SICUREZZA DEL LAVORO: le norme in vigore dal 25 agosto 2007
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1 SICUREZZA DEL LAVORO: le norme in vigore dal 25 agosto 2007 di angelo facchini Pubblicato il 12 settembre 2007 La legge 123 del 3 agosto 2007 opera in misura restrittiva in tema di sicurezza del lavoro. Vuole essere un primo passo verso l emanazione del nuovo Testo Unico e la riforma della disciplina antinfortunistica. Il pacchetto di misure varate comprende: la notizia all INAIL nei casi di esercizio dell azione penale (art. 2); le modifiche agli artt. 7 (contratto d appalto o d opera), 18 (rappresentante per la sicurezza) e 19 (attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) del DLGS n. 626/1994 (art. 3) già esposte in modo dettagliato; 1
2 il coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza e la previsione di una banca dati unificata (art. 4); l estensione generalizzata a tutte le imprese dell istituto della sospensione dell attività, qualora gli ispettori del lavoro accertino l impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavori di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli artt. 4, 7 e 9 del DLGS n. 66/2003, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; in questa fattispecie il potere di sospensione è esteso anche agli ispettori delle ASL (art. 5); l obbligo, a partire dal 1 settembre 2007, di munire tutto il personale dell impresa appaltatrice o subappaltatrice di un apposita tessera di riconoscimento con riferimento non più al solo settore dell edilizia, come accadeva precedentemente con il Dl n. 223/2006, ma per tutti i settori economici. Ciascun lavoratore ha obbligo di esporre la tessera ricevuta. Tale adempimento si estende anche ai lavoratori autonomi che devono provvedervi per proprio 2
3 conto (art. 6); il potenziamento dei poteri degli organismi paritetici ed, in particolare, attribuzione del potere di chiedere controlli mirati a specifiche situazioni, secondo un nuovo modello di auto-vigilanza (art. 7); le modifiche al codice degli appalti ex DLGS n. 163/2006 (art. 8); le modifiche al DLGS n. 231/2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti commessi, con la previsione in caso di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro (artt c.p.) di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote; inoltre, è altresì previsto che in caso di condanna le sanzioni interdittive di cui all art. 9, comma 2, dello stesso decreto avranno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno (art. 9); la revisione dell istituto dell emersione reintrodotto dall art. 1 della legge n. 296/2006 e in scadenza il 3
4 prossimo 30 settembre, con l eliminazione del beneficio della sospensione delle ispezioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 11); il potenziamento dell attività di vigilanza con l assunzione di 300 nuovi ispettori del lavoro a partire da gennaio 2008 (art. 12) IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITA LAVORATIVA Parte significativa della legge è l estensione del provvedimento di sospensione, già previsto per i cantieri edili, dall art. 36bis del DL n. 223/2006 (conv. da legge n. 248/2006), ad ogni attività imprenditoriale. L estensione è disciplinata dall art. 5 della legge n. 123/2007, che tra l altro coinvolge, per rendere più incisiva e capillare l azione, il personale ispettivo delle ASL. Gli ispettori possono ricorrere alla sospensione in questi casi: 4
5 qualora sia accertato l impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLGS n. 66/2003. Sul primo punto si individua il personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria come quello totalmente sconosciuto alla P.A. in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria, né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa del lavoro e previdenziale. All uopo è necessario porre attenzione alle eventuali forme di collaborazione occasionale ritenute non genuine, in assenza di qualunque formalizzazione su libri o documenti obbligatori; queste rischiano di contribuire alla determinazione della percentuale di personale in nero. La percentuale del personale in nero va rapportata alla totalità dei lavoratori regolari della singola unità produttiva o della singola 5
6 impresa operante nel cantiere al momento dell accesso ispettivo, compreso il personale extracomunitario clandestino, rispetto al quale il Ministero ha, peraltro, chiarito che trova applicazione anche la cd. maxisanzione di cui all art. 36bis della legge n. 223/2006. Sul secondo punto l accezione reiterate va interpretata come ripetizione di una o più delle diverse condotte illecite contemplate nella norma in esame, riferita ad almeno un lavoratore, in un determinato arco temporale tale da non poter considerare la condotta stessa meramente occasionale. Il riferimento temporale preso in esame copre gli ultimi 5 anni. Il provvedimento di sospensione, sia nella precedente formulazione (art. 36bis del DL n. 223/2006), che nella nuova (art. 5 L. 123/2007), disciplina il potere interdittivo limitandone l uso alla discrezionalità degli ispettori. Alcuni esempi possono meglio chiarire: se la sospensione determina una situazione di maggior pericolo per l incolumità dei lavoratori o di terzi; se la sospensione dà luogo a conseguenze dannose alla stessa sopravvivenza dell impresa: si pensi alle 6
7 attività a ciclo continuo o al settore dell agricoltura nel periodo del raccolto; se la sospensione comporti un irrimediabile degrado degli impianti o delle attrezzature. Chiaramente sono solo alcuni esempi, in generale si auspica l uso del buon senso, che dovrebbe sempre essere al centro di ogni considerazione prima di applicare un provvedimento amministrativo. Una volta adottato, il provvedimento di sospensione è trasmesso al presidio territoriale dell Arma dei Carabinieri, alla Questura ed al Comune ove è situata l unità produttiva oggetto di interdizione, affinché tali soggetti siano messi nelle condizioni di poter eventualmente verificarne il rispetto. Qualora non si ottemperi al provvedimento è possibile incorrere nell ipotesi di reato di cui all art. 650 c.p. che punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d ordine pubblico o d igiene con l arresto sino a tre mesi o l ammenda sino a 206. L imprenditore interessato dal provvedimento può chiederne la revoca. Oltreché per le condizioni particolari citate prima ad esempio, il provvedimento è revocato se vengono regolarizzati i lavoratori in nero mediante la registrazione sui libri obbligatori, il versamento, ove sia scaduto il periodo di paga, dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi, l ottemperanza agli eventuali obblighi di natura prevenzionistica di cui al DLGS n. 7
8 626/1994, con specifico riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione sui pericoli legati all attività svolta, nonché alla fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale. Se il datore di lavoro procede immediatamente alla regolarizzazione delle violazioni oggetto di prescrizione, eviterà l irrogazione della sanzione indicata dall art. 21 del DLGS n. 758/1994 (somma pari al quarto del massimo dell ammenda stabilita per la contravvenzione commessa). Infine si riferisce circa la possibilità di impugnazione del provvedimento di sospensione. Il ricorso va presentato alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto stabilito in via generale dal DPR n del 1971, che valuteranno se revocare, in via di autotutela, il provvedimento di sospensione. Settembre
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