ATTO N. 627 P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere ROSSI Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili Depositato al Servizio Assistenza agli Organi, Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 264.2001 Trasmesso alla 111-I Commissione Consiliare Permanente il 30.4.2001
Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2 6 124 Perugia - Tel. 075/5761 075-5763234 - cell. 033Y6373098 E-mail: rossi.l@,consigliore RELAZIONE Una premessa che deve essere comune e condivisa è che occorre promuovere e favorire con ogni mezzo una nuova cultura della disabilità basata sul concetto di diversità come normalità della condizione umana. DaI principio di non discriminazione sancito dal trattato di Amsterdam (art. 13) può e deve derivare una politica attenta a valorizzare nel concreto la disabilità come risorsa umana, morale, sociale, economica, culturale. Alla giusta e doverosa tutela dei diritti (primo fra tutti il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione) si deve affiancare un concreto pacchetto di iniziative volte a garantire la libertà di vivere come tutti. Lo sport e il turismo sono due ti-a i campi privilegiati di azioni positive, possibili solo attraverso la concreta applicazione di misure coordinate e trasversali, afferenti tutti i settori della vita sociale. A monte di iniziative destinate a favorire la normale fruizione del tempo libero, si deve collocare dunque una rinnovata attenzione alla comunicazione della nuova cultura della disabilità. Nel campo dello sport, partendo dall esperienza storica consolidata del movimento olimpico e della Fisd, federazione italiana sport disabili, ma anche valorizzando esperienze più recenti che propongono il diritto alla pratica sportiva per tutti, non necessariamente agonistica, come ad esempio Sportabili, si propone di promuovere la realizzazione di centri di eccellenza per la formazione allo sport per tutti, di attivare le necessarie sinergie per fare delle Paraolimpiadi Invernali del 2006 a Torino un esempio di soluzione integrata dell accesso allo sport senza discriminazioni, di mettere in azione ulteriori e più concreti interventi di promozione dell attività 9 -: -1 sportiva delle persone disabili nelle scuole, di favorire la diffusione e la fornitura di ausili tecnologici e la sperimentazione di protesi per la pratica sportiva, di migliorare quantità della comunicazione degli eventi sportivi. In quest ottica si muove la proposta di legge regionale per la promozione promuovere e realizzare dei veri punti di partenza per il giusto riconoscimento nelle persone disabili. la qualità e la sportiva che vuole della diversità insita
Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2 6125 Perugia - Tel. 075/5761 075-5763234 - cell. 0335/6373098 E-mail: rossi.l&onsiglioregumbria. org Per quanto riguarda l Umbria, la F.I.S.D. locale insieme con le sue società sportive affiliate, continua a portare avanti delle manifestazioni sportive che vedono la partecipazione di tutti gli sportivi, che coltivano quella cultura del diversità come normalità della condizione umana, che avvicinano mondi che troppo spesso vengono divisi da pregiudizi e paure. Infatti, la F.I.S.D. Umbria conta 17 società Sportive affiliate che praticano molteplici attività rivolte alle tre tipologie di Handicap: disabili mentali, disabili fisici e non vedenti, determinando un movimento sportivo che conta, tra atleti, tecnici, operatori e dirigenti circa 500 persone. Le attività sportive per i disabili fisici ed i non vedenti quali il Basket in carrozzina, il Torball, il Tennis, il Tiro con l Arco ed il Judo si attengono ad un calendario di incontri a livello Nazionale ed Internazionale e appartengono alle discipline definite PARAOLIMPIADI ( Olimpiadi riservate ai portatori di handicap ). 1 disabili mentali svolgono invece attività sportiva non agonistica e possono accedere ad incontri di carattere Regionale e qualificarsi poi per i Nazionali e gli Internazionali, nell ambito dell Organismo denominato speciali Olimpycs. Nello specifico la F.I.S.D. Umbria ha in programma nei prossimi mesi le seguenti manifestazioni: - GIOCHI REGIONALI di NUOTO ( handicap mentale ) Piscina Comunale di Gubbio 05 maggio 200 1; - MEETING INSIEME NELLO SPORT di ginnastica ritmica, calcio A5, Basket Palazzotto dello Sport di Terni 11 maggio 2001; - GIOCHI REGIONALI di ATLETICA LEGGERA ( handicap mentale ) Perugina Stadio S. Giuliana 19-20 maggio 2001; - Esibizione sportiva di varie discipline ed handicap all interno del Progetto Internazionale denominato CARAVAN 2000 nato in occasione del Giubileo 2000 che avrà il suo epilogo ad Assisi dal 20 al 27 maggio 2001 e che vedrà coinvolti gli atleti F.I.S.D. Umbria il 26 maggio nella Piazza antistante la Basilica di S. Maria degli Angeli;
Palazzo Cesaroni - Pizza Italia, 2 6126 Perugia - Tel. 07Y5761 075-5763234 - cell. 033516373098 E-mail: rossi.l@,consiglioreaumbria. org - TORNEO REGIONALE DI CALCETTO (handicap mentale) a Bastia Umbra il 25 maggio 2001; - TORNEO DI CALCETTO ( disabili mentali e squadre giovanili e femminili normodotati ) ed esibizione di Rugby tra Gubbio e squadra ad invito S. Giustino 02 giugno 2001; - TORNEO INTERNAZIONALE DI BASKET in carrozzina organizzato da Polisportiva Disabili Foligno in occasione del ventennale della fondazione della Società - Foligno Settembre 200 1; - 4O TORNEO DI BOCCE SOTTO L ALBERO Gubbio dicembre 2001; - TORNEO DI BASKET Progetto SPORT PER TUTTI disabili, disabili mentali e normodotati Gubbio data da definire. Risulta chiara la grande mobilita ed il costante impegno che si sta realizzando in Umbria per una parità di opportunità dei disabili ed una corretta informazione su di loro. Ed Inoltre: - Vista la risoluzione 3447 (9-12 - 1975) dell Assemblea Generale dell ONU, nella quale si ribadisce il diritto degli invalidi di godere di una vita il più possibile normale e socialmente integrata riconoscendo il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale e il divieto di ogni sfruttamento; - Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 Tutela sanitaria delle attività sportive ; - Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale ; - Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell attività sportiva agonistica ; - Vista la legge 5 febbraio 1982, n. 104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale ed i diritti per le persone handicappate ; - Visto il D.M. 4 marzo 1993, n.64 Determinazione dei protocolli per la concessione dell idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate ;
Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2 6121 Perugia - Tel. 075/5761 075-5763234 - cell. 033516373098 E-mail: rossi.i@consirrlioresumbria. org - Visto il D.P.R. 24-02 - 1994 ; - Visto il D. Lgs. 16-04 - 1994, n. 297; - Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53; si ritiene che la Regione dell Umbria non possa continuare a rimanere sorda ai tanti richiami che arrivano dalla società civile e che chiedono finalmente un concreto e chiaro impegno per una categoria di cittadini che finora non è stata messa nelle condizioni di poter usufruire di aiuti diretti e mirati. Entrando più nel particolare la seguente proposta di legge prevede: - un riconoscimento di primaria importanza alle società, associazioni e federazioni sportive che operano in favore dei disabili; - finanziamenti mirati per la copertura di spese di trasporto, manifestazioni sportive, spese per istruttori, tecnici e medici specifici finalizzate per attività sportive dei disabili; - contributi pluriennali a Comuni singoli o associati per le spese di adeguamento delle strutture sportive pubbliche o private per la pratica sportiva da parte dei disabili - una copertura dei finanziamenti pari a 400 milioni: una parte ( 150 milioni ) per le attività sportive dei disabili e un altra parte ( 250 milioni ) per l edilizia sportiva a favore dei disabili.
Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2 6 12 1 Perugia - Tel. 075/5761 0755763234 - cell. 0335/6373098 E-mail: rossi.l(&onsiglioregumbria. org NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA PER LE PERSONE DISABILI. Art. 1 FINALITA 1. la Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, in favore delle persone disabili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica. 2. alle società, associazioni, federazioni sportive è riconosciuta primaria importanza nel raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge. 3. in attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede, ai soggetti ivi indicati, i contributi previsti negli articoli 2 e 5 della presente legge. Art. 2 INTERVENTI 1. i contributi sono concessi alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI, che promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva, esclusivamente per le seguenti finalità: a) spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive; b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte ai disabili; c) spese per istruttori, tecnici e medici specifici a favore di istruttori di atleti disabili. 2. sono ammessi ai contributi di cui al comma 1 anche le società e associazioni composte prevalentemente di disabili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI. 3. sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell ambito di programmi di medicina riabilitativa. Art. 3 DOMANDE 1. le domande per la concessione dei contributi di cui all art. 2, debbono essere inoltrate alla Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno. 2. ai fini della concessione di contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione: a) istanza della società o associazione con la quale si richiede il contributo; b) atto costitutivo della società o associazione; c) elenco nominativo dei tesserati con evidenziazione dell handicap; d) parere favorevole dell organo federale competente; e) documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Ea REGIONE DELL UMBRIA Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2 0000000 075-5763234 3 nvnvnvcl 6122 Perugia - Tel. 075/5761 - celi. 033516373098 E-mail: rossi.l@,consigliore mg bria. or 3. le società e le assicurazioni possono presentare, per le finalità della presente legge, più domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario. 4. nella prima applicazione della legge le domande vanno presentate entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge. Art. 4 CONCESSIONI ED EROGAZIONI 1. i contributi di cui al precedente articolo 3 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale che, sentita la Commissione consiliare competente individua i criteri Per l ammissione delle domande, l assegnazione e l erogazione dei medesimi contributi. Art. 5 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI 1. Ai comuni singoli o associati sono concessi contributi pluriennali nelle spese necessarie per l adeguamento delle strutture sportive alla necessità della pratica sportiva da parte dei disabili. 2. Gli impianti sportivi per la cui realizzazione sono richiesti i contributi regionali, devono essere adeguati alle finalità indicate nel comma 1 dell art. 1 della presente legge. 3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere concesse, tramite i comuni, anche per l adeguamento di strutture sportive private, purchè gestite da società affiliate alla competente federazione del CONI, e con attività finalizzata esclusivamente per gli atleti disabili. A tal fine la domanda di richiesta di contributi deve essere supportata dal parere della Federazione Sportiva del CONI dichiarante che la Società sportiva richiedente opera nel mondo dei disabili. 4. Gli interventi di adeguamento delle strutture private sportive sono realizzati, anche in deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle prescrizioni tecniche fissate con D.M. 14 giugno 1989, n. 236. 5. Le provvidenze di cui al comma 3 si cumulano con quelle derivanti dal riparto del fondo speciale per l eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Pakzzo Cesaroni - Piazza Italia, 2 6121 Perugia - Tel. 075/5761 075-5763234 - cell. 0335/6373098 E-mail: rossi.l~consiciiore9umbria. org Art.6 NORMA FINANZIARIA 1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l esercizio finanziario 2001 Ia spesa complessiva di lire 400.000.000. 2. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, valutati in lire 400 milioni per l anno 2001, si prowede mediante l utilizzo di parte dei fondi corrispondenti all unita previsionale di base 10.1.003 - Attività ricreative, sport e tempo libero, per la somma di 150 milioni e all unità previsionale di base 10.2.002 - Edilizia sportiva, per la somma di 250 milioni; per gli anni successivi si prowede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la relativa legge finanziaria che l accompagna.