STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

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STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SETTORE TRIBUTARIO Dott.Comm. CARLO GARZIA Dott.Comm. ALESSANDRA NITTI Dott. STEFANO BARELLI Dott. SIMONE BOTTI SETTORE LEGALE Avvocato MARCO IMPELLUSO Avvocato ROBERTA SARA Avvocato LORENA GRASSI Avvocato ROSSANA EMANUEL Avvocato LIDIA RICCI Dott. CARLO IMPELLUSO Dott.ssa FRANCESCA RIZZI NEWS LETTER N 4/14 Milano, 19 marzo 2014 OGGETTO: La contribuzione ENASARCO per il 2014 PREMESSA Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio esercenti l attività in Italia in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri con sede o dipendenza in Italia sono sottoposti alla contribuzione integrativa ENASARCO. Con decorrenza dal 2014 l aliquota contributiva è pari al 14,20% (nel 2013 era pari al 13,75%). In caso di società di capitali l aliquota è fissata per scaglioni di provvigioni. Di seguito si richiamano gli aspetti principali della disciplina previdenziale ENASARCO applicabile per il 2014. INDICE 1. Modalità di svolgimento dell attività di agenzia 2. Le nuove aliquote contributive applicabili dal 2014 2.1. Attività di Agenzia esercitata in forma di ditta individuale o di società di persone (S.n.c. o S.a.s.) 2.2. Attività di Agenzia esercitata in forma di società di capitali (S.p.a. o S.r.l.) 3. Massimali provigionali 4. Minimali contributivi 2014 5. Modalità e termini di versamento 6. Riepilogo della disciplina previdenziale ENASARCO applicabile per l anno 2014 *:*:*:*:* 1. Modalità di svolgimento dell attività di agenzia Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio, operanti sul territorio nazionale, sono soggetti alla contribuzione ENASARCO, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia. 20122 MILANO VIALE MAJNO, 5 - TEL. +39 (0)2.36.57.60.41 - FAX +39 (0)2.36.57.72.26 - E-MAIL: studio@lts-garzia.it CODICE FISCALE: GRZ CRL 69D20 F205D - PARTITA I.V.A.: 13244130152

I contributi, da corrispondere trimestralmente, devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all agente ancorché non pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento. Qualora l'attività di agenzia sia esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo: è dovuto per ciascuno di essi; è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica. Eventuali modifiche dell atto costitutivo hanno effetto dal trimestre successivo a quello di comunicazione. Per gli agenti che svolgono l attività in forma di ditta individuale ovvero di società di persone (S.n.c. o S.a.s.) i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo. Per gli agenti che svolgono l attività in forma di società di capitali (S.p.a. o S.r.l.) non è previsto alcun minimale / massimale. 2. Le nuove aliquote contributive applicabili dal 2014 Le nuove aliquote applicabili dal 2014 si differenziano a seconda che l agente svolga l attività in forma: - di ditta individuale / società di persone; - di società di capitali; 2.1 Attività di Agenzia esercitata in forma di ditta individuale o di società di persone (S.n.c. o S.a.s.) Per il 2014, l aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia, è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 14,20%. Tale aliquota va ripartita tra agente e preponente come di seguito schematizzato. SOGGETTO ALIQUOTA PREPONENTE (casa mandante) 7,10% AGENTE 7,10% Si evidenzia che l art. 4, comma 2 del Regolamento ENASARCO prevede un graduale aumento dell aliquota contributiva, fino al 2020. 2.2 Attività di Agenzia esercitata in forma di società di capitali (S.p.a. o S.r.l.) 2

Con riferimento agli agenti esercenti l attività in forma di S.p.a. o di S.r.l., la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Ai sensi dell art. 6, comma 2 del Regolamento ENASARCO, l incremento annuo di aliquota rispetto al precedente Regolamento 2004 va ripartito equamente tra agente e preponente. In particolare per il 2014 il contributo va calcolato come di seguito schematizzato. Scaglioni provvigioni Aliquota Regolamento 2004 Incremento aliquota 2014 Aliquota contributiva 2014 Quota preponente Quota agente fino a 13,000,000,00 2% 1,20% 3,20% 2,60% 0,60% da 13,000,000,01 a 20,000,000,00 1% 0,60% 1,60% 1,30% 0,30% da 20,000,000,01 a 26,000,000,00 0,50% 0,30% 0,80% 0,65% 0,15% oltre 26,000,000,01 0,10% 0,20% 0,30% 0,20% 0,10% L art. 6, comma 1 del Regolamento prevede un graduale incremento annuale dell aliquota contributiva fino al 2016. 3. Massimali provigionali Come accennato, per gli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone (S.n.c. / S.a.s.) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali. Per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell art. 5 del Regolamento ENASARCO: I massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall anno 2016. Per il 2014, ai sensi del comma 2 del citato art. 5, il massimale provvigionale è così individuato: AGENTE MONOMANDATARIO (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l attività per una sola casa mandante) MASSIMALE PROVVIGIONALE 2014 35.000,00 PLURIMANDATARIO 23.000,00 3

Alla luce di quanto sopra la contribuzione massimale annua: - per gli agenti monomandatari, è pari a 4.970 (35.000 x 14,20%); - per gli agenti plurimandatari, è pari a 3.266 (23.000 x 14,20%). Il massimale provvigionale non è frazionabile, ancorché il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno. Ai sensi del comma 3 del citato art. 5 il preponente deve comunicare, anche in caso di superamento del massimale, l ammontare di tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente. Per gli agenti che operano in forma societaria, il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica. 4. Minimali contributivi 2014 Come sopra accennato, per il 2014, l'importo minimo dei contributi, deve essere rivalutato in base all indice generale ISTAT. Considerando che: - le variazioni percentuali del 2013 rispetto al 2012 sono pari all 1,1%; - il precedente Regolamento ENASARCO prevede che la rivalutazione ISTAT dei minimi previdenziali debba essere effettuata con arrotondamento all euro superiore; il minimale contributivo è così individuato: AGENTE MINIMALE CONTRIBUTIVO 2014 MONOMANDATARIO (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l attività per una sola casa mandante) 834 (= 824 (minimale 2013) + 824 x 1,1% = 833,064 834) PLURIMANDATARIO 417 (= 412 (minimale 2013) + 412 x 1,1% = 416,532 417) Al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi di produttività e di frazionabilità. In base al principio di produttività il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. È pertanto sufficiente la maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare l'obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui il rapporto non ha prodotto alcuna provvigione. L integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l entità dei contributi e l importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante. Se il rapporto di agenzia è rimasto improduttivo per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto. 4

Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività). 5. Modalità e termini di versamento Il versamento all ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di un'apposita distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet www.enasarco.it. A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l abilitazione ai servizi telematici. Come sopra accennato è previsto l obbligo di indicare le provvigioni maturate dall agente per tutto l anno solare. Pertanto le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti. La casa mandate è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all atto della liquidazione delle relative competenze. Fino al 31 gennaio 2014 il versamento dei contributi andava effettuato mediante addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite RID (Rapporti Interbancari Diretti). La distinta di ripartizione va inviata almeno 10 giorni prima della data di scadenza. Con l intento di uniformare i sistemi di pagamento nazionali, a decorrere dal 1 febbraio 2014 la predetta forma di pagamento è stata sostituita, in via automatica, per i c/c bancari sui quali è già attivo l'addebito automatico, dal sistema Sepa Direct Debit (SDD). Si precisa che il versamento può essere effettuato anche tramite bollettino bancario (MAV). Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2014, le scadenze sono le seguenti: TRIMESTRE DI RIFERIMENTO TERMINE DI VERSAMENTO Primo trimestre 2014 20/5/2014 Secondo trimestre 2014 20/8/2014 Terzo trimestre 2014 20/11/2014 Quarto trimestre 2014 20/2/2015 5

6. Riepilogo della disciplina previdenziale ENASARCO applicabile per l anno 2014 Nella tabella seguente si riepilogano, con esclusivo riferimento alle somme dovute alla fondazione ENASARCO, le regole contributive applicabili ai rapporti di agenzia per l anno 2014. Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti. (Studio Tributario Garzia) 6