Il software: la tutela d autore



Documenti analoghi
Tecniche Informatiche di ricerca giuridica. Nicolò Ghibellini Università di Ferrara

Diritto d autore e banche di dati

DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 23 aprile relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

Introduzione al diritto d autore

IL SOFTWARE E LA SUA TUTELA

DIRETTIVE. DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

Anatomia di uno smartphone Gli strumenti di tutela reali e contrattuali

Registrazione I soggetti del diritto d autore

Sottoscrizione dell accordo

Ambito della tutela del software I diritti esclusivi sul software Le licenze d uso Le licenze del software libero Le facoltà dell utilizzatore

Il quadro normativo sulla sicurezza informatica

Social Media Management 2015/2016 L utilizzo delle immagini sul web. A cura di Stefano Barricella

Modalità e limiti nella protezione del Software

Documento informatico e firme elettroniche

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

LICENZA D USO di SOFTWARE

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

ACCORDO DI RISERVATEZZA

LA PRIVACY DI QUESTO SITO

La legislazione italiana ed europea sul diritto d'autore. Avv. Pierluigi Perri Cirsfid - Università di Bologna

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

Oggi ho sentito parlare del diritto d autore! Ah si e che cosa è il diritto d autore?

OCCHIO AL DOWNLOAD E UPLOAD!!! DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE TUTELANO ANCHE TE!!! BREVETTO, DIRITTI D AUTORE, MODELLI DI UTILITA

Tecniche Informatiche di ricerca giuridica. Nicolò Ghibellini Università di Ferrara

TUTELA DEL SOFTWARE. C.C.I.A.A. Verona, 16 Marzo, Dr. Reniero & Associati s.r.l. Verona - Milano - Torino

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia?

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB

Il software. E' una serie di istruzioni eseguite dal PC.

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 2 maggio 2012 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 2 maggio 2012 (*)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

PRIVACY POLICY SITO INTERNET

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Scheda approfondita LAVORO A PROGETTO

18, 21 febbraio, 5, 11, 18 marzo 2008

Corso di Informatica

Procedura n. 03 (Ed. 02) TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

Tutela giuridica delle banche di dati

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PRIVACY PER LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB

La firma digitale. Autore: Monica Mascia

GLI ASPETTI GIURIDICI DELL INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Tecniche Informatiche di ricerca giuridica. Nicolò Ghibellini Università di Ferrara

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO WEB

Sei Autore? Premio Creatività 2012

Il diritto d autore nel mondo analogico, digitale e open access

dicembre ver.1.0 Indice

Comune di Ronco Scrivia (Provincia di Genova) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Roma, 01 dicembre 2008

Documento sulla politica di investimento

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Validità legale della cartella clinica informatizzata

COMUNE DI ESCALAPLANO

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO. Provincia di Cremona REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Regio decreto 25 agosto 1940, n (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247)

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Lombardia Informatica S.p.A. Servizio di Posta Elettronica Certificata Web Privacy Policy

Il software, o programma per elaboratore,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMUNE DI PERUGIA PROTOCOLLO D INTESA TRA. della Regione Umbria ai sensi della L. R. Umbria n. 34 del 10 luglio 1987

Prova freno di tipo D dalla cabina di guida per locomotive E414

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA,

Aspetti legali. Tutela legale del software

Art. 81-bis. (Rinvio)

Specifiche dello sviluppo di un progetto software e indicazioni sulla documentazione e sulle modalità di esercizio delle prestazioni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA NAZIONALE

EVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI

Nota della Uilca sul Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri l 1/4/2008 in attuazione della Legge delega 123/2007

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Diritto d'autore L. 633/41

Rapporto Tecnico su installazione del dimostratore

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

Andreani Tributi Srl. Titolare del Trattamento dei Dati. P.Iva Sede: Via Cluentina 33/D Macerata

Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali

RISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004

Settore Attività Economiche - Servizi alle imprese Progetti e Finanziamenti Comunitari U.O. Turismo

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

LA TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE NEL REGOLAMENTO ROMA I

LA FIRMA DIGITALE. Evoluzione della normativa italiana e componenti di base

Nato/a a il Cittadino/a. Residente a in Via nr. Stato. Telefono Pec DICHIARA

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI

FORM CLIENTI / FORNITORI

Transcript:

Il software: la tutela d autore Avv. Beatrice Cunegatti Il brevetto di software Dottorato di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell informatica Bologna, 24 novembre 2003 Fonti normative Convenzione di Berna, ratificata in Italia con la L. 20 giugno 1978, n. 399 L. 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, come successivamente integrata e modificata

Fonti normative 14 maggio 1991: Direttiva 91/250/CEE sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore 29 dicembre 1992: D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518: Attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore L oggetto della tutela d autore Art. 1 L. 633/1941: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell autore

Il software: definizione Art. 2, n. 8 L. 633/1941: In particolare sono compresi nella protezione: 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; Componenti ed esclusioni OGGETTO DELLA TUTELA i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi REQUISITO DELLA TUTELA originalità, quale risultato di creazione intellettuale dell autore ESTENSIONE DELLA TUTELA al materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; ESCLUSIONE DALLA TUTELA delle idee e dei principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce

La forma del software CODICE SORGENTE: Il codice scritto utilizzando un linguaggio di programmazione eseguibile mediante un elaboratore ALGORITMO: La sequenza di istruzioni che viene implementata mediante un programma eseguibile INVENZIONE DI SW: Una soluzione che comprende tra i sui componenti un programma per elaboratore Originalità La legge sul diritto d autore contempla un requisito di accesso alla protezione del software situato a un livello di minore rigore rispetto a quanto previsto per il riconoscimento della novità intrinseca del brevetto per invenzione industriale ( ) Ai fini della verifica positiva dei requisiti della tutelabilità del software è rilevante il fatto che esso non rappresenti una mera soluzione standard conosciuta nel settore, non è articolato su scelte necessitate e si configura come il risultato di un apporto personale del suo autore Trib. Milano 1997 In tema di programmi per elaboratore la creatività e originalità consistono nell autonomo sforzo elaborativo del programmatore ed è sufficiente ad integrare detti requisiti che il programma non costituisca la copiatura o la pedissequa imitazione dell opera Pretura Roma, 1988

Utilizzazione economica: titolarità Articolo 12/bis Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro Utilizzazione economica: contenuto speciale Articolo 64/bis a) riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) traduzione, adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione

Utilizzazione economica: eccezioni derogabili Articolo 64/ter. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti: le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. Utilizzazione economica: eccezioni NON derogabili Articolo 64/ter. All utente legittimo non può essere impedito, pena la nullità delle clausole contrattuali pattuite: 2. di effettuare una copia di riserva, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. di osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire.

Utilizzazione economica: eccezioni NON derogabili Articolo 64/quater L'autorizzazione non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma e la traduzione, compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente.