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COMUNE DI LORIA Provincia di Treviso ACCONTO I.M.U. 2013 Informazioni per i cittadini aggiornate al 22 maggio 2013 Si forniscono di seguito le istruzioni pratiche sulla determinazione dell acconto I.M.U. alla luce delle novità introdotte per il 2013. SOSPENSIONE DELLA PRIMA RATA Ai sensi dell art. 1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, il versamento della prima rata è sospeso per le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP (ATER); c) i terreni agricoli e fabbricati rurali. Si precisa che, ai fini del riconoscimento della ruralità per gli immobili strumentali, non rileva la categoria catastale dell immobile ma la sua destinazione allo svolgimento delle attività agricole di cui all art. 2135 Codice Civile. Il requisito di ruralità deve essere riconosciuto negli atti catastali mediante una specifica annotazione. Il pagamento dell acconto dovuto per gli immobili che non godono della sospensione (abitazioni oltre quella principale, pertinenze eccedenti, aree edificabili, negozi, uffici, laboratori, capannoni industriali e commerciali, ecc.), scade il 17 giugno 2013 (il 16 è festivo), e deve essere calcolato con le aliquote adottate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 30 aprile 2013, che ha confermato le aliquote dell anno scorso e che è stata pubblicata sul sito del Ministero. RIPARTIZIONE DEL GETTITO TRA COMUNE E STATO La legge di stabilità (art. 1, comma 380, L. n. 228/2012) ha riservato allo Stato il gettito I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all attività agricola, classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettino nella misura dello 0,2%. Dal 1 gennaio 2013 il moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D5, è elevato a 65. INFORMAZIONI GENERALI CHE COS E L' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA É la nuova imposta che si paga sul possesso degli immobili, istituita in via sperimentale dall anno 2012 sino all anno 2014 e regolamentata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 27 del 26.07.2012. Sostituisce l imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché l imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati. 1

CHI PAGA L'I.M.U. Sono tenuti al pagamento dell imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di immobili in forza di un diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi. In caso di successione il coniuge superstite diviene titolare (art. 540 del C.C.) del diritto di abitazione sull immobile di residenza coniugale, anche in presenza di altri eredi. Fa eccezione alla regola il coniuge assegnatario della casa coniugale: ai soli fini dell IMU l assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, quindi con un diritto reale che fa sorgere in capo al coniuge assegnatario la soggettività passiva, anche se non proprietario dell immobile, con riconoscimento al medesimo delle agevolazioni spettanti per l abitazione principale (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012). Non sono soggetti all IMU gli inquilini e i nudi proprietari. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing. QUALI IMMOBILI PAGANO L I.M.U. I fabbricati, l abitazione principale e le pertinenze della stessa, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli ubicati nel territorio dello Stato Italiano a qualsiasi uso destinati, compresi quelli utilizzati dalle aziende o alla cui produzione o scambio è diretta l attività d impresa. Nello specifico, si intende per: fabbricato: l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; sono compresi tra i fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali all esercizio dell attività agricola; abitazione principale: l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale. Per espressa disposizione regolamentare (art. 13 del Regolamento IMU), sono equiparate alle abitazioni principali: - le abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate; - l unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata. pertinenza dell abitazione principale: i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo utilizzata come abitazione principale; area edificabile: un area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall adozione di strumenti attuativi del medesimo; terreno agricolo: il terreno adibito all esercizio delle attività agricole indicate nell art. 2135 del Codice Civile. 2

COME SI CALCOLA L I.M.U. I.M.U. = Base imponibile x aliquota x percentuale di possesso x mesi di possesso 1. La base imponibile relativa ai fabbricati si determina secondo le seguenti modalità: Tipo immobile TABELLA FABBRICATI Categoria catastale Calcolo base imponibile R.C. = rendita catastale Abitazioni A (esclusi A/10) R.C. x 1,05 x 160 Uffici e studi privati A/10 R.C. x 1,05 x 80 Collegi, scuole, caserme, asili, ospedali, musei ecc. B R.C. x 1,05 x 140 Negozi, bar, botteghe C/1 R.C. x 1,05 x 55 Cantine, soffitte, garage, posti auto, tettoie chiuse o aperte C/2, C/6 e C/7 R.C. x 1,05 x 160 ecc. Laboratori per arti o mestieri, palestre ecc. C/3, C/4 e C/5 R.C. x 1,05 x 140 Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc., da D/1 a D/10 R.C. x 1,05 x 65* compresi i fabbricati rurali strumentali (esclusi i D/5) Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 R.C. x 1,05 x 80 Fabbricati categoria D privi di rendita (posseduti da imprese) (*) il moltiplicatore è elevato a 65 dal 1 gennaio 2013 Valore contabile x coefficiente stabilito dal Ministero delle Finanze con decreto 18/4/2013 (G.U. n. 97 del 26/4/2013) 2. La base imponibile relativa ai terreni agricoli si ottiene applicando all ammontare del Reddito Dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. (Reddito Dominicale x 1,25 x 135) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. (Reddito Dominicale x 1,25 x 110). In tal caso è soggetta all imposta solo la parte di valore eccedente 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: del 70% sulla parte di valore eccedente 6.000,00 e fino ad 15.500,00 del 50% sulla parte di valore eccedente 15.500,00 e fino ad 25.500,00 del 25% sulla parte di valore eccedente 25.500,00 e fino ad 32.000,00. 3. La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale (di mercato) in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27 marzo 2007 il Comune di Loria ha aggiornato i valori minimi attribuibili alle aree fabbricabili ai fini dell I.C.I. e valevoli anche per l I.M.U La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è stabilita dal Piano Regolatore Generale. Il terreno acquista la natura di area edificabile dalla DATA DI ADOZIONE dello Strumento Urbanistico Generale da parte del Comune, indipendentemente dall approvazione della Regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo (ai sensi dell art. 36, comma 2, D.L. 04/07/06 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04/08/06, n. 248). Tutti i valori devono riferirsi alla data del 1 gennaio dell anno in corso. Le rendite dei fabbricati e il reddito dominicale dei terreni vengono determinati dall Agenzia del territorio. 3

QUANTO SI PAGA Le aliquote e le detrazioni approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 30.04.2013, che ha confermato le aliquote del 2012, sono le seguenti: ALIQUOTE Aliquote di BASE fissate per legge Aliquote deliberate dal Comune Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,4% 0,4% Aliquota ordinaria per seconde case, negozi, capannoni, terreni, 0,76% 0,76% aree edificabili, ecc. Aliquota fabbricati rurali uso strumentale 0,2% 0,2% Detrazione per abitazione principale 200,00 200,00 Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nell abitazione principale (fino a un massimo di 400,00 euro) La maggiorazione spetta anche ai figli conviventi maggiori di 26 anni se disabili 50,00 50,00 RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE Immobili inagibili o inabitabili A partire dalla data in cui un fabbricato viene dichiarato inagibile o inabitabile, il contribuente riduce l imponibile della metà. Un fabbricato è considerato inagibile o inabitabile ai fini I.M.U. quando è oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica comunale con perizia a carico del proprietario, su domanda in carta semplice. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Fabbricati di interesse storico ed artistico Per i fabbricati di interesse storico od artistico di cui all art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 ( già art. 1 legge n. 1089 del 1939 e art. 1, comma 2, lett. a) del D. LGs. n. 490/1999) la base di calcolo è costituita dalla rendita catastale come risulta dalla visura catastale, con riduzione della base imponibile del 50%. DETRAZIONI Detrazione per abitazione principale La detrazione per abitazione principale è pari ad 200,00 e va rapportata: - al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; - in proporzione alla quota di destinazione d uso dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte di ciascuno dei soggetti passivi, indipendentemente dalla quota di possesso (per esempio se la moglie possiede il 25% dell abitazione principale e il marito convivente possiede il 75% dell abitazione principale, ad ognuno spetta la detrazione pari a 200,00/2, quindi la detrazione spettante a ciascuno è di 100,00). Maggior detrazione per figli di età inferiore a 26 anni Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una maggior detrazione di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (= fino al giorno del compimento del 26 anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di 8 figli. Il Consiglio Comunale ha stabilito che la maggiore detrazione spetta anche per i figli con disabilità accertata dalla competente Commissione Sanitaria di età superiore ai 26 anni (art. 12 comma 3 del Regolamento). La legge non richiede che i figli siano anche a carico.

QUANDO SI PAGA 4 Salvo quanto disposto ai fini della sospensione della prima rata, l imposta si paga in due rate di cui: la prima con scadenza 17 giugno 2013 (pari al 50% dell imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni già deliberate dal comune e pubblicate anche sul sito del Ministero delle Finanze); la seconda entro il 16 dicembre 2013 (a saldo con le aliquote definitive). Ai sensi dell art. 1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, il versamento della prima rata è sospeso per le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP (ATER); c) i terreni agricoli e fabbricati rurali. Si precisa che, ai fini del riconoscimento della ruralità per gli immobili strumentali, non rileva la categoria catastale dell immobile ma la sua destinazione allo svolgimento delle attività agricole di cui all art. 2135 Codice Civile. Il requisito di ruralità deve essere riconosciuto negli atti catastali mediante una specifica annotazione. DOVE SI PAGA Con modello F24 presso uffici postali o sportelli bancari indicando il codice identificativo del Comune di Loria: E692. L importo da versare deve essere arrotondato all euro, senza centesimi; l arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo. Non si versa l imposta se l importo riferito all intero anno non supera 5,00, mentre se l importo della sola rata di acconto è inferiore a 5,00 si paga direttamente il totale annuo a saldo, nel mese di giugno. I codici tributo da utilizzare sono stati stabiliti dall Agenzia delle Entrate con Risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013: Tipologia immobile Competenza Codice tributo abitazione principale e relative pertinenze COMUNE 3912 fabbricati rurali ad uso strumentale esclusi i fabbricati categoria D COMUNE 3913 terreni COMUNE 3914 aree fabbricabili COMUNE 3916 altri fabbricati COMUNE 3918 immobili ad uso produttivo STATO 3925 fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria D STATO 3925 FABBRICATI RURALI Sono considerati rurali i fabbricati ad uso abitativo classificati in categoria A6 e tutti quelli classificati nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A7 che riportano la specifica annotazione negli atti catastali. Tali immobili scontano l aliquota: a) dello 0,4% se sono abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare; b) dello 0,2% se sono considerati strumentali in quanto utilizzati da dipendenti esercenti l attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all anno; c) l aliquota ordinaria dello 0,76% se non utilizzati o utilizzati da soggetti diversi di cui ai punti precedenti. Sono fabbricati rurali strumentali quelli classificati in categoria D10 e tutti quelli classificati nelle altre categorie D e C che riportano la specifica annotazione negli atti catastali. L aliquota da applicare è lo 0,2%. La sospensione della prima rata si applica solo ai fabbricati di cui ai punti a) e b) e ai rurali strumentali. 5

ESEMPI DI CALCOLO 1) Abitazione a disposizione con rendita catastale di 700,00 -quota di possesso 50%- mesi di possesso 12 BASE IMPONIBILE: (700,00 + 5%) x 160= 117.600,00 CALCOLO IMPOSTA: (117.600,00 x 0,76%) = 893,76 x 50% = 446,88 ESCLUSIVAMENTE AL COMUNE VANNO VERSATI: prima rata = 446,88 x 50% = 223,44 arrotondato 223,00; seconda rata = 224,00. 2) Fabbricato produttivo di categoria D1 con rendita catastale di 4.800,00 -quota di possesso 100% - mesi di possesso 10 da marzo 2013 BASE IMPONIBILE: (4.800,00 + 5%) x 65 = 327.600,00 CALCOLO IMPOSTA: (327.600,00 x 0,76%) = 2.489,76 x 10/12 = 2.074,80 prima rata (calcolata su 4 mesi con l'aliquota dello 0,76%) = 2.489,76 x 4/12 = 829,92 seconda rata = 2.074,80 829,92 = 1.244,88 ESCLUSIVAMENTE ALLO STATO VANNO VERSATI RISPETTIVAMENTE 830,00 euro per la prima rata e 1.245,00 euro per la seconda rata. DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE La dichiarazione IMU per l'anno 2013 va presentata entro il 30 giugno 2014. Il D.L. n. 35 del 6/04/2013 ha prorogato il termine per le dichiarazioni delle variazioni intervenute nel corso del 2012 al 30/06/2013. Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI solo in quanto compatibili. La dichiarazione IMU deve essere redatta su apposito modello ministeriale approvato con D.M. 30 ottobre 2012: link al modello ministeriale: www.comunediloria.tv.it./files/tributi/modellodich.imu_2013.pdf link alle istruzioni per la compilazione: www.comunediloria.tv.it/files/tributi/istr.dich.imu_2013.pdf INFORMAZIONI Importante!! Anche nel 2013 è possibile effettuare il calcolo dell imposta e la stampa del modello F24 precompilato collegandosi al sito internet www.comunediloria.tv.it (link CALCOLO IMU). I contribuenti che intendono effettuare il calcolo utilizzando la banca dati comunale devono chiedere la password di accesso seguendo le istruzioni all interno della procedura Sportello IMU. Per informazioni più dettagliate e fornitura dei modelli e dei bollettini di versamento, rivolgersi presso l'ufficio Tributi - Piazza Marconi n. 1 LORIA - tel. 0423456722 fax 0423456735, posta elettronica tributi@comuneloria.it, info@comuneloria.legalmail.it, nonché sul sito internet www.comunediloria.tv.it. orario di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30

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