Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità.

Documenti analoghi
Documento scaricato da

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 1559)

- Al comma 1 sostituire le parole indicati nel comma 3 del presente articolo con le parole definiti secondo le procedure di cui al comma 2 ;

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10 DEL 3 LUGLIO 2013) Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

Il Ministro dello Sviluppo Economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Art. 1 (Bilancio di competenza Stato di previsione dell entrata e della spesa)

Titolo I Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi

DECRETO LEGGE 16 maggio 2008 n. 85

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2014

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50.

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO

L INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Art. 3 commi da 24 a 38 della Legge 28/12/1995, n.549 e L.R. n. 15/1997 e s.m.i.

Ministero dello Sviluppo Economico

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n

Art. 1 (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

Interventi finanziari urgenti per l anno 2009 e disposizioni per l occupazione. Autorizzazione per l esercizio provvisorio per l anno 2010.

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

La modifica è conseguenza delle mutate condizioni dei mercati finanziari rispetto all epoca della formazione del bilancio 2009.

DECRETI PRESIDENZIALI

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (2).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE


Deliberazione legislativa n. 62/ Art. 1 Finalità

Il Ministro dello Sviluppo Economico

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1) SPESE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI. AS 1209 Emendamento. Art. 2. Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

Il Ministro dell economia e delle finanze

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1719

Il DPCM 20 dicembre 2012 e la struttura del nuovo modello di dichiarazione ambientale. Rosanna Laraia

DGR 399 DD LA GIUNTA REGIONALE

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca

Legge regionale 17 settembre 2001, n. 28 (BUR n. 87/2001)

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24. Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE Premessa

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e Pluriennale 2013/2015 SOMMARIO

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23 di data 4 marzo 2016.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Legge 23 aprile 2003, n. 109

COMUNE DI RORA. Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

%FMJCFSBOm PHHFUUP -3 %-(4 1*"/0 3&(*0/"-& %* (&45*0/& %&* 3*'*65* 130(3"..";*0/&"55*7*5}1*"/*'*$"503*"

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA

CAPO I PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2011, N. 8

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE

La Regione Autonoma FVG, rappresentata da e La Provincia di Pordenone, rappresentata da..

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 30 aprile 2001

Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009

Nota: testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 23 aprile 1999

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Art.3 Dalle provvidenze della presente legge sono esclusi gli alberghi e le altre opere che siano classificabili superiori alla seconda categoria.

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 (G. U. 10 novembre 2010, n. 263, S.O.)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 11

La Regione Molise. L Ufficio scolastico Regionale per il Molise

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 11 ) Delibera N.337 del DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

A relazione dell'assessore De Santis: Premesso che:

COMUNE DI VILLENEUVE

RISOLUZIONE N. 107/E

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici.

Transcript:

Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità. GIANLUCA CENCIA Direttore Federambiente Torino, 5 dicembre 2013

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI. ART. 13 : Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti All articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: Osservatorio nazione sui rifiuti sono sostituite dalle seguenti: Vigilanza e supporto in materia di gestione dei rifiuti ; b) al comma 1, le parole: è istituito, presso il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, l Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L Osservatorio sono sostituite dalle seguenti: il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare ; la lettera g) è soppressa; c) il comma 2 è abrogato; d) il comma 3 è abrogato;

e) al comma 4 le parole: l osservatorio si avvale di una segreteria tecnica sono sostituite dalle seguenti: il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale di una segreteria tecnica insediata presso la competente direzione generale, e le parole: umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 6 ; f) il comma 5 è abrogato; g) al comma 6 le parole: dell'osservatorio nazionale sui rifiuti e sono soppresse; h) all articolo 206-bis, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: per essere riassegnate, sono inserite le seguenti: con le modalità di cui all articolo 2, commi 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,. Nelle more dell espletamento delle procedure di riassegnazione, la dotazione dell apposito capitolo di spesa è incrementata, a decorrere dall esercizio 2014, di euro 500.000,00, a titolo di acconto sulle risorse riassegnate, con contestuale riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 3 della legge 1 giugno 2002, n. 120.

ART. 14 : Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio 1. All'articolo 205, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis alle parole: ambito territoriale ottimale sono aggiunte le parole: o Comune ; b) al comma 1, alla lettera a) le parole: «entro 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»; c) al comma 1, lettera b) le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»; d) al comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»; e) il comma 1-bis è abrogato; f) il comma 1-ter è abrogato; g) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Per il Comune che consegua gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal comma 1 del presente articolo, anche con anticipo rispetto ai tempi in esso indicati, il tributo di conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sarà dovuto nella misura del venti per cento dell ammontare dello stesso determinato ai sensi dei commi 29 e 34 del medesimo articolo. ;

h) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 3-bis. Per il comune che non consegua gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei tempi stabiliti è applicata un addizionale al tributo di conferimento in discarica, istituito dall articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a carico del Comune inadempiente, determinata come segue: a) nella misura del 10 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento; b) nella misura del 20 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento; c) nella misura del 20 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e uguale o inferiore al 10 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento; d) nella misura del 30 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e uguale o inferiore al 10 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;

e) nella misura del 30 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10 per cento e uguale o inferiore al 20 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento. 3-ter. L addizionale al tributo è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione destinato a finanziare gli incentivi per l acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui all articolo 11, del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione annuale..

ART. 15 : Consorzio per imballaggi compostabili 1. All articolo 223, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I produttori di materie prime di plastica compostabili e i produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma UNI EN 13432 possono costituire un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale; i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a tale Consorzio sono esclusi per tali materiali dall obbligo di partecipare ai consorzi di imballaggio di cui all allegato E..

ART. 18 : Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti 1. All articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio sono sostituite dalle seguenti: è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti. ; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente, nonché le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d). ; c) al comma 9, primo e terzo periodo, la parola: operatori, ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: imprese di cui al comma 5, primo periodo ; d) al comma 12, dopo le parole: ai soggetti incaricati dal Consorzio sono inserite le seguenti: o autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.

ART. 19 : Disposizioni per l individuazione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti 1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: " ART. 199-bis (Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti) 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, da emanarsi entro quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all articolo 199 e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono individuati sul territorio nazionale: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati attualmente esistenti sul territorio nazionale; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e di ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione siano state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. 2. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..

ART. 21 : Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.361. 1. La lettera p) dell articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, è abrogata.