Precisazioni del Ministero del Lavoro in tema di sospensione dell attività imprenditoriale

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1 Precisazioni del Ministero del Lavoro in tema di sospensione dell attività imprenditoriale di Massimo Pipino Pubblicato il 4 dicembre 2009 il Ministero del Lavoro ha fornito un quadro riassuntivo della corrente disciplina in tema di sospensione dell attività imprenditoriale. Si evidenziano, di seguito, i punti di più immediato interesse del documento Con circolare n. 33/2009 del 10 novembre 2009, il Ministero del Lavoro ha fornito un quadro riassuntivo della corrente disciplina in tema di sospensione dell attività imprenditoriale, quale risulta dall art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza), come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n Si evidenziano, di seguito, i punti di più immediato interesse del documento. Soggetti affidatari del potere di sospensione Si ricorda, preliminarmente, che le causali di sospensione sono quelle indicate nell attuale testo del comma 1 del citato art. 14, vale a dire: 1

2 l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; l accertamento di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (nota n. 1. Ciò posto, da parte del Ministero del Lavoro viene confermato che la competenza dei propri servizi ispettivi, ai fini del provvedimento di sospensione, riguarda, innanzitutto, la causale legata alla presenza sul luogo di lavoro di lavoratori non regolari. Circa la causale legata alle gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la competenza di carattere generale delle ASL, la possibilità dei servizi ispettivi del predetto Dicastero di sospendere l attività imprenditoriale è strettamente connessa agli ambiti in cui essi hanno specifica competenza, come individuati dall art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (in estrema sintesi, attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, lavori mediante cassoni ad aria compressa e lavori subacquei nonchè ulteriori attività comportanti rischi particolarmente elevati). Nel paragrafo della circolare in esame rubricato Adozione del provvedimento su segnalazione, viene inoltre precisato che la sospensione può conseguire, senza la necessità di ulteriori verifiche da parte del 2

3 personale ispettivo del Ministero del Lavoro e purchè non siano trascorsi più di sette giorni dalla data dell accertamento, anche a segnalazioni tempestivamente inviate da altri soggetti pubblici che accertino la sussistenza dei presupposti di legge. Discrezionalità del provvedimento di sospensione In merito alla natura discrezionale del provvedimento di sospensione (a norma di legge, gli organi di vigilanza possono adottarlo), il Ministero del Lavoro precisa, in primo luogo, che esso deve essere di norma adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell opportunità, di non adottarlo. Quale eccezione alla regola, viene indicato il caso in cui la sospensione dell attività per violazione di norme prevenzionali possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l incolumità dei lavoratori o di terzi. Va poi attentamente valutata l opportunità di adottare il provvedimento di sospensione in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di un attività di servizio pubblico, anche in concessione (trasporto, fornitura di energia elettrica, luce, gas, acqua, ecc.), salvo che la sospensione sia funzionale alla tutela del primario diritto costituzionale alla salute. Riguardo alla causale legata all impiego di lavoratori non regolari, il provvedimento di sospensione non è ritenuto opportuno, dal Ministero del Lavoro, quando arrechi 3

4 un grave danno ad impianti, attrezzature o beni. Viene infine richiamata la fattispecie di cui al coma 11-bis del già citato art. 14, che pone un vero e proprio limite all adozione del provvedimento di sospensione, laddove ne stabilisce l inapplicabilità nel caso in cui il lavoratore non regolare risulti l unico occupato dall impresa. Da parte ministeriale viene peraltro precisato, in proposito, che il lavoratore deve essere comunque allontanato sino al momento in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarne la posizione, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza sul lavoro (visite mediche, informazione, formazione, ecc.). Presupposti per l adozione del provvedimento Ferme restando le due causali di sospensione come più sopra individuate, relativamente alla prima di esse il Ministero del Lavoro indica, innanzitutto, le fattispecie di lavoratori da considerarsi non regolari, a partire da quelli impiegati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l impiego ovvero previa comunicazione ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale. Viene sottolineato, in proposito, che il requisito della subordinazione del rapporto di lavoro non costituisce di per sé un elemento essenziale, dal momento che, in coerenza con il complessivo assetto del Decreto Legislativo n. 81/2008, potranno essere considerati non regolari tutti i soggetti comunque riconducibili all ampia definizione di lavoratore di cui all art. 2, comma 1, lettera a), di tale provvedimento di legge. Da parte della circolare in esame vengono poi forniti chiarimenti in merito al calcolo 4

5 della percentuale del 20 per cento, che va computata sul totale delle presenze sul luogo di lavoro e non solo sulla base del numero dei lavoratori non regolari. Per quanto concerne le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, nel richiamare i concetti di gravità e reiterazione desumibili dall art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (nota n. 2), il Ministero del Lavoro precisa che: la presenza di almeno due violazioni, anche contestuali, nell arco del quinquennio successivo alla prima violazione accertata, con prescrizione obbligatoria o con sentenza definitiva, può dar luogo al provvedimento di sospensione; le violazioni da prendere in considerazione ai fini dell adozione del provvedimento sono tutte quelle commesse successivamente all entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 106/2009 (20 agosto 2009) e riferibili alla medesima impresa, indipendentemente dalla persona fisica sanzionata e che ha agito per conto della stessa ; pur a seguito della sospensione dell attività imprenditoriale, può ritenersi comunque possibile la prosecuzione della stessa per il tempo strettamente necessario alla eliminazione delle irregolarità accertate, in conformità alla prescrizione impartita dall organo di vigilanza. 5

6 Effetti del provvedimento Stante la specifica previsione dell art. 14, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ai sensi del quale il provvedimento di sospensione ha effetto in relazione alla parte dell attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, il Ministero del Lavoro precisa che tali effetti vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per l adozione del provvedimento medesimo. Sotto il profilo temporale, viene inoltre confermato che il differimento degli effetti della sospensione, così come disciplinato dal comma 11-bis della richiamata norma di legge (quindi fino alle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell attività lavorativa in corso che non può essere interrotta ), opera nella sola ipotesi del lavoro non regolare e non anche in quella della violazione di norme prevenzionali, fatte salve, in ogni caso, eventuali situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi. Revoca del provvedimento Ferme restando le due condizioni principali poste dal legislatore e cioè la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (nota n.3) e l accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (v. art. 14, 6

7 comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) circa l ulteriore requisito del pagamento della somma aggiuntiva il Ministero del Lavoro precisa che, qualsiasi sia il numero o la gravità degli illeciti che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione, la somma per ottenerne la revoca è quella indicata dal legislatore e cioè euro nella prima delle ipotesi suddette e euro nella seconda. Provvedimento di sospensione e sequestro penale La circolare in commento precisa che, ove ricorrano le condizioni cautelari per l adozione del provvedimento di sequestro di cui agli articoli 354 e 355 del Codice di Procedura Penale, il provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale legato alla violazione di norme prevenzionali non deve essere adottato, pur in presenza dei relativi presupposti, salvo che gli ambiti applicativi dei due provvedimenti siano diversi (come, ad esempio, nel caso di sequestro di un solo piano di un edificio in costruzione) ovvero nelle ipotesi in cui l Autorità Giudiziaria non convalidi il sequestro cautelare. Inottemperanza al provvedimento Il Ministero del Lavoro ritiene che l inottemperanza ad un provvedimento di sospensione emanato per occupazione di lavoratori non regolari, in quanto sanzionata con la pena alternativa dell arresto da tre a sei mesi o dell ammenda da 7

8 2.500 a euro (v. art. 14, comma 10, del Decreto Legislativo n. 81/2008), rientri nell ambito applicativo della prescrizione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n In tale ipotesi, la prescrizione consisterà nel sospendere l attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Il relativo adempimento comporterà l ammissione al pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell ammenda e quindi a euro. Per quanto riguarda l inottemperanza ad un provvedimento di sospensione emanato per gravi e reiterate violazioni di norme prevenzionali, non è invece configurabile l ammissione a prescrizione obbligatoria, trattandosi di una fattispecie sanzionata esclusivamente con l arresto (sino a sei mesi). In questo caso, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro provvederà esclusivamente a dare notizia del reato all Autorità Giudiziaria, ferma restando la possibilità per l imputato di richiedere in sede giudiziale l applicazione della procedura agevolativa di cui all art. 302 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (nota n. 4). Ricorsi avverso il provvedimento di sospensione A norma dell art. 14, comma 9, del medesimo Decreto Legislativo, avverso i provvedimenti di sospensione dell attività imprenditoriale è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione Regionale del Lavoro competente per territorio (nell ipotesi di accertato utilizzo di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria) o al Presidente della Giunta Regionale (nell ipotesi di gravi e reiterate violazioni di norme prevenzionali), che devono pronunciarsi nel termine di quindici 8

9 giorni dalla notifica del ricorso (in caso contrario, è previsto che il provvedimento di sospensione perda efficacia). A tale proposito, il Ministero del Lavoro precisa che, non essendo stati indicati, dal legislatore, i motivi che devono legittimare l impugnativa, questa possa avvenire per vizi sia di merito che di legittimità. Provvedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione Secondo quanto previsto dall art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008, l adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonchè al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell adozione, da parte di quest ultimo, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento interdittivo: è pari a quella della sospensione dell attività imprenditoriale, nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni, nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per 9

10 cento, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni di norme prevenzionali, o, ancora, nei casi di reiterazione; è infine pari a due anni, nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, fatta salva l adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell interdizione a seguito dell acquisizione della revoca della sospensione. Ciò premesso, la circolare in commento precisa che, ove il provvedimento di sospensione, pur efficace, abbia durata pari a zero, la comunicazione ai fini di cui sopra non è dovuta (la durata pari a zero ricorre, di fatto, nelle ipotesi in cui gli effetti del provvedimento siano stati differiti ai sensi del già citato comma 11-bis dell art. 14 e sia intervenuta una revoca ancor prima del termine differito). È inoltre chiarito che l ambito di efficacia del provvedimento interdittivo che, fra l altro, può sovrapporsi ad altre analoghe fattispecie interdittive, fra le quali quella legata al rilascio del DURC si riferisce, diversamente dal provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale, all impresa nel suo complesso e quindi ad ogni attività contrattuale posta in essere dalla stessa, nei confronti di qualsiasi Amministrazione Pubblica. 10

11 NOTE (1) Il testo originario dell art. 14 prevedeva una terza causale di sospensione e cioè le reiterate violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro soppressa ad opera del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n (2) Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Sono considerate della stessa indole le violazioni di una medesima disposizione o anche di disposizioni, diverse tra loro, individuate dall Allegato I (in attesa del decreto ministeriale che dovrà definire le tipologie di violazione in materia di salute e sicurezza che potranno dare corso al provvedimento di sospensione). 3 Regolarizzazione che non potrà comunque avvenire, ad avviso del Ministero del Lavoro, con un contratto che richieda la forma scritta ad substantiam (e cioè obbligatoria) o con un contratto di lavoro intermittente. 4 Fatte salve le eccezioni previste dal comma 2, il comma 1 di tale norma prevede che, per le contravvenzioni punite con la sola pena dell arresto, il giudice possa, su richiesta dell imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all art. 135 del Codice Penale, a condizione che siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma comminata non può essere comunque inferiore a euro. 11

12 Massimo Pipino 4 Dicembre

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