Adeguamento degli impianti di riscaldamento centralizzato: Tutto ciò che c è da sapere.

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Transcript:

Adeguamento degli impianti di riscaldamento centralizzato: Tutto ciò che c è da sapere. Adeguamento degli impianti di riscaldamento centralizzato come da Decreto Legislativo n. 102/2014 Si parla, in questo periodo, di nuove norme per la regolamentazione dell uso degli impianti di riscaldamento centralizzato condominiale. Vediamo di chiarirci un po le idee, anche perché l applicazione della normativa comporta una certa spesa sia sotto il profilo degli adeguamenti da effettuarsi, sia sotto il profilo delle eventuali sanzioni amministrative derivanti dal mancato adeguamento alle disposizioni della legge in titolo. Quelle sul riscaldamento centralizzato non sono semplici regole condominiali ma precisi obblighi che derivano da una precisa direttiva europea (Direttiva 2012/27/UE), recepita in Italia mediante il D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 (entrato in vigore il 19 Luglio 2014), che impone la messa a norma degli impianti di riscaldamento centralizzato entro il 31 Dicembre del 2016 (fanno eccezione la regione Lombardia, per la quale il termine fissato era il 1 Agosto 2014 poi allineato alla scadenza del termine nazionale e la provincia di Bolzano per la quale il termine è scaduto il 1 Gennaio del 2015). Per la consultazione della normativa di cui si sta parlando si può andare qui: http://www.normattiva.it/atto/caricadettaglioatto?atto.datapub blicazionegazzetta=2014-07-18&atto.codiceredazionale=14g00113& currentpage=1 Dal momento che per effettuare questi lavori è necessario che l impianto sia spento e considerando che a partire dal 15

ottobre i Comuni daranno il via all accensione degli impianti (dipende dalla fascia climatica in cui ciascuna Regione è inserita dalla legge) non è possibile attendere l ultimo giorno dell anno per mettersi in regola. Entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2016, secondo la direttiva sopra citata, i condomini che hanno l impianto di riscaldamento centralizzato sono obbligati ad installare un sistema di contabilizzazione del calore su ogni impianto. In pratica vengono installati dei contabilizzatori di calore per ogni abitazione e delle valvole termostatiche su ogni calorifero di ciascuna stanza del condominio. Grazie alle valvole termostatiche e al cosiddetto contacalorie sarà possibile misurare il calore emesso da ogni calorifero e controllare e regolare la temperatura in ogni singola stanza dell intero condominio. Le valvole termostatiche installate sui termosifoni sono dei dispositivi meccanici di termoregolazione del calore che lo ripartiscono fra le varie stanze dell abitazione e che escludono il termosifone una volta che questo ha raggiunto la temperatura impostata. Delle stime parlano di un risparmio di combustibile che va dal 10 al 40%. Il costo dell installazione è però piuttosto alto. Delle stime tecniche raccolte dallo scrivente parlano di un costo fra gli 80 ed i 120 a calorifero e più i caloriferi sono datati, maggiori saranno i costi per adeguarli. Tale spesa comprende anche il costo per l adeguamento delle pompe di circolazione dell impianto condominiale da portata fissa a portata variabile. L adeguamento delle pompe di calore è un intervento indispensabile per non rendere nulli i vantaggi portati dalle valvole termostatiche. Ciò comporterà la necessità di un adeguamento dell impianto centralizzato ai nuovi standard in modo tale da permettere il collegamento ai contacalorie e alle valvole e sarà anche l occasione per analizzare l efficienza energetica del palazzo: installare infatti i contabilizzatori e le valvole non risolve la possibile inefficienza di una caldaia vecchia o le dispersioni di calore dal tetto, dalle facciate o dalle finestre. E da tenere in considerazione che non tutte le

caldaie sono idonee all installazione delle valvole termostatiche. Alcune caldaie vanno adattate con importanti investimenti. A questo punto, durante le riunioni di condominio, si dovrà valutare se conviene intervenire con la sostituzione dell intera caldaia: l acquisto di un nuovo sistema di riscaldamento può beneficiare degli incentivi previsti con il cosiddetto Conto termico così come qualsiasi intervento di ristrutturazione può godere delle detrazioni fiscali. Questi sistemi permettono di decidere come e quanto riscaldare le proprie stanze e, soprattutto, consentono di pagare quanto davvero consumato. Grazie alla contabilizzazione del calore, i singoli condomini potranno sfruttare i vantaggi di un impianto centralizzato e, al contempo, fruire della libertà di un impianto autonomo mediante la termoregolazione e il cronotermostato. Il riscaldamento centralizzato è una delle forme di riscaldamento più diffuse nei condomini e servendo l intero condominio comporta l impossibilità attuale di essere autonomamente regolato. La legge assegna la responsabilità della sicurezza e della gestione dell impianto di riscaldamento centralizzato all amministratore. Con la nuova direttiva UE, è sempre l amministratore del condominio ad avere il dovere di avvisare tutti i condomini dell adeguamento. Tra le regole già in vigore che disciplinano l impiego del riscaldamento centralizzato vi sono le date da rispettare in base alla fascia climatica. Con la direttiva europea che mira all Efficienza Energetica, è scattata la regola della contabilizzazione. L installazione delle valvole termostatiche determinerà una variazione del regolamento condominiale e delle modalità di ripartizione delle spese per il riscaldamento. Tali spese verranno ripartite in base ad una specifica tabella millesimale. E evidente che a beneficiare di un maggiore apporto di calore saranno gli appartamenti situati ai piani intermedi, mentre quelli posti all ultimo piano, al primo con pavimento a contatto con ambienti non riscaldati o quelli adiacenti ad alloggi disabitati avranno

consumi maggiori. Per evitare una disparità di trattamento sarà necessario inserire dei coefficienti di adeguamento nelle tabelle di ripartizione delle spese, che tengano conto di queste differenze. Resta da dire che il mancato adeguamento degli impianti alla nuova normativa comporta una sanzione, parimenti comminata al proprietario dell immobile e al condominio, che va da 500.00 a 2.500.00. L importo dipende dalle disposizioni regionali. Sono esenti dall obbligo di adeguamento i proprietari di immobili con riscaldamento autonomo o con impianti il cui adeguamento è troppo costoso e tecnicamente complesso da realizzarsi (art. 16 decreto legislativo n. 102/2014) ed un consiglio utile che si può dare al lettore è quello di indurre il proprio amministratore di condominio ad iniziare immediatamente i lavori di adeguamento dell impianto centralizzato che, a seconda delle dimensioni del condominio, potrebbero essere lunghi. Pur essendo stato confermato l obbligo di installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori di calore, il decreto legislativo n. 102 ha subito delle modifiche che è utile riportare anche qui al fine di avere un quadro più completo della situazione. La novità più rilevante è la previsione dell eventualità di impossibilità tecnica e di inefficienza in termini di costi alla installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore previsti dall art. 9 del D.Lgs. n. 102/2014. Il Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 recante Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ha modificato gli art. 9 e 16 del vecchio decreto legislativo n. 102/2014. In particolare, l art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 102/2014 ha previsto, come si è visto, il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale. Come si è visto sopra, Vengono previsti diversi passaggi fra cui si deve segnalare: l obbligo, al 31 dicembre 2016, nei condomini e negli edifici

polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, di installazione di contatori individuali per misurare l effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L art. 5 del D.Lgs. n. 141/2016 ha modificato l art. 9 del D.Lgs. n. 102/2014 prevedendo, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime, che qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio, siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria l installazione, a cura degli esercenti l attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell edificio o del condominio. Tale installazione dovrà essere effettuata entro il 31 Dicembre 2016. Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi

energetici potenziali. L efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. Nei casi in cui l uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui sopra, all installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l importo complessivo è suddiviso tra gli utenti. finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l importo complessivo tra gli

utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese. Come sopra accennato, anche l articolo 16 del vecchio decreto legislativo n. 102/2014, ha subito delle modifiche. Vediamo i commi 6 7 e 8 così come modificati mediante il decreto legislativo 141 del 2016: Comma 6: Nei casi di cui all articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali; Comma 7: Nei casi di cui all articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all interno dell unità

immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. Comma 8: Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. Per la consultazione complessiva delle integrazioni apportate al Decreto Legislativo n. 102, si fa rinvio al sopra citato Decreto Legislativo n. 141 che è consultabile andando al seguente link: http://www.normattiva.it/atto/caricadettaglioatto?atto.datapub blicazionegazzetta=2016-07-25&atto.codiceredazionale=16g00153& currentpage=1 E notizia di queste ultime ore la proroga al 30 Giugno 2017 dei termini entro i quali vanno installate le valvole termostatiche e i contabilizzatori di calore previa la verifica che tale installazione determini una efficienza di costi e di risparmio energetico. La proroga è contenuta nel Decreto Mille Proroghe approvato il 29 Dicembre dal Consiglio dei Ministri il quale, ovviamente, dovrà essere approvato dal Parlamento per diventare legge entro i prossimi 60 giorni. By administrator 27 Settembre 2016 con aggiornamento del 2 Novembre 2016