CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI AREA SANITARIA,TECNICA E AMMINISTRATIVA



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CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI AREA SANITARIA,TECNICA E AMMINISTRATIVA L Azienda Ospedaliera di Padova (soggetto ospitante), con sede legale in Padova, Via Giustiniani n 1, (codice fiscale 003349040287) rappresentata d alla Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna, Direttore della U.O.C. Amministrazione e Affari Generali, che interviene nel presente atto giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. del E L Università di.(soggetto promotore) VISTI il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni; la Legge n. 196 del 24 giugno 1997, art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento); il Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n.142 del Ministero del Lavoro Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento ; la Circolare del 15 luglio 1998, n. 92 del Ministero del Lavoro su Occupazione misure straordinarie tirocini formativi e di orientamento stages precisazioni del Ministero; il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 che stabilisce l autonomia didattica degli Atenei; il Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università) e successive modifiche ed integrazioni; il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che all art. 3 stabilisce che le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello; Legge n.99 del 9 agosto 2013, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.???????? PREMESSO CHE - che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n.382);

- che è nell interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche specialistico; - che è altresì interesse generale delle strutture socio-sanitarie essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica; - il tirocinio è una misura formativa finalizzata a creare un contatto diretto tra l amministrazione ed il tirocinante, allo scopo di orientare ed agevolare le scelte professionali di quest ultimo. La finalità del tirocinio viene raggiunta attraverso la conoscenza e l approfondimento delle attività istituzionali dell Azienda Ospedaliera tramite la partecipazione operativa del tirocinante alle attività lavorative di competenza selle singole Strutture. Il tirocinio consiste in una esperienza di orientamento al lavoro e di formazione che non figura un rapporto di lavoro; - sono da intendersi i tirocini i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca?????; - i tirocini forniscono un apporto fondamentale al processo di formazione pre e post universitaria, finalizzata alla creazione di figure professionali particolarmente qualificate; - i tirocini sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142; - il predetto decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all art.6, che le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo; - l Azienda Ospedaliera di Padova, per quanto premesso intende collaborare, nell ambito della propria mission istituzionale, con la Università di.; - a tal fine, le due Aziende intendono sottoscrivere apposita convenzione volta allo sviluppo delle attività di alta formazione e della valorizzazione delle professionalità in ambito sanitario, tecnico e amministrativo, fermo restando la forte azione di garanzia svolta dall Azienda nei confronti del cittadino/utente. Art. 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 Oggetto e Finalità Ai sensi dell art. 18 della legge 24/06/1997, il soggetto ospitante dà la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei progetti formativi. In particolare il presente accordo regola i tirocini di area medico-sanitaria, tecnica e amministrativa che l Università di e l Azienda intendono realizzare e ne fissa i termini definendo i rispettivi impegni.

L Azienda, nei limiti delle proprie disponibilità, e dopo aver ottenuto i pareri dei Direttori delle UOC coinvolte, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, in tirocinio di formazione e orientamento curriculare, gli studenti iscritti ai Corsi di laurea/master/dottorato di ricerca in.. Il tirocinio concordato dall Azienda con l Università di., avrà come oggetto l acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato tra soggetto promotore e soggetto ospitante. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo. Art. 3 Durata del tirocinio La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto. All Università...compete il rilascio esclusivo dei relativi titoli finali. Art. 4 Ruolo del Tutor e del Progetto formativo Durante lo svolgimento del tirocinio, l attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra l università e la soggetto ospitante. Il tutor dell azienda/ente è responsabile del piano formativo e dell inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio. Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente: a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante; b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto; c) i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell azienda/ente ospitante; d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante; e) gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante; f) le strutture (sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; g) gli estremi identificativi dell assicurazione INAIL. Il progetto formativo viene concordato tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione. ARTICOLO 5 Diritti e doveri del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l ambiente di lavoro; b) attenersi al Codice di Comportamento e al manuale della privacy aziendali, reperibili sul sito www.sanita.padova.it;

c) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; d) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; e) rispettare il segreto d ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d ufficio; f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l attuazione del progetto formativo; g) comunicare l eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all Ufficio competente del soggetto promotore; h) produrre il certificato sanitario, utilizzando il facsimile previsto nell apposito modulo reperibile nel sito web aziendale, rilasciato dal medico di medicina generale, nel quale dovrà essere attestato lo stato immunitario per le malattie esantematiche quali morbillo, varicella, rosolia, parotite, valutato attraverso specifiche indagini sierologiche. In caso di non immunità il soggetto dovrà vaccinarsi. Detto certificato dovrà specificare, altresì, che è stato effettuato nel corso degli ultimi tre mesi lo screening per la ricerca di infezione tubercolare latente o attiva con esito negativo per la forma attiva (con test specifici quali Mantoux o test IGRA+Rx torace in caso di positività agli stessi, ed ulteriori indagini se necessario). La UOC Amministrazione e Affari Generali verificherà la regolarità dei documenti allegati alla domanda e concluderà l iter amministrativo dandone comunicazione all interessato.(??????) Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. ARTICOLO 6 - Coperture assicurative e comunicazioni L Università di., in qualità di soggetto promotore, si impegna a garantire che ogni tirocinante usufruisca di un assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all attività del soggetto ospitante mediante convenzione con l INAIL o altra compagnia per gli infortuni sul lavoro. Gli estremi identificativi della copertura assicurativa sono riportati nel progetto formativo individuale. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Il soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all INAIL in caso di incidente occorso al tirocinante. La copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi è, invece, garantita dall Azienda Ospedaliera nei termini previsti dalla polizza RCT/RCO stipulata dall Amministrazione stessa. Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente. Art. 7 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Informazione/formazione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; Al fine di garantire l informazione e la formazione di base su eventuali rischi legati alla presenza, in Azienda, dal Servizio Affari Generali verrà consegnato al tirocinante, la documentazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (CD, istruzioni, questionario di verifica) contenente le informazioni riguardanti gli obblighi legislativi vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante ha l obbligo di compilare entro 20 giorni dalla consegna della documentazione l apposito questionario di verifica, associato all attività che viene abitualmente svolta nei luoghi da lui frequentati e di trasmetterlo al Servizio di Prevenzione e Protezione dell Azienda Ospedaliera per le conseguenti valutazioni. Art. 8 - Consenso informato/ autorizzazione ad eseguire le prestazioni Le attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti rientranti nel programma formativo del Master e previste nella scheda di attivazione possono essere eseguite previa informativa ai pazienti da parte del Direttore o di un tutore del Master da lui espressamente incaricato. Fermo restando la necessità di programmare l attività senza aggravio per l attività istituzionale, le attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali rientranti nel programma formativo del Master possono essere eseguite anche su pazienti paganti in proprio, previa informativa. Art. 9 - Ristoro spese Limitatamente allo svolgimento di tirocini nell ambito della frequenza a Master, a titolo di ristoro per le spese sostenute per la gestione dei Master in oggetto, è riconosciuta all Azienda Ospedaliera una quota forfetaria omnicomprensiva pari al 5% degli introiti derivanti dai contributi di iscrizione dei corsisti frequentanti le strutture dell Azienda. ARTICOLO 10 - Durata e risoluzione convenzione La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula sotto indicata, e può essere rinnovata, previo accordo scritto dalle parti, e salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese. ARTICOLO 11 Recesso Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie: - comportamenti del tirocinante tali da far venire meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; - mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza; - mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del progetto formativo; - perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa; - perdita, da parte dell Università, dei requisiti espressi in premessa. ARTICOLO 12 - Bollo e registrazione La parte che ha interesse alla registrazione della presente convenzione ne sosterrà il costo.

ARTICOLO 13 - Norma finale Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.