Prot. n. (VET/07/86072) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamate: la legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate ; la Legge 281 del 14 agosto 1991 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e successive modifiche, che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l ambiente; la Legge Regionale n. 27 del 07/04/2000 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, che, in coerenza con la normativa nazionale soprarichiamata, sostiene la promozione di azioni mirate a combattere atti di crudeltà e maltrattamenti contro gli animali anche attraverso la collaborazione di Enti ed Associazioni a vario titolo interessate; Atteso che: l uccisione di animali selvatici e di animali domestici, quali cani o gatti, attraverso l'uso di esche avvelenate è un reato ai sensi dell art. 544-bis del Codice Penale; tali fatti devono essere denunciati agli Organi competenti, ossia alle Polizie Municipali, alla Polizia Provinciale o al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente, oppure ai Carabinieri o alla Polizia di Stato; Rilevata la necessità, ai fini di salvaguardia del patrimonio animalistico e tutela della salute pubblica, di rendere maggiormente incisiva l attività di prevenzione già 1
svolta dalle Province, dai Servizi Veterinari delle Aziende USL e dalle Associazioni animaliste e zoofile, promuovendo e sostenendo uno specifico programma mirato allo studio ed alla predisposizione di interventi coordinati volti alla lotta contro l uso di esche avvelenate su tutto il territorio regionale, coinvolgendo anche gli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Emilia-Romagna, l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna, il Corpo Forestale dello Stato, le Associazioni per la tutela degli animali, le Associazioni dei Cacciatori, le Associazioni dei Tartufai; Ritenuto dunque di dover dare corso a tale specifico programma al fine di perseguire i seguenti obiettivi: una conoscenza approfondita della reale diffusione e incidenza del fenomeno attraverso un monitoraggio del territorio; una maggiore sorveglianza del territorio per prevenire o scoprire eventuali comportamenti illeciti; una forte sensibilizzazione di tutti i cittadini e in particolare delle categorie maggiormente interessate, in ordine al rispetto degli animali selvatici e domestici; Ritenuto pertanto che, per realizzare tali obiettivi relativi alla tutela della salute pubblica in generale e degli animali domestici e selvatici in particolare, occorre prevedere la istituzione di una Commissione regionale per la lotta agli avvelenamenti degli animali con il compito di: 1. individuare percorsi operativi differenziati, in relazione alla presenza di bocconi avvelenati e/o di animali deceduti per sospetto avvelenamento; 2. definire modalità di coordinamento nelle attività di vigilanza, indagine e repressione del fenomeno per la mappatura delle aree interessate; 3. determinare criteri per la selezione dei campioni da sottoporre a esame di laboratorio ai fini della mappatura dei ritrovamenti; 4. costruire un piano di informazione volto a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative al benessere animale; 5. trasmettere gli esiti del lavoro svolto con 2
particolare riferimento ai percorsi operativi da attivare agli operatori degli Enti coinvolti, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti, delle Associazioni per la tutela degli animali, delle Associazioni dei Cacciatori, delle Associazioni dei Tartufai, delle Polizie Provinciali. Ritenuto di demandare a successivo atto del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la costituzione della Commissione in esame, fermo restando che ad essa partecipano: l Assessore alle Politiche per la Salute o suo delegato che la presiede; due collaboratori del Servizio veterinario della Direzione generale sanità di cui uno con funzioni di segreteria; un collaboratore dell Assessorato all Agricoltura; due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali designati dalla Cabina di Regia Regione e Enti Locali; un rappresentante del coordinamento regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Emilia Romagna; un rappresentante dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna; un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; tre rappresentanti indicati dalle Associazioni animaliste e zoofile; un rappresentante delle Associazioni di Tartufai; due rappresentanti delle Associazioni Venatorie; Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali Dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2005; Su proposta dell'assessore alle Politiche per la Salute 3
A voti unanimi e palesi D E L I B E R A 1. di istituire, per quanto esposto in premessa, la Commissione regionale per la lotta agli avvelenamenti degli animali con gli obiettivi ed i compiti nella medesima premessa esplicitati; 2. di stabilire che detta Commissione sia presieduta dall Assessore alle Politiche per la Salute o suo delegato e che ad essa partecipino: due collaboratori del Servizio veterinario della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali, di cui uno con funzioni di segreteria; un collaboratore della Direzione Generale dell Assessorato all Agricoltura; due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali designati dalla Cabina di Regia Regione e Enti Locali; un rappresentante del coordinamento regionale degli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Emilia Romagna; un rappresentante dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna; un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; tre rappresentanti indicati dalle Associazioni animaliste e zoofile; un rappresentante delle associazioni di tartufai; due rappresentanti delle Associazioni venatorie; 3. di stabilire inoltre che la Commissione concluderà i lavori il 31 dicembre 2008, presentando una relazione sulla attività svolta con particolare riferimento alle proposte di intervento elaborate; 4. di stabilire infine che la istituzione della Commissione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale; 4
5. di rinviare a specifica determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la nomina dei componenti e la definizione delle modalità di funzionamento della medesima. 5