Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Documenti analoghi
E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

Pertanto, per il TAR Lecce tale programmazione della apertura degli esercizi commerciali costituisce:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

E illegittimo e va sospeso il divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) nella parte in cui

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Prima

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione

sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 917 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT)

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Prima SENTENZA

contro e con l'intervento di per l'annullamento

Elezioni regionali: improcedibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Tar Lazio

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2019, proposto da

Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

ha pronunciato la presente

Le Tre Province Soc. Coop. Edilizia, non costituita in giudizio;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Transcript:

E illegittimo è va pertanto sospeso il provvedimento di revisione della patente di guida se questo non è preceduto dalla comunicazione della perdita di tutti e 20 i punti a disposizione Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox E questo il principio con cui la I sezione del TAR Lecce con Ordinanza n. 269 del 28.4.2010 ha sospeso il provvedimento del Ministero dei Trasporti di revisione della patente del ricorrente entro 30 giorni, dovuta alla perdita totale di tutti e venti i punti. Il TAR Lecce, in particolare, ha accolto il motivo con cui il ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione del provvedimento presupposto a quello di revisione della patente impugnato, con cui il Ministero avrebbe dovuto comunicare al ricorrente la totale decurtazione di punteggio. Per il TAR Lecce, infatti, la mancanza in atti della prova della avvenuta notifica di tale provvedimento presupposto comporta la conseguente illegittimità di quello impugnato. Il ricorrente nel ricorso aveva argomentato, in particolare, che non avendo in tal modo la PA concesso allo stesso la possibilità di frequentare i corsi di recupero previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti e quindi recuperare i punti persi, ciò ha comportato l illegittimità del provvedimento gravato. La I sezione del TAR Lecce ha pertanto sospeso il provvedimento di revisione gravato e fissato una nuova Camera di consiglio, dando termine trenta giorni al Ministero per documentare l'eventuale avvenuta comunicazione del provvedimento con cui si informava il ricorrente dell'avvenuta decurtazione di 1 di 6

punteggio. Matranga ******* REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 558 del 2010, proposto da: 2 di 6

*******************, rappresentato e difeso dall'avv. ***************, con domicilio eletto presso *************** in Lecce, via Imbriani 24; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distr.le Lecce, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23; Motorizzazione Civile di Lecce, rappresentato e difeso dall'avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota n. 18 del 18.3.2010 dell'ufficio Provinciale della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile, notificata al ricorrente in data 01.4.2010 e degli atti tramite questa conosciuti ed alla stessa presupposti,collegati, connessi e/o consequenziali e, n particolare, della comunicazione dell'anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 13.3.2010 "dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V.", quaest'ultima mai notificata al ricorrente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; 3 di 6

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Motorizzazione Civile di Lecce; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/04/2010 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori avv. ********* e avv. ******* ; Considerata la necessità di acquisire copia della comunicazione dell anagrafe nazionale degli abilitati alla guida datata 13 marzo 2010, con la quale si è data comunicazione al ricorrente circa il totale esaurimento del punteggio a sua disposizione e la conseguente doverosa sottoposizione a nuove esame di idoneità alla guida ; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, dispone l acquisizione di copia della Comunicazione dell anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del 13 marzo 2010, ponendo a carico della amministrazione resistente l adempimento di versare in atti il documento entro il termine di giorni 30 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza. 4 di 6

Sospende l efficacia del provvedimento impugnato fino alla definitiva decisione dell istanza cautelare. Rinvia alla camera di consiglio del 21 luglio 2010 per il seguito. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28/04/2010 con l'intervento dei Magistrati: Luigi Viola, Presidente FF *************, Primo Referendario, Estensore ****************, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 5 di 6

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/04/2010 IL SEGRETARIO https://www.diritto.it/e-illegittimo-e-va-pertanto-sospeso-il-provvedimento-di-revisione-della-patente-di-gui da-se-questo-non-e-preceduto-dalla-comunicazione-della-perdita-di-tutti-e-20-i-punti-a-disposizione/ 6 di 6