ambito del massimale garantito in polizza. - per sanzioni, multe, ammende inflitte contro terzi compresa la Pubblica Amministrazione in genere a seguito di errore professionale da parte dell Assicurato; il massimo risarcimento è fissato in euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo Inizio e termine della garanzia L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e non oltre due anni prima dalla data di effetto dell assicurazione. La garanzia vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicuratori entro 1 anno dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato le stesse si sia verificato durante il periodo di validità del contratto e sempre che quest ultimo non sia stato rescisso per sinistro dalla società. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli Assicurati dichiarano, e la Società prende atto, di non aver ricevuto nessuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento presentate a loro stessi e/o all Ente di appartenenza indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. 15

Limiti dell indennizzo. L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente al momento della cessazione della Assicurazione. Nel caso di corresponsabilità di più assicurati, fermo il massimale annuo stabilito nella presente polizza, la Società non risponderà per somme superiori a due volte il massimale medesimo per ciascuna annualità. Il massimale previsto in polizza deve intendersi fissato in euro 1.500.000,00 quale aggregato annuo nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. La garanzia opera con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 500,00 ed il massimo di euro 2.500,00 Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano nonché Paesi appartenenti alla Unione Europea. Esclusioni L assicurazione non vale per le perdite patrimoniali: a) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; b) derivanti da fatto doloso e/o colpa grave; c) conseguenti a danni a persone, (morte e lesioni personali) o danneggiamenti a cose; d) conseguenti a furto, rapina e incendio; e) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione/fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..); f) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g) conseguenti a danno ambientale; h) derivanti attività di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o Revisore Contabile di Società o Enti o non espressamente riferito all Ente di appartenenza; i) derivanti dalla mancata e/o insufficiente stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi; j) conseguenti alle attività svolte in relazione alla Legge 109/94, successive modifiche e regolamento di attuazione ; Interpretazione del contratto Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all assicurato. 16

ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti) 1. ATTIVITA DI CUI AI D.LGS. 626/94 E 494/96 La copertura assicurativa si intende estesa alle responsabilità derivanti agli Assicurati per effetto delle posizioni, incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui ai dlgs 626/94 e 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. 1. ESTENSIONE ALLE ATTIVITA TECNICHE L assicurazione è prestata, nei limiti dei massimali previsti e per gli Assicurati che svolgono attività tecniche, per la responsabilità nell esercizio di: - attività di progettista direttore dei lavori collaudatore - funzioni di responsabile del procedimento responsabile dei lavori coordinatore per la progettazione coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi della legge 109/94 (legge Merloni del 11/02/94 e dai d.lgs. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni; il tutto a condizione che gli Assicurati abbiano tutti i requisiti previsti. La copertura assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose ed animali. La presente estensione di garanzia non è operante: - per i danni causati dall Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso; - qualora l Assicurato non sia regolarmente abilitato all esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie (ad eccezione dei geometri in quanto non iscrivibili al corrispondente Albo Professionale), ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni; - per i lavori eseguiti da imprese dell Assicurato o di cui l Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; - per danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere; - per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione; - per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all uso o necessità cui sono destinate. Sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse; - per le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti delle opere riscontrati dopo l ultimazione dei lavori e che rendano l opera inidonea all uso al quale è destinata; - per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all esecuzione dei lavori; - per i danni conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità; - per i maggiori costi per le varianti di cui all art. 25) comma 1) lettera d) della legge n. 109 del 11/02/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni e/o decreti attuativi. CONDIZIONE PARTICOLARE A parziale deroga dell art. ESCLUSIONI, LETTERA D), l assicurazione è estesa anche a: - alle perdite patrimoniali conseguenti a colpa grave dell Assicurato; - alle perdite patrimoniali provocate all Ente di appartenenza e/o alla Pubblica Amministrazione in genere, considerati Terzi. Tali estensioni di garanzia vengono prestate con la corresponsione, da parte di ogni Assicurato, della quota parte premio annuo lordo pari al 20% del premio pro-capite previsto in polizza. 17