COMUNI DI ASCIANO BUONCONVENTO MONTERONI D ARBIA RAPOLANO TERME S. GIOVANNI D ASSO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DESTINATI A SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE E DISAGIO ABITATIVO (Approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 28 settembre 2005)
INDICE Preambolo ART. 1 - Oggetto del Regolamento... p. 4 ART. 2 - Finalità e competenze del servizio..... p. 4 ART. 3 - Definizioni...p. 4 ART. 4 - Requisiti per l assegnazione ad uso temporaneo...p. 5 ART. 5 - Modalità e condizioni per l assegnazione..p. 6 ART. 6 - Determinazione del canone. p. 7 ART. 7 - Annullamento, decadenza e revoca dell assegnazione..p. 7 ART. 8 - Manutenzione del patrimonio......p. 8 ART. 9 - Documentazione.......p. 9 ALLEGATO A........p. 10 ALLEGATO B........ p. 11 2
Preambolo I Comuni di Asciano, Buonconvento, Monteroni d Arbia, Rapolano Terme e S. Giovanni d Asso, con propria deliberazione consiliare hanno deliberato di approvare lo schema di Convenzione per la gestione associata di servizi ed interventi in favore delle famiglie, dove sono stati precisati obiettivi, obblighi, garanzie e rapporti finanziari tra i cinque Comuni, delegando la potestà amministrativa, la responsabilità e la gestione al Comune di Asciano. Tra le finalità della convenzione sono previste le funzioni comunali relative alla concessione di contributi per il sostegno della maternità e dei nuclei familiari in condizione di disagio economico, nonché la gestione degli interventi di carattere abitativo di emergenza o a beneficio di giovani coppie o di famiglie monoparentali, attivati o promossi sul territorio di tutti gli Enti associati. Si ritiene pertanto opportuno che al fine del raggiungimento di tali obiettivi sia necessaria la predisposizione di specifici regolamenti per l erogazione dei benefici economici e dei servizi e per l accesso alle prestazioni da parte degli utenti ed in particolare per regolare la gestione degli interventi di carattere abitativo di emergenza o a beneficio di giovani coppie o di famiglie monoparentali, attivati o promossi sul territorio di tutti gli Enti associati. 3
Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi che si trovano nella disponibilità del Servizio Associato destinati ad uso temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza sociale e disagio abitativo di quei nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate. Art. 2 Finalità e competenze del servizio 1. Il servizio è istituito per dare una risposta tempestiva a favore dei nuclei familiari privi di alloggio ed in possesso dei requisiti di cui all art. 4 del presente Regolamento e per affrontare particolari emergenze abitative aventi carattere di indifferibilità ed urgenza. 2. Il servizio, attraverso il presente regolamento, intende disciplinare l esercizio della gestione degli interventi di carattere abitativo di emergenza o a beneficio di giovani coppie o di famiglie monoparentali, attivati o promossi sul territorio dei Comuni Associati. 3. Il servizio di emergenza abitativa sarà gestito dall Ufficio associato Aiuti alle famiglie presso il Comune di Asciano. 4. Il Comune di Asciano utilizzerà, come alloggi di emergenza sociale, l apposito patrimonio immobiliare, di cui viene dotato il servizio associato, da poter adibire a tale necessità e costituito dagli immobili che gli enti convenzionati attribuiscono in gestione all ente delegato. 5. Per gli interventi tecnico-manutentivi il Servizio Associato potrà anche avvalersi della collaborazione dei servizi tecnici dei diversi comuni associati. Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da 4
vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di assegnazione. 2. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l assegnatario, nei confronti dell Ente gestore, al pagamento del canone di locazione. 3. Per disagio abitativo si intende la collocazione, al momento della richiesta, in alloggi impropri o antigienici o con barriere architettoniche o provvisori o inadeguati. Rientra, inoltre, in tale definizione la perdita di disponibilità di alloggio. Art. 4 Requisiti per l assegnazione ad uso temporaneo 1. Possono ottenere l assegnazione di un alloggio in uso temporaneo, i nuclei familiari che non sono in grado di accedere al libero mercato delle locazioni per motivi di grave disagio economico e sociale e che siano in possesso dei requisiti qui di seguito indicati. 2. Costituiscono condizioni oggettive: a) Residenza del nucleo familiare da almeno due anni nel Comune interessato; b) Reddito annuo complessivo non superiore ai valori indicati nella Tabella A (come risulta dalla documentazione fiscale dell ultima dichiarazione dei redditi presentata dal richiedente, sono ammessi all assegnazione temporanea i richiedenti il cui reddito sia inferiore al minimo vitale); c) Non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione su alloggio situato in ogni parte del territorio nazionale. 3. Costituiscono condizioni soggettive: a) Disagio abitativo del nucleo familiare richiedente (adeguatamente documentato da una relazione dell Assistente Sociale e dalla segnalazione del responsabile dell Ufficio Servizi Sociali di ogni comune interessato); b) Sfratto esecutivo con data certa e definita per finita locazione come risulta da apposito atto giudiziario - fatti salvi i casi di intimazione per morosità dovuta a condizioni di indigenza del nucleo familiare e risultante da relazione dei Servizi Sociali; 5
c) Disagio sociale o socio-sanitario che può consistere in una delle seguenti situazioni presenti nel nucleo familiare di: persona con problemi sociali e\o sanitari limitanti l autonomia personale documentati dai Servizi Sociali di ogni comune associato o della Asl; portatore di handicap (con grado di invalidità certificato pari almeno al 67 % ); adulto singolo con minore\i a carico; maggiorenne istituzionalizzato e\o incluso in specifico progetto socio riabilitativo, tutti casi documentati dalla relazione dei servizi sociali. 4. I requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta e devono permanere al momento dell assegnazione dell alloggio pena la revoca dell assegnazione. 5. I suddetti requisiti sono attestabili tramite dichiarazione unica ( Allegato B) predisposta dall ufficio servizi sociali sulla base del presente regolamento. Art. 5 Modalità e condizioni per l assegnazione 1. Ai fini dell assegnazione temporanea si tiene conto dei criteri e delle condizioni elencate nell art. 4. 2. I soggetti legittimati, ai sensi dell art. 4, presentano la domanda all Ufficio Associato o presso il Comune dove hanno, da almeno due anni, la residenza anagrafica. 3. Nel caso di una istanza presentata al protocollo di uno dei Comuni convenzionati, tutta la documentazione deve essere trasmessa tempestivamente all Ufficio Associato. 4. Per la domanda dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dall Ufficio Associato. 5. L Ufficio Associato procede all istruttoria delle domande presentate ed attiva la Commissione tecnica di cui al comma 11 del presente articolo. 6. I beneficiari sottoscrivono con l Ufficio associato apposito contratto che definisce gli obblighi delle parti e le condizioni dell assegnazione. 7. Gli alloggi vengono assegnati, previo parere favorevole del Comune sui cui insiste l immobile, per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque per un periodo non superiore a 9 mesi dalla data di assegnazione. 6
8. La concessione temporanea in uso verrà effettuata mediante determinazione dell Ufficio associato aiuti alle famiglie. 9. L assegnatario deve sottoscrivere formale accettazione di tutte le clausole in esso contenute, di essere a conoscenza di tutte le norme del presente Regolamento e di impegnarsi a lasciare libero l alloggio alla scadenza indicata dal Regolamento e definita nel contratto. 10. E prevista la possibilità di concedere una ulteriore proroga, comunque non superiore a nove mesi, su parere conforme della Commissione tecnica. 11. La Commissione tecnica è formata dal Responsabile del Servizio Associato, che ne assume la presidenza, dall Assistente sociale di riferimento in relazione al caso trattato e dal Referente del servizio associato del Comune di residenza del nucleo familiare interessato. 12. Il mancato rilascio dell alloggio nei termini indicati determina comunque la decadenza della concessione in uso temporaneo e l adozione delle conseguenti procedure di rilascio coattivo dell alloggio mediante l emissione di ordinanza di sgombero attuata a spese dell interessato. Art. 6 Determinazione del canone 1. Il canone di assegnazione è fissato annualmente dal Servizio Associato in maniera equa e congrua, su proposta dell Ufficio Patrimonio del Comune in cui è situato l alloggio. 2. Il canone di locazione dovrà essere versato al Comune di Asciano. Art. 7 Annullamento, decadenza e revoca dell assegnazione. 1. Si ha annullamento dell assegnazione temporanea allorché la stessa abbia avuto luogo sulla base di dichiarazioni mendaci. 2. La decadenza dell assegnazione è dichiarata a seguito di: a) cessione dell alloggio; b) sublocazione dell alloggio; c) mutazione della destinazione d uso; d) morosità nel pagamento del canone protrattasi oltre tre mesi. 7
3. In questo caso viene concesso un ulteriore termine di 10 giorni per adempiere, trascorso il quale si procede per la pronuncia della decadenza. 4. La revoca dell assegnazione precaria è dichiarata a seguito di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato l assegnazione precaria. 5. Qualora si determinino le condizioni di cui al comma precedente il responsabile dell ufficio associato aiuti alle famiglie provvede ad avviare il procedimento conseguente, dandone motivata comunicazione all assegnatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e al Comune di residenza. 6. L assegnatario nel termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione ha facoltà di presentare le proprie deduzioni scritte. 7. Il provvedimento previsto è adottato dal responsabile dell ufficio associato aiuti alle famiglie ed è comunicato all assegnatario che deve rilasciare l alloggio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Art. 8 Manutenzione del Patrimonio 1. Gli interventi di manutenzione del patrimonio abitativo sono effettuati a cura del Servizio associato, anche avvalendosi dei servizi tecnicomanutentivi dei comuni associati.. 2. Per i lavori che l assegnatario intendesse eseguire nell alloggio si applica, ove richiesto, la disciplina prevista per la denuncia inizio attività. L importo dei lavori, solo se preventivamente autorizzati dal Servizio Associato e debitamente quantificati potranno essere portati in detrazione dagli importi dei canoni di assegnazione. 3. Sono a carico dell assegnatario, altresì, le spese inerenti le utenze domestiche (telefonia fissa, energia elettrica, gas, acqua, etc..) nonché la spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 8
Art. 9 Documentazione 1. I requisiti previsti per l assegnazione degli alloggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 47 e 48 D.P.R. 445 del 28.12.2000. 2. Il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione attestante le condizioni di cui all art. 4 del Regolamento. 9
Allegato A TABELLA A LIMITI REDDITUALI PER L ASSEGNAZIONE NUCLEO FAMILIARE Reddito di nucleo con 1 persona Reddito di nucleo con 2 persone Reddito di nucleo con 3 persone Reddito di nucleo con 4 persone Reddito di nucleo con 5 persone REDDITO MENSILE Fino a reddito pari ad 574,00 Fino a reddito pari ad 805,00 Fino a reddito pari ad 958,00 Fino a reddito pari ad 1112,00 Fino a reddito pari ad 1266,00 REDDITO ANNUO 6.888,00 9.660,00 11.496,00 13.344,00 15.192,00 Con un aumento per ogni componente in più di 154,00 10
Allegato B All Ufficio associato Aiuti alle famiglie C/o Comune di Asciano Corso Matteotti, 45 53041 ASCIANO (SI) Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) Nato a il Residente a P.zza\Via n. CHIEDE L assegnazione di un ALLOGGIO COMUNALE destinato a situazioni di EMERGENZA SOCIALE, per sé e il proprio nucleo familiare composto da n. persone compreso il sottoscritto. A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che: è residente con il nucleo familiare da almeno due anni nel Comune di ; il reddito annuo complessivo è pari ad secondo i valori indicati nella Tabella A del Regolamento per l assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale e disagio abitativo; il nucleo familiare non risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio situato in ogni parte del territorio nazionale; SITUAZIONE DI DISAGIO ABITATIVO: domiciliato con la propria famiglia in alloggio improprio occupante di alloggio antigienico ( certificato dalla ASL ) occupante di alloggio che presenta barriere architettoniche, in rapporto alle esigenze del proprio nucleo (presenza nel nucleo di portatore di handicap o di invalidità pari o superiore al 67% ) 11
occupante di alloggio provvisorio o inadeguato sfratto esecutivo con data certa e definita per finita locazione ( fatti salvi i casi di intimazione per morosità dovuta ad indigenza del nucleo familiare). a tal fine allega i seguenti documenti Certificato di antigienicità della ASL Verbale della Commissione invalidità civile attestante il grado di invalidità. Decreto di sfratto esecutivo Relazione dei Servizi Sociali SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE persona con problemi sociali e\o sanitari limitanti l autonomia personale documentati dai Servizi Sociali; presenza nel nucleo di un portatore di handicap o con menomazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione con grado di invalidità certificati pari almeno al 67 % ; adulto singolo con minore\i a carico; maggiorenne istituzionalizzato e\o incluso in specifico progetto socio-riabilitativo. Autorizza il trattamento dei propri dati personali e familiari nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ( D. Lgs. 196/2003 ) ed è informato che i propri dati verranno trattati al fine dello svolgimento del procedimento richiesto e per fini statistici.., lì. FIRMA DEL DICHIARANTE 12
ACCERTAMENTI DELL RIGUARDO ALLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000). Il servizio è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. Fermo restando quanto previsto dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera il servizio associato aiuti alle famiglie presso il Comune di Asciano agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 13