ACCORDO DI PROGRAMMA PER L INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP



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ACCORDO DI PROGRAMMA PER L INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP Fra: Direzione Generale per la Regione Liguria del Ministero della Pubblica Istruzione, Provincia di Genova, Comune di Genova, Comuni di Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Sant' Olcese, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'aveto, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli, AASSLL incidenti sul territorio della provincia di Genova, finalizzato alla migliore integrazione scolastica e sociale di alunni che hanno bisogni particolari, e tra questi, con priorità, delle persone handicappate. 1

Riferimenti normativi: LEGGI STATALI Legge n. 118/71 Conversione in Legge del decreto legge 30/1/1971 n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili. D.P.R. n. 616 del 24/7/1977 Decentramento ad enti locali di competenze in materia di prevenzione, cura e riabilitazione. Legge n.833/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e successive integrazioni e modifiche. D.P.R. n. 384 del 27/4/1978 Regolamento d'attuazione dell'articolo 27 della Legge n. 118/71 per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Legge n. 845/78 - Legge Quadro in materia di formazione professionale. Legge n. 142/90 Ordinamento delle autonomie locali. Legge n. 176/91 Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni unite a New York. Legge n. 104/92 - Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione ed i diritti per le persone handicappate e successive integrazioni e modifiche. Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell art. 13 della legge sopra riportata, sui criteri per la stipula degli accordi di programma. D.lgs. n.502 del 30/12/1992, così come integrato dal D.lgs. n. 229 del 19.6. 99 recante norme per la razionalizzazione del S.S.N. Legge n. 67/93 Conversione in legge del D.L. 18/1/1993 n. 9 recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale. DPR 24/2/1994 - Atto d'indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia d'alunni in situazione di handicap. D.Lgs. n. 297 del 16/4/94 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole d'ogni ordine e grado e successive integrazioni e modifiche. D.P.C.M. del 7/6/95 - Carta dei servizi scolastici. D.P.R. del 24/7/1996 n. 503 Regolamento recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,spazi e servizi pubblici. Legge n.59/1997 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa - art.21 sull autonomia delle istituzioni scolastiche. Insieme delle norme che regolano l autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare: - Legge n. 440/1997 Istituzione del Fondo per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa e per gli interventi perequativi. - D.P.R. 275 del 8/3/99 Regolamento recante norme in materia dell autonomia scolastica. 2

Legge n.40/98 Disciplina dell' immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche, sul diritto/dovere di assistenza. D. Lgs. n. 286/98, art. 38 comma 1 e 5 Differenzia tra minori e adulti stranieri. D.P.R. del 23/7/98 - Approvazione piano Sanitario Nazionale 1998/2000. D.Lgs n.112 del 31/3/98 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Legge n. 68/99 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Istituzione del fondo per l arricchimento dell offerta formativa e D.P.R. n. 275 dell 8 marzo 1999 - Regolamento dell Autonomia Scolastica. D.P.R. del 10.11.99 Approvazione del progetto obiettivo Tutela della Salute mentale1998-2000. D.P.R. n.394/99, art 45 cui si riferiscono le scuole per iscrivere ragazzi senza permesso di soggiorno. D.P.C.M. del 13/1/2000 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio. Legge quadro n. 30 del 10 febbraio 2000 in materia di riordino dei cicli di istruzione. D.P.R. n. 257/00 - Regolamento di attuazione dell art. 68, L. 144/99 sull obbligo di frequenza ad attività formative fino al 18 anno di età. Legge n. 62/2000 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all istruzione. Legge n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. D.P.C.M. del 14/2/2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie; D.P.C.M. del 29/11/2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Legge n. 189/02 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, che non modifica l art. 38 DPR 286/98. Legge n. 53/03 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. D.Lgs. del 24/03/05 concernente il diritto-dovere all istruzione e formazione. Legge n. 67/2006 - Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione. D.P.C.M. del 23/2/2006, n. 185 Regolamento recante modalità e criteri per l individuazione dell alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. LEGGI REGIONALI Legge n. 19 del 12.4.1994- Norme per la prevenzione, riabilitazione e l integrazione sociale dei portatori di handicap. 3

Legge n. 42 dell 8.8.94 e successive modificazioni. Legge n. 15 dell 8.06.2006 - Norme ed interventi in materia di diritto all istruzione e alla formazione. DECRETI MINISTERIALI D.M. Istruzione del 9/7/1992 - Criteri per la stipulazione degli accordi di programma. D.M. Istruzione del 15/7/1992 - Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale. D.M. n.141/99 Classi con portatori handicap. D.M. Sanità del 24.4.2000 Adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000. CIRCOLARI MINISTERIALI M.P.I. C.M. n. 227 del 8/8/1975 - Interventi a favore degli alunni handicappati. C.M. n. 159 del 28/6/1979 Collaborazione scuola, enti territoriali. C.M. n. 199 del 28/7/1979 - Sostegni particolari. C.M. n. 258 del 22/9/1983 - Linee d'intesa fra scuola, Enti Locali, USL. C.M. n. 250 del 3/9/1985 - Azione di sostegno a favore dei portatori di handicap. C.M. n. 1 del 4/1/1988 Continuità educativa del processo d'integrazione degli alunni handicappati. C.M. n. 262 del 22/9/1988 Iscrizioni e frequenza alla scuola di II grado d'alunni handicappati. C.M. n. 339 del 16/11/1992 Continuità educativa fra i diversi ordini di scuola. C.M. n. 125 del 20.07.2001 Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap. 4

Finalità: Il presente accordo intende definire e stimolare modalità e procedure di collaborazione tra i diversi firmatari e tra le scuole ed i servizi presenti sul territorio, al fine di promuovere la piena integrazione della persona handicappata nell ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell istruzione scolastica o professionale (art. 14, L.328/00), anche in considerazione e riferimento ad altri progetti attivati o attivabili (L.285/97). Nel rispetto di tali finalità si ritiene opportuno un unico accordo che riguardi l intero territorio coincidente con la provincia genovese. Il presente documento offre ai singoli istituti scolastici, eventualmente tra loro consorziati, linee guida concordate con l Ufficio Scolastico Regionale, gli interlocutori sanitari e dell ente locale. L attuazione del presente Accordo prevede, da parte dei singoli comuni, l adesione allo stesso attraverso la sua sottoscrizione da parte del Sindaco. Tale adesione andrà ratificata e confermata da atto deliberativo del Consiglio Comunale. È altresì prevista la possibilità di stipulare protocolli a livello di zona/distretto sanitario e reti di scuole, per meglio definire le modalità operative di collaborazione atte a garantire il miglior raccordo nei diversi territori. Attribuzioni e competenze degli enti firmatari: Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale per la Regione Liguria L Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, si impegna ad assicurare il processo di integrazione di alunni handicappati attraverso le seguenti azioni: - assegnazione di insegnanti di sostegno prioritariamente e possibilmente specializzati, in risposta ai bisogni specifici dell alunno handicappato e compatibilmente con le disponibilità di organico; - stimolo alla crescita della cultura dell integrazione attraverso iniziative di formazione volte ai Dirigenti Scolastici e agli insegnanti; - diffusione della cultura dell integrazione tra i collaboratori scolastici attraverso opportune iniziative di formazione; - predisposizione di forme periodiche di monitoraggio e di verifica dei processi d integrazione attivati presso singoli istituti (eventualmente scelti a campione), anche al fine di incentivare economicamente, nei limiti delle risorse disponibili, le esperienze qualitativamente più soddisfacenti; - socializzazione dei risultati delle verifiche effettuate agli Enti firmatari del presente Accordo di Programma; 5

- sostegno alle istituzioni scolastiche, in presenza di situazione di handicap grave, nell attivazione, nella programmazione e nella gestione di soluzioni organizzative che consentano la fruizione scolastica agli alunni con bisogni particolari. L Ufficio Scolastico Regionale si impegna inoltre a stimolare il potere di decisione e di iniziativa delle scuole autonome per quanto di loro competenza, sui seguenti aspetti: - iscrizione e frequenza nelle comuni scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell infanzia, di bambini e ragazzi handicappati, indipendentemente dal livello di gravità accertato; - costituzione presso ogni Istituzione Scolastica Autonoma di gruppi misti di lavoro (insegnanti, operatori del Servizio Sanitario e degli EE.LL, familiari, studenti) con il compito di definire e monitorare il profilo dinamico funzionale (P.d.F.) e il piano educativo personalizzato (P.E.P.), nonché le iniziative d integrazione predisposte nel Piano dell Offerta Formativa; - Eventuale individuazione nelle scuole di insegnante di riferimento per l handicap con il compito di: a) organizzare incontri tra docenti di sostegno e docenti curriculari; b) coordinare i rapporti tra scuola e servizi; c) gestire la documentazione, i sussidi, i materiali, i supporti; d) utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione per conoscere e socializzare esperienze d integrazione. - attuazione di iniziative di continuità tra i diversi gradi di scuola prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti di scuola primaria e secondaria di I e II grado; - attivazione di forme sistematiche di orientamento idonee a prefigurare uno specifico progetto di studio e di lavoro per la persona in situazione di handicap (L. 104/92, art. 14, lettera a); - completa attuazione delle norme di sicurezza previste dalla legge 626/96 al fine di tutelare al meglio bambini e ragazzi fisicamente più indifesi; - assunzione di iniziative finalizzate ad analizzare, sensibilizzare e incidere sul fenomeno del disagio scolastico. Servizio Sanitario L Azienda Unità Sanitaria n.3 Genovese e l Azienda Unità Sanitaria n.4 Chiavarese si impegnano a fornire tutte le prestazioni necessarie all integrazione scolastica, nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente e dal presente Accordo di programma. Laddove la normativa o specifici accordi contrattuali delle singole Aziende Sanitarie lo prevedano, alcune tipologie di i prestazioni potranno essere erogate anche dai Centri Accreditati: Individuazione dell alunno in situazione di handicap e redazione della diagnosi funzionale Le AA.SS.LL. - dispongono gli accertamenti collegiali per l individuazione dell alunno in situazione di handicap previsti dal comma 1 dell art. 2 del DPCM 185 del 23/2/2006, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell alunno 6

- garantiscono che gli accertamenti collegiali vengano predisposti in tempo utile affinché l amministrazione scolastica possa provvedere all assegnazione degli insegnanti di sostegno: in ogni caso tali accertamenti dovranno essere espletati non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta dei genitori (o esercenti la potestà genitoriale o la tutela del minore); - redigono il verbale dell accertamento collegiale specificando l eventuale situazione di gravità e i termini di rivedibilità - provvedono alla formulazione della diagnosi funzionale tramite le équipe multidisciplinari previste dall art 3, comma 2, del DPR 24/2/1994 - trasmettono ai genitori (o esercenti la potestà genitoriale o la tutela del minore) la diagnosi funzionale unitamente al verbale di accertamento collegiale di individuazione dell alunno in situazione di handicap - provvedono all aggiornamento della Diagnosi funzionale in ogni passaggio di ordine di scuola, a partire dall Asilo Nido, nonché per gli inserimenti già in atto che presentino significative variazioni Profilo Dinamico funzionale (PDF) e) Piano Educativo Personalizzato (PEP) Le AA.SS.LL., congiuntamente con gli insegnanti curriculari e di sostegno e in collaborazione con i genitori o esercenti la potestà genitoriale del minore, collaborano alla redazione - del Profilo Dinamico Funzionale e successivi aggiornamenti - del Piano Educativo Individualizzato (PEP) come previsto dall art. 12, comma 5, della legge 104/1992 Collaborazione con i Corsi di Formazione Professionale Le AA.SS.LL. - collaborano con la Provincia di Genova per la definizione di progetti specifici rivolti a soggetti in situazione di handicap o con bisogni formativi particolari; - collaborano con i Centri di Formazione Professionale per l impostazione del progetto formativo e per il supporto delle esperienze di Formazione Professionale, per l analisi dei risultati, per la formulazione delle proposte successive all esperienza formativa, all interno della realizzazione del progetto di vita del ragazzo inserito. Le AA.SS.LL. si impegnano altresì a sostenere le seguenti azioni: - Assistenza infermieristica a scuola, attivata su richiesta della famiglia, rivolta a bambini con gravissime e documentate patologie, che necessitano di prestazioni infermieristiche di particolare rilievo sanitario, valutate dal competente servizio della ASL - Attivazione e sperimentazione di protocolli di intesa con le scuole e con l Ente Locale per la somministrazione di farmaci durante l orario scolastico. - consulenza agli insegnanti anche al fine della prevenzione di situazioni di disagio ed eventuali loro evoluzioni in patologia. 7

- Pareri tecnici, forniti con le modalità del consulto, per migliorare l inserimento scolastico dei minori in situazione di handicap grave/gravissimo e partecipazione alla Commissione individuata nella Parte comune (pag. 13). - Collaborazione a progetti sperimentali e a protocolli di intesa a livello distrettuale o di singole scuole o reti di scuola Tutte le attività e le prestazioni sopra esposte saranno sottoposte a verifica/monitoraggio, utilizzando indicatori specifici. Provincia L Amministrazione Provinciale si impegna a contribuire al processo d integrazione delle persone in situazione di handicap mediante le seguenti azioni: Nel sistema dell Istruzione - collaborazione con i comuni del territorio provinciale al fine del coordinamento degli interventi e delle iniziative per l inserimento degli studenti in situazione di handicap, nelle scuole di competenza; - sostegno a progetti predisposti dalle scuole di propria competenza per favorire processi d'integrazione scolastica caratterizzati da allargamento delle opportunità per soggetti portatori di handicap, ampio coinvolgimento della comunità scolastica nel processo educativo relazionale, supporto alle disabilità gravi; l assegnazione di fondi a tali progetti nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato e secondo quanto previsto dal Dlgs 112/98 è disciplinata da apposito regolamento; - monitoraggio delle iniziative attivate presso le scuole di istruzione secondaria superiore della provincia, attraverso l utilizzo di parametri di rilevazione concordati con i soggetti interessati. (D.Leg.vo 112/98) Nel sistema della Formazione Professionale - Programmazione e attivazione, nei limiti delle risorse trasferite da Regione Liguria e secondo quanto previsto dalla l.r. 19/94, di corsi di formazione coerenti con i bisogni degli allievi disabili minori e giovani, finalizzati all esercizio del diritto/dovere all istruzione e alla formazione, o al successivo avvicinamento al mondo del lavoro; - Coinvolgimento dei Servizi sanitari pubblici e accreditati nella programmazione annuale dei corsi, nelle attività di monitoraggio degli esiti, nella finalizzazione dei percorsi a successivi progetti di inserimento lavorativo, anche protetto; - Promozione di azioni di coordinamento della rete dei soggetti coinvolti nelle attività formative: Enti di formazione, Servizi Sanitari pubblici e accreditati, Servizi di inserimento lavorativo, Associazioni delle famiglie; - Attivazione, in collaborazione con la Scuola Secondaria di II e su richiesta dei Servizi Sanitari competenti, di percorsi integrati tra i sistemi dell Istruzione e della Formazione professionale, finalizzati alla 8

migliore realizzazione del piano educativo e formativo individualizzato degli allievi disabili, nello spirito della normativa vigente (art. 68 L. 144/99, L. 53/2003); - Promozione del miglioramento degli Enti/Centri di formazione accreditati, anche attraverso l organizzazione di attività di aggiornamento/formazione rivolte ai formatori. Comuni I Comuni della provincia di Genova si impegnano ad assicurare, ai minori handicappati, in linea con la normativa vigente, gli opportuni interventi assistenziali e di supporto per favorire la loro migliore partecipazione alla vita familiare, sociale e scolastica. Tali interventi, integrati con il percorso formativo di crescita, potranno anche essere attuati attraverso l istituto del consorzio, ed in riferimento all attività di coordinamento e supporto organizzativo che la legge vigente riconosce come competenza della Provincia. Per le Amministrazioni locali deputate ad operare sul territorio della provincia genovese, è opportuno sottolineare che tutti gli interventi finalizzati all integrazione scolastica e a rendere effettivo il diritto allo studio, debbano derivare non solo dalla programmazione interna dei settori istituzionalmente preposti ma, soprattutto, operare nell ambito di una condivisione che rappresenta un elemento portante della natura e della qualità dell intervento stesso. Comune di Genova Il Comune di Genova, Direzione Servizi alla Persona, si impegna a garantire le prestazioni di assistenza specialistica per l inserimento scolastico degli alunni disabili. In particolare quanto segue: - servizi specializzati che mirano a valorizzare la comunicazione, l autonomia personale e l integrazione, attraverso personale dipendente e/o del terzo settore, che assista e partecipi al progetto educativo in collaborazione con la scuola ed i servizi sanitari; - servizi che garantiscano l accoglienza e l integrazione degli alunni disabili gravi, con particolare attenzione ai bisogni assistenziali ed educativi, attraverso personale dipendente e/o del terzo settore che partecipa alla realizzazione del progetto, collaborando con tutte le figure in esso coinvolte; - servizi estivi che garantiscano agli alunni disabili gravi un intervento educativo, sanitario e socioassistenziale simile a quello scolastico, con particolari attività all interno e all esterno dei centri estivi; - servizi diversificati, a seconda della gravità dell handicap, di aiuto, accompagnamento e trasporto degli alunni disabili da e per le sedi scolastiche, nonché nell ambito delle attività extra scolastiche programmate dalle scuole; - fornitura di ausili, attrezzature e materiale che, su indicazione dei servizi sanitari, sono assegnati agli alunni disabili in uso individuale all interno delle sedi scolastiche; 9

- iscrizione e frequenza negli asili nido e scuole dell infanzia come previsto nel Regolamento dei servizi per l infanzia del Comune di Genova; - assegnazione nelle Scuole Civiche di insegnanti a sostegno dell integrazione, con particolare attenzione alla predisposizione di progetti che garantiscano la continuità nel passaggio da un ciclo all altro. Parte comune Gli enti firmatari del presente accordo: - ritengono indispensabile la partecipazione della famiglia della persona handicappata nell attuazione del progetto che lo riguarda e pertanto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, promuovono la sua partecipazione; - convengono che l integrazione degli allievi handicappati avvenga nelle scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, nelle classi comuni e nella regolare progressione delle classi. Al fine di garantire la fruizione della scuola a soggetti in situazione di particolare gravità, l integrazione scolastica può prevedere l utilizzo di strutture particolarmente attrezzate e l adozione di tempi scuola diversi, all interno di percorsi formativi che garantiscano comunque la massima integrazione possibile degli interessati, nel rispetto dei loro bisogni. A tale fine i sottoscrittori concordano nella istituzione di una commissione provinciale tecnica con competenze sanitarie, educative, assistenziali che, in presenza di alunni in situazione di particolare gravità, per i quali la diagnosi funzionale evidenzi l esigenza di strutture attrezzate, individui le migliori condizioni di integrazione perseguibili per ciascun soggetto nella scuola comune o in scuole particolarmente attrezzate (poli) mantenendo fermo l obiettivo della migliore integrazione possibile. Il presente accordo prevede l attuazione di percorsi sperimentali a livello di zona/distretto sanitario e Reti di Scuole/ Distretti Scolastici, che definisca le linee di collaborazione fra Istituzioni Scolastiche, Ufficio Scolastico Regionale, Comuni, Provincia e Sanità in modo da promuovere organismi territoriali intermedi per l integrazione allo scopo di facilitare l individuazione dei bisogni e l assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche da parte degli Enti competenti. I sottoscrittori del presente accordo concordano nel rinviare a protocolli operativi per l attuazione della sperimentazione a partire dall anno scolastico 2006/2007. Ritenendo che il processo d integrazione non possa esaurirsi nell inserimento scolastico, gli enti firmatari si impegnano ad individuare, a sostenere e favorire ogni iniziativa che consenta la partecipazione dei soggetti in situazione di handicap ad attività educative, sportive e del tempo libero, parallele alla vita scolastica. A tal fine i sottoscrittori concordano che, ove ritenuto necessario, gli operatori socio educativi collaborino alla realizzazione del P.E.P. il quale sarà integrato dal progetto redatto dagli EE.LL. ai sensi della L.328/2000. 10

Ai fini dell orientamento, gli Enti firmatari si impegnano a favorire una azione comune di orientamento a favore degli allievi handicappati per individuare o attivare percorsi scolastici o formativi, rispondenti a specifiche esigenze di crescita e di inserimento lavorativo. Nella consapevolezza che esistono nella scuola allievi in situazione di difficoltà o disagio, non rientranti nella definizione di handicap data dalla Legge 104/92, i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, nel ricercare ed attivare le soluzioni più opportune. Strumenti dell accordo Nella convinzione che, ai fini di un efficace presa in carico dei soggetti che presentano particolari necessità, sia necessaria non tanto una preventiva e aprioristica definizione di competenze e di ambiti d intervento da parte dei diversi interlocutori istituzionali, quanto piuttosto un loro reale confronto in sedi opportunamente definite, si conviene che gli strumenti per la migliore gestione dell accordo possano essere rappresentati da tavoli di concertazione. In tale logica si ritiene che possa trovare avvio l esperienza di organismi territoriali, all interno dei quali gli interlocutori istituzionali competenti per il processo di integrazione delle persone handicappate, e firmatari del presente accordo, si confrontano per l analisi dei bisogni, per la migliore razionalizzazione delle risorse, per l avvio di esperienze meglio rispondenti alle necessità della singola zona, per una programmazione congiunta di iniziative e per una migliore organizzazione della collaborazione. Vigilanza La vigilanza sull esecuzione dell accordo è svolta da un Collegio presieduto dal Presidente della Provincia e rappresentato dagli Enti contraenti, nonché dal Prefetto della provincia di Genova. Al Collegio di Vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell accordo, nonché i poter sostitutivi promossi dal Presidente del Collegio nei confronti delle parti inadempienti, consistenti in atti finalizzati all adozione dei provvedimenti cui la parte inadempiente si sia obbligata individuando stanziamenti a bilancio. Validità Il presente Accordo ha validità triennale e sarà adeguato alle nuove situazioni ogni qualvolta lo richiederanno diverse disposizioni legislative o il mutare delle procedure organizzative degli Enti firmatari. Il presente accordo si intende prorogato fino all approvazione del successivo. 11

Modalità di approvazione, pubblicità Le modalità di approvazione e di pubblicazione dell Accordo sono regolate dall art.34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267 ( Ordinamento degli Enti Locali ). I firmatari si impegnano a promuovere ogni forma di pubblicizzazione dell Accordo, portandolo a conoscenza di tutti i soggetti interessati, al fine di favorirne l attuazione e l utilizzazione. Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti contraenti nelle persone dei rispettivi rappresentanti. Genova Per il Ministero della Pubblica Istruzione Il Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale- Direzione Generale (Attilio Massara ) per la Regione Liguria.. Per la Provincia di Genova Il Presidente ( Alessandro Repetto ).. Per il Comune di Genova Il Sindaco ( Giuseppe Pericu ) Per la Azienda Sanitaria Genovese n 3 Il Direttore Generale ( Alessio Parodi ).. Per la Azienda Sanitaria Chiavarese n 4 Il Direttore Generale ( Paolo Cavagnaro ) Per il Comune di. Il Sindaco.. 12