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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2548 del 2007, proposto da: Comune di Naso (Me), rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tigano, con domicilio per legge in Catania presso la Segreteria del TAR; contro Assessorato Regionale Lavori Pubblici, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Assessorato Regionale LL.PP.- Dipartimento Lavori Pubblici, Comune di San Vito Lo Capo; per l'annullamento del D.D.G. 25 giugno 2007, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13 luglio 2007, con il quale l'assessorato Regionale ai Lavori pubblici ha disposto la revoca del finanziamento di euro 1.452.071,14 assegnato al Comune di Naso con Decreto del 19 gennaio 2005 per la "Ristrutturazione ex Casa Collica" in Naso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell Assessorato Regionale Lavori Pubblici; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in esame si chiede l annullamento del del D.D.G. 25 giugno 2007, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13 luglio 2007, con il quale l'assessorato Regionale ai Lavori pubblici ha disposto la revoca del finanziamento di euro 1.452.071,14, assegnato al Comune di Naso con Decreto del 19 gennaio 2005 per la "Ristrutturazione ex Casa Collica" in Naso. Invero con Decreto del 19 gennaio 2005, pubblicato sulla GURS del 4 febbraio successivo, l'assessorato Regionale LL.PP. approvava la graduatoria definitiva dei progetti risultati ammissibili ai fini dell' assegnazione dei finanziamenti di cui al bando diretto al finanziamento dei progetti di "riqualificazione urbana nei centri con popolazione inferiore a 30.000 abitanti". Il Comune di Naso otteneva il finanziamento regionale per l'importo di euro 1.452.071,14. Con delibere della G.M. n.157 del 14 dicembre e n.175 del 30 dicembre 2005, il ricorrente Comune approvava in linea amministrativa il progetto di recupero della ex Casa Collica. Successivamente, in data 15 gennaio 2006 veniva pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori. In data 23 febbraio 2006 il Presidente di gara pronunciava l'aggiudicazione a favore della dita Pavesi S.p.a. Il verbale recante l'aggiudicazione veniva pubblicato all'albo pretorio dell'ente dal 23 febbraio al 6 marzo 2006, e diveniva definitivo ai sensi di legge. A questo punto, pero, la Procura della Repubblica del Tribunale di Patti ordinava il sequestro degli atti di gara che veniva effettuato dalla Polizia giudiziaria.

A causa di cio il Comune di Naso ha sostenuto la sua impossibilità a stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria e di procedere alla consegna ed all'avvio dei lavori. Da parte sua, l'assessorato Regionale ai Lavori pubblici, con nota prot n.28854 del 18 aprile 2007, comunicava al Comune di Naso l'avvio del procedimento diretto alla revoca del finanziamento di che trattasi, non risultando, tra l altro, rispettati i termini per l'inizio dei lavori indicati dall'art.5 del D.D.G. del 19 gennaio 2005 e con il provvedimento qui impugnato procedeva alla revoca del finanziamento. Nel decreto oggi impugnato si legge: Considerato che il Comune di Naso non ha mai fatto pervenire gli atti definitivi relativi al cofinanziamento dichiarato per l intervento, cosi come previsto dall art. 4 del citato decreto n. 74/XI ; Considerato che ai sensi dell art. 5 del decreto n. 74/XI, il Comune di Naso non ha proceduto all avvio dei lavori di cui trattasi entro il termine di tredici mesi dalla comunicazione dell avvenuto finanziamento ; "Considerato che ai sensi dell'art.5 del decreto n. 74/XI, il Comune di Naso non ha proceduto all avvio dei lavori di che trattasi entro il termine di tredici mesi dalla comunicazione dell 'avvenuto finanziamento; Considerato che, con nota prot. n.28854/xi del 18 aprile 2007, è stato comunicato all amministrazione comunale di Naso l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso; Vista la nota n. 6477 del 30 maggio 2007, con la quale il Comune di Naso ha contestato l'avvio del procedimento di revoca, confermando però che alla data del 30 maggio 2007 non si è ancora proceduto all inizio dei lavori, per il sequestro degli atti, relativi alla gara aggiudicata in data 23 giugno 2006 (e quindi già fuori termine), da parte della Procura della Repubblica di Patti". In pratica la revoca viene disposta perche il Comune non ha mai fatto pervenire gli atti definitivi relativi al cofinanziamento dichiarato per l intervento, cosi come

previsto dall art. 4 del decreto n. 74/XI e per non avere proceduto all inizio dei lavori nel termine dei tredici mesi prescritti. Ebbene ritiene il Collegio che entrambe le violazioni contestate al Comune ricorrente siano sussistenti e tali da giustificare la legittima adozione del provvedimento di revoca oggi impugnato dal Comune di Naso. La prima violazione è, in buona sostanza, confermata dalla stessa parte ricorrente che non fornisce alcuna prova dell invio degli atti definitivi relativi al cofinanziamento dichiarato per l intervento, cosi come previsto dall art. 4 del decreto n. 74/XI. Ma è soprattutto la sussistenza della seconda violazione ad essere dirimente. A proposito basta vedere il piu volte citato Decreto n. 74 del 19 gennaio 2005 dell assessorato dei lavori pubblici, pubblicato nella Gurs Venerdì 4 Febbraio 2005 - n. 5 che ha per oggetto: Graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e non ammissibili relativi al bando pubblico per la riqualificazione urbana nei centri con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti - Interventi per enti pubblici, che all art. 5 cosi prescrive: << I comuni proponenti i progetti di cui all'art. 3 devono, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, avviare le procedure per l'appalto entro 3 mesi dalla data di notifica della comunicazione dell'utile ammissione a finanziamento, scaduto il quale termine si provvederà alla nomina di un commissario ad acta. In ogni caso, l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 13 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto. Il mancato rispetto della condizione sopra detta comporterà l'automatica revoca del finanziamento concesso ed il conseguente scorrimento della graduatoria.>> In definitiva nella fattispecie in esame il termine in questione risulta ampiamente superato e, peraltro, deve evidenziarsi che il Comune ricorrente non ha dato la

prova di avere iniziato i lavori in questione nemmeno dopo l accoglimento della sospensiva avvenuto con Ordinanza di questo TAR n. 1512 del 8.11.07 e quindi ben oltre 4 anni fa. In conclusione, ad avviso del Collegio, il ricorso è infondato e da rigettare. L andamento processuale e la materia trattata consigliano di compensare le spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) -Rigetta il ricorso in epigrafe. -Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati: Cosimo Di Paola, Presidente Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore Dauno Trebastoni, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/11/2012 IL SEGRETARIO