Pierluigi Rausei - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Convertito con modifiche il D.L. Destinazione Italia

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1 Convertito con modifiche il D.L. Destinazione Italia Caos delle sanzioni per sommerso, orario e riposi Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*) La legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha convertito in legge il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, contenente interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», riscrivendo integralmente, sotto la rubrica «Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare», l art. 14 che prevede l aumento delle sanzioni per la revoca della sospensione dell attività imprenditoriale, l aumento della maxisanzione contro il lavoro sommerso e delle sanzioni in materia di orario di lavoro e riposi. Sui nuovi parametri sanzionatori, al fine di tentare di fornire una schiarita sul caos determinato dalle modifiche intercorse rispetto al testo del decreto legge entrato immediatamente in vigore il 24 dicembre 2013, è rapidamente intervenuto il Ministero del lavoro con circolare n. 5 del 4 marzo 2014, come pure era intervenuto sui singoli aspetti procedimentali e sanzionatori con lettera circolare n del 27 dicembre 2013 per le prime indicazioni operative a garanzia di una uniforme applicazione in tutto il territorio nazionale. Sospensione d impresa: importi per la revoca Anche dopo la conversione in legge n. 9/2014, l art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 145/2013, interviene sulla sospensione dell attività imprenditoriale, stabilendo che gli importi delle somme aggiuntive previste dall art. 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relative alla revoca del provvedimento di sospensione sono aumentati del 30%. Muta, quindi, una delle condizioni necessarie perché si possa ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell impresa, per la quale l art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che «il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell organo di vigilanza che lo ha adottato» (1). Così, con riferimento alla sospensione adottata dagli ispettori del lavoro, essa può essere revocata (2) dalla Direzione territoriale del lavoro (comma 4) a seguito di: regolarizzazione dei lavoratori (3) non risultanti dalla documentazione obbligatoria (4); accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; pagamento della somma aggiuntiva unica pari, dal 24 dicembre 2013, a euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolareeaeuro3.250nelleipo- tesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in ma- (*) L Autore è anche dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione alla quale appartiene. (1) Non necessariamente quindi dal medesimo ispettore che ha adottato il provvedimento, ma dall organo al quale appartiene, come chiarito nella circolare n. 33 del 10 novembre 2009 del Ministero del lavoro. (2) In argomento rileva quanto sancito dalla lettera circolare n /2013 del Ministero del lavoro secondo cui i nuovi importi per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione degli ispettori del lavoro hanno trovato applicazione nei confronti di tutte le richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se i provvedimenti erano riferiti a condotte datoriali poste in essere in data precedente all entrata in vigore del decreto legge n. 145/2013. Impostazione che trova conferma anche nella successiva circolare n. 5/2014. (3) Per la prima ipotesi di sospensione rileva il riscontro dell impiego di personale irregolare «non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro», contando il personale sulla scorta dei lavoratori presenti all atto dell ispezione e non già sul numero dei lavoratori comunque regolarmente occupati dall impresa ispezionata. Al fine di rendere meno penalizzante il provvedimento per le piccole imprese, l art. 14, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce la non adottabilità del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare risulta l unico occupato dall impresa, fissando quello che la circolare n. 33/2009 ha definito «un vero e proprio limite alla adozione del provvedimento di sospensione». (4) La regolarizzazione dei lavoratori deve essere intesa non come mera effettuazione della comunicazione di assunzione, o della denuncia agli enti previdenziali, o come registrazione sul libro unico del lavoro, ma piuttosto anche come adempimento dei doveri minimi in materia di sicurezza, del datore di lavoro o del dirigente, di informazione, formazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria, se prevista. 820 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 14/2014

2 teria di tutela della salute e della sicurezza (5). Ma anche per la revoca della sospensione impartita dai funzionari delle Aziende sanitarie locali è scattato l aumento della somma aggiuntiva, a far data dalla entrata in vigore della legge n. 9/2014 che ha introdotto tale previsione. Pertanto dal 22 febbraio 2014 per ottenere la revoca della sospensione adottata da funzionari della Asl l incremento delle somme aggiuntive di cui all art. 14, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 comporta il pagamento di euro 3.250, evidentemente oltre alla regolarizzazione delle condizioni di lavoro (V. tabella sottoriportata). Sommerso: maxisanzione a tre vie Nello stesso primo comma e Illecito Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 Per aver impiegato il datore di lavoro personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (sospensione impartita dagli ispettori del lavoro) Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 Per aver il datore di lavoro commesso gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (sospensione impartita dagli ispettori del lavoro) Art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 Per aver il datore di lavoro commesso gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (sospensione impartita dagli organi di vigilanza delle Aziende sanitarie locali) nella medesima lettera b) dell art. 14 del decreto legge n. 145/2013, come convertito dalla legge n. 9/2014 (6), si (5) Le «gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro» dalle quali scaturisce la seconda ipotesi di sospensione sono identificate dal novellato Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, che le classifica per tipologia di rischio, in attesa del previsto decreto del Ministro del lavoro. Si tratta dei seguenti illeciti: a) violazioni che espongono a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (Pos); b) violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto e mancanza di protezioni verso il vuoto; c) violazioni che espongono al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; d) violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai con- Sospensione dell impresa seguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); e) violazioni che espongono al rischio d amianto: mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. (6) Nell art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 145/2013, convertito in legge n. 9/2014, si trova l autorizzazione per il Ministero del lavoro ad incrementare la dotazione organica del proprio personale ispettivo per un totale di 250 unità, 200nel ruolo di ispettore del lavoro e 50 in quello di ispettore tecnico (non più da destinare agli uffici territoriali delle regioni del centro-nord Italia come era invece nel testo originario del decreto legge), procedendo «progressivamente» alle conseguenti assunzioni, da effettuare nel rispetto dei limiti finanziari introdotti dallo stesso art. 14 del decreto legge n. 145/ 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016, con obbligo per il Ministero del lavoro di comunicare annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il numero degli ispettori assunti e la relativa spesa (che grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione commisuratamente ridotto per 22,2 milioni di euro). La procedura di mobilità del personale di cui all art. 34-bis deld.lgs. n. 165/2001vieneespressamente limitata «al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico». Art. 14, c. 1 e 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/ 2009 come modificato dall art. 14, c. 1, lett. b), del D.L. n. 145/2013, conv. Provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Condizioni per la revoca: regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria, anche ai fini della sicurezza sul lavoro e pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a euro dal 24 dicembre 2013 Art. 14, c. 1 e 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/ 2009 come modificato dall art. 14, c. 1, lett. b), del D.L. n. 145/2013, conv. Provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Condizioni per la revoca: ripristino delle regolari condizioni di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a euro dal 24 dicembre 2013 Art. 14, c. 2 e 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/ 2009 come modificato dall art. 14, c. 1, lett. b), del D.L. n. 145/2013, conv. Provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Condizioni per la revoca: ripristino delle regolari condizioni di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a euro dal 22 febbraio 2014 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 14/

3 trova la previsione che stabilisce l incremento dell importo delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, previste per il contrasto al lavoro sommerso (cosiddetta maxisanzione). La norma prevede che le somme siano aumentate del 30%, sia nella ipotesi base che in quella attenuata. Peraltro, la stessa disposizione stabilisce che nei confronti della violazione punita con la maxisanzione non è più ammessa la procedura di diffida a regolarizzare prevista dall art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, ma in sede di conversione la legge n. 9/2014 ha puntualizzato che restano comunque soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire quelle poste in essere fino al 21 febbraio Quanto alle modalità di calcolo della maxisanzione contro il sommerso e ai parametri da adottare, la novella legislativa seguita a prevedere una duplice soglia di sanzione amministrativa, ovviamente in entrambi i casi aumentata del 30% rispetto all importo originario (così come già rimodulato dall art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183): «da euro a per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo» con riferimento alla tipologia di illecito ordinariamente contestabile, vale a dire l occupazione totalmente irregolare di un lavoratore subordinato (ipotesi base); «da euro a per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare» con riferimento alla tipologia di illecito attenuata, vale a dire quando il lavoratore subordinato risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello rilevato in nero (ipotesi attenuata). Quanto invece alle condotte sanzionabili e, in particolare, al tempo della sanzione e alle procedure attivabili, dalle previsioni introdotte con la legge n. 9/2014 deriva un caos sanzionatorio senza precedenti nella pur breve storia (poco più che trentennale) del diritto amministrativo sanzionatorio del lavoro. Con l ausilio della circolare n. 5/2014 si possono individuare tre differenti momenti di penalizzazione per il lavoro sommerso soggetto a maxisanzione per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria applicabile, dovendosi comunque ritenere che il personale ispettivo debba individuare il momento in cui si consuma l illecito, che ha natura permanente (7), vale a dire indicare il tempo della cessazione dell occupazione irregolare: condotta cessata prima del 24 dicembre 2013: siapplica la maxisanzione previgente da a euro oltre a 150 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuata da a euro, oltre a 30 euro di maggiorazione giornaliera, con applicazione della procedura di diffida a regolarizzare e, quindi, l ammissione al pagamento della sanzione minima o ridottissima; condotta iniziata o proseguita dal 24 dicembre 2013 in poi e cessata il 21 febbraio 2014: si applica la nuova maxisanzione nell importo da a euro oltre a 195 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuta da a euro oltre a 39 euro di maggiorazione giornaliera, con applicazione della procedura di diffida a regolarizzare e, quindi, l ammissione al pagamento della sanzione minima o ridottissima; condotta iniziata o proseguita dal 22 febbraio 2014: si applica la nuova maxisanzione nell importo da a euro oltre a 195 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuta da a euro oltre a 39 euro di maggiorazione giornaliera, senza applicazione della procedura di diffida a regolarizzare (V. tabella a pagina seguente). In ogni caso la sanzione pecuniaria mantiene una struttura a proporzionalità progressiva, dove rilevano due distinti elementi: una base sanzionatoria stabilita in misura fissa predeterminata dalla legge in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e irregolarmente occupati (per ciascun lavoratore irregolare); un coefficiente moltiplicatore, rectius di maggiorazione, che varia a seconda delle concrete circostanze di fatto verificatesi nella fattispecie sottoposta ad accertamento (per giornata di lavoro effettivo nella ipotesi base, per giornata di lavoro irregolare nella ipotesi attenuata), che interviene a variare proporzionalmente, in base alla gravità della condotta oggetto di ispezione, in considerazione del numero dei giorni di perduranza della irregolarità e, quindi, della durata della Nota: (7) Sul punto specifico la circolare n. 5/2014 ha espressamente annotato: «Quanto alla individuazione del momento di consumazione dell illecito si ricorda che, attesa la natura permanente di quest ultimo, tale momento va a coincidere con la cessazione della condotta». 822 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 14/2014

4 I tre tempi della maxisanzione Tempo della violazione Tipologia minima massima Maggiorazione giornaliera a seguito di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004) in misura ridotta (art. 16 L. n. 689/1981) Maggiorazione giornaliera a seguito di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004) Maggiorazione giornaliera in misura ridotta (art. 16 L. n. 689/1981) Entro il compreso Dal al compreso ipotesi base ,50 50 ipotesi attenuata ,50 10 ipotesi base ,75 65 ipotesi attenuata ,75 13 Dal ipotesi base non trova applicazione ipotesi attenuata violazione, l importo complessivo della sanzione pecuniaria da irrogare. Con riferimento ai due momenti sanzionatori (base e moltiplicatore) devono ritenersi entrambi ammissibili al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell art. 16 della legge n. 689/1981, ne deriva, dunque, che in entrambe le ipotesi di illecito (maxisanzione base e attenuata) sarà possibile ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta e, conseguentemente, la sanzione pecuniaria irrogabile sarà rispettivamente, pari a euro per lavoratore oltre a 65 euro di maggiorazione giornaliera e a euro per lavoratore oltre a 13 euro di maggiorazione giornaliera (8). Come accennato, a differenza del quadro sanzionatorio precedentemente in vigore, la nuova maxisanzione a regime non può formare oggetto di diffida amministrativa a regolarizzare così come prevista dall art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, per cui il datore di lavoro, per le condotte consumate a far data dal 22 febbraio 2014, non ha più l opportunità di procedere al pagamento di una sanzione minima o ridottissima a fronte dell immediata regolarizzazione dei lavoratori trovati irregolarmente occupati secondo le disposizioni impartite dal personale ispettivo con verbale di accertamento e notificazione. Tale facoltà, infatti, è riconosciuta, dalla legge n. 9/2014, limitatamente alle violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014, secondo quanto chiarito dalla circolare ministeriale n. 5/ 2014 (9), oltreché, evidentemente, per le violazioni commesse fino a tutto il 23 dicembre 2013, con riferimento ai precedenti importi sanzionatori (V. tabella a pagina seguente). Nuove sanzioni per orario e riposi Anche la materia dell orario di lavoro viene interessata, accanto a quella del lavoro sommerso, dall incremento sanzionatorio previsto dall art. 14, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 145/ 2013, come modificato dalla non trova applicazione legge n. 9/2014 di conversione. (8) Ai sensi dell art. 16 della legge n. 689/1981, tenendo conto del maggior favore per il trasgressore, il calcolo viene individuato nel doppio del minimo edittale per la base fissa e in un terzo della misura edittale per il coefficiente moltiplicatore. (9) Si comprende, pertanto, alla luce della posizione assunta dal legislatore nella legge n. 9/2014, di conversione del decreto legge n. 145/2013, quanto aveva affermato il Ministero del lavoro con la lettera circolare n /2013, rinviando il momento di definizione degli accertamenti che necessitano l applicazione della nuova maxisanzione e di notificazione dei verbali conclusivi redatti ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 ad un momento successivo alla conversione in legge. Invero la posizione ministeriale («solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell art. 14 del D.L. sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori») appariva poco razionale, laddove si considerava, ai sensi dell art. 1 della legge n. 689/1981, il principio generale del diritto secondo cui le sanzioni amministrative trovano applicazione per il tempo in cui sono in vigore (tempus regit actum), in base al quale le modifiche parlamentari, in sede di conversione, non avrebbero potuto incidere sulle posizioni riferite al periodo intercorrente fra il 24 dicembre 2013 e la data di conversione in legge, giacché perfino la cancellazione integrale della norma non avrebbe potuto avere alcun impatto rispetto alle condotte illecite da sanzionarsi senza diffida per il periodo di vigenza del decreto legge. Eppure la legge n. 9/2014 consegna all interprete un intervento normativo che fiacca definitivamente la certezza del diritto e della pena, ma dà ragione al Ministero del lavoro che, evidentemente, aveva già immaginato o, forse meglio, preconizzato una legislazione mutevole e cedevole nel lasso temporale della conversione in legge. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 14/

5 Nuova maxisanzione per lavoro sommerso Illecito Art. 3, c. 3, primo periodo, del D.L. n. 12/2002, conv., con modif., nella legge n. 73/2002, come modificato dall art. 4, c. 1, lett. a), della legge n. 183/2010 e dall art. 14, c. 1, lett. b), del D.L. n. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014 Per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione (con esclusione del lavoro domestico) Art. 3, c. 3, primo periodo, del D.L. n. 12/2002, conv., con modif., nella legge n. 73/2002 come modificato dall art. 4, c. 1, lett. a), della legge n. 183/2010 e dall art. 14, c. 1, lett. b), del D.L. n. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014 amministrativa da euro a euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo Ipotesi base Art. 3, c. 3, secondo periodo, del D.L. n. 12/2002, conv., con modif., nella legge n. 73/2002, come modificato dall art. 4, c. 1, lett. a), della legge n. 183/2010 e dall art. 14, c. 1, lett. b), del D.L. n. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014 Per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione (con esclusione del lavoro domestico) per un periodo precedente alla successiva regolarizzazione Ipotesi attenuata Anzi, la previsione originaria della lettera b) del primo comma della disposizione citata stabiliva, prima delle modifiche introdotte con la legge n. 9/2014, che erano «decuplicati» gli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell art. 18-bis del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, escludendo dall incremento le sanzioni stabilite per la mancata e la non tempestiva fruizione delle ferie (10), mentre dopo la conversione in legge il legislatore ha previsto che i medesimi importi fossero Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, come sost. da art. 33, L. n. 183/2010): applicabile solo per le violazioni commesse nel periodo dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014: sanzione pari a euro per lavoratore, maggiorati di 48,75 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è sempre applicabile ed è pari a 3900 euro per lavoratore, maggiorati di 65 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo Art. 3, c. 3, secondo periodo, del D.L. n. 12/2002, conv., con modif., nella legge n. 73/2002 come modificato dall art. 4, c. 1, lett. a), della legge n. 183/2010 e dall art. 14, c. 1, lett. b), del D.L. n. 145/2013, conv. amministrativa da euro a euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, come sost. da art. 33, L. n. 183/2010): applicabile solo per le violazioni commesse nel periodo dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014: sanzione pari a euro per lavoratore, maggiorati di 9,75 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è sempre applicabile ed è pari a euro per lavoratore, maggiorati di 13 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo «duplicati» e, quindi, raddoppiati. Le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro interessate dall incremento punitivo dettato dall art. 14, comma 1, lettera c), decreto legge n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014, sono soltanto quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale (art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 66/ 2003), al mancato riposo giornaliero (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003) e al mancato riposo settimanale (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/ 2003). Più specificamente il superamento dei limiti massimi di Nota: (10) La norma originaria dell art. 14, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 145/2013, in effetti, recava testualmente: «con esclusione delle sanzioni previste dall articolo 10, comma 1, del medesimo D.Lgs.»; tuttavia, l art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 non contiene ipotesi sanzionatorie, ma soltanto norme di precetto, sanzionate dall art. 18-bis, comma 3, nonostante il tono letterale della disposizione, sembrava chiara la volontà del legislatore di esonerare gli illeciti in materia di ferie dall aumento sanzionatorio introdotto, come poi correttamente esplicato dalla legge n. 9/2014 in sede di conversione. 824 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 14/2014

6 lavoro settimanale (11) e la mancata concessione del riposo settimanale e domenicale (12) determina ora una sanzione che, mantenendo la distinzione per soglia di punibilità, varia da 200 a euro fino a 5 lavoratori e fino a 2 periodi di riferimento; da 800 a euro da 6 a 10 lavoratori e da 3 a 4 periodi di riferimento; da a euro da 11 lavoratori in su e da 5 periodi di riferimento in su. Quanto poi alla mancata concessione del riposo giornaliero (13) la sanzione varia da 100 a 300 euro fino a 5 lavoratori e fino a due periodi di riferimento; da 600 a euro da 6 a 10 lavoratori e da 3 a 4 periodi di riferimento; infine da a da 11 lavoratori in su e da 5 periodi di riferimento in su. In merito all applicazione concreta delle nuove sanzioni duplicate, la legge n. 9/ 2014 ha previsto espressamente che esse si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 145/2013, vale a dire per tutte le condotte illecite a partire dal 24 dicembre 2013 (comportando la non applicazione, neppure temporanea, della iniziale decuplicazione). Peraltro, la circolare n. 5/ 2014 del Ministero del lavoro ha precisato che per applicare le nuove sanzioni raddoppiate occorre individuare il momento di consumazione dei singoli illeciti, tenendo in considerazione la decorrenza dei periodi temporali di riferimento per il calcolo delle ore e dei giorni lavorati (4 mesi per l orario settimanale medio, 14 giorni per il riposo settimanale, 24 ore per il riposo giornaliero). In particolare i chiarimenti ministeriali osservano che l illecito sarà soggetto alla nuova sanzione raddoppiata se i periodi di riferimento ricadono «interamente» dopo il 24 dicembre 2013, dovendosi considerare i periodi stessi alla stregua di elementi «strutturali» delle fattispecie sanzionatorie, presupposto oggettivo indispensabile per verificare l effettivo realizzarsi della condotta illecita. Ne consegue che soltanto le condotte illecite che sono completamente valutabili in un periodo temporale successivo al 23 dicembre 2013 potranno essere sanzionate con le nuove sanzioni duplicate (V. tabella a pagina successiva). Finalizzazione degli incrementi sanzionatori Da ultimo, anche se l incipit dell art. 14 del decreto legge n. 145/2013, come convertito nella legge n. 9/2014, seguita ad affermare che l intera disposizione è finalizzata a «rafforzare l attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», nella successiva lettera d) si trova specificato che i maggiori introiti derivanti dall aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie (14) sono versati ad apposito capitolo dell entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in parte al Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), e, in parte, ad uno specifico capitolo (15) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (seppure nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal anno 2014), destinato a misure (16) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull intero territorio nazionale, nonché ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, ed anche alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. (11) Con la circolare n. 5/2014 il Ministero del lavoro ha puntualizzato che la durata media dell orario di lavoro settimanale va calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi ovvero superiore se previsto dalla contrattazione collettiva («La durata media dell orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine, la durata media dell orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi»). (12) La circolare n. 5/2014 precisa sul punto che il riposo settimanale deve essere calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni («Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni»). (13) Nella circolare n. 5/2014 si specifica in argomento che il riposo giornaliero deve essere fruito ogni ventiquattro ore («Ferma restando la durata normale dell orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità»). (14) Sembrerebbero esclusi, quindi, gli incrementi relativi alle somme aggiuntive per la revoca dei provvedimenti di sospensione di cui all art. 14, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2008 non trattandosi, tecnicamente, di sanzioni amministrative, ma di «somme aggiuntive». (15) Nella circolare n. 5/2014 il Ministero del lavoro comunica di aver attivato le procedure per l individuazione dello specifico codice tributo che consenta di imputare correttamente i maggiori introiti secondo le finalità specificate dalla legge n. 9/2014, invitando nelle more il personale ispettivo ad utilizzare i codici tributo già in uso. (16) L individuazione delle misure in concreto è ulteriormente demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 14/

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