Copertura CTA 24h / 48h ITA/UE



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9BCONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA COPERTURA TEMPORANEA CTA 24h 48h ITALIA/ EUROPA Copertura CTA 24h / 48h ITA/UE SEZIONE I SEZIONE II ASSISTENZA SANITARIA INFORTUNI DI VIAGGIO garanzie valide per i brevi viaggi, escursioni e/o soggiorni organizzati e/o commercializzati dalle strutture CTA locali Effetto durata : 24 oppure 48 ore dalla partenza come da copertura attivata Validità territoriale : Italia, San Marino e Città del Vaticano oppure paesi UE come da copertura attivata Le garanzie d Assistenza previste in polizza sono prestate dal CTA per il tramite della Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampére n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale ELVIA. Per Assicurato si conviene l aderente alle iniziative turistiche dei circoli CTA ed in regola con il pagamento del corrispondente premio assicurativo; le garanzie si convengono operanti esclusivamente in riferimento ai viaggi acquistati dall Assicurato presso i circoli CTA e per il tempo di durata degli stessi col limite massimo di 48 ore dalla data ed ora di partenza. Per garantire la corretta ed effettiva attivazione delle coperture assicurative è fatto obbligo al circolo CTA organizzatore del viaggio di comunicare alla segreteria CTA Nazionale ed alla Compagnia di assicurazione, entro due giorni lavorativi dalla data di partenza del viaggio, la lista completa dei passeggeri e gli estremi identificativi del viaggio stesso utilizzando la specifica modulistica indicata dalla segreteria CTA Nazionale e presente sul sito istituzionale: HUwww.ctaonline.itUH.

SEZIONE I: ASSISTENZA SANITARIA Definizioni: Assicurato: l acquirente del viaggio, escursione e/o soggiorno organizzato dalla struttura CTA locale per il tempo massimo di 24 o 48 ore dalla partenza od inizio dello stesso. Malattia grave ed improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato. Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un invalidità permanente oppure un inabilità temporanea. 0BUInvio medico Quando l Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio occorso in viaggio, necessita di una visita medica, ELVIA provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, ad inviare un Medico convenzionato. In caso di irreperibilità immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, ELVIA organizza il trasferimento dell Assicurato, con ambulanza al più vicino ospedale per le cure del caso tenendone a proprio carico i relativi costi. UValidità territoriale: Italia, S. Marino e Città del Vaticano oppure paesi EU come da copertura attivata. 1BUInvio dell ambulanza Quando l Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio occorso in viaggio, necessita, a parere del Medico curante in accordo con la Guardia Medica di ELVIA, di un trasferimento in ambulanza al più vicino Ospedale, ELVIA provvede ad organizzare il servizio tenendone a proprio carico i relativi costi. UValidità territoriale: Italia, S. Marino e Città del Vaticano oppure paesi EU come da copertura attivata. 2BUCollegamento continuo con il centro ospedaliero Quando l Assicurato in viaggio è ricoverato in ospedale o casa di cura fuori dalla propria Regione di residenza; ELVIA, tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunica ai familiari dell Assicurato, le notizie cliniche aggiornate. UValidità territoriale: Italia, S. Marino e Città del Vaticano oppure paesi EU come da copertura attivata. 3BUFamiliare accanto Quando, in caso di infortunio o malattia improvvisa avvenuti fuori dalla propria Regione di residenza, l Assicurato in viaggio viene ricoverato in ospedale o casa di cura per un periodo superiore a 7 giorni, ELVIA, mette a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1A classe), per recarsi sul posto. In alternativa, per raggiungere il congiunto Assicurato, il parente potrà richiedere alla Centrale Operativa della Società che gli venga messa a disposizione, fino a tre giorni complessivamente, una vettura a noleggio per cui non sopporterà alcuna spesa entro il limite di costo del biglietto aereo o ferroviario che gli avrebbe fornito la Società. A carico del parente resterà l eventuale maggior spesa oltre il limite predetto. UValidità territoriale: Italia, S. Marino e Città del Vaticano oppure paesi EU come da copertura attivata.

4BUProlungamento del soggiorno dopo ricovero ospedaliero Quando, trascorso il periodo di ricovero, le condizioni dell Assicurato in viaggio al di fuori della propria Regione di residenza, a giudizio del medico curante sul posto in accordo con la Guardia Medica di ELVIA, sono tali da consigliare un'ulteriore permanenza in loco al fine di completare la guarigione; ELVIA, rimborsa, all Assicurato e ad un accompagnatore, le spese d'albergo relative a pernottamento e prima colazione fino ad un importo di Euro 80,00 al giorno ed a persona, con il massimo complessivo di Euro 480,00 per evento e per anno assicurativo. UValidità territoriale: Italia, S. Marino e Città del Vaticano oppure paesi EU come da copertura attivata. 5BUInterprete telefonico per necessità sanitarie Quando il Socio CTA in viaggio all estero, in caso di ricovero, o per altre necessità sanitarie, trova difficoltà a comunicare in lingua straniera con i medici curanti, ELVIA mette a disposizione, tramite la propria Centrale telefonica, un interprete. UValidità territoriale: Estero. 6BUAnticipo denaro per spese mediche Quando il Socio CTA, in viaggio all'estero, richiede un anticipo di denaro per sostenere spese mediche impreviste, conseguenti ad infortunio o malattia e prescritte da un medico sul posto; ELVIA anticipa una somma di denaro con il massimo di Euro 2.500,00 previa adeguata garanzia bancaria. UValidità territoriale: Estero. 7BUProtezione Giuridica all Estero Fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00 ELVIA provvede: ad effettuare interventi amichevoli od azioni giudiziarie per ottenere, in caso di incidente stradale avvenuto all estero, il risarcimento dei danni subiti dal Socio CTA da parte di terzi; alla difesa del Socio CTA in caso di Sua imputazione all estero per omicidio colposo, per danni involontari ad altre persone o per violazioni non dolose a leggi e regolamenti. Detta garanzia è integrativa di prestazioni analoghe dovute per lo stesso veicolo da altre Compagnie di Assicurazione. UValidità territoriale: Estero.

SEZIONE II: INFORTUNI DI VIAGGIO Definizioni: Assicurato: l acquirente del viaggio, escursione e/o soggiorno organizzato dal locale circolo CTA per il tempo massimo di 24 o 48 ore dalla partenza od inizio dello stesso. Malattia grave ed improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato. Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un invalidità permanente oppure un inabilità temporanea. Franchigia/scoperto: la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio emesso od in possesso del CTA Locale. ELVIA assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall Assicurato durante il periodo di viaggio che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente. ELVIA assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. ELVIA considera infortuni anche: - l'asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l'annegamento; - l'assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore. ELVIA non considera infortuni - le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; - gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Decorrenza ed operatività La garanzia decorre dal momento dell inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso col massimo di 24 o 48 ore complessive, in ogni caso non oltre la scadenza della presente polizza. Esclusioni ELVIA non corrisponde l indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; c) all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri); d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; e) a tentativo di suicidio o suicidio; f) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; g) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta; h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; i) a guerra anche civile, che coinvolga l Assicurato dopo il 10 giorno dall inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza; j) a esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura. Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS). Capitali assicurati in caso di morte: 10.000,00; in caso di invalidità permanente: 10.000,00. La polizza può essere emessa a garanzia dello stesso rischio e per lo stesso viaggio per un numero massimo di 25 assicurati. Dichiarazioni dell Assicurato L Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di ELVIA per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di: 20.000,00 per il caso di morte 20.000,00 per il caso di invalidità permanente. Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa Il CTA locale, aderendo alla presente convenzione dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio infortuni di viaggio, da esso stesso stipulate con ELVIA in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di: 20.000,00 per persona e 250.000,00 per evento, in caso di morte;

20.000,00 per persona e 250.000,00 per evento, in caso di invalidità permanente. Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto dell Assicurato di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. Criteri di liquidazione ELVIA corrisponde: a) l indennizzo per la morte o l invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell assicurazione,ma entro un anno dal giorno dell infortunio; b) l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio; c) l ammontare del danno concordandolo direttamente con l Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, ELVIA corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente; e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; f) per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche. Franchigia Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Beneficiari Gli eredi legittimi e/o testamentari. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. UIN CASO DI SINISTRO PER INFORTUNIO DI VIAGGIO L Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto ad ELVIA entro 30 giorni da quello in cui l infortunio si è verificato, fornendo: a) dati anagrafi e recapito dell Assicurato; b) i riferimenti utili alla individuazione della garanzia; c) luogo, giorno ed ora dell evento, cause che lo hanno determinato; d) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni; Se l infortunio ha cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso ad ELVIA.

10BESCLUSIONI / LIMITAZIONI 11Bvalide per la SEZIONE I della COPERTURA CTA 12B24h o 48H a) L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. b) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza: di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; di dolo dell Assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche. situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche fatta eccezione per il caso di condizione di disabilità motoria, sensoriale ed intellettiva in riferimento al precedente art. 3 di polizza; di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; di suicidio o tentativo di suicidio; Sono inoltre escluse: le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile la prestazione di assistenza. c) Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, ELVIA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. d) Ogni diritto dell'utente nei confronti di ELVIA derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso. e) A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad ELVIA S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza. f) Per qualsiasi controversia il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto. g) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile. N.B. Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 2 giorni consecutivi.

8BISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA 13Bvalide per l Assistenza Sanitaria nel 15Be per 14B TESSERAMENTO NAZIONALE la SEZIONE I della COPERTURA CTA 48H Per permettere l'intervento immediato di ELVIA l Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite: telefono 02/26.609.618 Linea Verde 800 / 52 66 25 telefax 02/70.630.091 indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero della propria Card assicurativa; indirizzo e luogo da cui si chiama; eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di ELVIA, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale ed allegando sempre la fotocopia della tessera CTA oppure ACLI-CTA a: Mondial Assistance Italia S.p.A. Via Ampère, 30 20131 MILANO (MI) N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre l Assicurato dovrà: farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN.