CITTA DI ALBA RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO L.R.P. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. PIANO REGOLATORE GENERALE approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387 MODIFICAZIONE n. 2 EX ART. 17, 12 comma, lett. b) L.R.P. 05.12.1977 n 56 e s.m.i. ASSUNTA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n. 43 in data 29/06/2018 SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ATTIVITA PRODUTTIVE DIRIGENTE DATA GIUGNO 2018 TITOLO: ALLEGATO n. 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA STRALCIO P.R.G. VIGENTE NOTE SCALA
INTRODUZIONE Con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 01/06/2016, è stato approvato il Nuovo Piano Regolatore del Comune di Alba, con introduzione di alcune modifiche ex-officio. Successivamente, con deliberazione del C. C. n. del 14.02.2017, è stata assunta la Modificazione n. 1 al fine di riperimetrare la zona C5 e di inserire correttamente la scarpata esterna dell argine nella zona S1 (per la viabilità) unitamente alla restante parte dell opera di difesa (sommità dell argine e scarpata interna). È poi stata approvata la Variante Parziale n. 1 con deliberazione del C.C. n. 40 del 20.06.2017, con la quale si sono apportate modifiche al Piano Regolatore al fine di incentivare la ripresa economica nel nostro territorio, permettendo l espansione di attività insediate e agevolando l attuazione delle previsioni urbanistiche mediante l articolazione in più lotti funzionali di aree produttive già previste nel presente PRG. Recentemente è stata approvata la Variante Parziale n. 2, con deliberazione del C. C. n. 9 del 27.02.2018, con le medesime finalità della VP1. Nel contempo l Amministrazione ha adottato la VP3 per l autorizzazione di una cava denominata Biglini 9. A seguito di corrispondenza con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, il Consiglio Comunale ha revocato il provvedimento di adozione con deliberazione n. 10 del 27.02.2018, in quanto la variante urbanistica si formerà in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi della L.R. 23/2016. L Amministrazione Comunale, per le motivazioni descritte successivamente, ha disposto la redazione degli elaborati atti alla procedura di cui al comma 12, lett. b), art. 17 della LRP 56/77 e s.m.i., in relazione all adeguamento di limitata entità della localizzazione della zona Bs3, posta in prossimità di corso Asti, facente parte del Progetto delle opere di urbanizzazione relative alle aree del previgente P.R.G. SD6.15 e TD 6.16. OGGETTO DELLA MODIFICAZIONE In data 21.11.2017, prot. n. 51.591, le società Due A srl e Unicar spa, hanno presentato istanza di adeguamento del PRG vigente. Le società richiedenti sono proprietarie di immobili ubicati in Corso Asti, inseriti dal previgente PRG in area urbanistica TD 6.16 e disciplinati da una convenzione stipulata in data 22 marzo 2005 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona SD6.15 e TD 6.16. Nell ambito di detta convenzione le società richiedenti dovevano realizzare un bacino di lagunaggio nell ambito di un area destinata a servizi pubblici (ricadente su terreni di proprietà Unicar), dividente i lotti Cc1 (di proprietà Unicar SpA) e Cc4 (di proprietà Due A srl). Successivamente, in data 20 aprile 2007, è stata stipulata una nuova convenzione di Modifica e integrazione alla convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona SD 6.15 e TD 6.16. In virtù delle convenzioni citate le società richiedenti hanno rispettivamente ottenuto i seguenti titoli autorizzativi: - Unicar spa: permesso di costruire per la realizzazione di fabbricato destinato a concessionaria auto presso il lotto denominato Cc1 (intervento realizzato);
- Due A srl: permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di centro commerciale sequenziale tipologia G-CC1 con superficie di vendita di mq 5.200, settore non alimentare, presso il lotto denominato Cc4 (intervento non realizzato). Successivamente è stato approvato il Nuovo PRG del Comune di Alba, che nel ricomprendere le aree di cui sopra nella zona produttiva a carattere misto Bp 4, ha riconfermato le aree pubbliche, come già definite nel previgente disegno urbanistico. Nell istanza viene anche comunicato che in data 31 marzo 2017 la società Due A srl ha stipulato con la società Unicar Spa un contratto preliminare per la vendita a quest ultima di una porzione del lotto denominato Cc4 (nella previgente pianificazione urbanistica) di circa 7.200 mq, per la realizzazione, da parte della società Unicar spa, di un nuovo fabbricato ad uso concessionaria auto in adiacenza a quello già esistente. La società Due A srl ha, nel contempo, espresso la propria volontà a rinunciare al PdC convenzionato rilasciato per la realizzazione del centro commerciale di cui sopra. Successivamente in data 19/06/2018, prot. n. 25.524, ha formalizzato tale intenzione, rinunciando al Permesso di Costruire n. 2007/0736. La richiesta di modificazione urbanistica è pertanto finalizzata alla rilocalizzazione di parte dell area destinata a servizi e dividente i due lotti Cc1 e Cc4, come denominati nella previgente pianificazione urbanistica, senza alcuna variazione delle superfici territoriali. L area in oggetto, compresa tra i lotti Cc1 e Cc4, era destinata, nella precedente pianificazione urbanistica, alla realizzazione di bacino di lagunaggio per lo smaltimento delle acque superficiali. Preliminarmente alla realizzazione degli interventi edilizi, dovrà essere modificata la convenzione disciplinante l area TD 6.16 del previgente PRG. In tale occasione dovrà essere disciplinato lo smaltimento delle acque superficiali, in funzione del nuovo assetto urbanistico. Il nuovo disegno urbanistico prevede, quindi, continuità tra le due aree poste su corso Asti, trasformando la zona per servizi Bs3 (zona per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport) in zona Bp4, e trasferendo la medesima superficie territoriale in adiacenza del parcheggio pubblico esistente, identificato dal PRG vigente come zona Bs4 (zona per parcheggi pubblici). Le due aree hanno la medesima superficie di mq 1.200,00. L accoglimento comporta quindi l assunzione di una modificazione al P.R.G. ai sensi del comma 12, lettera b), dell articolo 17 della L.R.P. n. 56/77 e s.m.i., considerata la limitata entità della rettifica proposta. Il caso rientra nel disposto della lettera b) del comma citato, che recita testualmente: Non costituiscono varianti del PRG: [ ] b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale. In base alla Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell idoneità all utilizzazione urbanistica, allegata al Nuovo PRG, i terreni oggetto della modifica ricadono nella classe di rischio idrogeologico IIa) Porzioni di territorio sub pianeggianti, interessate da uno o più fattori penalizzanti quali acque di esondazione a bassa energia, prolungato ristagno delle acque meteoriche, scadenti caratteristiche
geotecniche dei terreni di copertura, eterogeneità dei terreni di fondazione. All interno di tale classe sono ammessi gli interventi di cui all art. 74.3 punto a) delle NTA. VERIFICA DI COMPATIBILITA ACUSTICA In base alla revisione della Classificazione Acustica del territorio comunale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2018 è stata approvata la revisione della Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta sulla base della Legge n. 447 del 26.10. 95, Legge quadro sull inquinamento acustico, della successiva Legge Regionale n. 52 del 20.10.00, Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico, nonché della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 3802, le aree oggetto di modificazione sono incluse nella classe V (aree prevalentemente industriali). Tale classificazione non dovrà essere variata a seguito della Modificazione in oggetto, risultando coerente con il nuovo disegno urbanistico. Estratto planimetrico della classificazione acustica PRG vigente PRG modificato
La Modificazione n. 2 al PRGC di Alba è pertanto compatibile con l attuale zonizzazione acustica in quanto le previsioni non comportano il cambiamento della classificazione vigente. APPLICAZIONE DELL ART. 20 DELLA L.R. 40/98 La Modificazione n. 2 proposta, prevede una minima riduzione dell area C5; considerato la limitata entità della modifica, la medesima non rientra nel campo di applicazione della L.R.40/98 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. La Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) dispone infatti: Non sono, inoltre, soggette a procedure di VAS le modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica che non costituiscono variante quali quelle di cui all art. 10 comma 4 della l.r. 56/1977, come disposto dall art. 10 comma 9 della l.r. 56/1977, e quelle di cui all art. 17, comma 12, nonché le deliberazioni comunali di adozione e approvazione della perimetrazione del centro o nucleo abitato di cui all articolo 81. ELABORATI La Modificazione n. 2 è composta dai seguenti elaborati: allegato n. 1: Relazione Illustrativa- Stralcio P.R.G. vigente allegato n. 2: Tavola 3.2.1, scala 1:5.000 allegato n. 3: Tavola 3.3.2, scala 1:2.000 allegato n. 4: Tavola 3.7.1 allegato n. 5: Tavola 3.9.1, scala 1:5.000
STRALCIO P.R.G. VIGENTE