www.inas.it marzo 2016 Pensioni di reversibilità e tutele per gli autonomi
PENSIONI DI REV TUTELE PER G LA PENSIONE AI SUPERSTITI Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge quando una persona, al momento del decesso, si trovava in una delle seguenti condizioni: a) titolarità di una pensione diretta; b) accredito di almeno 15 anni di contributi in tutta la vita lavorativa; c) accredito complessivamente di 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nell ultimo quinquennio. Nel primo caso si parla di pensione di reversibilità, negli altri due casi di pensione indiretta. Chi ne ha diritto I superstiti che hanno diritto alla prestazione sono: 2 1) il coniuge, anche se è separato legalmente in modo consensuale Se legalmente separato con addebito, oppure divorziato, la pensione spetta solo a condizione che lo stesso sia titolare di assegno di mantenimento. In presenza di più coniugi divorziati, aventi titolo alla quota di pensione
ERSIBILITÀ E LI AUTONOMI con il coniuge superstite, la pensione viene ripartita - a seguito di sentenza del tribunale - tra tutti gli aventi diritto (nel limite del 60% del trattamento diretto). Il coniuge divorziato dovrà quindi rivolgersi al tribunale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e per la misura della ripartizione. In genere, l eventuale quota di pensione viene determinata tenendo conto sia dello stato di bisogno dell ex coniuge che della durata del rapporto matrimoniale. 2) i figli minori, senza alcuna condizione Se i figli sono maggiorenni, spetta soltanto se ancora studenti (fino al compimento del 26 anno di età per gli universitari), oppure se risultano assolutamente e permanentemente inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nell ipotesi di orfano che frequenti una scuola o un università all estero, lo stesso ha lo status di studente solo qualora il corso estero abbia carattere di equivalenza a quelli dello stesso grado esistenti in Italia. 3) i genitori (in assenza di coniuge e figli) Devono aver compiuto più di 65 anni, risultare a carico del lavoratore e non 3
INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it 4 devono percepire nessuna altra pensione (diretta o indiretta). 4) i fratelli e le sorelle (in assenza di coniuge, figli e genitori) se, alla data del decesso, erano a carico del defunto, inabili, non coniugati e non titolari di alcun tipo di pensione (diretta o indiretta). 5) i nipoti minori che vivono a carico dei nonni, anche se non formalmente affidati agli stessi ed anche se non orfani, purché venga accertato che i genitori sono impossibilitati a provvedere al loro mantenimento, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito. Beneficiari esclusi dal diritto in caso di omicidio A partire dal 2011, i familiari sono esclusi dal diritto ai trattamenti pensionistici ai superstiti (pensione di reversibilità, pensione indiretta, indennità una tantum), qualora siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per l omicidio del pensionato o dell iscritto stesso. La norma si applica anche alle pensioni ai superstiti già liquidate: pertanto, i familiari condannati per i delitti di cui sopra, a partire dal 2011, perdono il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, di cui erano già titolari. Indennità una tantum In assenza dei requisiti per la pensione indiretta viene liquidata una indennità una tantum/indennità per morte: nel sistema retributivo /misto, in presenza di almeno 1 anno di contribuzione nei 5 anni precedenti il decesso. Spetta al coniuge o, in mancanza di questo, ai figli. La relativa domanda deve essere presentata entro 1 anno dal decesso; nel sistema contributivo, a prescindere dall ammontare dei contributi accreditati, qualora i superstiti non abbiano diritto a rendita Inail in conseguenza della morte del lavoratore e si trovino nelle condizioni reddituali previste per l assegno sociale. Importo Ciascun lavoratore versa all ente previdenziale i contributi Ivs (Invalidità, vecchiaia, superstiti), utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dirette, di invalidità ed ai superstiti. Quindi, l importo della pensione ai superstiti viene calcolato sulla base della pensione di cui era titolare il defunto, o che gli sarebbe spettata in relazione all ammontare della contribuzione versata. La quota di pensione spettante varia in relazione al superstite: 60% al coniuge. Dal 2012, in caso di matrimonio contratto dalla persona deceduta in età superiore a 70 anni, qualora la differenza di età tra il defunto ed il coniuge superstite sia superiore a 20 anni, la percentuale spettante è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al de-
cimo (tale riduzione non è applicata in presenza di figli minori, studenti o inabili). 70% al figlio unico avente diritto. 20% a ciascun figlio avente diritto (se anche il coniuge ha diritto), oppure 40% (se il coniuge non ha diritto). 15% ciascuno a genitori o fratelli e sorelle. La pensione attribuita complessivamente a tutti i superstiti non può essere, comunque, superiore al 100% della pensione spettante alla persona deceduta. Riduzione dell importo per incumulabilità con i redditi La pensione così calcolata viene ridotta in presenza di redditi del superstite superiori a certi limiti, determinati annualmente. La riduzione può essere: del 25%, se il reddito è superiore a 3 volte il trattamento minimo; del 40%, se il reddito è superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50%, se il reddito è superiore a 5 volte il trattamento minimo. Limiti di reddito per il 2016 fino a 19.573,71 E = nessuna riduzione da 19.573,72 E a 26.098,28 E = riduzione del 25% da 26.098,29 E a 32.622,85 E = riduzione del 40% da 32.622,86 E = riduzione del 50% La riduzione non si applica in presenza di figli minori e maggiorenni inabili o studenti. Ai fini del cumulo, vengono considerati redditi tutti quelli assoggettati all Irpef (compresi quelli esteri che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all Irpef), al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali. Sono esclusi dalla valutazione: Tfr comunque denominati e loro anticipazioni; reddito della casa di abitazione; competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; importo di tutte le pensioni ai superstiti (anche se a carico di Stato estero). Quindi, in caso di titolarità, da parte di uno stesso soggetto, di più pensioni ai superstiti, le stesse sono escluse dal computo dei redditi da valutare. Decorrenza Le pensioni indirette e di reversibilità hanno decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello del decesso del congiunto, qualunque sia la data di presentazione della domanda (fatti salvi i termini di prescrizione dei ratei). Alcune particolarità In casi di assenza prolungata - per almeno 10 anni - del congiunto, può INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it 5
INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it 6 essere chiesta al tribunale una sentenza dichiarativa di morte presunta. Essa costituisce titolo per il riconoscimento, a favore dei beneficiari, della prestazione ai superstiti. Se il coniuge superstite si risposa perde il diritto alla pensione, ma viene liquidato con 2 annualità della stessa (comprensiva della tredicesima mensilità), nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. il figlio studente universitario può percepire la pensione fino al compimento dei 26 anni di età, però nel limite della durata del corso di studio (se è fuori corso perde cioè il diritto alla pensione). per i figli maggiorenni inabili: dal 1 novembre 2000 i limiti di reddito (nonché i redditi da considerare) per essere considerati a carico del defunto sono quelli utilizzati per la pensione di invalidità civile totale. il diritto al conseguimento delle prestazioni pensionistiche ai superstiti nei confronti dei figli riconosciuti inabili sussiste anche nel caso in cui gli stessi svolgano attività lavorativa, qualora si tratti di lavoro con finalità terapeutica e con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali o presso i datori di lavoro che assumono i soggetti inabili. la pensione spetta anche ai figli nati postumi (cioè nati entro 300 giorni dalla data di decesso del padre). Gli eredi del congiunto, deceduto dopo la presentazione della domanda di pensione di inabilità ma prima di averne potuto godere, hanno diritto alla percezione della pensione di reversibilità calcolata sulla base del trattamento di inabilità, in quanto il diritto allo stesso sorge in virtù dell esistenza dei requisiti sanitario e contributivo (anche se, al momento della morte, l interessato non aveva ancora cessato l attività lavorativa). IPOTESI DI TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE È stato approvato lo schema di disegno di legge che prevede l introduzione di nuove misure per la tutela di alcuni aspetti importanti del lavoro autonomo non imprenditoriale. Si tratta di un ipotesi di riforma che non è stata ancora approvata definitivamente, ma che può essere utile conoscere. Di seguito vengono illustrate le disposizioni più rilevanti dal punto di vista previdenziale. Tutele per il lavoro autonomo Prendendo atto della mutazione della composizione della forza lavoro del sistema produttivo italiano degli ultimi 2 decenni, che ha visto crescere in maniera sempre più significativa il peso dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma, si introducono significative modifiche alle norme che disciplinano la tutela della maternità, della malattia e dell infortunio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Per comprendere la portata delle novità normative è necessario ricordare che ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavo-
ro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 gennaio 2016. Inoltre ricordiamo che le disposizioni che disciplinavano il contratto di lavoro a progetto, continuano ad applicarsi per la regolazione dei contratti già in atto al 25 giugno 2015. L ambito di applicazione delle nuove disposizioni è quello delle prestazioni d opera materiali e intellettuali. Sono esclusi, invece, gli imprenditori, compresi quelli piccoli. Indennità di maternità Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata si prevede il diritto di percepire l indennità di maternità indipendentemente dalla effettiva astensione dall attività lavorativa, proprio come è previsto per le lavoratrici autonome. Governo prevede che la gravidanza, la malattia e l infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, non comportino l estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare. Inoltre, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l intera durata della malattia e dell infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali sarà il lavoratore a dover versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione. Tutela contro la malattia INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it Congedi parentali Il periodo di congedo parentale, l astensione facoltativa dal lavoro dei genitori, riconosciuto anche in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata, purché abbiano titolo all indennità di maternità (attualmente previsto per un periodo di 3 mesi entro il 1 anno di vita del bambino) è esteso ad un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. Tutela di gravidanza, malattia e infortunio Nello schema di disegno di legge, il Per gli iscritti alla gestione separata, i periodi di malattia certificata conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche vengono equiparati alla degenza ospedaliera che ha un indennità maggiore rispetto a quanto previsto per l indennità di malattia. Entrambe le prestazioni, in ogni caso, sono soggette al requisito contributivo di 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l evento. Inoltre è necessario che, nell anno solare che precede quello in cui è iniziata la malattia o la degenza ospedaliera, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. 7
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