a cura di Alessia Petruzzelli - Formatore della Sicurezza FORMATORE DELLA SICUREZZA

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FORMATORE DELLA SICUREZZA Rivalutati gli importi delle sanzioni per le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le novità della Legge di Bilancio 2019 a cura di Alessia Petruzzelli - Formatore della Sicurezza C on la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 445 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ) sono in vigore dal 1 gennaio 2019 i nuovi importi delle sanzioni per le violazioni di disposizioni riguardanti il lavoro e la legislazione sociale (Legge 23 aprile 2002 n. 73 - disposizioni sul lavoro irregolare; D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 - disciplina mercato del lavoro; D.Lgs 17 luglio 2016 n. 136 - distacco dei lavoratori in ambito UE e D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66 - organizzazione orario di lavoro) e di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). L inasprimento delle sanzioni stabilito dal Legislatore, nella misura del 20 e del 10 per cento, raddoppiato in caso di recidiva da parte del datore di lavoro, si inserisce nel più ampio quadro di novità normative presenti nella legge di Bilancio atte a rafforzare da un lato l attività di vigilanza dell Ispettorato Nazionale del Lavoro dall altro a favorire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, anche attraverso la maggiorazione delle sanzioni riferite alle violazioni più diffuse e che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Sono infatti previsti incrementi del 20 per cento degli importi sanzionatori dovuti per la violazione di norme in materia di 34 Il Notiziario sulla Sicurezza marzo - aprile 2019

LEGGE DI BILANCIO 2019 APPENDICE C: TABELLE DEGLI IMPORTI CON MAGGIORAZIONE RADDOPPIATA D.Lgs. 09 aprile 2008 n.81 APPENDICE C: TABELLE DEGLI IMPORTI CON MAGGIORAZIONE RADDOPPIATA (Art. 1, comma 44b, lettera c), della Legge n. 145/2018) SANZIONI PENALI Importi con maggiorazione del 10% Importi con maggiorazione del 20% Sanzione minima Sanzione massima Sanzione minima Sanzione massima 122,85 245,70 245,70 307,13 491,40 491,40 614,25 921,38 982,81 1.228,50 1.228,50 1.842,76 3.071,27 12.285,06 491,40 737,10 982,81 1.228,50 982,81 1.965,61 4.914,03 5.896,84 6.388,23 7.371,03 4.914,03 9.828,05 7.862,44 49.140,26 134,02 268,03 268,03 335,05 536,08 536,08 670,09 1.005,14 1.072,15 2.010,29 3.350,47 13.401,89 536,08 804,11 1.072,15 1.072,15 2.144,30 5.360,76 6.432,91 6.968,98 8.041,13 5.360,76 10.721,51 8.577,20 53.607,55 SANZIONI AMMINISTRATIVE Importi con maggiorazione del 10% Importi con maggiorazione del 20% Sanzione minima Sanzione massima Sanzione minima Sanzione massima 61,42 122,85 122,85 614,25 737,10 921,38 1.288,50 1.288,50 552,83 614,25 2.211,31 3.316,96 4.914,03 5.528,28 8.108,14 67,01 134,02 134,02 670,09 804,11 1.005,14 603,08 670,09 2.412,34 3.618,50 5.360,76 6.030,85 8.845,25 35

FORMATORE DELLA SICUREZZA lavoro irregolare di somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali maggiorazioni, fatto salvo quanto previsto dall articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all incremento del Fondo Risorse Decentrate dell Ispettorato Nazionale del Lavoro per valorizzare l apporto del proprio personale secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per quel che riguarda il settore specifico della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre dal 1 gennaio 2019 sono in vigore i nuovi importi delle misure sanzionatorie rivalutati del 10 per cento. Anche in questo caso le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. A tal proposito, al fine di meglio chiarire il senso dell espressione utilizzata dal Legislatore nel caso in cui nel triennio antecedente, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative, l Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la CIRCOLARE N. 2/2019 del 14/01/2019 avente per oggetto: art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 maggiorazioni sanzioni, ha inteso far luce sulla modalità di attuazione della rivalutazione in caso di comportamenti recidivi. In 36 Il Notiziario sulla Sicurezza marzo - aprile 2019

LEGGE DI BILANCIO 2019 particolare il documento riporta indicazioni sulle disposizioni del comma 445, ovvero maggiorazione del 20 per cento, maxisanzione per il lavoro nero, adozione di condotte interpositorie, obblighi amministrativi per il distacco transnazionale, orari di lavoro, riposi e ferie; e inoltre disposizioni sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e sulle altre maggiorazioni del 20% che potranno essere disposte con decreto dallo stesso Ministero del Lavoro. Si riporta di seguito parte del testo INL - CIR- COLARE N. 2/2019 del 14/01/2019: ( ) Ulteriori maggiorazioni del 20 per cento potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le anzidette maggiorazioni: sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti; in forza del noto principio del tempus regit actum, trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che come più volte evidenziato dalla giurisprudenza la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore in nero a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori); si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione qui in esame nel senso che: gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da 37

FORMATORE DELLA SICUREZZA intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019. A titolo esemplificativo, pertanto, l importo sanzionatorio base previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in nero vale a dire la sanzione amministrativa da 1.500 a 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro è pari ad una somma da 1.800 a 10.800( ). Alla circolare ha fatto seguito una NOTA dell INL del 05/02/2019 prot.1148 avente per oggetto: art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 - maggiorazioni sanzioni. INL - Nota integrativa alla circolare n.2/2019, dove sono meglio specificati i casi di raddoppio della sanzione per quel che riguarda la reiterazione di condotte illecite da parte del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro: Con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, sono state fornite indicazioni in merito all applicazione delle maggiorazioni degli importi sanzionatori delle violazioni introdotte con l art. 1, comma 445, della L. n. 145 del 2018 (c.d. Legge di bilancio 2019). Ad integrazione della predetta circolare, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti circa la portata applicativa della lett. e) dell art. 1, comma 445, che testualmente recita: le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, introducendo un ipotesi di recidiva. Come già evidenziato nella circolare citata, la finalità della norma è da rinvenire nella esigenza di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori, con particolare riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso, dell interposizione, del distacco transnazionale, nonché alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, il legislatore, non solo ha previsto la maggiorazione del 10 e del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione, ma ha altresì introdotto il raddoppio di tali percentuali, laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. La disposizione, quindi, sanziona la reiterazione dei medesimi illeciti, cioè l ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio. Con riferimento al soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate, il legislatore ha utilizzato l espressione datore di lavoro destinatario di sanzioni amministrative o penali. In tal caso, ai fini della verifica sulla sussistenza della recidiva, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di: - trasgressore in caso di violazioni amministrative; - datore di lavoro in caso di violazioni punite dal d.lgs. n. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una nozione di datore di lavoro ). Ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all art. 8 bis della L. 689/1981. La disposizione in esame non reca infatti formule di deroga al principio generale, a differenza di quella utilizzata - ad esempio - all art. 8, co. 2 lett. b), della L. n. 199/2016 che ricomprende esplicitamente tutte le sanzioni amministrative ancorché non definitive. La definitività dell illecito, come noto, consegue: - allo spirare del termine per impugnare l ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981; - nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta; - al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza. Ciò stante, ai fini dell applicazione dell aumento in questione, il significato da attribuire all espressione essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione. Sono da considerarsi ostati- 38 Il Notiziario sulla Sicurezza marzo - aprile 2019

LEGGE DI BILANCIO 2019 ve all applicazione dell aumento per la prevista recidiva, in ogni caso, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell art. 8 bis, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell art. 13 del d.lgs. n. 124/2004. Allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell art. 15 del d.lgs. n. 124/2004. Va infine chiarito che gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi non debbono essere stati commessi dopo l entrata in vigore della nuova disposizione atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi - ad es. in materia di recidiva per il reato di cui all art. 186 C.d.S. - si tratta di una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione.ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore (Cass. Sez. IV Penale, 7 febbraio - 5 aprile 2013, n. 15913). 39