Visto il DL n. 35/2013 art. 10, comma 2, lettera c), con il quale viene stabilito che :



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23 Agosto 2013 SCADENZE TARES ENTRO IL 2013 di Lucio Guerra* PREMESSA Visto il DL n. 35/2013 art. 10, comma 2, lettera c), con il quale viene stabilito che : c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell articolo 14 del decreto legge n. 201, del 2011; Visto il seguente stralcio della nota via PEC del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Roma 9 AGO. 2013 DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE UFFICIO XIII Al Comune di PEC: {Rif. Vs. inserimento web in data 30 luglio 2013) OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Deliberazione del Consiglio comunale *j del lj Determinazione del numero e della scadenza delle rate per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.64. Con la deliberazione indicata in oggetto codesto Comune ha stabilito che, per l'anno 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) venga corrisposto in quattro rate, scadenti la prima il 30 novembre 2013, la seconda il 31 dicembre 2013, la terza il 31 gennaio 2014 e la quarta il 28 febbraio 2014. Tale deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L..8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la cui lett. a) prevede che, per il solo anno 2013 e in deroga a quanto diversamente prescritto dall'art. 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dall'ente locale con propria deliberazione ^adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo... ". Premesso che, per quanto riguarda gli aspetti di natura specificatamente tributaria, dal tenore letterale di tale disposizione non si può desumere che l'ente locale sia tenuto a fissare la scadenza delle rate del tributo dovuto per l'anno 2013 entro il medesimo anno, va, tuttavia, evidenziato che la successiva lett. e) del medesimo comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 35 del 2013, stabilisce, sempre limitatamente all'anno 2013, che "la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011 ". 1

Deve ritenersi, quindi, che il Comune, nel disciplinare il numero e la scadenza delle rate della TARES per l'anno 2013, incontri il Vincolo costituito dalla riserva allo Stato della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, il cui gettito deve essere in ogni caso assicurato all'erario entro l'anno in corso, anche al fine di pervenire ad un'esatta quantificazione dello stesso e di poter, quindi, determinare le dotazioni del fondo di solidarietà comunale, del fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. A decorrere dall'anno 2014, infatti, la possibilità di quantificare con precisione l'entità della maggiorazione standard è pregiudicata dal riconoscimento della facoltà per il Comune sia di elevare la misura di detta maggiorazione sino a 0,40 euro, sia di riscuotere la TARES anche mediante "le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari", oltre che tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale approvato con D.M. 14 maggio 2013, i quali costituiscono gli unici strumenti che consentono di individuare i flussi relativi alla maggiorazione in questione. Ciò chiarito relativamente al versamento della maggiorazione, deve, altresì, essere segnalato che, in ordine alla possibilità per il Comune di posticipare all'anno 2014 la scadenza di una o più rate del tributo dovuto per l'anno 2013, sono state avanzate perplessità dal Ministero dell'interno, con riferimento alle conseguenze derivanti da tale determinazione sotto il profilo contabile, che investono in particolare l'applicazione dell'art. 179 (ACCERTAMENTO) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Per quanto sopra evidenziato, fermo restando che codesto Comune è tenuto in ogni caso a porre in essere le attività necessarie ad assicurare che la maggiorazione standard sia corrisposta nell'anno 2013, si richiama l'attenzione sull'esigenza di considerare altresì le implicazioni contabili derivanti dalla decisione di riscuotere una o più rate della TARES nel 2014, eventualmente anche acquisendo l'avviso del predetto Dicastero. CONCLUSIONI Si ritiene confermata l impossibilità di posticipare una o più rate nel 2014, in quanto : (nota MEF) fermo restando che codesto Comune è tenuto in ogni caso a porre in essere le attività necessarie ad assicurare che la maggiorazione standard sia corrisposta nell'anno 2013 (nota MEF) incontri il Vincolo costituito dalla riserva allo Stato della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, il cui gettito deve essere in ogni caso assicurato all'erario entro l'anno in corso DL n. 35/2013 art. 10, comma 2, lettera c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo Ne deriva che la maggiorazione deve essere obbligatoriamente versata nel 2013, come ribadito dal MEF nella sopra indicata nota, ed unitamente all ultima rata, come stabilito dalla legge, e trattandosi appunto di ultima rata, ciò significa che le altre rate dovranno essere antecedenti 2

A meno che ci si inventi la possibilità di versare prima l ultima rata e poi le rate precedenti all ultima, ma anche qui non tornerebbe, in quanto la rata con la maggiorazione non sarebbe più l'ultima Penso sia oltremodo chiaro e logico che le rate tares non possono che avere scadenza entro l'anno 2013 in maniera tale che, unitamente all'ultima RATA, venga versata la maggiorazione, in modo da assicurare, come evidenziato da nota MEF, che la maggiorazione standard sia corrisposta nell'anno 2013 STABILIRE RATE TARES OLTRE IL 2013 RITENGO INOLTRE CHE INCONTRI DEI VINCOLI CHE VANNO OLTRE LA MAGGIORAZIONE DA VERSARE ENTRO IL 2013. di Lucio Guerra* MEF Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili 7 agosto 2013 Il versamento del tributo e della maggiorazione, per l anno di riferimento, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I Comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l anno 2013 la scadenza di gennaio è stata differita dapprima ad aprile e poi a luglio. Infine, l art. 10, comma 2 del D. L. n. 35 del 2013 ha previsto che, in deroga a quanto diversamente stabilito dall art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 che: 1) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono fissate dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; 2) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e, comunque, ad eccezione dell ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l anno 2013; 3) i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Infine, va ricordato che, sempre in deroga allart. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. APPROFONDIMENTO Ritengo che la facoltà di cui al punto 1, opera anch essa per l anno di riferimento e nel caso per il 2013, derivandone, a mio avviso, che non possono essere stabilite scadenze che vanno oltre l anno di riferimento del tributo. 3

Tale interpretazione trova inoltre fondamento nella norma transitoria con la quale viene stabilito che : Stralcio punto 3) i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2 Derivandone che eventuali rate stabilite nel 2014 andrebbero anche oltre il termine massimo consentito per l affidamento della gestione del tributo (31.12.2013) ai soggetti che svolgevano tale servizio al 31.12.2012 IN CONCLUSIONE Per la corretta gestione del nuovo tributo tares, per le attività di riscossione, accertamento e contenzioso, nonché per la corretta gestione contabile, ritengo che debbano essere stabiliti dei termini certi di versamento che ritengo debbano essere quelli dell annualità di imposta. Mi lascia pertanto molto perplesso quanto affermato dalla nota del dipartimento ministeriale secondo la quale, per quanto riguarda gli aspetti di natura specificatamente tributaria, dal tenore letterale di tale disposizione non si può desumere che l'ente locale sia tenuto a fissare la scadenza delle rate del tributo dovuto per l'anno 2013 entro il medesimo anno. Se fosse consentito all ente locale di fissare la scadenza delle rate del tributo dovuto per l'anno 2013 oltre il medesimo anno, senza peraltro porre, a questo punto, un termine massimo, questo avrebbe delle notevoli ripercussioni in termini di gestione contabile, attività di riscossione, accertamento e contenzioso. Penso pertanto che le perplessità manifestate dal Ministero dell'interno sotto il profilo contabile, che investono in particolare l'applicazione dell'art. 179 (ACCERTAMENTO) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, riguardanti la possibilità di stabilire rate tares oltre l annualità d imposta 2013, siano molto fondate. N.B. E da evidenziare che i Comuni ex TARSU ponevano ordinariamente in riscossione la Tassa nell'anno successivo a quello di competenza, sulla base di specifica disposizione normativa art. 72 D.LGS 507/93, che stabiliva il termine annuale di decadenza. (L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, e' iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare (( al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e' notificato.) * responsabile servizio tributi associato 4

ItaliaOggi Numero 199 pag. 31 del 23/8/2013 ENTI LOCALI Lo ha chiarito il ministero dell'economia e delle finanze in una nota inviata a un comune SCADENZE TARES ENTRO IL 2013 Il gettito della maggiorazione va assicurato entro l'anno di Stefano Baldoni* Il comune nel disciplinare il numero e la scadenza delle rate della Tares per l'anno 2013 incontra il vincolo costituito dalla riserva allo stato della maggiorazione standard. È questa la conclusione a cui è giunto il ministero dell'economia e delle finanze in una recente nota inviata a un comune. L'art. 10, c. 2, del dl 35/2013 ha previsto che, per l'anno 2013 e in deroga alle previsioni contenute nella disciplina della Tares a regime (art. 14, c. 35, dl 201/2011), la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con deliberazione, adottata dal Consiglio comunale (circolare Mef n. 1/Df/2013), anche nelle more della regolamentazione comunale del tributo. A tale proposito, mentre a regime il citato comma 35 stabilisce che la scadenza delle rate della Tares è fissata nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, salvo diversa regolamentazione comunale, per l'anno 2013 i comuni erano liberi di determinare le tempistiche di pagamento del tributo, anche anticipando la prima scadenza fissata dalla legge nel mese di luglio. Gli enti potevano, per il 2013, derogare le norme di legge sia per quanto concerne la scadenza delle rate che per la loro quantificazione. Era sorta, invece, più di qualche perplessità sulla possibilità di stabilire termini di pagamento del tributo riferito all'anno 2013 scadenti dopo il 31 dicembre del medesimo anno. Ciò per effetto della disposizione contenuta nel c. 2 dell'art. 10 del dl 35/2013 in virtù della quale, sempre per il 2013, la maggiorazione alla Tares, disciplinata dall'art. 14, c.13, del dl 201/2011 e pari ad 0,30 a metro quadrato, viene riservata allo stato e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, a mezzo del modello F24 o dell'apposito bollettino di conto corrente postale approvato con il dm 14/05/2013 (e non anche mediante le nuove modalità di pagamento tramite servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, introdotte in aggiunta agli altri strumenti appena ricordati dal citato dl 35/2013). Come già precisato dalla circolare del ministero dell'economia n. 1/Df del 29/04/2013, il versamento della maggiorazione da effettuarsi in favore dello stato è rinviato all'ultima rata del tributo, scadente nel mese di ottobre o alla data stabilita dal comune con la deliberazione prevista dal c. 2 dell'art. 10 del dl 35/2013. La legge e la circolare appena citata nulla dicono però su quali limiti temporali incontri la fissazione della scadenza dell'ultima rata del pagamento da parte del comune, spingendo taluni enti a stabilire scadenze cadenti anche nel 2014 (specie quelli che ordinariamente ponevano in riscossione la Tarsu nell'anno successivo a quello di competenza, nel rispetto del termine annuale di decadenza stabilito dall'art. 72 del dlgs 507/93). Tuttavia, come precisato dalla recente nota del ministero, la presenza della riserva della maggiorazione allo stato pone dei limiti ben precisi alla potestà regolamentare comunale che, come noto, non può estendersi oltre i tributi di propria competenza. 5

L'esigenza di assicurare all'erario il gettito della maggiorazione entro il 2013 impone che il versamento della stessa scada entro la fine del predetto anno. Ciò, in base alla nota ministeriale, anche per la necessità di quantificare il gettito della maggiorazione standard (operazione che sarebbe pregiudicata negli anni successivi dalla facoltà attribuita ai comuni di incrementare la maggiorazione fino a 0,40 a mq e dalla possibilità di adottare canali di pagamento diversi dal F24 e dal bollettino postale unico nazionale). Tuttavia, da un'attenta lettura, la nota non pare precludere del tutto la possibilità di riscuotere una o più rate Tares nel 2014, premurandosi solo di precisare che in ogni caso il comune deve porre in essere le attività necessarie ad assicurare che la maggiorazione sia corrisposta nel 2013. In tale modo viene lasciato spazio all'interpretazione per la quale i comuni potrebbero fissare scadenze di versamento della Tares anche oltre il 31/12/2013, purché la maggiorazione sia versata, con le modalità previste dalla legge, con l'ultima rata scadente nel 2013 (vedasi nota Ifel 10/05/2013). Tuttavia una tale soluzione appare in contrasto con il dettato normativo che impone il versamento della maggiorazione in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo (art. 10, c. 2, let. c, dl 35/2013). Per il ministero la fissazione di scadenze oltre il 2013 desta perplessità dal punto di vista contabile, con riferimento all'accertamento della corrispondente entrata. * responsabile area economico finanziaria membro Osservatorio tecnico Anutel 6