ATTO CAMERA N 2982 PROPOSTA DI LEGGE



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Transcript:

ATTO CAMERA N 2982 PROPOSTA DI LEGGE DANIELE FARINA, PAGLIA, SCOTTO, AIRAUDO, BORDO, COSTANTINO, DURANTI, FERRARA, FRATOIANNI, GIORDANO, KRONBICHLER, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NICCHI, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA,RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI, ZARATTI Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alla legge 17 luglio 1942, n. 907, in materia di monopolio di cannabis e dei suoi derivati Il decreto legge 20 marzo 2014 n.36 ( cd. decreto Lorenzin ), convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha apportato sostanziali modifiche al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 309/90), senza tuttavia dare compiuta risposta alle diverse problematiche aperte dalla sentenza 12 febbraio 2014, n. 32, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4- bis e 4- vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49( cd. legge Fini- Giovanardi ). Le modifiche apportate dal D.L. 36/2014 al T.U. sugli stupefacenti non possono non apparire molto lontane da quell auspicata completa rivisitazione della materia, ormai urgente e improcrastinabile anche alla luce del bilancio che è possibile trarre circa l'efficacia dei principi ispiratori posti da decenni alla base delle normative e delle azioni di contrasto alla diffusione del consumo e del traffico di stupefacenti; principi quasi esclusivamente repressivi, sostanzialmente adottati dall'assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1998. In diversi Paesi del mondo il drammatico fallimento delle politiche ha già portato ad una profonda revisione della normativa sulle droghe; e ciò a partire dalla incontrovertibilità del dato che le politiche di war on drugs non hanno fatto 1

registrare il raggiungimento di nessuno degli obiettivi preanunciati, e anzi- hanno smisuratamente dilatato la pervasività, nonché l'influenza economico- politica delle organizzazioni criminali del narcotraffico internazionale (in grado, ormai, di condizionare, o addirittura governare, intere regioni del globo). Tali politiche fallimentari hanno anche prodotto evidenti danni sotto il profilo degli enormi costi economico e sociali riconnessi alla loro applicazione. La presente constatazione, come già premesso, ha dunque condotto a revisioni normative profonde, volte a concentrare l'azione di contrasto sulle sole sostanze e condotte di maggiore pericolosità, da un lato, e ad adottare una diversa disciplina per la Cannabis, dall altro, con ciò definendo sistemi di regolamentazione diversi, ma miranti all unico e rilevante obiettivo di sottrarre alle varie organizzazioni criminali il controllo di un mercato fino ad allora artificialmente illecito. In numerosissime normative caratterizzate dall impronta appena illustrata si va dalla pura depenalizzazione, all'accentuazione di più precise funzioni di carattere fiscale in capo allo Stato (come, ad esempio, nella legislazione uruguayana). Nel nostro Paese, invece, la legge cd. Fini- Giovanardi, oggetto della pronuncia di incostituzionalità 32/2014 della Consulta, già citata, e di paletti posti da numerosissime ulteriori pronunce giurispudenziali, nonostante sia stata lievemente mitigata, nei suoi dannosi effetti, da microinterventi del Legislatore, continua a regolare in senso repressivo e anacronostico una materia che, seppur questione anche (artificiosamente) criminale, è in primis questione sociale, culturale, sanitaria e antropologica. La presente proposta di legge, sulla scia di ormai palesi motivazioni giuridico- penali, nonché di politica criminale, mira dunque ad introdurre nell ordinamento, modifiche alla nostra disciplina in tema di stupefacenti volte a contemperare la libertà della coltivazione per uso personale della cannabis, individuale o collettiva, con la necessità di una regolamentazione da parte dello Stato del relativo mercato, e ciò in linea con alcuni orientamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, nonché in direzione dei percorsi antiproibizionisti avviati in Uruguay, Colorado, Spagna e diversi altri Paesi. Va segnalato che alcuni giudici italiani, ad esempio, piuttosto che porre la questione di legittimità costituzionale, sulla base del principio di prevalenza delle norme costituzionali e del diritto europeo sulla legge nazionale e del principio di offensività, 2

hanno assolto imputati per la coltivazione domestica della marijuana, osservando che detta coltivazione non può essere considerata un crimine in quanto di fatto- sottrae mercato alle narcomafie (da ultimo, ad es., Cass. Pen. Sez. VI, 8.4.2014, n. 33835; Trib. Napoli Afragola, 16.8.2013). A partire, poi, dagli effetti che la politica proibizionista adottata ha comportato sulla diffusione del consistente narcotraffico- basti considerare che, a livello mondiale, l economia della droga conta su circa 400 miliardi di dollari di fatturato annuo- la presente proposta di legge prevede, altresì, l imposizione, alla stregua di quanto recentemente deliberato dal governo uruguaiano, del monopolio statale sull intera filiera della produzione e della distribuzione, soluzione, quest ultima, anche capace di attirare gli utenti verso un mercato legale molto più sicuro. E infatti assolutamente condivisibile che lo Stato ponga dei paletti precisi e, senza abdicare al suo ruolo, contrasti l attività delle organizzazioni criminali, sottraendo loro il controllo del mercato delle droghe leggere ed il monopolio della loro produzione. Proprio come accade oggi per il tabacco, l esclusiva commerciale pubblica, oltre a garantire una vendita dei derivati della cannabis, comunque controllata e pilotata sul piano educativo e preventivo, permetterebbe all erario di incamerare un importante gettito da poter destinare, ad esempio, a scopi sociali. A tal fine, la presente proposta di legge, con l articolo 8, interviene, modificandola, sulla legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), tutt oggi ancora in vigore, nonostante le numerose novellazioni intervenute nel tempo, aggiungendo un nuovo Titolo (il Titolo II- bis) rubricato Monopolio della Cannabis e sei articoli aggiuntivi, dal 63- bis al 63- octies, che assoggettano al monopolio di Stato la coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l importazione e la vendita della cannabis indica e dei prodotti derivati della stessa. E inoltre prevista la facoltà per l amministrazione finanziaria di concedere licenza di lavorazione e vendita al dettaglio di prodotti derivanti dalla cannabis, le cui modalità vengono stabilite con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. Con medesimo decreto vengono annualmente determinate le specie della qualità coltivabile e le quantità e, contestualmente, stabiliti prezzo di conferimento, prezzo di vendita al pubblico, livello delle accise nonché il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio. Infine è prevista una norma di chiusura che, in caso di violazione del monopolio, rimanda a quanto previsto per il contrabbando dal successivo Titolo III della stessa legge 907/1942. 3

I proponenti auspicano, quindi, che la presente proposta di legge possa costituire un valido ed ulteriore contributo alla discussione in Parlamento su un tema, quale è quello di relativo ad una nuova disciplina degli stupefacenti, che, ora più che mai, necessariamente richiede l attenzione del Legislatore, in linea con quanto in atto in numerosi altri Paesi del mondo. Art.1 (Coltivazioni e produzioni vietate) Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, salvo quanto previsto dal comma 1- bis dell articolo 26 ; b) All articolo 26, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: 1- bis. E inoltre fatta salva la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile. Nel caso la stessa, nei limiti previsti dal periodo precedente, sia messa in atto da un minore, si applica il comma 2- bis dell articolo 75. Art.2 (Condotte non punibili) All articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi: «3- bis. Non è punibile la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonchè la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore o che, per modalita' di presentazione, o in relazione al confezionamento frazionato, o alla cessione onerosa, ovvero per altre circostanze dell'azione, si configurino le condotte illecite di cui al comma 5 del presente articolo. Se la coltivazione, nei limiti previsti dal presente comma, è messa in atto da un minore, si applica il comma 2- bis dell'articolo 75. 4

"3- ter. È consentita la coltivazione in forma associata di cannabis, ai sensi del titolo II del libro I del codice civile, nei limiti e con le modalità previste dal comma precedente, in quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all Ufficio Anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che all'uopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati. Art. 4 (Lieve entità) All articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui all'articolo 14, tabella II, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la multa fino a 3000 euro." Art.5 (Condotte integranti gli illeciti amministrativi) All articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) all alinea, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,» ; 2) dopo la lett. d), è aggiunto il seguente periodo: "Le sanzioni previste alla lettera a), c), e d) del presente comma non possono applicarsi in riferimento a condotte che attengono alle sostanze di cui alla Tabella II prevista dall'articolo 14." ; b) al comma 1- bis, dopo le parole di cui al comma 1, sono inserite le seguenti:, salvo quanto previsto all articolo 73, comma 3- bis, ; c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: 5

2- bis. Nei casi di cui al comma 1- bis dell articolo 26, ovvero del secondo periodo del comma 3- bis dell articolo 73, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell articolo 116. Art.6 (Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del Registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis) Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del Registro di iscrizione di cui all articolo 3, comma 1, lett. a), sono disciplinate con decreto del Ministro dell Interno da emanarsi, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall approvazione della presente legge. Art. 7 (Soppressione dell articolo 75 bis) L articolo 75- bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso. Art.8 (Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907) 1.La coltivazione, al di fuori dei casi previsti dai precedenti articoli 2 e 3, l introduzione, nonché la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni. 2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole: e dei tabacchi., sono sostituite dalle seguenti:, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati ; b)dopo il Titolo II è aggiunto il seguente: <<II- bis Monopolio della Cannabis >>; c)dopo l articolo 63, sono inseriti i seguenti articoli : 6

Articolo 63- bis. (Oggetto del monopolio). La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l importazione e la vendita della cannabis e dei prodotti derivati della stessa, sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica. Articolo 63- ter.(definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). Agli effetti di questa legge sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere Cannabis. Articolo 63- quater. (Provvista personale). E fatta salva la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato. Articolo 63- quinquies. (Licenza di coltivazione e lavorazione della cannabis e vendita al dettaglio dei suoi derivati). L'amministrazione dei Monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis da conferire per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa amministrazione. A tal fine il Ministero dell Economia e Finanze con decreto da emanarsi entro due mesi dall approvazione della presente legge, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della piantagione, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente specie della qualità coltivabile e quantità stabilendone contestualmente prezzo di conferimento, livello delle accise, livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché prezzo di vendita al pubblico. Articolo 63- sexies. (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). L'amministrazione dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministero dell Economia e Finanze con suo decreto disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale. Articolo 63- septies. (Tutela del monopolio). 7

Sono vietati, fuori dalle disposizioni previste dai precedenti articoli da 63- bis a 63- septies la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato. La violazione del monopolio di cui alla presente disposizione è punita secondo quanto previsto dalla presente normativa per il contrabbando. Articolo 63- octies. (Introduzione di cannabis e suoi derivati) Alle disposizioni di cui al presente Titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui al successivo Titolo III. 8