Zone Franche Urbane Legge n. 296/2006, articolo 1 commi da 340 a 343 Delibera 30 gennaio 2008, n. 5, CIPE con Delibera 8 maggio 2009, n.

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PREMESSA L'introduzione delle Zone Franche Urbane è avvenuta in Italia attraverso l emanazione della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006, articolo 1 commi da 340 a 343). Il provvedimento è stato successivamente modificato ed integrato dalla legge finanziaria 2008 (Legge 244/2007, art. 2, commi da 561 a 563), che ha finalizzato l'istituzione delle Zone Franche Urbane all'obiettivo di «contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale» In attuazione della legge istitutiva delle Zone Franche Urbane, il CIPE, con Delibera 30 gennaio 2008, n. 5, ha provveduto a definire i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone franche urbane delineando una procedura alla quale hanno concorso le amministrazioni comunali, le amministrazioni regionali e il DPS del Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all'emanazione della Delibera, le Regioni, valutati preliminarmente i progetti comunali, hanno sottoposto gli stessi al DPS del MiSE, che ha elaborato una proposta di allocazione delle risorse disponibili. Detta proposta è stata approvata dal CIPE con Delibera 8 maggio 2009, n.14 che ha stabilito il perimetro delle ZFU delimitato dalle sezioni censuarie Istat 2001, tra cui quelle di Pescara: In seguito agli eventi sismici di aprile del 2009, che hanno riguardato l'abruzzo ed in particolare il Comune di L'Aquila, fu varato il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. L intervento agevolativo ha trovato attuazione solo successivamente all emanazione del decreto-legge del 24 gennaio

2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Il Decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell economia e delle finanze, attuativo dell intervento agevolativo in favore delle piccole e microimprese localizzate all interno della Zona Franca Urbana del Comune di L Aquila, è stato varato in data 26 giugno 2012. Dopo pochi mesi, infatti, è stato varato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 (c.d. "Decreto sviluppo"), con il quale l'intervento agevolativo è stato esteso, con le medesime modalità operative, alle imprese localizzate nelle ZFU delle regioni dell'obiettivo Convergenza. In attuazione del suddetto decreto-legge è stato emanato il decreto interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle Finanze del 10 aprile 2013, che ha stabilito le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate all interno delle ZFU dell' "Obiettivo Convergenza" ovvero nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Le disposizioni del d.m. 10 aprile 2013, sono state poi modificate e integrate dal d.m. 5 giugno 2017, e si applicano ai bandi per la concessione delle agevolazioni nelle ZFU adottati successivamente alla data di pubblicazione (6 ottobre 2017) del medesimo d.m. 5 giugno 2017, in attuazione di quanto disposto dall articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). La circolare 9 aprile 2018, numero 172230, esplicativa delle modalità di funzionamento degli interventi alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, stabilisce i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle ZFU (Zone Franche Urbane) di Pescara individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, alle quali sono destinate, ai sensi di quanto stabilito dall art. 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse finanziarie previste dall art. 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.

AMBITO SOGGETTIVO NOTA BENE Nel caso la attività sia svolta anche al di fuori della zona franca urbana, ai fini della determinazione del reddito esente (che è solo quello prodotto all interno della zona franca), sussiste l obbligo in capo al soggetto beneficiario di tenere un apposita contabilità separata. Possono accedere alle agevolazioni i soggetti (non in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali) che hanno tutti i requisiti sotto riportati: Le MICRO e PICCOLE IMPRESE costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese alla data di presentazione dell istanza di agevolazione. Si intendono MICROIMPRESE, quelle che con meno di 10 occupati con fatturato annuo < 2 milioni di euro, mentre sono PICCOLE IMPRESE quelle con meno di 50 occupati e fatturato annuo < 10 milioni di euro. I PROFESSIONISTI iscritti agli Ordini Professionali o aderenti ad Associazioni Professionali iscritte nell elenco tenuto dal Ministero (Legge 14/01/2013, n 4) che con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovino l iscrizione alle casse/enti previdenziali. Tutti soggetti istanti devono essere ubicati, alla data di presentazione della istanza all interno della ZFU, per le imprese vale il luogo in cui è svolta l attività (già avviata e attiva, ovvero, si impegnino ad avviarla entro 180 giorni) risultante dalla Visura Camerale, mentre per i professionisti vale il luogo comunicato all Agenzia delle Entrate e risultante dal Certificato di Partita IVA (articolo 35 DPR n 633/1972) e dal quale si riscontri la data di inizio attività con modifiche e integrazioni. Sono considerate attività non sedentarie, quelle esercitate dai venditori ambulanti, dalle imprese di costruzione, dagli idraulici e dai parrucchieri che svolgono la propria attività prevalentemente presso l abitazione dei clienti e devono avere almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore lavorative o realizzare almeno il 25% del volume di affari all interno del territorio della ZFU. SONO ESCLUSE LE ATTIVITA che: operano esclusivamente nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell acquacoltura. I contribuenti in Regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. I contribuenti in Regime fiscale forfettario. I soggetti già beneficiari di agevolazioni di cui all articolo 37 della L. n 179/2012.

AGEVOLAZIONI La compensazione ZFU Le agevolazioni concesse alle condizioni del regolamento de minimis, decorrono dal periodo d imposta di accoglimento dell istanza di agevolazione e l esercizio fiscale di riferimento è quello contabile dell attività. Per agevolazione si intende la riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24 delle imposte da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. In merito alla fruizione delle suddette agevolazioni le indicazioni e i chiarimenti sono illustrate nella Circolare n 39/E del 24/12/2013 dell Agenzia delle Entrate. Le esenzioni concedibili riguardano:: a) Le imposte sui redditi; b) L imposta regionale sulle attività produttive (Irap); c) L imposta municipale propria (IMU); d) Il versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Ai fini delle imposte sui redditi, Il REDDITO è ESENTE (fino a 100.000,00 euro per ogni periodo di imposta oltre le eventuali maggiorazioni pari a 5.000,00 per ogni nuovo dipendente residente nella ZFU assunto a tempo indeterminato) nei limiti delle seguenti percentuali: 100%, per i primi cinque periodi di imposta; 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. Ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è esentato per 5 periodi di imposta, il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. Ai fini dell imposta municipale propria (IMU) l esenzione, per i primi 4 anni dalla istanza di agevolazione, è concessa per gli immobili situati nella ZFU e posseduti e utilizzati per l attività economica dai soggetti richiedenti.

Relativamente all esenzione dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, l agevolazione riguarda i contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1 dicembre 2009. L esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente deve rispettare le seguenti percentuali: 100%, per i primi cinque anni; 60%, per gli anni dal sesto al decimo; 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo; 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo. Le agevolazioni sono concesse nel seguente modo: Il 40% delle risorse disponibili è ripartito in uguale misura tra tutti i beneficiari Il rimanente 60% è ripartito sulla base del rapporto tra il reddito indicato nella domanda da ciascun beneficiario e la somma complessiva del reddito indicata da tutti i beneficiari.

IMPORTANTE MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it/ dalle ore 12:00 del 4 maggio 2018 e fino alle ore 12:00 del 23 maggio 2018. Il sistema permette l autenticazione dei soli Legali Rappresentanti/Delegati delle Imprese e Professionisti istanti in possesso di Carta Nazionale dei Servizi con PEC così come risulta dal Registro delle imprese o INI-PEC per i professionisti.