COMUNE DI CEREGNANO Provincia di Rovigo



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COMUNE DI CEREGNANO Provincia di Rovigo REGOLAMENTO DI CONTABILITA (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15 DEL 31/03/2004)

2 INDICE Capo I - Finalità e contenuto Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento pag. 4 Capo II - Le competenze del servizio economico-finanziario Art. 2 Il responsabile del servizio finanziario pag. 4 Art. 3 Il servizio economato pag. 5 Capo III - La programmazione ed i bilanci Art. 4 La programmazione pag. 5 Art. 5 I soggetti della programmazione pag. 6 Art. 6 Il procedimento interno di programmazione pag. 6 Art. 7 Il piano esecutivo di gestione pag. 7 Art. 8 Il fondo di riserva pag. 7 Capo IV - La gestione del bilancio Art. 9 Le fasi dell entrata pag. 8 Art. 10 Disciplina dell accertamento pag. 8 Art. 11 La riscossione pag. 8 Art. 12 Il versamento pag. 8 Art. 13 Le fasi della spesa pag. 9 Art. 14 L impegno della spesa pag. 9 Art. 15 Le determinazioni che comportano impegno di spesa pag. 10 Art. 16 La liquidazione, l ordinazione ed il pagamento pag. 10 Art. 17 Il parere di regolarità contabile pag. 11 Art. 18 Gli agenti contabili e gli incaricati della gestione dei beni pag. 11 Art. 19 La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi pag. 12 Art. 20 Coerenza degli atti deliberativi con la relazione previsionale e programmatica pag. 12 Capo V - Il controllo di gestione ed il nucleo di valutazione Art. 21 Modalità del controllo di gestione pag. 13 Art. 22 La struttura operativa del controllo di gestione pag. 13 Art. 23 Il reporting del controllo di gestione pag. 13 Capo VI - Il servizio di tesoreria Art. 24 L affidamento del servizio di tesoreria pag. 14 Art. 25 I rapporti tra tesoriere e comune pag. 14 Art. 26 Le attività connesse alla riscossione delle entrate pag. 14 Art. 27 I depositi per spese contrattuali, d asta e cauzionali pag. 15 Art. 28 Le verifiche di cassa pag. 15

3 Capo VII - La rendicontazione Art. 29 Il procedimento di rendicontazione pag. 15 Art. 30 Modalità di applicazione della contabilità economica pag. 16 Art. 31 Impianto, tenuta ed aggiornamento degli inventari pag. 16 Art. 32 Categorie di beni non inventariabili pag. 16 Capo VIII - La revisione economico finanziaria Art. 33 L organo di revisione pag. 17 Art. 34 Le funzioni ed i compiti dell organo di revisione pag. 17 Art. 35 Il funzionamento dell organo di revisione pag. 18 Art. 36 Cessazione dell incarico di revisore pag. 18 Capo IX - Disposizioni finali Art. 37 Abrogazione di norme pag. 18

4 CAPO I FINALITA' E CONTENUTO Art.1 - Oggetto e scopo del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento contabile dell'ente nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267, d ora in avanti denominato TUEL. 2. Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure che presiedono alla retta amministrazione economico-finanziaria dell'ente. CAPO II LE COMPETENZE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Art. 2 - Il responsabile del servizio finanziario 1. Nell ambito dei principi stabiliti dal testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al responsabile del servizio finanziario spetta in particolare: a) vigilanza, controllo coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'ente; b) verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale, sulla base delle proposte da parte dei responsabili dei servizi interessati; c) esprimere il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL; d) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dei responsabili di servizio comportanti impegno di spesa; e) segnalare per iscritto al sindaco, al segretario comunale e all organo di revisione, fatti o situazioni della gestione finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate e delle minori spese; i responsabili dei servizi sono tenuti a segnalare i fatti predetti al responsabile del servizio finanziario entro 5 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; f) firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi d incasso; g) predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale, sulla base delle indicazioni della Giunta municipale e delle proposte dei vari responsabili dei servizi; h) predisposizione dello schema della relazione previsionale e programmatica, sulla base delle indicazioni della Giunta municipale, dimostrativa delle fonti di finanziamento e dei programmi di spesa con riferimento al bilancio annuale e pluriennale;

5 i) predisposizione del rendiconto della gestione e se richiesto collabora alla formulazione della relazione illustrativa dell organo esecutivo; j) formulazione proposte di variazione previsione bilancio e PEG a richiesta dei responsabili dei servizi interessati o di propria iniziativa. 2. In relazione a quanto dispone il comma 1, lett.e) del presente articolo, il responsabile del servizio finanziario formula le proprie valutazioni, proponendo, se del caso, variazioni al bilancio annuale e pluriennale. 3. In caso di assenza od impedimento del responsabile del servizio finanziario, lo sostituisce in via generale il segretario comunale. Può essere nominato un sostituto tra il personale dipendente assegnato al servizio finanziario, in possesso di adeguata professionalità. Art. 3 - Il servizio economato 3. Il servizio economato è affidato all economo comunale ed è normato da apposito regolamento. CAPO III LA PROGRAMMAZIONE ED I BILANCI ART. 4 La programmazione 1.Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per informare ad esso la propria attività amministrativa. 2. I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatorio sono: a) la relazione previsionale e programmatica; b) il bilancio pluriennale; c) il bilancio annuale di previsione; d) il piano esecutivo di gestione. 3. Le scelte della programmazione comunale si effettuano attraverso un insieme coordinato di programmi, composti a loro volta da progetti. 4. Ciascun progetto deve esplicitamente indicare: a) il responsabile; b) le azioni da realizzare od i risultati da conseguire; c) le fonti di finanziamento assegnate, comprese quelle di natura pluriennale.

6 Art. 5 - I soggetti della programmazione 1. E soggetto titolare della programmazione il consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo, in conformità a quanto dispone il TUEL e lo statuto comunale. 2. Partecipano alla programmazione la giunta comunale, le commissioni consiliari, le circoscrizioni, il segretario comunale, i responsabili dei servizi, le associazioni ed altri enti in conformità alle norme contenute nello statuto comunale e nei regolamenti attuativi dello stesso. Art. 6 - Il procedimento interno di programmazione 1. I responsabili dei servizi, sulla base delle direttive fornite dall Amministrazione, propongono per ciascun servizio di cui sono responsabili una o più ipotesi gestionali alternative, basate su livelli differenziati di utilizzo delle risorse finanziarie, tecniche ed umane. 2. Il servizio finanziario predispone lo schema di bilancio annuale e pluriennale sulla base delle proposte di cui al comma 1, delle indicazioni del segretario comunale e delle direttive della giunta comunale. 3. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono approvati dalla giunta comunale unitamente agli altri allegati e successivamente trasmessi all organo di revisione. 4. L organo di revisione ha a disposizione 10 giorni di tempo per esprimere il parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL. 5. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale, il parere dell organo di revisione e gli altri allegati sono depositati presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri comunali nell orario d ufficio, almeno 15 giorni prima della data per la quale è convocato il Consiglio Comunale per l esame del bilancio. Di tale deposito è data apposita comunicazione scritta da parte del responsabile del servizio finanziario. 6. I consiglieri comunali possono presentare, per iscritto alla segreteria comunale, emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi allegati, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la seduta consiliare in cui il bilancio viene discusso. 7. Sugli emendamenti di cui al comma 6, sono espressi i pareri di cui all art. 49, comma 1, del TUEL, nonché il parere dell organo di revisione prima della seduta in cui il bilancio viene presentato alla discussione del consiglio comunale. 8. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati sono posti a conoscenza dei cittadini e degli organismi di partecipazione utilizzando la stampa, internet e depliant informativi.

7 Art. 7 - Il piano esecutivo di gestione 1. Il piano esecutivo di gestione contiene le indicazioni economiche e finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed ha lo scopo di collegare la disciplina delle funzioni del bilancio e della contabilità con il modello organizzativo del Comune. 2. Con il piano esecutivo di gestione si dà concreta attuazione ai nuovi principi sulla distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione che sono alla base della riforma dell'ente Locale. 3. La Giunta Comunale con il piano esecutivo di gestione assegna ai responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche e umane necessarie per il raggiungimento di determinati obiettivi come indicato all'art.169 commi 1 e 2 e all'art.177 del TUEL. 4. La giunta comunale, in relazione alle specifiche attività dei singoli servizi, detta direttive per la loro gestione anche in corso di esercizio con deliberazioni di variazione del piano esecutivo di gestione. 5. Il responsabile del servizio, qualora valuti necessaria una modifica della dotazione assegnata nel piano esecutivo di gestione, propone per iscritto la modifica alla giunta comunale con una motivata relazione indirizzata al sindaco, al segretario comunale e al responsabile del servizio finanziario. 6. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata e comunicata al responsabile del servizio interessato e al responsabile del servizio finanziario entro 15 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma precedente. Art. 8 - Il fondo di riserva 1. Nel bilancio di previsione gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore all 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento delle spese correnti, inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi stabiliti dalla legge. 2. La giunta comunale dà comunicazione al consiglio comunale delle deliberazioni di utilizzo del fondo di riserva entro novanta giorni dalla loro adozione. 3. In corso di esercizio il fondo può essere impinguato, mediante variazione di bilancio, fermo il limite del 2%.

8 CAPO IV LA GESTIONE DEL BILANCIO Art. 9 - Le fasi dell'entrata 1. Le fasi di gestione delle entrate sono l accertamento, la riscossione ed il versamento. 2. Ciascun responsabile di servizio, nell ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall'accertamento alla riscossione. Al servizio finanziario spetta la tenuta delle relative scritture contabili. Art. 10 - Disciplina dell'accertamento 1.L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, su idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Si applica quindi quanto dispone l art. 179 del TUEL. 2. Il responsabile del servizio o del procedimento con il quale viene accertata l entrata trasmette al servizio finanziario la documentazione di cui all art. 179 del TUEL entro 10 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell accertamento secondo quanto previsto dalla legge. 3. Nel caso in cui l acquisizione dell entrata comporti oneri diretti o indiretti, il responsabile del servizio provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, all'impegno delle relative spese. Art. 11 - La riscossione 1.La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. Alla riscossione delle entrate si applicano le disposizioni di cui all'art.180 del TUEL. 2. Il responsabile di servizio può disporre la rinuncia ai crediti di modesto ammontare quando il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti superiore all ammontare delle relative entrate. Art. 12 - Il versamento 1.Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. 2. Gli incaricati interni della riscossione delle entrate, designati con provvedimento del responsabile del servizio, versano le somme riscosse presso la tesoreria comunale

9 almeno una volta ogni mese, fatti salvi i termini più brevi fissati nel provvedimento di incarico. 3. I soggetti di cui al comma 2, registrano giornalmente le riscossioni ed i versamenti effettuati in un libro cassa vidimato preventivamente dal responsabile del servizio finanziario. Art. 13 - Le fasi della spesa 1. Le fasi di gestione della spesa sono l impegno, la liquidazione, l ordinazione e il pagamento. 2. Ciascun responsabile di servizio, nell ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di erogazione delle spese. Al servizio finanziario spetta la tenuta delle relative scritture contabili. Art. 14 - L impegno della spesa 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.151 del TUEL. 2. L'impegno di spesa compete ai responsabili dei servizi. Agli atti di impegno di spesa, definiti "determinazioni", si applicano le procedure di cui all art. 15. 3. Il servizio finanziario effettua le verifiche e i controlli previsti dalla legge prima dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. 4. L ordinazione di beni e servizi a terzi, in connessione con gli impegni di spesa regolarmente assunti, avviene mediante invio ai fornitori di comunicazione del provvedimento di assunzione del relativo impegno di spesa, stilato dal responsabile del servizio con l'indicazione dei seguenti elementi: - dati relativi all impegno di spesa e al corrispondente intervento o capitolo di bilancio; - altri dati necessari alle registrazioni delle fatture o delle note di spesa in contabilità finanziaria ed economica stabiliti con circolari interne del responsabile del servizio finanziario. 5. I responsabili dei servizi possono prenotare impegni nei casi previsti dalla legge secondo le procedure di cui all art. 15. 6. Gli atti previsti dall art.183 commi 3, 5 e 6 del TUEL sono trasmessi in copia al servizio finanziario a cura del responsabile del servizio entro cinque giorni dal loro perfezionamento.

10 Art. 15 - Le determinazioni che comportano impegno di spesa 1. Ciascun responsabile di servizio, per i servizi di cui è responsabile, sottoscrive le determinazioni. 2. Con la sottoscrizione della determinazione il responsabile del servizio attesta la regolarità tecnica del provvedimento stesso, nonché delle procedure e degli atti che ne hanno consentito la redazione. 3. Le determinazioni sono registrate con data e numero progressivo. 4. Le determinazioni, una volta registrate sono trasmesse in originale al servizio finanziario che provvede, entro 5 giorni, ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all art. 151, comma 4, del TUEL. 5. Qualora il visto di cui al comma 4 non possa essere apposto per mancanza della regolarità contabile o della copertura finanziaria, la determinazione è restituita, entro 5 giorni, al responsabile del servizio competente adeguatamente motivata. 6. Le determinazioni sono esecutive con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 7. Delle determinazioni assunte viene data comunicazione al sindaco ed al segretario comunale mediante trasmissione di copia. 8. Ai fini del rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza dell attività del comune, le determinazioni che comportano impegno di spesa, sono soggette alla pubblicazione all albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi, pur mantenendo la propria autonoma procedura per l esecutività. La pubblicazione è curata dal servizio di segreteria ed a tale fine ne viene trasmessa una copia. Art. 16 - La liquidazione, l ordinazione ed il pagamento 1. 1.La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese. Alla liquidazione, all ordinazione e al pagamento si applicano le leggi vigenti in materia, artt.,184 e 185 del TUEL, e quanto dispone l art. 2 del presente regolamento. 2. L atto di liquidazione è sottoscritto dal responsabile del servizio e va trasmesso al servizio finanziario per il riscontro e controllo di liquidazione di cui al 4 comma dell art. 184 del TUEL; 3. Qualora l atto di liquidazione non possa essere eseguito perché non conforme alle norme vigenti in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato. 4. Il responsabile del servizio può assegnare ad altro dipendente addetto al proprio settore l adozione dei provvedimenti di liquidazione delle spese.

11 Art. 17 - Il parere di regolarità contabile 1. Su ogni proposta di deliberazione, da sottoporre sia alla Giunta che al Consiglio, sono espressi i pareri scritti di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno richiamati nella deliberazione. 2. L'eventuale ininfluenza del parere di regolarità contabile per le proposte di deliberazione che non comportino impegno di spesa od altre implicazione di carattere contabile e fiscale, è valutata dal responsabile del servizio finanziario il quale, nei casi sopra esposti, dichiara la irrilevanza di detto parere. 3. I pareri di cui al primo comma dovranno essere rilasciati entro cinque giorni lavorativi, salvo i casi di urgenza. Tale termine decorre dalla data di ricezione della proposta di deliberazione da parte del servizio finanziario. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto. Il parere contrario deve essere adeguatamente motivato e comunicato al sindaco ed al segretario comunale. Nel caso sia espresso parere contrario di regolarità contabile, lo stesso con la relativa motivazione, sarà trasmesso anche all organo di revisione, il quale potrà essere richiesto da parte del sindaco, di esprimere il proprio orientamento al riguardo. 4. L organo deputato ad adottare l atto, in presenza di pareri negativi, può egualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducano a disattendere i pareri stessi. 5. I pareri di cui al primo comma potranno essere apposti: - sulla camicia della proposta di deliberazione, camicia che dovrà essere regolarmente conservata agli atti. La deliberazione dovrà richiamare, in questo caso, il parere in atti; - sul retro, sul fronte od all interno della deliberazione. In questo caso il parere, anche in parte prestampato, dovrà essere sottoscritto almeno nell'originale. 6. Il parere di regolarità contabile, quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione, riguarda: - l osservanza dei principi e delle procedure previste dall ordinamento contabile e finanziario degli enti locali; - la regolarità ed attendibilità sostanziale della documentazione; - la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo; - l osservanza delle norme fiscali; - la correttezza sostanziale della spesa proposta e la sua coerenza con le specifiche motivazioni che la giustificano. Art. 18 - Gli agenti contabili e gli incaricati della gestione dei beni 1. Gli agenti contabili e gli incaricati della gestione dei beni sono individuati con provvedimento del responsabile del servizio. 2. Gli agenti contabili:

12 - sono soggetti alle direttive e alla vigilanza dei rispettivi responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario; - sono personalmente responsabili della gestione dei fondi e dei beni a loro affidati e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia; - sono obbligati a rendere il conto delle operazioni eseguite entro due mesi dalla chiusura dell esercizio; - possono essere sottoposti a verifiche e ispezioni da parte del responsabile del servizio finanziario; - gli atti di gestione degli agenti contabili e gli incaricati della gestione dei beni sono sottoposti alle verifiche di legittimità e regolarità da parte dell organo di revisione. Art. 19 - La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 1. Entro il mese di settembre di ciascun anno il consiglio comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi prevista dall art. 193 del TUEL. 2. Nella seduta di cui al precedente comma 1 il Consiglio Comunale riconosce la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio previsti dall'art. 194, comma 1, del TUEL. 3. Per i debiti oggetto di sentenza o di transazione giudiziaria, il riconoscimento del debito potrà avvenire in ogni tempo. Art. 20 - Coerenza degli atti deliberativi con la relazione previsionale e programmatica 1. Le deliberazioni della giunta comunale e del consiglio comunale devono, sin dalla fase propositiva, essere coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica. 2. Non sono coerenti le proposte di deliberazioni che: a) non sono compatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente, consolidata, di sviluppo e di investimento; b) non sono compatibili con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti; c) contrastano con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi e di contenuti; d) non sono compatibili con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto. 3. Le proposte di deliberazioni non coerenti con la relazione previsionale e programmatica sono dichiarate inammissibili e improcedibili. L inammissibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione già esaminata e discussa, ma non approvata. L improcedibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione non ancora esaminata e discussa. 4. Le pregiudiziali di inammissibilità e di improcedibilità nei confronti delle proposte di deliberazione della giunta comunale e del consiglio comunale possono essere rilevate dal sindaco, dai singoli assessori, dai responsabili dei servizi competenti e dal responsabile del servizio finanziario in sede di espressione dei pareri previsti dalla legge.

13 CAPO V IL CONTROLLO DI GESTIONE Art. 21 - Modalità del controllo di gestione 1. Non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 197 e 198 del TUEL, ai sensi di quanto dispone l art. 152, comma 4, del medesimo TUEL. 2. Il controllo di gestione si attua con le seguenti modalità: a) il controllo di gestione ha per oggetto l intera attività amministrativa e gestionale del comune; b) il controllo di gestione partecipa alla definizione dei programmi e degli obiettivi in sede di redazione del bilancio preventivo e del piano esecutivo di gestione; c) il controllo di gestione si avvale del sistema di contabilità economica per il reperimento dei costi e dei proventi relativi ai servizi ed eventualmente anche ai centri di costo e alle attività svolte, al fine di effettuare valutazioni di efficienza e di economicità; d) i responsabili dei servizi forniscono ogni semestre e per iscritto al controllo di gestione i dati qualitativi e quantitativi dei servizi di cui sono responsabili in riferimento agli obiettivi indicati nel piano esecutivo di gestione e nella relazione previsionale e programmatica, al fine di effettuare valutazioni di efficacia dell azione amministrativa in rapporto ai risultati raggiunti ed ai costi sostenuti; e) il controllo di gestione fornisce al nucleo di valutazione i dati di sintesi necessari per l esplicazione delle proprie funzioni. Art. 22 - La struttura operativa del controllo di gestione 1. La struttura operativa per l'organizzazione ed il coordinamento del controllo di gestione è definita nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 2. Per motivate esigenze la funzione del controllo di gestione può essere costituita in comune con altri enti di tipologia e di dimensioni similari, previa approvazione di un apposita convenzione o con consulenti esterni da individuare con deliberazione della Giunta. Art. 23 - Il reporting del controllo di gestione 1. Il controllo di gestione fornisce relazioni scritte o reports dell attività svolta alla giunta comunale ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili, almeno due volte l anno, in sede di programmazione e di rendicontazione. Copia dei reports è trasmessa al Segretario comunale e se nominato, al Direttore Generale ed al nucleo di valutazione per gli adempimenti di competenza.

14 CAPO VI IL SERVIZIO DI TESORERIA Art. 24 - L affidamento del servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali. 2. L affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza. 3. Qualora siano motivati la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere rinnovato al tesoriere in carica per non più di una volta e per un periodo di tempo non superiore a quello dell'originario affidamento. Art. 25 - I rapporti tra tesoriere e comune 1. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio Comunale. 2. Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il comune per il tramite del responsabile del servizio finanziario favorendo l impiego di tecnologie informatiche. 3. Le generalità del responsabile del servizio finanziario autorizzato a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi d'incasso ed i rispettivi elenchi di trasmissione, sono comunicate dal Sindaco al tesoriere. 4. Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma. Art. 26 - Le attività connesse alla riscossione delle entrate 1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. 2. Il tesoriere concorda preventivamente con il responsabile del servizio finanziario i modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione favorendo l utilizzo delle tecnologie informatiche. 3. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa nel giorno stesso della riscossione. 4. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al servizio finanziario quotidianamente con appositi elenchi.

15 5. La prova documentale delle riscossioni deve essere messa a disposizione, su richiesta del responsabile del servizio finanziario del comune. Art. 27 - I depositi per spese contrattuali, d asta e cauzionali 1. I depositi cauzionali, per spese contrattuali e d asta sono accettati dal tesoriere in base a semplice richiesta dei presentatori. 2. I depositi di terzi sono custoditi dal tesoriere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine del comune comunicato per iscritto e sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato. Art. 28 - Le verifiche di cassa 1. Il responsabile del servizio finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa sulla gestione del tesoriere. 2. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonché della gestione dei fondi economali e degli altri agenti contabili, l'organo di revisione effettua, con periodicità trimestrale, apposite verifiche ordinarie di cassa. 3. Non si applica l art. 224 del TUEL, ai sensi di quanto dispone l art. 152, comma 4, del medesimo TUEL. CAPO VII LA RENDICONTAZIONE Art. 29 - Il procedimento di rendicontazione 1. Il responsabile del servizio finanziario provvede entro i primi 15 giorni dell esercizio a consegnare al tesoriere l elenco provvisorio dei residui derivanti dagli esercizi precedenti, ai sensi dell art. 216, comma 3 del TUEL. 2. Il tesoriere, in osservanza alle disposizioni di cui all'art.93, comma 2, del TUEL, ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del conto, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. 3. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto unitamente allo schema del rendiconto e agli altri allegati previsti dalla legge, sono approvati dalla giunta comunale e consegnati all organo di revisione per la redazione della propria relazione, ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera d), del TUEL.

16 4. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto, alla relazione della giunta comunale, alla relazione dell organo di revisione ed agli altri allegati previsti dalla legge, sono depositati presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri comunali nell orario d ufficio, 20 giorni prima della data per la quale è convocato il Consiglio Comunale per l esame del rendiconto. Di tale deposito è data apposita comunicazione scritta da parte del responsabile del servizio finanziario. Art. 30 - Modalità di applicazione della contabilità economica 1. Il sistema contabile del comune di Ceregnano applica la contabilità economica utilizzando la contabilità generale a partita doppia. 2. I beni e le altre voci del conto del patrimonio sono dettagliatamente riportate nell inventario con l indicazione, per ciascun cespite ammortizzabile, del valore iniziale, delle quote di ammortamento annuali e del valore residuo. 4. Nella prima fase di completamento dell inventario e di ricostruzione dello stato patrimoniale i beni mobili acquisiti dall ente da oltre un quinquennio si considerano interamente ammortizzati. Art. 31 - Impianto, tenuta ed aggiornamento degli inventari 1. L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati all'economo comunale per quanto riguarda i beni mobili ed all ufficio tecnico per quanto attiene ai beni immobili. Art. 32 - Categorie di beni non inventariabili 1. Non sono inventariabili, in ragione della natura dei beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni: - la cancelleria e gli stampati di uso corrente; - gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi; - gli attrezzi di lavoro in genere; - i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a 250,00 esclusi quelli contenuti nella universalità dei beni.

17 CAPO VIII LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA Art. 33 - L organo di revisione 1. I componenti l organo di revisione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Ai sensi dell art. 152, comma 4 del TUEL, non si applica l art. 238 del medesimo TUEL, per consentire all ente la collaborazione di soggetti di particolare e documentata professionalità ed esperienza. 3. L'organo di revisione dovrà insediarsi entro 10 giorni dalla notifica della nomina. 4. Dell'insediamento da tenersi alla presenza del Sindaco, del Segretario Comunale e del responsabile del servizio finanziario, sarà redatto apposito verbale. 5. All'organo di revisione sono assegnati i locali ed i mezzi in dotazione al servizio finanziario o altri che siano disponibili. Art. 34 - Le funzioni ed i compiti dell organo di revisione 1. L organo di revisione svolge funzioni di controllo interno e di revisione economicofinanziaria, in attuazione della normativa di settore vigente e tutto quanto previsto dall'art.239 del TUEL tra cui: - attività di collaborazione con il consiglio comunale secondo le disposizioni dettate dallo statuto comunale e dal regolamento del consiglio comunale; - pareri scritti sulla proposta di bilancio di previsione e relativi allegati, sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione, sulle variazioni di bilancio; 2. L organo di revisione, su richiesta del responsabile del servizio finanziario, esprime altresì, pareri in ordine alla regolarità contabile, finanziaria ed economica di particolari fatti o situazioni contabili del comune. 3. Nell'esercizio dei compiti di collaborazione con il Consiglio comunale, l organo di revisione è tenuto, se richiesto, all'esame preliminare degli atti di competenza consiliare, sotto gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari. 4. In particolare, l organo di revisione potrà essere chiamato ad esprimere un proprio parere o proprie proposte relativamente a: a. approvazione dei piani economico-finanziari per investimenti comportanti oneri di gestione indotti; b. approvazione di programmi di opere pubbliche; c. alienazioni, acquisti e permute di beni immobili; d. convenzioni con altri enti pubblici; e. concessione a terzi di pubblici servizi. 5. L'emissione del parere o delle proposte dell organo di revisione sugli atti di cui al precedente comma è obbligatorio se la richiesta è formulata dal Sindaco o da un terzo

18 dei consiglieri assegnati al Comune, ovvero da una commissione consiliare. In tal caso, il revisore deve formalmente pronunciarsi entro 10 giorni dalla richiesta di attivazione. 6. Nelle sedute consiliari di approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, è richiesta la presenza del revisore. Art. 35 - Il funzionamento dell organo di revisione 1. Dell attività dell organo di revisione deve essere redatto apposito verbale debitamente sottoscritto. 2. Per l espletamento dei compiti il revisore si avvale del personale e delle strutture del servizio finanziario. Art. 36 - Cessazione dell incarico di revisore 1. Fatto salvo quanto dispone la legge, il revisore cessa dall incarico se per un periodo di tempo continuativo superiore a 60 giorni viene a trovarsi, per qualsiasi causa, nell impossibilità di svolgere l incarico. 2. La cessazione dell incarico è dichiarata dal consiglio comunale in sede di sostituzione del componente cessato. 3. La revoca dal compito di revisore, prevista dall'art. 235 del TUEL, sarà disposta con deliberazione del Consiglio comunale. 4. La stessa procedura sarà eseguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità. 5. Il Sindaco, sentito il responsabile del servizio finanziario, contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni. 6. Nel caso in cui il Consiglio non ritenga valide o sufficienti le controdeduzioni inoltrate, procede immediatamente alla revoca. La relativa deliberazione sarà notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua adozione. 7. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva, darà corso alla sostituzione. Art. 37 - Abrogazione di norme CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI 1. E' abrogato il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 24 giugno 1996.