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N. 02999/2015 REG.PROV.COLL. N. 02166/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2166 del 2015, proposto da: Antonino Consalvo, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Lanza, n. 18/A; contro Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149; e con l'intervento di ad opponendum: A.I.F.I. Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Lamberti e

Giovanni Francesco Fidone, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Sandra Amarù in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 107/A; per l'annullamento previa sospensione - della nota prot. 110534 del 15 settembre 2015, notificata il 20 dello stesso mese, con cui l Università di Catania ha rigettato l istanza di iscrizione del ricorrente al corso di laurea in Fisioterapia; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso ove necessario il d.m. 3 luglio 2015, n. 463 ed il bando di ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico numero programmato, approvato con decreto rettoriale n. 2113 del 25 giugno 2015. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania nonché l atto di intervento ad opponendum dell A.I.F.I. Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Sicilia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Con il presente gravame, il ricorrente - tecnico massofisioterapista, in possesso di relativo diploma triennale rilasciato l 8 novembre 2011 dall Istituto Enrico Fermi di Perugia - impugna l atto in epigrafe, con il quale l Università degli Studi di Catania ha rigettato la sua istanza del 22 luglio 2015 di riconversione creditizia di tale credito ed iscrizione direttamente al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia dell Ateneo, con dispensa dal relativo test di ammissione.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure: 1. Violazione e falsa applicazione della l. n. 403/2011, della l. n. 42/1999 nonché del d.m. 42/1999, sostenendo a tal proposito il ricorrente l equipollenza del citato titolo di massofisioterapista triennale - conseguito ai sensi della legge n. 403/1971, del d.p.r. n. 1406/1968 e del d.m. n. 105/1997 - rispetto al diploma di laurea in fisioterapia, con discendente idoneità del titolo posseduto a consentire la riconversione creditizia ai fini dell iscrizione all ultimo anno del corso di laurea in fisioterapia; 2. Violazione e falsa applicazione della l. n. 264/1999; Eccesso di potere per contraddittorietà, evidenziando in merito il ricorrente come tale normativa non preveda che, per ottenere la riconversione dei crediti formativi non universitari, sia necessario il superamento del test di ingresso. La Sezione, con decreto presidenziale n. 860/2015, nell accogliere la relativa istanza di parte ricorrente, accordava, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., le misure cautelari monocratiche, disponendo, per l effetto, la frequenza del ricorrente alle attività didattiche del III anno del corso di laurea in Fisioterapia, salva la rimessione alla delibazione collegiale di ogni altra questione. Con memoria depositata il 16 novembre 2015, si costituiva in giudizio l Università resistente, chiedendo il rigetto del gravame. Interveniva, inoltre, ad opponendum l A.I.F.I. Associazione Italiana Fisioterapisti della Regione Sicilia, evidenziando come l art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999 ed il relativo d.m. del 27 luglio 2000 limitino l equipollenza al diploma universitario ai soli diplomi ed attestati conseguiti in base alla normativa precedente alla riforma attuativa dell art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 - quale non è il titolo vantato dal ricorrente - con conseguente infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all udienza cautelare con sentenza ai sensi dell articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione. Il ricorso è infondato, rilevando il Collegio come il diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale conseguito, ai sensi della l. n. 403/1971, dal ricorrente nel 2011 non possa considerarsi automaticamente equivalente (come, invece, costui vorrebbe) al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999 che - nel dettare una specifica disciplina transitoria sulla validità dei titoli formativi acquisti (al di fuori di strutture universitarie) in base alla normativa precedente alla riforma attuativa dell art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria (c.d. seconda riforma sanitaria) - espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall Università ai fini della riconversione creditizia, con conseguimento, per l effetto, del relativo diploma triennale universitario (c.d. laurea breve). Ne consegue, dunque, il rigetto di ambedue i motivi di impugnazione proposti, presupponendo entrambi la formale equipollenza del titolo conseguito dal ricorrente al diploma universitario di fisioterapista e risultando tale equipollenza smentita dalla lettura sistematica delle norme richiamate. Il Collegio ritiene, comunque, opportuno chiarire come ciò non equivalga ad affermare la totale irrilevanza del titolo in questione, condividendosi al riguardo le

considerazioni espresse dal T.A.R. Campania circa la possibilità per i singoli atenei di apprezzare, comunque, quali conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, la relativa esperienza abilitante mediante l attribuzione di taluni crediti formativi universitari, ai sensi dell art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (in tal senso, la sentenza n. 4825/2012, che ha affermato l illegittimità del provvedimento con cui un Ateneo aveva negato ex ante qualsiasi rilievo di un siffatto diploma di massofisioterapista triennale solo perché sprovvisto di equipollenza). Viene, dunque, fatta salva la facoltà del ricorrente di avanzare all Ateneo un istanza di valutazione del proprio diploma di massiofisioterapista che seppur privo di una utilità professionale ed abilitativa pari al titolo universitario potrebbe, comunque, essere in sé valutato ai fini del suo conseguimento, con conseguente abbreviazione del relativo percorso di studi a ciò finalizzato. Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la complessità della questione trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Veneziano, Presidente Francesco Bruno, Consigliere Eleonora Monica, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/12/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)