GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TETTI AGOSTINO

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Transcript:

GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO DI VIA TETTI AGOSTINO PROTOCOLLO D INTESA TRA IL COMUNE DI SANTENA E LE ASSOCIAZIONI : ATLETICO SANTENA e U.P.D. SANTENESE Preso atto che: - Il Comune di Santena è proprietario di due complessi sportivi, uno in Via Trinità e uno in Via Tetti Agostino; - le Amministrazioni Comunali che si sono succedute negli anni hanno ritenuto opportuno, ai fini di realizzare efficienza ed economicità nell impiego delle risorse, dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo nella gestione di tali impianti l associazionismo locale e il volontariato, anzichè optare per una gestione diretta delle strutture; - sin dal 1994, i predetti impianti sono stati gestiti in convenzione con la Città di Santena dall Associazione sportiva U.P.D. Santenese; Evidenziato che: - al fine di normare più compiutamente la materia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato il regolamento per la classificazione, l uso e la gestione degli impianti sportivi; - l art. 90 comma 25, della Legge 289/2002 stabilisce che : nei casi in cui l Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associati e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzione che ne stabiliscono i criteri d uso ; - l allegato A del suddetto regolamento classifica, tra gli impianti sportivi minori, l impianto sportivo di Via Trinità e il campo sportivo di Via Tetti Agostino; - l art. 13 del predetto regolamento - che stabilisce i criteri e le priorità di assegnazione della gestione - demanda alla stipula di convenzioni l individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra il Comune e il soggetto gestore; Rilevato che: - alla scadenza naturale dell ultima convenzione con l UPD Santenese (anno 2010), l Amministrazione in carica ha ritenuto di indire una gara ad evidenza pubblica, per l individuazione del soggetto gestore tra le varie Associazioni santenesi; - a seguito di gara, con determinazione del responsabile del servizio n. 176 in data 20 maggio 2011 la concessione è stata aggiudicata all Associazione U.P.D. Santenese, accettandone l offerta economica di 13.050 annui; 1

Dato atto che: - Nei primi mesi del 2013 sono emerse gravi inadempienze da parte dell UPD Santenese nella gestione dei predetti impianti.; - Dopo un iter complesso di accertamenti e incontri col gestore, si è accertata la sussitenza dei presupposti di legge e le ragioni di opportunità e necessità per l adozione di un provvedimento di revoca dell affidamento della gestione all UPD santenese degli impianti sportivi comunali sia di Via Trinità che di Via Tetti Agostino; - il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 38 del 7 ottobre 2013, ha autorizzato la Giunta ad adottare il provvedimento di revoca; - la Giunta Comunale, con deliberazione n. 172 in data 18 ottobre 2013, ha revocato ed accertato l intervenuta decadenza dell Associazione UPD Santenese dall affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di Via Trinità e di Via Tetti Agostino; Richiamata la deliberazione n. in data con la quale la Giunta Comunale, nelle more di definizione di una nuova procedura per la gestione delle predette strutture, ha deciso di : - Chiudere temporaneamente l impianto sportivo di Via Trinità; - affidare in gestione temporanea l impianto sportivo di Via Tetti Agostino all Associazione Atletico Santena fino al termine della attuale stagione calcistica (31 luglio 2014), consentendo l utilizzo dell impianto anche all UPD Santenese e ad altre associazioni sportive o a privati che lo dovessero richiedere; Dato atto che il presente protocollo d intesa ha natura transitoria per assicurare la conclusione della stagione sportiva in corso e per sperimentare soluzioni gestionali efficienti. La concessione in gestione avverrà con separato provvedimento prima dell avvio della prossima stagione sportiva, sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, ivi compresa la necessità o l opportunità di individuazione del concessionario mediante procedimenti ad evidenza pubblica; Preso atto che con tale deliberazione è stata approvato lo schema del presente protocollo d intesa; Quanto sopra premesso T R A IL COMUNE DI SANTENA rappresentato dal Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali Avv. Guglielmo Lo Presti, in virtù dei poteri conferitigli dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale (C.F. 82000790012 P.I. 01825270018), E L ASSOCIAZIONE ATLETICO SANTENA rappresentanta da, nato a ecc. E L ASSOCIAZIONE UPD SANTENESE Rappresentato da 2

si conviene e sottoscrive quanto segue per la gestione in via temporanea dell impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Tetti Agostino. Art. 1 - Oggetto e durata della gestione 1. Costituisce oggetto della gestione temporanea l impianto sportivo comunale di Via Tetti Agostino che comprende: a. 2 campi di calcio b. locali servizi e spogliatoi. 2. La gestione oggetto del presente protocollo viene affidata all Associazione ATLETICO SANTENA dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31 luglio 2014. Art. 2 Oneri a carico dell Associazione ATLETICO SANTENA 1. L Associazione ATLETICO SANTENA si obbliga a: Ø provvedere alla custodia, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dell impianto; Ø custodire l impianto e le annesse attrezzature anche durante le ore di chiusura ed il periodo di non utilizzo, assicurandone il buon uso con cura e senso di responsabilità. Il gestore non è responsabile della custodia del materiale di gioco e delle attrezzature delle società ospitate. Ø mantenere l impianto e le dotazioni sportive in esso contenute in costante stato di efficienza e di perfetta agibilità e nello stesso stato in cui le ha ricevute, salvo il deperimento derivante dal normale uso; Ø segnalare immediatamente all Amministrazione Comunale tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell espletamento del suo compito, potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; Ø tenere indenne l Amministrazione Comunale da qualunque azione possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo; Ø dotarsi dell attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività di manutenzione e gestione. 2. Per quanto riguarda la manutenzione, l Associazione ATLETICO SANTENA in particolare si impegna ad eseguire quanto segue: campi da calcio: irrigazione del terreno di gioco sfalcio, raccolta e smaltimento dell erba segnatura delle linee del campo rollatura nel periodo invernale e primaverile concimazione e semina dei campi aree interne ed esterne : pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei parcheggi svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti o contenitori manutenzione della rete di recinzione impianti elettrici: sostituzioni di lampade e prese o spine deterioratesi riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l uso controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comandi e loro mantenimento a norma di legge; 3

impianto igienico-sanitario: pulizia periodica e disinfezione di tutti i servizi igienici esistenti (lavandini, turche ecc.) nonché delle relative condotte manutenzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi locali accessori: mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione ecc.) degli spogliatoi dei campi da calcio pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell acqua calda tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi se deteriorati. 3. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive l Associazione ATLETICO SANTENA potrà avvalersi anche delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l Amministrazione Comunale estranea da qualsiasi rapporto con essi. Del pari, l Amministrazione Comunale rimane indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dall inosservanza da parte dell associazione e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari comunque a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardano l agibilità, l esercizio e la gestione degli impianti e delle attività. 4. Ogni eventuale onere di manutenzione straordinaria strettamente dipendente dal cattivo uso e/o incuria o derivante dall omessa manutenzione ordinaria da parte dell Associazione ATLETICO SANTENA sono a carico della stessa. 5. L associazione ATLETICO SANTENA si fa carico, altresì, delle spese connesse alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile, assumendo a proprio carico ogni onere connesso alle obbligatorie volture dei contratti esistenti o alla sottoscrizione di nuovi contratti. Il concessionario ha l obbligo, a pena di decadenza, di intestarsi tutti i contratti con i gestori dei servizi di rete entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente atto, salvi giustificati e comprovati motivi di ritardo, che non debbono essere imputabili all inerzia o negligenza del gestore. Entro i successivi 10 giorni dovranno essere depositate in Comune copie di tutti i contratti volturati o sottoscritti ex novo relativi alla fornitura di gas, luce, acqua. Art. 3 - Oneri a carico del Comune di Santena 1. Sono a carico del Comune: le manutenzioni straordinarie dell intero impianto sportivo (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3, c. 4); le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento nonché la gestione diretta o indiretta degli stessi, ivi compresa l individuazione del terzo responsabile ai sensi di legge; la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e idrici; la manutenzione ordinaria dell impianto di illuminazione dei campi di gioco. 4

Art. 4 Utilizzo dell impianto anche da parte dell Associazione UPD Santenese e di altre associazioni. 1. Le Associazioni santenesi hanno diritto all utilizzo dell impianto sportivo compatibilmente con il calendario di utilizzo stabilito dall Associazione ATLETICO SANTENA nonchè alle condizioni e tariffe stabilite nel presente atto. Dinieghi immotivati a legittime richieste di utilizzo degli aventi diritto costituiscono motivo di decadenza dalla concessione, che verrà disposta con provvedimento dell Amministrazione Comunale. 2. Le parti stabiliscono le seguenti condizioni di utilizzo dell impianto sportivo: a) l UPD Santenese si obbliga a corrispondere la somma di 3.000,00 all ATLETICO Santena mediante accredito sul c/c del concessionario, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto. In assenza di pagamento, il Comune di Santena è autorizzato espressamente, con la sottoscrizione del presente accordo, a corrispondere la somma di 3.000,00 all ATLETICO SANTENA, detraendo tale importo dal contributo annuale non ancora erogato dal Comune all UPD Santenese, relativo alla gestione 2012-2013; b) con la corresponsione di 3.000,00 l Associazione UPD Santenese è autorizzata all utilizzo dell impianto sportivo per n. 2 (due) giorni infrasettimanali ( specificare) per gli allenamenti, più i sabati oppure le domeniche stabilite dalla F.I.G.C. per le partite casalinghe; c) il tempo e l orario di utilizzo sono quelli strettamente necessari per l attività sportiva; di regola l UPD Santenese ha diritto ad accedere all impianto un ora prima degli allenamenti/ partite e a lasciarlo un ora dopo. Quando possibile, le Associazioni sportive devono favorire l utilizzo congiunto dell impianto, al fine del contenimento dei costi di gestione; d) l ATLETICO SANTENA è obbligato a rendere accessibili all UPD Santenese tutti i servizi necessari ed in particolare è tenuto ad assicurare la pulizia dell impianto e dei locali spogliatoi, il riscaldamento nel periodo invernale, la fruibilità di docce calde, la presenza di materiale di consumo (carta igienica, detergenti), la completa dotazione di attrezzature di pronto soccorso. 3. Per le altre associazioni santenesi o privati santenesi che dovessero chiedere l uso dell impianto, l Associazione ATLETICO SANTENA applicherà le seguenti tariffe massime: - per l uso continuativo (stagione sportiva): 3.000,00 - per l uso occasionale: tariffa forfettaria giornaliera = 150,00 tariffa forfettaria giornaliera, con illuminazione = 180,00. 4. Le tariffe per associazioni non santenesi o per privati non residenti in Santena sono liberamente determinabili dal concessionario. 5. La ripartizione degli spazi o l utilizzo di uno spazio comune per le attività amministrative e/o per il deposito di materiali deve avvenire fra le due società a partità di condizioni. 6. Per le attività non espressamente disciplinate dal presente protocollo, il Comune di Santena conserva la titolarità ad autorizzare o a negare (con provvedimento motivato) l utilizzo dell impianto al concessionario o a terzi. Il provvedimento dovrà indicare le ragioni di pubblico interesse che possono consistere anche nella necessità di contenere i costi gravanti sul bilancio comunale. 5

Art. 5 Piano finanziario di gestione fino al 31 luglio 2014. 1. Il Comune di Santena e l ATLETICO SANTENA individuano nell importo di 21.000,00 il tetto massimo di spesa per la gestione e l utilizzo dell impianto sportivo di Via Tetti Agostino fino al 31 luglio 2014. Detto stanziamento complessivo è determinato come segue: - 15.000,00 = garanzia del Comune di Santena per parziale rimborso delle spese di utenza e delle documentate spese di manutenzione, ivi compreso l acquisto di attrezzature e materiali di consumo, ma con espressa esclusione dei rimborsi ai volontari e delle spese relative all attività sportiva (Federazione, ecc.); - 3.000,00 = da parte dell ATLETICO SANTENA, per la gestione dell impianto; - 3.000,00 = da parte dell UPD Santenese, per la gestione dell impianto. Non possono rientrare nel piano finanziario le spese che le Associazioni sosterranno per lo svolgimento dell attività sportiva, quali a titolo esemplificativo quote di iscrizione alle Federazioni, acquisto e lavaggio divise, accertamenti sanitari, rimborsi ai volontari e agli atleti. 2. Il contributo che il Comune di Santena erogherà all Associazione ATLETICO SANTENA, fino all importo massimo di 15.000,00 (quindicimila/00), costituisce un limite di spesa teorico. Il contributo che verrà effettivamente erogato a titolo di compartecipazione ai costi di gestione non dovrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute e documentate dal concessionario per la gestione dell impianto, secondo quanto indicato all art. 2. Per la quantificazione del contributo il Comune terrà conto anche di eventuali proventi incassati dal concessionario, derivanti dalla gestione dell impianto. 3. Il contributo potrà essere erogato in più acconti, a decorrere dal 1 gennaio 2014. L erogazione del primo acconto da parte del Comune è condizionata all obbligo del concessionario di aver esaurito la dotazione di 6.000,00 ( 3.000 + 3.000 di cui all art. 5, c. 1) per le finalità e con le modalità sopra descritte. Condizione per l erogazione dei contributi, anche in acconto, sarà altresì la relazione attestante la corretta manutenzione, predisposta dai Servizi Tecnici Comunali. 4. Per garantire una corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, il concessionario a cadenza almeno bimestrale dovrà depositare una relazione sull andamento dei consumi di energia elettrica, gas e acqua, con l espressa indicazione dei dati necessari per un analisi dei costi nei vari periodi di utilizzo. A titolo esemplificativo, dovranno essere indicati i mc di gas e acqua/kw di energia elettrica consumati nell arco di un mese. I dati riportati nelle fatture debbono essere riscontrati dal concessionario mediante la lettura mensile dei contatori. I Servizi Tecnici comunali collaboreranno con il gestore per l analisi dei costi di gestione. 6

Art. 6 Danni, Responsabilità ed Assicurazioni 1. E vietato all Associazione ATLETICO SANTENA apportare all impianto modifiche o innovazioni salvo che non siano preventivamente autorizzate per iscritto dall Amministrazione Comunale. 2. Resta inteso che ogni eventuale miglioria strutturale autorizzata dall Amministrazione e realizzata dall Associazione rimarrà di proprietà del Comune alla scadenza della gestione ed il gestore non potrà avanzare alcuna pretesa, per nessun titolo, ragione o causa. Art. 7 Controlli 1. Il Comune effettuerà sopralluoghi con proprio personale e in contraddittorio con il personale indicato dall Associazione ATLETICO SANTENA, in qualsiasi momento e comunque almeno ogni due mesi, al fine di verificare l osservanza delle norme contenute nel presente protocollo d intesa sulle modalità di gestione dell impianto nonché sulo stato d uso dello stesso e delle attrezzature esistenti. 2. Di tali controlli verrà redatto di volta in volta apposito verbale che attesti, tra l altro, il rispetto degli interventi prescritti nel presente protocollo. 3. Qualora dai controlli effettuati dall Amministrazione di cui al comma precedente non dovesse essere riscontrata la piena rispondenza dell operato dell Associazione agli obblighi di cui al presente atto, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria, l Amministrazione si riserva la facoltà di sostituirsi all Associazione, effettuando direttamente gli interventi necessari, con rivalsa diretta sull affidatario. Art. 8 Riserva d uso per finalità istituzionali 1. Le scuole santenesi hanno diritto ad utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi senza corresponsione di alcun onere o rimborso per iniziative di particolare rilevanza, previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale. 2. Il Comune di Santena si riserva l uso gratuito degli impianti per un totale di 9 giorni, previa richiesta al concessionario almeno 7 giorni prima della data d uso. 3. Durante l utilizzo di cui al comma 2 gli impianti dovranno essere funzionanti e dovranno essere presenti i necessari addetti all impianto. Art. 9 - Osservanza di leggi e regolamenti 1. L Associazione ATLETICO SANTENA ha l obbligo di osservare, oltre a quanto dettato dal presente protocollo, ogni norma di Legge, Decreto e Regolamento, provvedimento sindacale o dirigenziale vigenti o che siano emanati durante la gestione. 7

Art. 10 Clausole di concilizione 1. L Associazione ATLETICO SANTENA e l UPD Santenese, con la sottoscrizione del presente protocollo, rinunciano espressamente: - ad avanzare pretese, - proporre ricorsi - esperire azioni e rimedi nei confronti del Comune di Santena inerenti e/o conseguenti la concessione o l utilizzo degli impianti sportivi comunali per le annualità pregresse. 2. L UPD Santenese presta acquiescenza al provvedimento di revoca adottato dalla Giunta Comunale, rinunciando alla facoltà ancora attuale alla data odierna di esperire ricorso giurisdizionale per la sospensione, l annullamento e/o per richieste risarcitorie. 3. L ATLETICO SANTENA e l UPD Santenese rinunciano ad avanzare pretese l una nei confronti dell altra, a qualsiasi titolo, per fatti e/o atti antecedenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. Art. 11 - Foro competente 1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti che non si sia potuta definire in via amministrativa, quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel presente protocollo, è competente il Foro di Torino. Art. 12 - Rinvio al regolamento comunale 1. Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, il "Regolamento per la classificazione, l uso e la gestione degli impianti sportivi", pubblicato sul sito del Comune da Santena. 2. Si impegna altresì a far rispettare detto regolamento a tutti i frequentatori dell impianto sportivo. Letto, confermato e sottoscritto. Il Rappresentante del Comune: Il Rappresentante dell Associazione ATLETICO SANTENA: Il Rappresentante dell Associazione UPD Santenese: 8