Il software: la tutela d autore Avv. Beatrice Cunegatti Il brevetto di software Dottorato di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell informatica Bologna, 24 novembre 2003 Fonti normative Convenzione di Berna, ratificata in Italia con la L. 20 giugno 1978, n. 399 L. 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, come successivamente integrata e modificata
Fonti normative 14 maggio 1991: Direttiva 91/250/CEE sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore 29 dicembre 1992: D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518: Attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore L oggetto della tutela d autore Art. 1 L. 633/1941: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell autore
Il software: definizione Art. 2, n. 8 L. 633/1941: In particolare sono compresi nella protezione: 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; Componenti ed esclusioni OGGETTO DELLA TUTELA i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi REQUISITO DELLA TUTELA originalità, quale risultato di creazione intellettuale dell autore ESTENSIONE DELLA TUTELA al materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; ESCLUSIONE DALLA TUTELA delle idee e dei principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce
La forma del software CODICE SORGENTE: Il codice scritto utilizzando un linguaggio di programmazione eseguibile mediante un elaboratore ALGORITMO: La sequenza di istruzioni che viene implementata mediante un programma eseguibile INVENZIONE DI SW: Una soluzione che comprende tra i sui componenti un programma per elaboratore Originalità La legge sul diritto d autore contempla un requisito di accesso alla protezione del software situato a un livello di minore rigore rispetto a quanto previsto per il riconoscimento della novità intrinseca del brevetto per invenzione industriale ( ) Ai fini della verifica positiva dei requisiti della tutelabilità del software è rilevante il fatto che esso non rappresenti una mera soluzione standard conosciuta nel settore, non è articolato su scelte necessitate e si configura come il risultato di un apporto personale del suo autore Trib. Milano 1997 In tema di programmi per elaboratore la creatività e originalità consistono nell autonomo sforzo elaborativo del programmatore ed è sufficiente ad integrare detti requisiti che il programma non costituisca la copiatura o la pedissequa imitazione dell opera Pretura Roma, 1988
Utilizzazione economica: titolarità Articolo 12/bis Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro Utilizzazione economica: contenuto speciale Articolo 64/bis a) riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) traduzione, adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione
Utilizzazione economica: eccezioni derogabili Articolo 64/ter. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti: le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. Utilizzazione economica: eccezioni NON derogabili Articolo 64/ter. All utente legittimo non può essere impedito, pena la nullità delle clausole contrattuali pattuite: 2. di effettuare una copia di riserva, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. di osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire.
Utilizzazione economica: eccezioni NON derogabili Articolo 64/quater L'autorizzazione non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma e la traduzione, compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente.