LE PRINCIPALI NOVITA' DELLE RECENTI MANOVRE Gioacchino Pantoni Claudio Sabbatini Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 1
Sommario FISCO IVA Contribuenti minimi; Omessa fatturazione professionisti e sospensione dell attività; Aliquota iva al 21% IMPOSTE DIRETTE Nuovo limite contabilità semplificata; Riduzione ritenuta da 10% al 4%; Riporto delle perdite ai fini IRES; Rivalutazione quote e partecipazioni; Tassazione rendite finanziarie e capital gain; Società di comodo Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 2
Sommario ACCERTAMENT O SANZIONI CONTENZIOSO RISCOSSIONE ACCERTAMENTO Accertamenti esecutivi; Durata delle verifiche; Studi di settore; Spesometro; Limitazione uso del contante; Beni d impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell imprenditore SANZIONI Sanzioni obbligatorie nell atto unico di accertamento e riscossione; Sanzioni ridotte per i pagamenti in lieve ritardo CONTENZIOSO Liti pendenti RISCOSSIONE Accertamento con adesione e conciliazione, eliminato l obbligo di fidejussione Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 3
Abolizione della scheda carburante Regola generale Eccezioni Novità Obbligo di tenuta della scheda carburante e divieto di emissione della fattura Deroghe specifiche al divieto di emissione della fattura Esonero dalla tenuta della scheda carburante V.Roma,276 Martinsicuro (TE) In generale, l'imprenditore o il professionista che utilizza autoveicoli nella propria attività aziendale/professionale, quando acquista carburante presso gli impianti stradali di distribuzione, istituisce, registra e conserva un apposito documento denominato scheda carburante per far valere, nei casi in cui ne sussistono i requisiti, la detrazione dell'iva ovvero per dedurre i relativi costi ai fini delle imposte dirette e dell'irap. Egli non può ottenere l'emissione della fattura per documentare l'acquisto in parola, salva la facoltà di richiedere la fattura da parte degli autotrasportatori in conto proprio muniti di licenza di cui all art. 32, L. 298/1974. - Acquisti effettuati da autotrasportatori per conto terzi iscritti all'albo, residenti o non residenti in Italia (se l'autotrasportatore è residente in Italia o nella Ue ex art. 12, D.L. 457/1997 ed acquista gasolio od oli da gas, è possibile la fatturazione differita, quando, all'atto di ciascun rifornimento, viene emessa, anche con sistemi automatizzati, un'apposita bolla di consegna che riporta la data e il numero progressivo, i dati identificativi dell'esercente l'impianto di distribuzione e dell'acquirente, la quantità e qualità del carburante erogato e il prezzo pagato); - acquisti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; - acquisti di carburanti non destinati all'autotrazione o per quelli quando tale destinazione non può essere constatata all'atto dell'acquisto; - impossibilità di compilazione della scheda carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione, previa conservazione degli appositi buoni di consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche da consegnare successivamente al gestore al fine della fatturazione (C.M. 205/E/1998); - acquisti di carburanti effettuati da Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari e ospedalieri, di assistenza e beneficenza; - contratti di netting (i conducenti dei veicoli delle imprese che hanno stipulato un contratto di somministrazione con i gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti inseriscono, nella stazione di servizio, la carta di credito di cui sono dotati e il lettore elettronico, dopo aver autorizzato il rifornimento, rileva i dati dell'operazione e stampa una bolla, o comunque un documento di consegna, di cui una copia viene rilasciata al conducente; tutti i dati vengono, poi, trasmessi via computer alla società erogatrice la quale provvederà, in base al consumo rilevato, a fatturare il corrispettivo all'impresa convenzionata). A partire dal 14.5.2011, in base all'art. 7, co. 2, lett. p), D.L. 70/2011, all'art. 1, D.P.R. 444/1997, dopo il co. 3 è collocato il nuovo co. 4, che contempla una fattispecie specifica di esonero dall'obbligo di tenuta della carta carburante. Da tale data, i soggetti Iva, che pagano gli acquisti di carburante esclusivamente a mezzo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione ex art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 (quali le banche e Poste italiane S.p.a.), non soggiacciono all'obbligo di istituzione della scheda carburante. L'obbligo di tenuta della scheda carburante continua a permanere, in caso di pagamento del rifornimento di carburante mediante strumenti di pagamento che, ancorché tracciabili, siano diversi da quelli richiamati, come nel caso di pagamenti tramite assegni o bonifici. Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 4
Registrazione delle fatture di modesto ammontare Le novità all art. 6, D.P.R. 695/1996: NUOVO TESTO TESTO PREVIGENTE co. 1 Fatture attive di importo inferiore a 300,00 Fatture attive di importo inferiore a 154,94 co. 6 Fatture di acquisto di importo inferiore a 300,00 Fatture di acquisto di importo inferiore a 154,94 co. 6-bis Autofatture ex art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972 emesse dai cessionari o dai committenti relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all art. 7-ter, co. 2, lett. b) (enti, associazioni e altre organizzazioni, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole) e c) (enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell IVA). Possibilità non prevista Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 5
Fattura degli autonoleggiatori Al momento della consegna della vettura La ricevuta fiscale andava emessa, in duplice esemplare, nel momento della consegna del bene e, contestualmente, un esemplare doveva essere consegnato al cliente. Non emette e consegna al cliente alcun documento fiscale, non essendo ancora stato effettuato il pagamento del corrispettivo Se all atto del rilascio della ricevuta il corrispettivo non era stato pagato, in tutto o in parte o non era determinato (situazione, questa, molto frequente, visto che l importo del corrispettivo non èspesso determinabile a priori, in quanto connesso alla durata del noleggio e ad altri fattori non prevedibili al momento della consegna al cliente, come i danni, la benzina, ecc.. Al momento dell incasso del corrispettivo Se il cliente chiedeva l emissione della fattura ai sensi dell art. 22, co. 1, D.P.R. 633/1972 All atto dell emissione del documento occorre far menzione sullo stesso della circostanza che il corrispettivo non èstato pagato o non èstato determinato. Andava emessa una ricevuta a saldo che riportasse gli estremi di quella precedentemente rilasciata. Veniva emessa e spedita la fattura ordinaria ex art. 21, D.P.R. 633/1972 Emette e consegna o spedisce al cliente la fattura ordinaria, nei modi e nei termini stabiliti dall art. 21, D.P.R. 633/1972. Viene disposto che la fattura sia consegnata al cliente (e non inviata al domicilio) qualora l autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell azienda in grado di emettere il documento Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 6
Aliquota Iva ordinaria al 21% CESSIONE DI BENI PRESTAZIONE DI SERVIZI MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (art. 6, D.P.R. 633/1972) 20% 21% Fino al 16.9.2011 Dal 17.9.2011 Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 7
STABILIMENTI BALNEARI Dal 17.9.2011 Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 8
OMESSA FATTURAZIONE dei PROFESSIONISTI Violazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi da parte di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali 4 distinte violazioni, compiute in giorni diversi, contestate nell arco di un quinquennio sanzione accessoria della sospensione dell iscrizione all albo o all ordine da 3 giorni a 1 mese (aumentata da 15 giorni a 6 mesi in caso di recidiva) Il provvedimento di sospensione - disposto dalla Direzione regionale dell Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente (e notificati, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quando è stata contestata la quarta violazione - è immediatamente esecutivo, senza necessità di attendere che divenga definitivo. In caso di attività svolta in forma associata la sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati. Gli atti di sospensione sono comunicati all Ordine che è tenuto a pubblicare l informazione sul relativo sito internet. Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 9
Innalzati i limiti per la contabilità semplificata Contabilità semplificata (art. 18, D.P.R. 600/1973) a) Imprese individuali (incluse le imprese coniugali e familiari) b) Società di persone e soggetti equiparati (art. 5, D.P.R. 917/1986) c) Enti non commerciali (residenti e non residenti) per le attivitàcommerciali non esercitate in via esclusiva o prevalente Destinatari delle novità Contabilità semplificata (art. 19, D.P.R. 600/1973) Esercenti arti e professioni (individuali o associati) Contabilità ordinaria a) Soggetti di cui sopra che optano per il regime di contabilità ordinaria b) Società di capitali ed enti commerciali Attività di impresa Limite precedente Limite attuale Prestazioni di servizi 309.874,14 400.000 Altre attività (es. cessione di beni) 516.456,90 700.000 Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 10
Deducibilità dei costi relativi ai contratti a corrispettivi periodici Competenza dei servizi: Regola generale Art. 109, co. 2, lett. b), Tuir V. Roma, 276 Martinsicuro (TE) All ultimazione della prestazione ovvero, per i servizi dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. Regola speciale Art. 66, co. 3, Tuir Nel periodo di ricevimento della fattura per le spese aventi le seguenti caratteristiche: - di ammontare non superiore a 1.000,00 (al netto dell Iva, se detraibile); - relative a contratti a corrispettivi periodici (es. contratti di locazione, di consulenza fiscale, di somministrazione di gas ed energia elettrica); - che siano di competenza di 2 periodi d imposta. Novità! Per i soggetti in contabilità Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 11
Dichiarazioni integrative per modificare la richiesta di rimborso riportare il credito a nuovo al periodo di imposta successivo al fine di compensarlo con eventuale debito della stessa imposta (compensazione interna o verticale) Opzione della destinazione del credito in dichiarazione dei redditi e Irap (*) (*)La C.M. n.17/e/2011 ha chiarito che, in tema di IVA, il contribuente puòrettificare la richiesta di rimborso, optando per la compensazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, tramite l invio di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998. riportare il credito a nuovo al periodo di imposta successivo al fine di compensarlo con imposte e contributi diversi ai sensi degli artt. 17 e 25, D.Lgs. 241/1997 (compensazione esterna o orizzontale) riportare a nuovo al periodo di imposta successivo solo parte del credito e chiedere a rimborso la restante parte chiedere il rimborso del credito Tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, il contribuente ha la possibilità di modificare l'opzione per il rimborso, già esercitata in dichiarazione, al fine di optare per l'utilizzo del medesimo credito in compensazione. Il Decreto Sviluppo ha, in questa prospettiva, modificato l'art. 2, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, introducendo il nuovo co. 8-ter, secondo cui "le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia già stato erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione". Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 12
Detrazioni familiari a carico Dichiarazione da rendere UNA TANTUM SALVO VARIAZIONI Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 13
Nuovo regime di minimi e regime semplificato Chi accede al nuovo regime: Data di inizio dell attività Entro il 31.12.2007 Esclusi dal nuovo regime dei minimi a partire dall 1.1.2012 (*) Dall A prescindere 1.1.2008 dall anno (*) Inclusi nel nuovo regime dei minimi a partire dall 1.1.2012, per un periodo massimo di 5 in cui si è aderito al regime dei minimi ex L. 244/2007. anni o anche per un maggior periodo di tempo, ma entro il periodo d imposta in cui il contribuente compie i 35 anni di età (**) (**) Quindi, coloro che iniziano una nuova attività nel 2011 potranno permanere nel nuovo regime fino al 2015. Coloro che hanno iniziato l attività nel 2008 godranno del nuovo regime per il solo anno 2012. Se però, all inizio dell attività, il contribuente aveva 20 anni potrà fruire del nuovo regime dei minimi, rispettivamente, fino al 2026 e fino al 2023, sempre che conservi i requisiti necessari Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 14
Nuovo regime di minimi e regime semplificato Nuovo regime dei minimi Soggetti che fuoriescono dal nuovo regime dei minimi V.Roma, 276 Martinsicuro (TE) Durata Massima 5 anni o anche oltre, ma fino al periodo d imposta in cui avviene il compimento del trentacinquesimo anno di età del contribuente Non definita, salvo decadenza ovvero opzione per il regime ordinario Contabilità Iva Esonero dall obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette. L esonero si estende alla dichiarazione annuale Iva e alla comunicazione dati Iva. Resta fermo l obbligo di numerazione e di conservazione dei documenti emessi e ricevuti (art. 22, D.P.R. 600/1973) Non si applica la rivalsa e non si esercita la detrazione, neppure sugli acquisti intracomunitari (per i quali vige l obbligo di integrazione della fattura e della presentazione degli elenchi Intrastat) e sulle importazioni. Obbligo di certificazione senza addebito dell imposta (art. 1, co. 100, L. 244/2007) Esonero dall obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette. Resta fermo l obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti (art. 22, D.P.R. 600/1973) Regime ordinario, salvo l esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici (versamento con cadenza annuale). Obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi Imposte dirette 5% quale imposta sostitutiva dell Irpef e relative addizionali. Si applica il principio di cassa e le componenti negative sono deducibili in deroga alle regole del Tuir (quelle promiscue si deducono nella misura del 50%). Ad esempio, il costo di acquisto dei beni strumentali viene dedotto nell esercizio di sostenimento (e non deve essere ammortizzato). I contributi previdenziali e assistenziali devono essere imputati prioritariamente alla riduzione del reddito d impresa o di lavoro autonomo e solo nel caso i cui risultino eccedenti potranno essere impiegati per ridurre il reddito complessivo ex art. 10, D.P.R. 917/1986. Tassazione ordinaria Irap Esonero Esonero Studi di settore Non si applicano né gli studi di settore né i parametri. Ne consegue l esonero dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi stessi. Si applicano Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 15
Riporto delle perdite fiscali VECCHIO REGIME 1)Riporto limitato al quinquennio successivo 2)Compensazione al 100% del reddito 3)Le perdite maturate nei primi 3 periodi d imposta sono illimitatamente riportabili nel tempo e compensabili al 100% NUOVO REGIME 1)Riporto illimitato nel tempo 2)Compensazione all 80% del reddito 3)Le perdite maturate nei primi 3 periodi d imposta sono illimitatamente riportabili nel tempo e compensabili al 100% Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 16
Riporto delle perdite fiscali Politica di utilizzo delle perdite: Perdite prodotte in fase di start up Perdite prodotte dopo la fase di start up PRIMA DELLA MANOVRA Utilizzate per ultime Utilizzate per prime DOPO LA MANOVRA Utilizzate per prime Utilizzate per ultime Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 17
Riporto delle perdite fiscali Decorrenza??? Triplice binario? perdite realizzate in fase di start up perdite realizzate fino al 2010 (dopo la fase di start up) perdite realizzate dal 2011 (dopo la fase di start up) illimitatamente riportabili nel tempo riportabili nei successivi 5 periodi d imposta ed utilizzabili integralmente illimitatamente riportabili nel tempo ed utilizzabili nel limite dell 80% del reddito imponibile prodotto nei periodi d imposta successivi Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 18
Revisione degli ammortamenti (attività materiali ed immateriali) Revisione degli ammortamenti Previsione di coefficienti per attività ammortizzabili singolarmente (es. edifici in 40 anni e altri beni materiali e immateriali - di lunga durata in 15 anni) Previsione di coefficienti per attività ammortizzabili cumulativamente (es. coefficiente del 25%?) Con effetti anche sulla durata dei contratti di leasing (art. 102, co. 7, Tuir) Dal 2013 (periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012) In quote costanti QUESTIONI APERTE: Le nuove regole varranno per i beni entrati in funzione dal 2013 o anche per quelli il cui processo di ammortamento sia già iniziato? Quest ultima soluzione pare evincersi dalla relazione tecnica e corrisponde a quella adottata dalla proposta di direttiva Com(2011)121 Verranno modificate anche le regole delle spese pluriennali (art. 108, D.P.R. 917/1986)? Verrà eliminato il doppio binario Irpef-codice civile e Ires-Irap? Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 19
Detrazione 36% per interventi edilizi NIENTE COMUNICAZIONE PREVENTIVA A PESCARA NIENTE PIU INDICAZIONE DI M.O. IN FATTURA SEMPLIFICAZIONI RIDUZIONE RITENUTA SU BONIFICI IN CASO DI CESSIONE DEL FABBRICATO INTERESSATO DA INTERVENTI, SPARISCE L OBBLIGO DI TRASFERIRE IL BENEFICIO ALL ACQUIRENTE Trasferimento immobiliare avvenuto fino al 31.12.2010 Trasferimento immobiliare avvenuto dal 2011 Detrazione del 36% e del 55% L agevolazione fiscale si trasferisce all acquirente (persona fisica) che risulta proprietario al 31.12 dell anno in cui è avvenuta la compravendita L agevolazione fiscale resta, salvo patto contrario, in capo al soggetto che ha sostenuto la spesa Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 20
CONTRIBUTO di SOLIDARIETA ABITAZIONE PRINCIPALE 2.000 REDDITO DI IMPRESA 288.000 PENSIONE 30.000 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA : (320.000 300.000) X 3% 600 CARICO EFFETTIVO: 600-43% = 342 Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 21
Le principali novità delle recenti manovre - Ascoli Piceno 17 novembre 2011 22
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