R.S.U. Siae Microelettronica La malattia La materia in questione é regolata da leggi e dal contratto nazionale. Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria Gli obblighi del lavoratore Il lavoratore ammalato, sia in caso di inizio come di prosecuzione della malattia, deve osservare scrupolosamente le seguenti norme: - avvisare l azienda entro il primo giorno, di assenza; - inviare, entro il secondo giorno, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il certificato medico sia all azienda che alla sede territoriale dell Inps della zona in cui abita. Inoltre, lo stesso, ha l obbligo di comunicare immediatamente all azienda e all Inps l eventuale diverso domicilio presso il quale si trovi durante il periodo di assenza per malattia. Ciò anche al fine di eventuali controlli che l azienda può richiedere all Istituto previdenziale, o che lo stesso disponga, durante le fasce orarie. In mancanza dell avviso o dell invio di certificato medico, salvo casi di giustificato impedimento, l assenza verrà considerata ingiustificata. Le giornate di ritardata certificazione saranno escluse dal calcolo delle giornate indennizzabili. I controlli di malattia e le fasce orarie La legge 638/83 (art. 6) predispone le normative in materia di controllo di malattia. In base a tale legge un decreto ministeriale ha fissato le fasce orarie in cui il lavoratore deve essere reperibile al proprio domicilio. Queste riguardano tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, salvo giustificato motivo d assenza, il lavoratore é tenuto a osservarle. Gli orari delle fasce sono i seguenti: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 Il contratto nazionale stabilisce che il lavoratore che deve assentarsi dal proprio domicilio per giustificati motivi deve comunque prima darne notizia all azienda. Importante - Qualora non fosse stato reperito al domicilio, durante le fasce orarie, il lavoratore é tenuto a presentarsi comunque alla visita medica di controllo presso l ambulatorio della Asl, all ora indicata sul cedolino rilasciato dal medico nella casella postale. La variazione del domicilio, non comunicata, e quindi la mancata reperibilità per questo motivo, non costituisce giustificato motivo di assenza al controllo della malattia. Mancata reperibilità (e conseguenze agli effetti retributivi e disciplinari) La mancata reperibilità durante le fasce orarie senza giustificato motivo di assenza, comporta per il lavoratore i seguenti provvedimenti di natura economica: - prima visita di controllo: l assenza comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia; - seconda visita di controllo: l assenza determina, l ulteriore trattenuta del 50% 1
dell indennità, per il periodo residuo - terza visita di controllo: l assenza del lavoratore al domicilio alla terza visita di controllo nell ambito dello stesso evento morboso comporta la perdita dell indennità da quel momento fino alla fine del periodo di malattia Inoltre il contratto nazionale prevede che il lavoratore possa essere sanzionabile disciplinarmente. La malattia durante le ferie La malattia interrompe le ferie nei seguenti casi: quando é di durata superiore a sette giorni di calendario; se con ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso. Per ferie qui si intendono periodi di chiusura collettiva. Conservazione del posto e trattamento economico Il periodo di conservazione del posto di lavoro (detto comporto), differenziato in rapporto all anzianità di servizio, si calcola sommando diversi periodi di assenza effettuati nell arco degli ultimi 36 mesi precedenti l ultima malattia. Il triennio costituisce in sostanza un riferimento mobile. Il periodo di comporto si distingue in semplice e prolungato. Tabella 1: Comporto semplice Anzianità aziendale Conservazione del posto Trattamento economico Fino a tre anni Da tre a sei anni Oltre sei anni 6 mesi 9 mesi 12 mesi 2 mesi al 100% 4 mesi al 50% 3 mesi al 100% 6 mesi al 50% 4 mesi al 100% 8 mesi al 50% Comporto prolungato Questo costituisce una previsione di miglior favore circoscritta a specifii casi di malattie particolarmente gravi e continuative. I periodi sopraindicati, riferiti sia alla conservazione del posto di lavoro che alla relativa retribuzione, possono prolungarsi come specificato nella Tabella 2 se nel triennio intervengono i seguenti casi: 1) una malattia continuativa con assenza ininterrotta o interrotta da un unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, che abbia comportato il superamento dei 6, 9 o 12 mesi,; 2) almeno due malattie comportanti ciascuna un assenza continuativa pari o superiore a tre mesi; 3) dal 1 Ottobre 1999 il prolungamento del periodo di comporto si realizza anche quando il superamento del comporto breve risulti determinato da una malattia continuativa in corso, di durata complessivamente pari o superiore a tre mesi (che può essere attestata da uno o più certificati medici in possesso del datore di lavoro all atto del suddetto superamento). 2
Tabella 2: Comporto prolungato Anzianità aziendale Conservazione del posto Trattamento economico Fino a tre anni Da tre a sei anni Oltre sei anni (6+ 3) 9 mesi (9+4,5) 13,5 mesi (12+6) 18 mesi 3 3 mesi al 100% 6 mesi al 50% 4,5 mesi al 100% 9 mesi al 50% 6 mesi al 100% 12 mesi al 50% Esaurito il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore può richiedere per iscritto un aspettativa non retribuita di durata massima di 4 mesi, rinnovabile fino a un massimo di 18 mesi continuativi complessivi, previa richiesta scritta e periodica certificando all azienda la condizione di malattia grave. Ricovero ospedaliero e/o malattie superiori a 21 giorni In caso di eventi continuativi di ricovero ospedaliero e/o di malattia lunga, é stato introdotto un regime di bonus che riconosce a tali eventi l intera retribuzione globale escludendoli, nel contempo, dal computo delle fasce mensili di retribuzione nei limiti dei tetti massimi di seguito riportati: Tabella 3 Anzianità aziendale Ricovero ospedaliero superiore a 21 giorni (fino a un massimo di) Malattia superiore a 21 giorni (fino a un massimo di) Fino a tre anni 60 gg. 60 gg. Da tre a sei anni 75 gg. 75 gg. Oltre sei anni 90 gg. 90 gg. In ogni caso il tetto massimo raggiungibile per gli eventi unitariamente considerati, non può superare i 120 giorni. Malattie brevi Ai soli fini del trattamento economico le assenze per malattia successive alla settima di durata pari o inferiore a 5 giorni di calendario verranno conteggiate in misura doppia. Sono escluse le assenze dovute a ricoveri ospedalieri o a trattamenti terapeutici (emodialisi, morbo di Cooley, neoplasie) effettuati presso enti ospedalieri o debitamente certificati. Aspettativa e assenze determinate da gravi patologie comportanti terapie salvavita Una delle modifiche definite dal rinnovo dell 8 giugno 1999 riguarda la fruizione del periodo di aspettativa di durata non superiore a 18 mesi complessivi, riconosciuta con decorrenza 1 ottobre 1999, in caso di assenze determinate da patologie gravi che richiedano terapie salvavita (esempio, trattamenti chemioterapici, di emodialisi etc.) In questi casi viene riconosciuta al lavoratore, al superamento del periodo di
conservazione del posto di lavoro, la possibilità di fruire dell aspettativa anche in modo frazionato, per effettuare i trattamenti terapeutici necessari e, quindi, riprendere servizio al termine degli stessi. Il lavoratore per poter usufruire di tale trattamento dovrà presentare l opportuna documentazione attestante le suddette gravi patologie. Il pagamento della malattia Nel caso di malattia, infortunio e maternità, il contratto nazionale di lavoro impone alle aziende di corrispondere, per determinati periodi un'integrazione salariale fino a raggiungere il 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito prestando la sua normale attività. Nel caso di malattia superiore a tre giorni l'inps oppure l'inail, in caso di infortunio, corrispondono al lavoratore un contributo a titolo di indennità non assoggettato a contribuzione sociale. Nel caso dell'astensione obbligatoria per maternità l'inps corrisponde un indennità pari all'80% della retribuzione. Molti lavoratori si rivolgono alla propria Rsu o al sindacato lamentando una mancata integrazione da parte dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della loro retribuzione. Occorre prestare bene attenzione che sulle quote erogate dagli istituti (Inps, Inail) non vengano effettuate le trattenute sociali. Pertanto il lavoratore non può pretendere che la somma dell'importo erogato dall'azienda e dall'istituto previdenziale sia pari al 100% della sua retribuzione lorda. La somma dei due importi sarà invece pari al 100% della retribuzione lorda meno il 9,19% sulla quota erogata dall'inps o dall'inail. In altre parole per verificare se le aziende hanno pagato esattamente occorrerà "lordizzare" l'ndennità pagata dall'inps o dall Inail. La lordizzazione delle quote Inps o Inail Per lordizzare tali somme si dividono le quote Inps o Inail per 100 meno la quota di contribuzione sociale e cioè 100-9,19 = 90,81. Si moltiplica quindi il risultato per 100. Esempio n. 1: Come lordizzare 120.000 lire 120.000 : 90,81 x 100 = 132.144 In effetti se facciamo la controprova risulta che: 132.144-9,19 = 120.000 Esempio 2: Come controllare la malattia. Un operaio nel mese di gennaio 2001 (paga oraria 14 mila lire) ha lavorato 96 ore e ha fatto 80 ore di malattia. Ha ricevuto dall'azienda : Retribuzione per ore lavorate: 96 ore x 14.000 lire = lire 1.344.000 Carenza malattia (primi tre giorni): 24 ore x 14.000 lire = lire 336.000 L'azienda ha integrato = lire 352.330 L Inps ha integrato = lire 392.000 In totale il lavoratore ha ricevuto: lire 2.424.330 Imponibile Irpef = lire 2.237.559 (lire 2.424.330-9,19% di 2.032.330) Verifichiamo se l'azienda ha corrisposto il dovuto esattamente. Il lavoratore prestando la sua normale attività tutto il mese avrebbe percepito: 14.000 x 176 ore = 2.464.000 lire. 4
Occorre quindi rifare la busta paga lordizzando la quota Inps. Ore lavorate 96 x 14.000: lire 1.344.000 Carenza malattia 24 x 14.000: lire 336.000 Integrazione malattia carico azienda: lire 352.330 Malattia carico Inps: 392.000. Lordizzata sarebbe 392.000 : 90,81 x 100 = lire 431.670 Totale lire 2.464.000 I 2.464.000 di lire corrispondono esattamente al lordo che il lavoratore avrebbe dovuto percepire. E 2.464.000-9,19% fa 2.237.559 che corrispondono all'imponibile Irpef indicato dall'azienda Obblighi di informazione A decorrere dal 1 gennaio 2000, le aziende sono tenute a fornire, entro 20 giorni dalla richiesta del lavoratore, e per un massimo di due volte l anno, le informazioni necessarie a consentirgli l esatta conoscenza della situazione del cumulo delle assenze per malattia sia ai fini della conservazione del posto che del trattamento economico. 5