ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

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STU Reggiane Spa Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia piazza Camillo Prampolini 1-42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351 ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA piazza Camillo Prampolini 1-42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare - tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037 GARA EUROPEA mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto il primo stralcio della riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 17" quale componente del "Parco dell'innovazione, della Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP - 1a" dell'"ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'emilia. CIG 7551297769 CUP J89J14000850007 1

CHIARIMENTO 2 Sono pervenuti a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente, facendo seguire le relative risposte. Quesito 2 "2.1 Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiede conferma che la terna di subappaltatori sia da indicare solo nel caso di volontà di subappaltare le attività di cui all art. 1 comma 53 della L. 190/2012. 2.2 Con riferimento alla procedura di cui in oggetto e alle attività di cui all art. 1 comma 53 della L. 190/2012, si chiede conferma che, nel caso in cui le suddette attività costituiscono dei sub-contratti non configurabili come subappalti ai sensi dell art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016 (cioè attività che richiedono l'impiego di manodopera, di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare), non sussista l obbligo di indicazione della terna di subappaltatori". Risposta al quesito 2.1 Si conferma, secondo quanto previsto dal comma 9.5 dell articolo I.9 del Disciplinare di gara, che l obbligatorietà della indicazione della terna riguarda soltanto gli eventuali subappaltatori preposti alle attività di cui all articolo 1 comma 53 legge 190/2012. Risposta al quesito 2.2 Si conferma che l indicazione della terna è obbligatoria nel caso in cui si intenda dar luogo a subappalto secondo la definizione di subappalto fatta propria dal Codice dei Contratti. Resta ovviamente ferma la disciplina inerente le lavorazioni esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell articolo 1 legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013. Quesito 3 2

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto e, nel caso di subappalto del 100% della categoria OG12, si chiede se sia necessario e sufficiente indicare la volontà di subappaltare ad imprese in possesso dell iscrizione all Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al paragrafo 1.5 del disciplinare di gara, senza indicazione dei nominativi dei subappaltatori". Risposta al quesito 3 Come noto, all esito di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015 n. 9, l indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di presentazione dell offerta non è obbligatoria, neanche nell ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili (c.d. subappalto necessario ). Nel caso di specie occorre però considerare che la categoria OG12 prevede fasi di deposito temporaneo del rifiuto e successivo invio ad impianti di trattamento/smaltimento autorizzati. Attività che rientrano tra quelle di cui all articolo 1 comma 53 lettere a) e b) della legge 190/2012 (ovvero: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi ; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi ). Conseguentemente, nel caso di subappalto della totalità delle attività di bonifica, l obbligo di indicare nominativamente la terna deriva dalla natura delle predette lavorazioni e dal disposto dell articolo 105 comma 6 del Codice. Quesito 4 In riferimento al CHIARIMENTO 1 del 13/11/2018, nella quale si conferma la possibilità di subappaltare completamente le categorie scorporabili OS18-A OS4 OG12 e conseguentemente la non necessaria qualificazione SOA da parte della ditta concorrente nelle suddette categorie, si chiede ulteriore conferma per la categoria OG12 in quanto il punto 13.2 del disciplinare riporta quanto segue: Essendo prevista dall appalto la realizzazione di lavori rientranti nella categoria OG12 ( opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale ) e altresì richiesta agli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione e quale requisito di idoneità professionale, l iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all 3

articolo 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e al D.M. 3 giugno 2014 n. 120 per le seguenti categorie e classi: 13.2.1 categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), classe D; 13.2.2 categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), classe D; 13.2.3 categoria 9 (bonifica di siti), classe D. Risposta al quesito 4 Il fatto che una categoria scorporabile sia subappaltabile non implica che la qualificazione non sia obbligatoria. La categoria OG12 è a qualificazione obbligatoria e presenta la peculiarità che per essa non è possibile avvalimento. E per contro possibile il subappalto, che diventa subappalto necessario ai fini della integrazione della qualificazione obbligatoria che eventualmente sia carente. Si rinvia alla risposta al quesito precedente. Quesito 5 Con la presente si chiede espressamente di sapere se è possibile affidare in subappalto gli interventi di bonifica dei suoli, a ditte iscritte all'albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D.M. 3 giugno 2014 n. 140 e all'articolo 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per le seguenti categorie e classi: Bonifica di siti - cat. 9 - classe D; Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi - cat. 4 - classe D; Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi - cat. 5 - classe D; La risposta al quesito 1.2 del chiarimento 1 del 13 luglio 2018 purtroppo non è esaustiva e l'operatore economico avendo diritto ad avere risposte chiare e dirette prega gentilmente questa spettabile Stazione Appaltante di rispondere con un SI oppure con un NO, grazie. Risposta al quesito 5 Vale quanto esposto in relazione ai due precedenti quesiti. La categoria OG12 è a qualificazione obbligatoria. Nel limite generale e insuperabile dell articolo 105 comma 2 del codice (30% dell importo complessivo del Contratto), è possibile subappaltare i lavori di bonifica, subappalto che, se il concorrente è privo della relativa qualificazione, si configura come subappalto necessario. Ricomprendendo la bonifica lavorazioni che comportano trasporto e smaltimento di rifiuti nonché trasporto in discarica, la stessa rientra tra le attività a rischio di infiltrazione, per le 4

quali è obbligatoria l indicazione della terna dei subappaltatori. Non è consentito, per contro, l avvalimento. Quesito 6 In riferimento a quanto richiesto all art. 13.2 del disciplinare di gara, considerato che lo scrivente partecipa quale consorzio di cui all art. 45 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016, indicando, per l esecuzione dei lavori, un proprio socio esecutore il quale intende subappaltare a tre subappaltatori; l art. 47 c. 1 del succitato D.Lgs. 50/2016 prevede che il possesso dei requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d opera, nonché all organico possano essere posseduti dalle singole imprese consorziate; chiede di confermare che il possesso dei predetti requisiti possano essere dimostrati unicamente in capo al subappaltatore del socio esecutore. Risposta al quesito 6 Il possesso del requisito può essere dimostrato tramite il subappalto, salvo che per la categoria prevalente. Nel caso di specie nulla osta a che il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro dimostri il possesso dei requisiti inerenti attrezzature e mezzi d opera mutuandoli dalla cooperativa consorziata, la quale a propria volta potrà acquisirli anche tramite subappalto. Reggio nell Emilia, li 01 agosto 2018 STU Reggiane s.p.a. Il Consigliere Delegato (Luca Torri) 5