CITTA DI VALDAGNO (Provincia di Vicenza)



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CITTA DI VALDAGNO (Provincia di Vicenza) DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA COMUNALE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2014-31 AGOSTO 2015 ART. 1 - OGGETTO E QUANTITA DELLA FORNITURA Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di prodotti lattiero-caseari per i rispettivi quantitativi a fianco indicati: asiago pressato dolce (forma) kg. 600 Kg/ 5,11 asiago 7/8 mesi kg. 40 Kg/ 6,92 bressanella (fontina) kg. 15 Kg/ 5,08 burro da Kg. 1 kg. 550 Kg/ 4,51 caciottine forma kg. 30 Kg/ 4,36 formaggini (susanna/invernizzi/galbi) kg. 25 Kg/ 4,41 formaggio bavarese tipo Emmenthal kg. 80 Kg/ 5,04 formaggio fresco spalmabile porz. gr. 50 kg. 10 Kg/ 4,57 Gorgonzola kg. 10 Kg/ 5,72 grana padano grattugiato kg. 500 Kg/ 9,35 Grana padano a spicchi (kg. 3) kg. 15 Kg/ 9,66 latte p.s. a lunga conservaz. da l. 1 l. 2400 lt/ 0,53 latte intero fresco da ml. 750 prod. biologico l. 100 lt/ 0,90 mascarpone vaschette da kg. 2,5 kg. 35 Kg/ 4,41 mozzarelle ciliegina gr. 10 kg. 350 Kg/ 4,73 panna da cucina conf. Da ml. 500 (l/ 1,58) l. 300 lt/ 1,58 provole affumicate kg. 3 Kg/ 6,51 provolone dolce kg. 50 Kg/ 6,17 ricotta affumicata kg. 10 Kg/ 4,62 ricotta solida da Kg. 1-1,5 kg. 70 Kg/ 2,31 ricotta solida da Kg. 1-1,5 prod.biologico kg. 10 Kg/ 3,90 Robiole kg. 20 Kg/ 4,99

stracchino porz. da gr. 100 kg. 20 Kg/ 5,09 Taleggio kg. 20 Kg/ 5,04 Tomini da cuocere kg. 20 Kg/ 9,03 yogurt solo frutta n. 21000 cad/ 0,17 Per un importo complessivo a base d appalto di 19.740,33 oltre all IVA. Tale importo è da considerarsi indicativo in quanto le quantità sopraindicate vanno intese come quantitativi di massima e le forniture complessive assegnate potranno variare in più o in meno nel rispetto della vigente normativa, senza che il fornitore abbia a pretendere variazioni di prezzo. Per i tipi di prodotti diversi da quelli sopra nominati, il prezzo verrà concordato di volta in volta. Tutti i prodotti sopra nominati dovranno essere di provenienza dei paesi della CEE. ART. 2 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE a) LATTE Il latte, pastorizzato, parzialmente scremato, a lunga conservazione deve essere conforme a quanto stabilito con la normativa vigente. b) FORMAGGI I formaggi da somministrare devono essere di tipo tecnicamente perfetti, sia nella composizione, che nello stato di presentazione e stagionatura. I formaggi devono corrispondere alla migliore qualità commerciale e devono possedere tutti i requisiti merceologici ed organolettici propri di ogni singolo prodotto ed avere il giusto punto di freschezza e maturazione. Ai formaggi non devono pertanto essere aggiunte sostanze grezze estranee al latte (farina, patate, fecola, ecc....). I formaggi non devono essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati da acari, né colorati all interno né all esterno. I formaggi non devono avere la crosta formata artificialmente, né essere trattati con materie estranee, allo scopo di conferire loro l odore ed il sapore dei formaggi maturi. I formaggi, anche se stagionati, devono conservare la morbidezza e la pastosità che sono caratteristiche della varietà e specifiche dei formaggi di puro latte bovino. In particolare i formaggi da somministrare devono avere le seguenti peculiari caratteristiche merceologiche: b) Asiago Formaggio a denominazione d origine controllata. Deve essere indicata la zona di produzione e la percentuale di grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 44%; c) Parmigiano padano marchiato, la maturazione deve essere tra i 12 e i 18 mesi. Contenuto minimo di materia grassa, riferita alla sostanza secca, non inferiore al 32%. d) Fontal di latte intero, stagionatura: a 8-12 gradi per 40-60 giorni, di pasta compatta,

quindi senza sfoglia o porosità, con una percentuale di grassi non inferiore al 45% della sostanza secca. e) Formaggio bavarese tipo Ementhal di prima qualità di latte vaccino intero, stagionatura naturale di almeno 3 mesi, con occhio naturale lucidato, non mille buchi, senza sfoglia, di gusto buono, con una percentuale di grassi non inferiore al 45% sulla sostanza secca, senza crepe né esterne né interne, né tanto meno gonfiori. f) Mozzarella fior di latte in contenitore chiuso per ogni mozzarella con idoneo liquido di governo, grasso sul secco minimo del 50% +/- 3 g) Caciotta h) Taleggio c) BURRO Il burro da somministrare deve essere quello denominato burro fino di centrifuga : Il burro deve essere di prima qualità, commercialmente perfetto ottenuto da latte di mucca sana e ben nutrita, deve essere di fresca lavorazione, compatto di odore e sapore gradevole, di colore giallognolo naturale, uniforme sia alla superficie che all interno, non deve essere sofisticato con l aggiunta di sostanze estranee o di grassi di qualsiasi natura, non deve essere stato sottoposto ad annacquamento e da rigenerazione, privo quindi di difetti che ne alterino il sapore, l odore e l aspetto. Il burro deve avere una percentuale di grasso tra l 82% e il 90%. YOGURT ALLA FRUTTA Lo yogurt da somministrarsi è da intendersi ottenuto dalla fermentazione del latte, eventualmente corretto ed addizionato di suoi derivati, quale risulta dalla fermentazione di due batteri termofili: lactobacillus bulgaricus e streptococcus thermophilus anche associati con altri fermenti lattici. Le caratteristiche e le proprietà del prodotto, sono legate alla presenza, per tutta la durata di conservazione del preparato, di tali fermenti allo stato vivo ed attivo. Il confezionamento (in vaschette da gr. 125 cad.) ed il trasporto, devono avvenire a norma di legge. ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA La fornitura dovrà essere ripartita nell arco di 12 (dodici) mesi a decorrere dall 1.9.2014 in base alle richieste emesse dall Ente. ART. 4 - CONSEGNE L Ente comunicherà di volta in volta, almeno 2 (due) giorni consecutivi prima della consegna, i tipi e le quantità delle merci che intende ricevere nelle ore e nei giorni prestabiliti. La consegna dovrà essere effettuata franca di ogni rischio e spesa, con mezzi

idonei alla qualità della merce trasportata. La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l esatta indicazione delle quantità e qualità consegnate. ART. 5 - MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all atto delle singole consegne presso la mensa comunale. La fatturazione della merce dovrà avvenire a norma di legge con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture verrà effettuato a mezzo mandato su presentazione di regolari fatture, nel rispetto dei termini di legge. ART. 6 - CONTROLLI QUANTITATIVI E QUALITATIVI La mensa scolastica gestita dall Amministrazione Comunale di Valdagno ha adottato un piano di autocontrollo igienico. L Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di effettuare e far effettuare da tecnici di fiducia controlli a campione al fine di verificare la carica batterica e gli altri parametri igienico sanitari, nonché di verificare la corretta osservanza del legame caldo/freddo nel trasporto delle derrate alimentari da e per il centro di cottura. Il controllo quantitativo e qualitativo verrà effettuato all atto della consegna da un incaricato dell Ente, alla presenza del fornitore o chi per esso. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino dell Ente e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. All atto della consegna potranno essere prelevati, a cura dell Ente, campioni di merce per l accertamento delle caratteristiche richieste. Nel caso di non gradimento di qualche prodotto, l Amministrazione si riserva la facoltà di revoca della fornitura. ART. 7 PENALITA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZE In caso di mancata o ritardata consegna totale o parziale dei prodotti, oppure quando gli stessi venissero riscontrati non corrispondenti ai requisiti richiesti ed accettati nell offerta, il Comune, su proposta dei soggetti preposti ai controlli, ha la facoltà di: a) applicare a carico della Ditta appaltatrice, una sanzione pecuniaria pari al 30% del valore dei prodotti non consegnati o contestati. Nel caso si verificassero tre mancate o irregolari consegne di prodotti, con applicazione della suddetta penale, è facoltà del Comune rescindere il contratto; b) acquisire presso altri fornitori i prodotti non consegnati o contestati, addebitandone all azienda il maggior costo; c) respingere le merci contestate che dovranno essere ritirate senza indugio a spesa e rischio del fornitore, e sostituite immediatamente; in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce rimarrà presso il deposito a disposizione della Ditta senza alcuna responsabilità da parte del Comune, anche per ulteriori deprezzamenti che la merce stessa dovesse subire; d) qualora il fornitore manchi anche ad uno solo degli obblighi assunti,

l Amministrazione avrà la facoltà di risolvere ipso facto il contratto mediante una semplice dichiarazione, intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo. ART. 8 - EVENTI ECCEZIONALI (SCIOPERI) In caso di sciopero del personale dipendente della Ditta, la Ditta stessa dovrà darne comunicazione all Ufficio comunale competente con un preavviso di almeno 48 ore. In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà applicata alla controparte. ART. 9 SUBAPPALTO DEL CONTRATTO Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE La Ditta aggiudicataria dovrà versare all atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto al comma 1 del predetto art. 113, a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle spese che l Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell appaltatore o a causa dell inadempimento dell obbligazione. Resta salvo per l Amministrazione Comunale, l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. ART. 11 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE Per quanto non espressamente previsto nel contratto che sarà stipulato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e ad altre norme che regolano la materia. Nel caso di contestazione sarà competente il Foro di Vicenza.