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Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

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Pubblicato il 22/12/2017 N. 01521/2017 REG.PROV.CAU. N. 02998/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato il presente Il Presidente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 2998 del 2017, proposto da: Roberto Scozzarini, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Balsamo, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar in Palermo, via Butera n. 6; contro Comune di Gela, non costituito in giudizio; nei confronti di Di Tavi Giuseppe, non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale del 6 novembre 2017 del Comune di Gela nella parte in cui dispone l'esclusione di parte ricorrente dalla procedura di aggiudicazione della gara e, per l'effetto, annullarlo con contestuale reinserimento dello stesso nelle successive fasi dell'aggiudicazione. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njq5/~edisp/66fons65ccixl2h4uz5h7ghxre.html 1/5

Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Considerato che il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato notificato al Comune di Gela e al controinteressato esclusivamente tramite PEC; Considerato, tuttavia, che, mentre la notifica al controinteressato è stata effettuata su indirizzo PEC tratto dal registro Reginde, invece, la notifica al Comune di Gela è stata effettuata esclusivamente su di un indirizzo PEC, che, come da espressa e specifica dichiarazione al riguardo resa dalla stessa parte ricorrente nell epigrafe del ricorso nella parte relativa, è stato tratto dal pubblico registro IPA (l indirizzo utilizzato, come da atti, è il seguente : comune.gela@.comune.gela.cl.it); Considerato che il comma 2 dell art. 56 c.p.a. dispone che 2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. ; Considerato che, sulla base dell orientamento della sezione nella specifica materia, la notificazione via PEC a una pubblica amministrazione su indirizzo PEC tratto dal registro IPA non può ritenersi perfezionata (cfr. da ultimo, T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, n. 1842/2017 del 13.7.2017; e anche T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401 e T.A.R. Basilicata 21 settembre 2017, n. 607); Considerato, infatti, che: - il D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l attuazione del processo amministrativo telematico, all art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012; https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njq5/~edisp/66fons65ccixl2h4uz5h7ghxre.html 2/5

- il predetto comma 12 (come modificato da ultimo ad opera del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014) onerava le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 30 novembre 2014 l indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della formazione dell elenco presso il Ministero della Giustizia; - il comma 1 bis, aggiunto all art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 cit. dalla l. n. 114/2014, estende alla giustizia amministrativa l applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ; e non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L.n. 2/2009; - più precisamente, l art. 16 L.n. 2/2009, al comma 8, prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche istituissero una casella di posta elettronica certificata e ne dessero comunicazione al Centro Nazionale per l informatica nella pubblica amministrazione, che così provvedeva alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica; - l elenco, l IPA appunto, era stato dapprima equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi pec validi per le notifiche telematiche dall art. 16 ter D.L. n. 179/2012; ma quest ultima disposizione è stata modificata dall art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 90/2014 nel senso sopra trascritto ed il registro IPA, che prima era espressamente contemplato, non è stato più richiamato dalla norma come novellata, che continua a richiamare l art. 16 L.n. 2/2009, ma limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese; https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njq5/~edisp/66fons65ccixl2h4uz5h7ghxre.html 3/5

- ne discende che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica, non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014; - in difetto di iscrizione dell amministrazione pubblica al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia (e consultabile anche dagli avvocati, oltre che dagli uffici giudiziari), la notificazione degli atti processuali poteva essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee; Considerato, altresì, che, sulla specifica questione, è stato, altresì, specificato che è irrilevante che il sito dell Amministrazione intimata rechi l indicazione del recapito Pec, trattandosi di circostanza inidonea ad integrare l errore scusabile, in quanto le Amministrazioni pubbliche, in adempimento alle norme del codice dell amministrazione digitale, di cui al d.lgs.7 marzo 2005, n. 82, sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, ma la normativa in proposito nulla prevede in relazione alla notificazione dei ricorsi giurisdizionali e che non è, dunque, configurabile un'ipotesi di riconoscimento dell'errore scusabile, atteso che l art. 37 c.p.a. riconnette l errore scusabile alla "presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto», nella specie non ravvisabili. Del resto, si tratta di istituto di carattere eccezionale, che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, sicché la disposizione è di stretta interpretazione" (T.A.R. Basilicata 21 settembre 2017, n. 607); P.Q.M. Respinge l istanza cautelare monocratica formulata ai sensi dell art. 56 c.p.a.. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 gennaio 2018, ore di rito. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo il giorno 22 dicembre 2017. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njq5/~edisp/66fons65ccixl2h4uz5h7ghxre.html 4/5

Il Presidente Maria Cristina Quiligotti IL SEGRETARIO https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njq5/~edisp/66fons65ccixl2h4uz5h7ghxre.html 5/5