COMUNE di VERGIATE (Provincia di Varese)

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COMUNE di VERGIATE (Provincia di Varese) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE * INDICE * Art. 1 - Oggetto del regolamento... pag. 1 Art. 2 - Necessità di autorizzazione... pag. 1 Art. 3 - Presentazione della domanda... pag. 1 Art. 4 - Istruttoria della domanda... pag. 2 Art. 5 - Idoneità igienico-sanitaria... pag. 4 Art. 6 - Conclusione del procedimento... pag. 4 Art. 7 - Diniego dell autorizzazione... pag. 5 Art. 8 - Silenzio assenso... pag. 5 Art. 9 - Rilascio dell autorizzazione... pag. 6 Art. 10 - Subingresso... pag. 6 Art. 11 - Cessazione dell attività... pag. 7 Art. 12 - Sospensione e revoca dell autorizzazione.. pag. 7 Art. 13 - Comunicazioni ad enti diversi... pag. 8 Art. 14 - Modalità di esercizio dell attività pag. 8 Art. 15 - Divieti e limitazioni dell esercizio dell attività pag. 10 Art. 16 - Aree pubbliche di sosta prolungata.. pag. 11 Art. 17 - Aree private.. pag. 11 Art. 18 - Sanzioni pag. 12 Art. 19 - Entrata in vigore.. pag. 12 Allegato A) Identificazione planimetrica aree pubbliche di sosta prolungata... pag. 13 (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2009)

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, emanato ai sensi dell art. 6 della Legge Regione Lombardia 21 marzo 2000, n. 15, così come modificata dalla Legge Regione Lombardia 31 marzo 2008, n. 8, disciplina le procedure per la presentazione, il ricevimento, l istruttoria delle domande di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, l emissione dei relativi provvedimenti, nonché le modalità di esercizio, i divieti, le limitazioni e l istituzione di aree di sosta prolungata. - Art. 2 - NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE L attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta esclusivamente da persone fisiche o società che siano titolari di autorizzazioni ai sensi dell art. 6, comma 1 della Legge Regione Lombardia 21 marzo 2000, n. 15, rilasciata dal Comune di residenza dell operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone. - Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di rilascio dell autorizzazione va presentata in bollo, dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentante della società di persone. La domanda va preferibilmente presentata utilizzando l apposita modulistica predisposta dall ente e resa disponibile sul proprio sito comunale. (COMAP1) Nella domanda l interessato dichiara quanto previsto dall art. 6, comma 3, della L.R. n.15/2000 : i dati anagrafici e il codice fiscale ; il possesso dei requisiti di cui all art. 1-bis della L.R. n. 15/2000; il settore o i settori merceologici; di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante. 1

La domanda, sottoscritta dal richiedente, va indirizzata al Comune di Vergiate e può essere presentata per posta o a mano al protocollo che ne rilascia copia con timbro di ricevuta. Nel caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell Unione Europea, alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno per lavoro. - Art. 4 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA L ufficio competente al ricevimento della domanda accerta immediatamente se la stessa è di propria competenza. Qualora la domanda non sia di propria competenza perché presentata da soggetto non residente o avente sede legale in un altro Comune, l ufficio la rinvia al mittente entro 15 giorni tramite raccomandata, precisando nella lettera di trasmissione i motivi di incompetenza. Copia della domanda va comunque trattenuta agli atti. Se la domanda è di competenza del Comune, entro 10 giorni va inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento, con l indicazione dell amministrazione competente, l oggetto del procedimento promosso, l ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in casi di inerzia dell amministrazione, la data di presentazione dell istanza, l ufficio in cui si può prendere visione degli atti e gli orari di ricevimento del pubblico. Entro i successivi 7 giorni l ufficio effettuerà un esame formale della domanda, individuando eventuali errori o carenze nella compilazione e l eventuale mancanza di documentazione, comunicando all interessato eventuali irregolarità ed invitandolo a rettificare la domanda e/o ad integrare la documentazione, fissando un tempo massimo per la risposta ed avvertendolo che i termini del silenzio-assenso restano sospesi fino alla presentazione di quanto richiesto e che in caso di mancata integrazione dei documenti entro i termini assegnati la domanda verrà respinta per mancanza dei requisiti. 2

In presenza della documentazione completa, l ufficio dà corso agli eventuali controlli. I dati da verificare sono quelli riguardanti i seguenti aspetti: REQUISITI MORALI I requisiti morali vanno verificati per il titolare (se persona FISICA) oppure, per le società, per tutte le persone per le quali si richiederebbe la certificazione antimafia (amministratori con poteri di firma). L individuazione di tali soggetti è possibile tramite certificato o visura camerale. Nel caso di vendita alimentare, i requisiti morali debbono essere posseduti anche dall eventuale preposto. Per i requisiti morali (art. 1-bis, comma 1 L.R. n. 15/2000) gli strumenti di controllo sono: CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (Art. 689 c.2 CPP), da richiedersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. CERTIFICATO DEL REGISTRO IMPRESE, da richiedere alla CCIAA. Per verificare che non esistano provvedimenti antimafia (DPR n. 252/98) in corso gli strumenti di controllo sono: ATTESTAZIONE di non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, da richiedere alla Prefettura. REQUISITI PROFESSIONALI I requisiti professionali (art. 1-bis, comma 4, L.R. n. 15/2000) vanno verificati solo nel caso di vendita di generi alimentari, e debbono essere posseduti: Nel caso di ditta individuale: dal titolare Nel caso di società: da un legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all attività commerciale. La verifica dei requisiti professionali può essere effettuata: Nel caso di iscrizione al REC: tramite certificato o visura presso la CCIAA Nel caso di corsi professionali: tramite attestazione o certificazione rilasciata dall Istituto presso cui è stato frequentato il corso. Nel caso di esercizio di attività in proprio, tramite certificato o visura camerale. Nel caso di attività come dipendente qualificato o coadiutore familiare, tramite esibizione del libretto di lavoro o di certificazione rilasciata dall INPS. 3

- Art. 5 - IDONEITA IGIENICO-SANITARIA I requisiti igienico-sanitari dei mezzi utilizzati per l esercizio dell attività di commercio ambulante in forma itinerante, nel caso di vendita alimentare e trasformazione e/o somministrazione di alimenti, saranno accertati dal Servizio ASL competente a seguito dell inoltro da parte dell esercente, per tramite del Comune, di idonea Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) ai sensi della L.R. n. 8/2007, art. 5, comma 2, ai fini della registrazione prevista dal Regolamento (CE) n. 852/2004. L esercente dovrà fornire la descrizione, l elenco e la tipologia delle strutture utilizzate (automezzi, autonegozi, etc.). - Art. 6 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO L istruttoria deve comunque essere conclusa con l emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell autorizzazione. Qualora dagli esiti dei controlli risultino ulteriori dubbi, all interessato possono essere richiesti ulteriori documenti e informazioni, senza comunque interrompere i termini del silenzio-assenso. Anche questa ulteriore richiesta dovrà indicare una scadenza dei tempi per la fornitura degli elementi richiesti, fissata in modo tale da non consentire la formazione del silenzio-assenso. E fatto comunque divieto di richiedere documenti o informazioni che già siano in possesso dell Amministrazione o perché si tratta di argomenti risultanti da pubblici registri dell Amministrazione Comunale, o perché deducibili da certificati o documenti allegati a precedenti istanze già agli atti. In questo ultimo caso si richiederà all interessato di autocertificare la validità di quanto risulta dai certificati o documenti. 4

- Art. 7 - DINIEGO DELL AUTORIZZAZIONE L autorizzazione può essere negata esclusivamente per mancanza dei requisiti morali e/o professionali previsti dall art. 1-bis della L.R. n. 15/2000 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo devono essere comunicati tempestivamente all interessato i motivi che ostano all accoglimento della domanda (art. 10-bis Legge 241/90). Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l interessato ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti. Detta comunicazione preventiva interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell eventuale mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. II diniego va comunicato all interessato mediante raccomandata o messo notificatore, indicando i soggetti a cui si può presentare ricorso ed i relativi termini. - Art. 8 - SILENZIO ASSENSO Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda (dedotto il periodo di eventuale interruzione dei termini) senza che la stessa sia stata oggetto di formale provvedimento di diniego, viene a formarsi il silenzio-assenso. La domanda si intende pertanto accolta. Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all attività. Qualora, una volta maturato il silenzio assenso, si accerti la mancanza dei requisiti di legge il Comune potrà comunque assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/90. (art. 20, comma 3, legge 241/90). 5

- Art. 9 - RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE L autorizzazione, a firma del Responsabile di Area, rilasciata in bollo secondo le leggi vigenti, va numerata progressivamente e regolarmente trasmessa al richiedente. - Art. 10 - SUBINGRESSI Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda o di un ramo d azienda per l esercizio del commercio su aree pubbliche per atti tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto di trasferimento dell autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell attività sempre che sia stato provato l effettivo trasferimento dell azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all art. 1-bis della L.R. n. 15/2000. La reintestazione dell autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante, in caso di persona fisica, o dal comune della sede legale, se trattasi di società. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all autorizzazione ceduta. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all art. 1-bis della L.R. n. 15/2000 deve comunicare l avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. Detta comunicazione deve essere presentata al Comune utilizzando l apposita modulistica resa disponibile sul sito comunale. (DIAP B). Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l attività fino alla regolarizzazione di cui sopra fermo restando il rispetto dei termini di decadenza. 6

- Art. 11 - CESSAZIONE DELL ATTIVITA La cessazione dell attività deve essere comunicata al Comune utilizzando l apposita modulistica resa disponibile sul proprio sito comunale. (DIAP B). Alla comunicazione di cessazione va allegata l autorizzazione in originale o, in caso di smarrimento, copia della denuncia presentata alle competenti autorità. L avvenuta comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall obbligo di presentare la comunicazione di cessazione. - Art. 12 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. Si considerano di particolare gravità: le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione come previsto nel successivo art. 18 al punto 2. Il Comune revoca l'autorizzazione: nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-bis della L.R. n. 15/2000; qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi; nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 1- bis, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3-bis, 7

ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 2, comma 6-quater della L.R. n. 15/2000; in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora, entro un anno, non venga presentata la comunicazione di reintestazione; - Art. 13 - COMUNICAZIONI AD ENTI DIVERSI I provvedimenti di rilascio, revoca e sospensione delle autorizzazioni amministrative devono essere inviati in copia ai seguenti enti: 1. Comando della Polizia Municipale 2. Questura 3. Ufficio Entrate del Comune Entro 30 giorni dal provvedimento, ai fini delle rilevazioni dell Osservatorio sul Commercio, vanno comunicati alla CCIAA tutti i rilasci, revoche, cessazioni e variazioni anche per subingresso, delle autorizzazioni. - Art. 14 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 8

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione. I posteggi mercatali temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, nella giornata di svolgimento del mercato, mediante spunta, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, anche itinerante, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato riferibili all autorizzazione. A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. L assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia merceologica del posteggio non occupato. L autorizzazione di commercio itinerante è rilasciata con riferimento ai settori merceologici ed ai requisiti di cui all'articolo 1-bis della L.R. n. 15/2000. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. 9

L autorizzazione per il commercio in forma itinerante deve essere esibita in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. - Art. 15 - DIVIETI E LIMITAZIONI DELL ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ Ai sensi dell art. 3, comma 2 della L.R. n. 15/2000, per motivi di viabilità e di carattere igienico sanitario, è disposto il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante lungo i seguenti tratti viari del territorio di Vergiate: S.S. 33 del Sempione (Via Sempione) S.S. 629 Vergiate-Besozzo (Via Milano) S.P. 17 Vergiate-Varese (Via Puccini, Via Di Vittorio, P.zza Matteotti, Via Locatelli) S.P. 18 Vergiate-Bardello (Via Corgeno, Via F.lli Rosselli nel solo tratto ricompreso nella S.P. 18, Via Lombardia). Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri. Il titolare dell'autorizzazione di commercio su posteggio dato in concessione non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. 10

- Art. 16 - AREE PUBBLICHE DI SOSTA PROLUNGATA Al fine di assicurare un servizio di approvvigionamento di generi di prima necessità (alimentari e non-alimentari) nelle zone/frazioni del territorio comunale non sufficientemente servite dalla rete distributiva in sede fissa esistente, sono istituite le seguenti aree pubbliche di sosta prolungata per l esercizio dell attività di commercio in forma itinerante ai sensi dell Allegato A) punto VI.I, commi 2, 3 e 4 approvato con D.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8570: ZONA 1 Cimbro 2 Sesona 3 Cuirone 4 Corgeno La Giunta Comunale provvederà con propria deliberazione a rendere operative le aree di cui sopra, nel momento in cui si renderà opportuno, fornendo le disposizioni attuative in merito alle modalità di esercizio (giorni, orari, etc.) e dando mandato ai Responsabili delle aree di competenza affinché dispongano, con i relativi provvedimenti, le ulteriori azioni necessarie: viabilistiche (divieti di sosta temporanei, cartellonistica, etc.); di definizione delle modalità di uso delle aree; di promozione e di informazione presso i titolari delle attività commerciali eventualmente interessati nonché nei confronti della cittadinanza/clientela; altro. - Art. 17 - AREE PRIVATE Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi, fino a un massimo di due, sulle aree di cui trattasi. 11

In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del punto di cui sopra hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative su territorio regionale. - Art. 18 - SANZIONI Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies della L.R. n. 15/2000, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. - Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione all albo pretorio nei modi e termini di legge. Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili vigenti nel tempo. Con l entrata in vigore del presente regolamento comunale si intende abrogato il seguente precedente regolamento comunale: Regolamento per il rilascio di autorizzazioni di commercio itinerante su aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/06/2000. 12

Allegato A) IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA AREE PUBBLICHE DI SOSTA PROLUNGATA PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FORMA ITINERANTE Zona 1 Cimbro (Piazza San Martino) 13

Zona 2 Sesona (Via Golasecca) 14

Zona 3 Cuirone (Piazza Turati) 15

Zona 4 Corgeno (Piazza Gramsci) 16