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Transcript:

REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 6939 PROGETTO DI LEGGE N. 0218 di iniziativa dei Consiglieri regionali: Romeo, Rolfi, Ciocca, Lena, Santisi in Saita, Colla, Formenti, Bianchi, Anelli, Rizzi, Foroni, Brianza, Cecchetti TITOLO Disposizioni per la promozione della Lingua dei Segni italiana, della LIS tattile e per la rimozione delle barriere della comunicazione NUOVO TITOLO Disposizioni per l inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile Approvato nella seduta 13 luglio 2016 RELAZIONE Relatore: Consigliere Federico Lena Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 22 dicembre 2014 Parere espresso dalla Commissione consiliare I: 19 luglio 2016 Restituito alla Presidenza del Consiglio: 20 luglio 2016 Pagine n. 5 piu scheda finanziaria CODICE REC/0218/CD3

2 L articolo 3 della Cosituzione, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino, senza distinzione di condizioni personali e sociali, sancisce l'impegno di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità. Di tutte le battaglie avviate per i diritti umani, quella per l abbattimento delle barriere della comunicazione è di primaria importanza. In Europa, la LIS ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, una nel 1988 e l altra nel 1998, e con la risoluzione dell'unesco resa a Salamanca il 15 maggio 2001, in cui all'articolo 21 si legge che «le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione anche per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari». Mentre al Parlamento italiano sono state depositate diverse proposte di legge per il riconoscimento della LIS e della LIS tattile su tutto il territorio italiano che, al momento non risultano essere state approvate, questo progetto di legge regionale, ha come finalità il riconoscimento nel territorio lombardo della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, quali strumenti per l inserimento e l integrazione delle persone cieche, sordocieche o con disabilità uditiva nella famiglia, nella scuola e nella comunità, nonché come strumenti di accessibilità alla rete dei servizi. L altra finalità che si prefigge questo progetto di legge è la promozione del principio di libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie, in riferimento a quali modalità di comunicazione utilizzare per migliorare le condizioni di benessere e di integrazione sociale. Le persone sorde, sordocieche e le persone con disabilità uditiva, o con deficit di comunicazione o di linguaggio devono avere la possibilità di usare la lingua dei segni italiana in ogni situazione e contesto come ulteriore strumento di comunicazione che si va a integrare con gli altri strumenti messi a disposizione dai progressi della medicina, dell'audiologia, della pedagogia e della logopedia, nonché delle relative tecnologie che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione delle persone sorde, sordo cieche o con disabilità uditive nella società. L articolo 1 esplicita le finalità dell iniziativa legislativa, volte sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, alla promozione dell inclusione e integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditive o con deficit di comunicazione o di linguaggio e al riconoscimento della LIS e della LIS tattile quali strumenti di comunicazione. L articolo 2 descrive i destinatari, identificati nelle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo e nelle loro famiglie.

3 L articolo 3 stabilisce le funzioni della Regione, quali: il coinvolgimento e la collaborazione tra le Agenzie di tutela della salute, gli enti pubblici e del privato sociale per favorire interventi integrati; l utilizzo di strumenti di comunicazione per facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l accesso all informazione; gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità e della sordocecità; la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo, nonché il perseguimento delle successive scelte di istruzione, attraverso la promozione dell utilizzo della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, nonché nelle istituzioni universitarie e gli enti culturali, nel rispetto delle rispettive autonomie e delle competenze degli enti locali di cui all art. 6 della l.r. 19/2007. L articolo 4 declina gli interventi e le azioni che la Regione favorisce per realizzare l inserimento e l integrazione dei soggetti destinatari del presente provvedimento, quali: l uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico nei rapporti con le amministrazioni pubbliche; l insegnamento e l uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, mediante la promozione di accordi con l Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di sostegno, servizi specialistici e ausili tecnologi innovativi nel rispetto delle competenze degli enti locali; la diffusione della LIS e della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l accessibilità ai media, e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale; la possibilità per il bambino sordo, sordo cieco o con disabilità uditiva, di sperimentare, a seconda dei casi, interventi logopedici e protesici per l abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile. L articolo 5 prevede che la Regione predisponga un piano triennale regionale degli interventi, mediante il coinvolgimento delle associazioni del settore maggiormente rappresentative. L articolo 6 reca la norma finanziaria. RELAZIONE PREVISTA DALL ART. 28 DELLA L.R.34/1978 La presente legge ha come finalità il riconoscimento nel territorio Lombardo della Lingua dei Segni Italiana (di seguito LIS) e della LIS tattile quale strumenti per l inserimento e l integrazione delle persone cieche, sordocieche o con disabilità auditiva o con deficit di comunicazione/linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo nella famiglia, nella scuola e nella comunità nonché come strumento di accessibilità alla rete dei servizi. Inoltre si prefigge la promozione del principio di libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità auditiva o con deficit di comunicazione/linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo e delle loro famiglie in riferimento a quali modalità di comunicazione utilizzare per migliorare le condizioni di benessere e di integrazione sociale. In particolare il PdL prevede che Regione Lombardia sostenga e promuova: il coinvolgimento e la collaborazione tra le Aziende Sanitarie, gli Enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all art. 2;

4 l utilizzo di strumenti di comunicazione per facilitare la partecipazione dei soggetti di cui all art. 2 alla vita sociale, culturale e politica della comunità e favorisce l accesso e la fruizione degli stessi all informazione; gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità e della sordocecità; la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo nonché il perseguimento delle successive scelte di istruzione, promuovendo l insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, nel rispetto dell autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti locali; l accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate; le pari opportunità e l accessibilità dei luoghi di lavoro ai soggetti di cui all art. 2; l accesso ai servizi sanitari, in particolare dei servizi di Pronto Soccorso, e sociosanitari dei soggetti di cui all art. 2, attraverso l utilizzo dei canali comunicativi linguistici e tecnologici atti a favorire l accesso alla comunicazione e all informazione. Il pdl prevede l adozione di un piano triennale che definisce le modalità di attuazione della presente legge coinvolgendo le Associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale a tutela dei soggetti di cui all art. 2. Per l attuazione delle misure previste dal PdL e la definizione del piano triennale occorrerà esplicitare, in condivisione con le citate associazioni, criteri e procedure adeguate al fine di potere concretamente sostenere quanto previsto in legge nonché verificare le risultanze e gli impatti derivanti dall applicazione della stessa. Per il finanziamento delle attività in ambito sociale sono previsti euro 200.000,00 di cui euro 50.000,00 per l anno 2016 ed euro 150.000,00 per l anno 2017. Si stima congruo tale importo per avviare le prime misure di intervento anche in forma sperimentale, prevedendo come prima attuazione l individuazione di progettualità finalizzata all inclusione ed integrazione sociale dei soggetti tutelati dalla presente legge. La fase sperimentale è funzionale anche per la definizione del piano triennale e l individuazione di ulteriori risorse per gli esercizi successivi. La maggior parte degli interventi di carattere sanitario previsti dal PdL trovano finanziamento all interno di attività già in essere e a carico del fondo sanitario regionale per un importo stimato in circa 2 milioni di euro dettagliato come segue: art. 3 lett. c) gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordita e della sordocecità Si tratta di interventi di prevenzione erogati nell ambito del DRG legato alla nascita e quindi previsti specificamente nella procedura del percorso nascita. Con dgr 4702/2015 è stata programmata la messa a sistema dello screening audiologico e dello screening oftalmologico presso tutti i Punti Nascita. Stimando, un costo di 6 euro per il numero annuo dei nuovi nati (85.000), nell ambito dei costi già sostenuti dal sistema all interno del percorso nascita, emerge un costo annuo di euro 510.000 art. 4 lett. e) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, di esperire sia gli interventi logopedici e protesici per l abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la Lis o la Lis tattile a seconda dei casi

5 Tali interventi possono essere quantificati in circa 1,5 milioni annui tenendo conto della stima basata sul fatto che i bambini Lombardi, che a seguito di diagnosi precoce di sordità sono protesizzati con protesi cocleare, sono mediamente 36 all'anno. Tale costo comprende i ricoveri, le protesi cocleare e la riabilitazione di tipo logopedico. Con particolare riferimento alle attività previste dall art. 3 lett. g) che prevede: l accesso ai servizi sanitari, in particolare dei servizi di PS e sociosanitari dei soggetti di cui all art. 2, attraverso l utilizzo di canali comunitativi linguistici e tecnologici atti a favorire l accesso alla comunicazione e all informazione è opportuno premettere che il quadro di riferimento prevede una situazione attuale ben presidiata stante da una parte, il fatto che nella maggioranza dei casi l assistito affetto da sordità o sordocecità, accede al PS accompagnato da altre persone e in ogni caso il numero limitato di tali accessi ai servizi di PS complessivi, e soprattutto dall altra la forte attenzione già dimostrata nei confronti di tali pazienti tanto che nel contesto di molte strutture sanitarie vengono già assicurati, attraverso personale interno ovvero personale di associazioni e organismi di terzo settore, interventi diretti a facilitare l accessibilità e la comunicazione nelle ipotesi qui considerate. Al fine di migliorare ulteriormente tale situazione si ritiene comunque utile implementare percorsi di formazione specifica diretti ad equipe composte da medici, infermieri e volontari formati ad hoc e prevedere fino a un massimo di euro 200.000,00 per l anno 2017 la cui sostenibilità finanziaria sarà verificata in sede di delibera delle regole di gestione del servizio sociosanitario per l anno 2017, al fine di finanziare specifiche progettualità rivolte alle persone affette da sordità o sordo cecità, atte a favorire l accesso alla comunicazione e all informazione nell ambito dei servizi sanitari tenuto conto delle peculiarità dei singoli contesti organizzativi e strutturali. La realizzazione degli interventi di cui all art. 4, coma 1, lett.b) e c), finalizzati alla diffusione dell insegnamento e dell uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie e nelle istituzioni universitarie, non comporta oneri finanziari diretti a carico della Regione.

ALLEGATO B SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL pdl lingua dei segni (1) (2) (3) (4) 5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA 6 (B) COPERTURA FINANZIARIA INTERVENTO Riferimento PDL art comma SPESA ex art. 22 lr 34/1978) Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE- Titolo MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO IMPORTO 2016 IMPORTO 2017 IMPORTO 2018 MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO IMPORTO 2016 IMPORTO 2017 IMPORTO 2018 <Descrizione Intervento> <Riferimento Normativo> SPESA ex art. 38 comma1 D.Lgs 118/2011 (Si/No) Corrente/ Capitale- Titolo miss.pgm Descrizione Miss/Pgm Miss.pgm.macroaggr.cap Oggetto Capitolo <importo 2016> <importo 2017> <importo 2018> miss.pgm Descrizione Miss/Pgm Miss.pgm.macroaggr.cap Oggetto Capitolo <cop.fin.2016> <cop.fin.2017> <cop.fin.2018> diffusione della LIS e della LIS tattile art. 3 1 12.02.xxxxx nuovo capitolo"interventi per la 50.000,00 diffusione della LIS e della 150.000,00 20.03. 10365-50.000,00-150.000,00 LIS tattile interventi e strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della art. 3 lett. c) sordita e della sordocecita e art. 4 lett. e) interventi logopedici e protesici 1 13.01.104.8374 "Trasferimenti alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di 2.000.000,00 2.000.000,00 ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza. 13.01.104.8374 "Trasferimenti alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere 2.000.000,00 2.000.000,00 scientifico di diritto pubblico, per il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza. accesso ai servizi sanitari, in particolare dei servizi di ps, e sociosanitari dei soggetti di cui all art. 2, attraverso l utilizzo di art. 3 lett. g) 1 canali comunitativi linguistici e tecnologici atti a favorire l accesso alla comunicazione e all informazione 13.01.104.8374 "Trasferimenti alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza. / 200,000,00* 13.01.104.8374 "Trasferimenti alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza. / *200,000,00 da finalizzare in sede di delibera delle regole di gestione del servizio sociosanitario per l anno 2017 NOTA: per la Giunta oltre a missione/programma occorre, ove possibile quando la norma ha già indicazioni specifiche, anche l indicazione del macroaggregato e capitolo/i, sia già esistente sia di nuova istituzione

REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 6939 III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E POLITICHE SOCIALI PROGETTO DI LEGGE N. 0218 di iniziativa dei Consiglieri regionali: Romeo, Rolfi, Ciocca, Lena, Santisi in Saita, Colla, Formenti, Bianchi, Anelli, Rizzi, Foroni, Brianza, Cecchetti TITOLO Disposizioni per la promozione della Lingua dei Segni italiana, della LIS tattile e per la rimozione delle barriere della comunicazione. NUOVO TITOLO Disposizioni per l inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile Approvato nella seduta 13 luglio 2016 Relatore: Consigliere Federico Lena Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 22 dicembre 2014 Parere espresso dalla Commissione consiliare I: 19 luglio 2016 Restituito alla Presidenza del Consiglio: 20 luglio 2016 Pagine n. 7 articoli n. 6 CODICE PLC/0218/CD3

2 Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi della centralità delle persona e della libera scelta, promuove l inclusione e l integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie mediante l abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

3 Art. 2 (Destinatari) 1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo e le loro famiglie.

4 Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione, al fine di realizzare quanto previsto dall articolo 1, favorisce: a) il coinvolgimento e la collaborazione tra le agenzie di tutela della salute (ATS), gli enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all articolo 2; b) l utilizzo di strumenti di comunicazione per facilitare la partecipazione dei soggetti di cui all articolo 2 alla vita sociale, culturale e politica della comunità e per favorire l accesso e la fruizione dell informazione; c) gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità; d) la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo nonché il perseguimento delle successive scelte di istruzione, promuovendo l insegnamento della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, nel rispetto dell autonomia delle istituzioni scolatiche e delle competenze degli enti locali di cui all articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia); e) l accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate; f) le pari opportunità e l accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all articolo 2; g) l accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari dei soggetti di cui all articolo 2, attraverso l utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l accesso alla comunicazione e all informazione.

5 Art. 4 (Interventi e azioni regionali) 1. La Regione, per realizzare l inserimento e l integrazione dei soggetti di cui all articolo 2, favorisce: a) <l uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale; b) la diffusione dell insegnamento e dell uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, mediante la promozione di accordi con l Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di sostegno, servizi specialistici e ausili tecnologi innovativi, al fine di rendere effettivo l adempimento all obbligo scolastico e il perseguimento delle successive scelte di istruzione, ferme restando le competenze degli enti locali di cui all articolo 3; c) la diffusione dell utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche, in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli enti culturali nel rispetto della loro autonomia; d) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di concerto e con la collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM); e) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile, a seconda dei casi. 2. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l abbattimento delle barriere alla comunicazione nelle attività sociali, culturali e politiche.

6 Art. 5 (Programmazione attività) 1. La Regione con il piano triennale definisce le modalità di attuazione della presente legge, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all articolo 2.

7 Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione degli interventi in ambito sociale della presente legge, quantificati rispettivamente per l anno 2016 in euro 50.000,00 nel 2016 e in euro 150.000,00 nel 2017, si provvede con l aumento della disponibilità della missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - programma 02 Interventi per la disabilità Titolo I Spese correnti e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 Fondi e accantonamenti - programma 03 Atri Fondi - Titolo I Spese correnti dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. 2. Dal 2018 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari. 3. Alle spese per gli interventi di carattere sanitario della presente legge, da definirsi nell ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole di sistema, si fa fronte, compatibilmente alla sostenibilità della spesa, con le risorse allocate alla missione 13 Tutela della salute - programma 01 Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - titolo 1 dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2016-2018.