VADEMECUM IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO



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VADEMECUM IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO. Per esempio: in caso di caduta specificare se il pavimento era sconnesso o bagnato, al fine di evitare il non riconoscimento dell infortunio per rischio generico (quel tipo di rischio che non è collegato all attività lavorativa, ma incombe sulla generalità dei cittadini). In tutti i casi in cui sia necessario il lavoratore infortunato deve essere inviato al Pronto Soccorso che rilascia il primo certificato medico. Tale certificato deve essere inviato al datore di lavoro il quale, se la prognosi comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni, deve presentare denuncia alla sede Inail competente, entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico. (Il datore di lavoro può presentare la denuncia di infortunio via internet, ma deve spedire in seguito il primo certificato medico). In caso di un infortunio lieve, a seguito del quale il lavoratore non si reca al Pronto Soccorso e non abbandona il lavoro, oppure se la prognosi è inferiore a tre giorni (franchigia) il lavoratore deve comunque informare il datore di lavoro anche se quest ultimo non è tenuto a presentare la denuncia all Inail. Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno il datore di lavoro è tenuto a presentare la denuncia all Inail entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.

LA VISITA PRESSO GLI AMBULATORI INAIL Se la prognosi del Pronto Soccorso è uguale o inferiore a tre giorni, ed entro in quella data il lavoratore è in grado di riprendere l attività, non ha bisogno del certificato Inail prima di tornare al lavoro. I portatori di gesso o di tutore sono invitati a presentarsi a visita all Inail dopo la rimozione degli stessi. Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a tre giorni il lavoratore è invitato a presentarsi all Inail per la visita medica due-tre giorni prima della scadenza della prognosi: 1. l Inail rilascerà un cartellino con un successivo appuntamento a visita in caso di continuazione della temporanea e un certificato da consegnare al datore di lavoro; 2. l Inail provvederà alla chiusura della temporanea con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro. L INFORTUNIO IN ITINERE Le procedure da seguire sono le stesse indicate sopra per le altre tipologie di infortunio. Ma può accadere che un infortunio in itinere venga denunciato in ritardo perché il lavoratore, non essendo a conoscenza che l evento subito può essere considerato come infortunio sul lavoro, non informa il datore di lavoro di avere subito un incidente in itinere, ma invia semplicemente un certificato di malattia. In questo caso il datore di lavoro, appena informato del fatto, deve fare denuncia all Inail e, segnalando di essere venuto a conoscenza dell infortunio in ritardo, può evitare le sanzioni economiche. Nel caso in cui il lavoratore si è messo in malattia e ha segnalato in ritardo l infortunio deve presentare all Inail il verbale della P.S. se è stato redatto. L infortunio, se sussistono gli altri requisiti, può essere riconosciuto, ma il lavoratore perde il diritto all indennità di temporanea per i giorni precedenti la segnalazione (mantiene comunque l indennità di malattia se dovuta).

L INFORTUNIO NON DENUNCIATO Possono verificarsi due ipotesi: infortunio non denunciato lavoro regolare: il lavoratore deve presentare denuncia di infortunio all Inail, allegando il certificato medico e prove testimoniali; se la ditta è irreperibile un accertamento ispettivo da parte dell Inail può determinare il riconoscimento dell infortunio. Infortunio non denunciato lavoro nero: immediatamente richiedere gli estremi dei testimoni al fatto e il loro numero di cellulare, e il più presto possibile presentare denuncia all Inail (all attenzione del Capo-area) allegando la documentazione medica, i dati dei testimoni, qualsiasi documento in grado di provare il rapporto di lavoro, copia della denuncia presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro circa la regolarizzazione del rapporto di lavoro. Solo dopo che è stata fatta la segnalazione dell infortunio il lavoratore si può presentare in ambulatorio Inail per aprire il fascicolo medico. LA RICADUTA Le procedure delle ricadute sono gestite in base ad una prassi consolidata, in quanto non c è norma giuridica che le regolamenti. Possono verificarsi i seguenti casi: Dopo la ripresa lavoro l infortunato sta male e torna al Pronto Soccorso. Il certificato del P.S. deve essere inviato sia al datore di lavoro che all Inail ed è importante che sia specificato che si tratta di ricaduta di quell infortunio. Dopo la ripresa lavoro l infortunato segnala al datore di lavoro che non si sente in grado di continuare a lavorare; il datore (e non il medico competente) deve fare richiesta di visita medica all Inail, in quanto è solo l Inail che può decidere di accogliere la ricaduta. In caso di riapertura della temporanea in quanto il lavoratore infortunato, che ha già ripreso l attività, si deve sottoporre ad intervento chirurgico occorre presentare al datore di lavoro e allo sportello dell Inail la prescrizione dell intervento chirurgico e il relativo foglio di ricovero. Al termine dello stesso occorre produrre la cartella clinica. L Inail riconosce la riapertura della temporanea dalla data del ricovero. LA DIAGNOSTICA E LA RIABILITAZIONE Esami diagnostici e terapie riabilitative sono a carico dell Inail solo se prescritte o autorizzate dall Inail medesimo.

L ESENZIONE DAL TICKET Per tutta la durata della temporanea gli esami diagnostici sono esenti da ticket sia che vengano prescritti dall Inail che dal medico curante. Successivamente, se sono riconosciuti postumi permanenti o rendita, sia ha diritto all esenzione parziale riferita alla patologia specifica, da richiedere alla ASL competente, producendo la documentazione Inail che attesti i postumi riconosciuti. L Inail con recente nota del 14 marzo ha precisato che le novità introdotte dalla finanziaria 2007 in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (10 euro su ogni ricetta per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e 25 euro per prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero) non si applicano agli infortunati sul lavoro che, come è noto,. L ASSISTENZA PROTESICA Nei confronti degli infortunati l assistenza protesica nella sua accezione più ampia e la fornitura di presìdi è erogata direttamente dall Inail, a garanzia della tutela differenziata rispetto a quella erogata dal Servizio Sanitario Nazionale. Di recente l Inail ha approvato un nuovo regolamento al fine di migliorare a livello qualitativo e quantitativo la propria offerta di servizi, adeguandola alle richieste provenienti dalle persone disabili. Tra i soggetti destinatari sono compresi anche i titolari di rendita a termine revisionale scaduto, gli invalidi liquidati in capitale ai sensi del T.U.1124/65, i grandi invalidi del lavoro; l erogazione della prestazione può aver luogo anche prima della stabilizzazione dei postumi. L erogazione dell assistenza protesica è subordinata all attivazione della prescrizione e dell autorizzazione da parte dell Inail. La prescrizione medica è sempre necessaria anche per il rinnovo e la manutenzione delle protesi e ausili. Solo in casi di comprovata necessità ed urgenza l assicurato può acquistare il dispositivo tecnico a proprie spese, informando preventivamente l Inail, e poi chiedere il rimborso.

IL COLLOCAMENTO AL LAVORO Il lavoratore disoccupato, invalido del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall Inail può iscriversi al collocamento disabili ai sensi della legge 68/99. L attuale normativa consente l iscrizione anche a orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro. L Inail prevede interventi formativi non solo per i disabili disoccupati con invalidità superiore al 33%, ma anche a favore dei lavoratori infortunati ancora in costanza di rapporto di lavoro, indipendentemente dal grado di invalidità. Ciò consente pertanto di anticipare l intervento dell Istituto per evitare che il lavoratore infortunato perda la propria occupazione. L INDENNITÀ DI TEMPORANEA Il giorno dell infortunio è considerato come giorno lavorato e deve essere interamente retribuito. i successivi tre giorni (carenza) sono retribuiti dal datore di lavoro al 60% della retribuzione giornaliera salvo migliori condizioni previste dai contratti di lavoro. dal quarto al novantesimo giorno spetta l indennità dell Inail pari al 60% della retribuzione giornaliera dal 91 giorno in poi tale indennità è elevata al 75% della stessa retribuzione. In genere i contratti di lavoro prevedono una integrazione salariale a carico del datore di lavoro fino alla copertura del 100% della retribuzione, per periodi variabili in ragione dell anzianità lavorativa. Non esistono limiti alla durata della temporanea erogata dall Inail, che viene chiusa quando le condizioni cliniche sono stabilizzate e il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro. Occorre però fare attenzioni alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto di lavoro (comporto) che possono essere stabilite dai vari contratti di lavoro. L assegno per il nucleo familiare durante la temporanea spetta anche per i giorni di carenza e fino a un massimo di tre mesi. Modalità di erogazione della temporanea: la maggioranza delle aziende provvedono ad anticipare la temporanea al lavoratore per conto Inail (articolo 70 T.U. 1124/65). Nel caso in cui le aziende non si avvalgono di questa facoltà l Inail eroga direttamente la temporanea al lavoratore con cadenza

L INDENNIZZO DEI POSTUMI PERMANENTI Il regime del Testo Unico 1124/65 valido per gli eventi avvenuti prima del 25 luglio 2000 prevede l erogazione di una rendita diretta per i casi di inabilità permanente pari o superiore all 11%. Il regime stabilito dal Dlgs. 38/2000 che introduce la tutela del danno biologico per i casi avvenuti successivamente al 25 luglio 2000 prevede l erogazione di un indennizzo in capitale per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15% e di una rendita diretta per i casi di grado pari o superiore al 16%. LE CURE TERMALI. Le suddette cure, prescritte dal medico di fiducia, sono concedibili dal sanitario dell Inail se ritenute utili al recupero della capacità lavorativa e per prevenire possibili evoluzioni di particolari patologie. Gli oneri relativi alle cure termali gravano sul Servizio Sanitario Nazionale mentre sono di competenza Inail le spese di viaggio e le rette alberghiere. LE QUOTE INTEGRATIVE PER I FAMILIARI Sulle rendite vengono corrisposte le quote per il coniuge e i figli minorenni o maggiorenni se studenti (fino a 21 anni per la scuola media superiore e fino a 26 anni per l università) o inabili. Per avere diritto alle quote è sufficiente la parentela. Non esistono limiti di reddito né obblighi di convivenza. I familiari possono risiedere anche all estero, in paesi non legati con l Italia da convenzioni di sicurezza sociale. Quanto sopra è importante in particolare per i cittadini di paesi extracomunitari che non hanno ancora ricongiunto il proprio nucleo familiare.

LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO Il lavoratore infortunato ha facoltà di presentare domanda di aggravamento entro 10 anni dalla data dell evento o dalla decorrenza dell eventuale rendita. L aggravamento del danno biologico può essere richiesto per una sola volta entro il termine suddetto. L aggravamento della rendita può essere richiesto una volta all anno per i primi quattro anni, poi al settimo e al decimo dalla decorrenza della rendita. INTERVENTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE AZIENDE L Inail finanzia progetti per l abbattimento di barriere architettoniche in azienda è finalizzato a facilitare nuovi inserimenti lavorativi. IN CASO DI NUOVI INFORTUNI Il lavoratore per il quale sono stati riconosciuti postumi permanenti in seguito ad un infortunio sul lavoro, in caso di successivi infortuni potrà sommare i nuovi postumi con quelli già ottenuti e quindi ottenere o rivalutare l indennizzo per danno biologico se il danno complessivo è compreso tra il 6% e il 15% oppure ottenere la rendita se la somma dei danni è pari o superiore al 16%

Quando l'inail non riconosce un infortunio Secondo i dati forniti dall Inail (fonte sito web), al 31/12/2003 il numero degli infortuni denunciati dall istituto ammonta a 881.676 di cui 565.102 regolarmente indennizzati (solo per il settore industria). Una larga parte di questi viene però rifiutata per svariati motivi: in presenza di un rischio generico, figura non tutelata, malattia comune, ecc Ancora oggi sono numerosissimi i casi di infortunio sul lavoro rifiutati dall Inail e non sempre si ha la prontezza di fare ricorso per vedersi riconosciuto l evento che, in assenza di qualsivoglia opposizione, viene definitivamente archiviato oppure, in caso di rifiuto per malattia comune, passato per competenza all Inps. Per contrastare la decisione assunta dall Istituto, si deve predisporre un ricorso di tipo amministrativo da indirizzare alla sede Inail competente. L opposizione deve necessariamente contenere tutti i dati anagrafici ed il preciso riferimento all evento (numero del caso, data dell infortunio, data della reiezione,ecc..) oltre alle motivazioni a sostegno del ricorso medesimo. I termini per la presentazione del ricorso amministrativo. Dalla data di ricevimento del rifiuto del caso, secondo quanto stabilito dall art. 112 del D.P.R. 30/6/1965 n 1124 il termine di prescrizione decorre dalla data dell evento e termina dopo 3 anni. A questi si aggiungono altri 150 giorni di sospensione per l esperimento della fase amministrativa qualora l evento sia stato denunciato. Ne consegue che il ricorso amministrativo deve essere presentato quanto prima perché trascorsi 3 anni e 150 giorni dal verificarsi dell evento (infortunio), l Inail può eccepire l avvenuta prescrizione e rifiutare definitivamente (e con ragione) il caso. Infatti, secondo quanto disposto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n 783/99, per interrompere tale termine è necessario un qualunque atto scritto che manifesti quella specifica volontà. Il ricorso amministrativo (ma anche l interruzione dei termini di prescrizione) può essere presentato anche per silenzio assenso ai sensi dell art. 7 della legge 533/73 quando l istituto non fornisce alcuna risposta entro il termine di almeno 90 giorni dalla denuncia del caso. Per essere certi di non incorrere nei termini prescrizionali dovrà comunque essere esperita l azione giudiziaria preferibilmente entro il termine di cui all art. 112 del T.U. 1124/65. Le motivazioni Le dinamiche scatenanti dell evento infortunistico sono molteplici. Si dovrà fare molta attenzione a ricondurre nell ambito del ricorso quelle motivazioni che sono strettamente connesse all evento lesivo senza disperdersi in superflue considerazioni che rischiano di compromettere il buon esito dell opposizione. Ad esempio, in presenza di un infortunio in itinere si deve necessariamente fare riferimento agli articoli 2 e 210 del Testo Unico oltre all articolo 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 numero 38. Tali

norme statuiscono di fatto in quali casi si accende la copertura Inail e così testualmente recita l articolo 12 del Decreto 38/2000: l assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".) Il Ricorso Poniamo l esempio di un ipotetico infortunio in itinere rifiutato dall Inail in presenza di un incarico specificamente conferito dal datore di lavoro. Nel caso in cui l Inail, non assumendo l incarico della trattazione del caso lo passi all Inps, il ricorso dovrà essere indirizzato anche a quest ultimo ente. Ecco come potrà essere impostato il ricorso: Alla sede Inail di. Il sottoscritto.. (dati anagrafici completi di residenza e codice fiscale) Con riferimento alla Vostra comunicazione del. con la quale si rifiuta il riconoscimento dell infortunio avvenuto in data. Con la motivazione di rischio generico non coperto dall assicurazione contro gli infortuni Con il presente atto il sottoscritto RICORRE avverso il provvedimento in precedenza descritto per le seguenti motivazioni: -) Ai sensi dell articolo 12 del Decreto Legislativo 38/2000 il sottoscritto è titolare di rapporto di lavoro con la ditta.. svolgendo mansioni di.. Il giorno alle ore.., su specifico incarico della ditta e con autorizzazione scritta all utilizzo del proprio automezzo, dovendomi recare presso un cliente per effettuare alcune riparazioni, venivo tamponato riportando lesioni.. Tale intervento è stato espressamente richiesto dal datore di lavoro come da ordine servizio che si allega. Per quanto in precedenza esposto, il sottoscritto chiede che l evento avvenuto in data. Sia riconosciuto e conseguentemente indennizzato da codesto Inail con la valutazione dei postumi permanenti residuati. Distinti saluti. Il Ricorso articolo 7 legge 533/73 Il ricorso ai sensi dell articolo 7 della legge 533/73 deve essere formulato in assenza di qualsiasi decisione adottata dall Istituto in merito alla richiesta di un indennizzo oppure per interrompere i termini di prescrizione. Alla sede Inail di. Il sottoscritto.. (dati anagrafici completi di residenza e codice fiscale) in data. Premesso: 1) ché in data.. ha subito un infortunio sul lavoro riportando postumi indennizzabili di carattere permanente; 2) che non gli è stata erogata l indennità di temporanea prevista per legge essendo oramai ampiamente decorso il termine previsto dall articolo 7 della legge 533/73, chiede la immediata definizione del caso. In presenza di ulteriore inerzia da parte di codesto Istituto, il sottoscritto si riserva di adire le vie legali per il riconoscimento di quanto sopra. Distinti saluti. Gli esempi in precedenza riportati sono stati calibrati per effettuare il ricorso identificando la specifica casistica dell infortunio avvenuto in itinere, adesso regolamentato dall articolo 12 del Decreto Legislativo 38/2000. In presenza di casi diversi da quelli in precedenza descritti si dovrà fare molta attenzione nel riportare le motivazioni. staff@laprevidenza.it Ludovico Adalberto De Grigiis - LaPrevidenza.it