Marco Ansaldi - Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO SEGUICI SU www.marcoansaldicommercialista.it www.antonellabolla.it 12.03.2013 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2013 IL MODELLO 730/2013 Il modello 730/2013 è composto dal frontespizio da compilare con la scheda anagrafica e 8 quadri a cui segue la firma della dichiarazione. QUADRO A: Redditi dei terreni; QUADRO B: Redditi dei fabbricati; QUADRO C : Redditi di lavoro dipendente e di pensione e simili; QUADRO D: : Altri redditi (esempio redditi di capitale o di lavoro autonomo); QUADRO E: : Oneri spese detraibili e oneri deducibili; QUADRO F: : Acconti, ritenute, eccedenze di versamento delle dichiarazioni precedenti; QUADRO G: Crediti d imposta; QUADRO I: : IMU. QUALI SONO LE NOVITÀ DEL 730/2013 La novità principale sarà l IMU quindi: non saranno dovuti Irpef e relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati e sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito (sostituiti dall IMU); saranno dovuti Irpef e relativi addizionali qualora l immobile sia esente dall IMU. Altre novità: il reddito dei fabbricati, che presentano un interesse storico o artistico,, concessi in locazione, è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale (rivalutata del 5% e ridotta del 50%) e il canone di locazione (decurtato del 35%). Nel quadro B la rendita catastale dei suddetti fabbricati va indicata nella misura ridotta del 50%; 1
se l immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B (redditi dei fabbricati) va indicato il codice 11 (locazione in regime di libero mercato) o il codice 12 (locazione a canone concordato ); i redditi di lavoro dipendente svolto all estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno menzionati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dalla riga C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va indicato l ammontare totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente. Per l anno 2012 chi presta l assistenza fiscale terrà conto solo della parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il computo dell acconto Irpef per il 2013 verrà esaminato l ammontare totale del reddito percepito; ai fini delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26/06/12 al 30/06/13 la detrazione d imposta sale al 50% per un massimo di spesa di 96.000 euro. La stessa deduzione sarà applicata agli interventi per la ricostruzione o il ripristino dell immobile danneggiato, a causa di eventi calamitosi (deve essere stato dichiarato lo stato di emergenza); è prorogata al 30/06/13 la deduzione del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e viene estesa alla spesa per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con quello a pompa di calore funzionale alla produzione di acqua calda sanitaria; è possibile destinare l otto per mille dell Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia; sono detraibili dal reddito complessivo, esclusivamente per la parte eccedente i 40 euro, i contributi sanitari obbligatori per l assistenza erogata nell ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. DOVE E A CHI PRESENTARE IL 730 Sarà possibile presentare il 730 al proprio datore di lavoro sempre che questo sabbia comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale altrimenti è possibile presentarsi ad un CAF portando la documentazione per il 730 oppure servendovi si un professionista abilitato alla professione come i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro. QUANDO SI PRESENTA IL 730: LA CADENZA PER LA PRESENTAZIONE La scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata per il 30 aprile per l assistenza fiscale prestata dal proprio datore di lavoro, oppure entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a al un professionista abilitato. Per coloro che si sono avvalgono del datore di lavoro la liquidazione ed il pagamento delle imposte avverrà nella busta paga del mese di luglio a titolo di saldo Irpef e primo acconto per l anno successivo, delle addizionali regionale e comunale all IRPEF; per i titolari di redditi di pensione invece il pagamento avverrà nel mese di agosto o settembre. 2
COME RISPARMIARE SULLE TASSE E PAGARNE DI MENO: DEDUZIONI E DETRAZIONI Proponiamo di seguito una sintesi delle principali spese che danno diritto alle detrazioni e deduzioni d imposta maggiormente ricorrenti mentre rimaniamo a disposizione per la valutazione dei singoli casi specifici. Spese mediche incluse quelle per famigliari a carico (per visite, cure, ricette mediche, prescrizioni farmaceutiche, ecc...). Spese relative all acquisto o all affitto di attrezzature sanitarie (occhiali da vista e lenti a contatto, protesi oculistiche e dentarie, apparecchi auditivi o di ortopedia). Spese per veicoli e mezzi necessari per la deambulazione dei soggetti con difficoltà motoria e spese per sussidi tecnici ed informatici per i portatori di handicap. Interessi passivi su mutuo ipotecario (fino a 4.000 euro) per l acquisto o la ristrutturazione dell abitazione principale (presentare copia atto mutuo e di acquisto). Quietanze di pagamento polizze caso vita, infortuni, morte e invalidità permanente. Ricevute per tasse scolastiche ed universitarie proprie e/o dei familiari a carico. Spese funebri sostenute per familiari. Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici, Onlus e società sportive dilettantistiche. Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose: ricevute relative e/o quietanze. Spese veterinarie sostenute per animali domestici. Spese sostenute dai genitori per le rette di frequenza degli asili nido dei propri figli. Spese sostenute dai giovani, dai 5 ai 18 anni di età, per l iscrizione annuale o per l abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ecc Spese per l intermediazione immobiliare sostenute in occasione dell acquisto o della vendita di immobili; Spese sostenute dagli studenti universitari per il pagamento dei canoni di affitto. Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei famigliari a carico. Spese per gli interventi di recupero edilizio le quali spetta la detrazione del 41%-36% (o 50%) Spese sostenute per interventi sugli immobili volti ad ottenere un risparmio energetico (55%). 3
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (SSN su assicurazione R.C. auto). Contributi pagati per Colf, badanti e Baby Sitter (quota a carico del datore lavoro). Eventuali assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato (come da sentenza da produrre insieme al codice fiscale del coniuge stesso). Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali. Canoni di locazione per contratti di affitto dell abitazione principale (Legge 431/98). Somme corrisposte dall impresa che hanno contribuito ad aumento la produttività e l efficienza aziendale (straordinari, premi produzione, ) e che pertanto consentono la detassazione dell Irpef al 10% (se non già detassate dal datore di lavoro). CHI È ESONERATO DALLA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL 730 Esistono tanti casi di esonero dalla compilazione del 730; di seguito ne elenchiamo alcuni dei più frequenti: 1) i lavoratori dipendenti e pensionati che non hanno altri redditi oltre all eventuale abitazione principale; 2) in presenza di più CUD (più rapporti di lavoro nel corso dell anno) nel caso in cui sia stato chiesto all ultimo datore di lavoro di effettuare il conguaglio di fine anno in busta paga; 3) non è necessario compilare il 730 anche se si è ricevuto redditi esenti da imposta; per fare un esempio tali redditi possono essere quelli erogati a titolo di borse di studio, rendite Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, pensioni di guerra, pensioni dei militari di leva, alcuni redditi di pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi, pensioni sociali o come anche redditi soggetti ad imposta sostituiva come i proventi derivanti dal possesso di BOT, CCT, CTZ e altre oppure redditi che sono stati oggetto di ritenuta alla fonte a titolo di imposta come gli interessi attivi maturati su conto corrente e che sono già soggetti al ritenuta del 27,50% (dal 2012 diventa del 20%); 4) non è necessario compilare il 730 nel caso di percezione di redditi che hanno subito la tassazione alla fonte a titolo di imposta; 5) esistono poi anche dei casi di esonero per livelli di reddito minimo non raggiunto e alla presenza di alcune condizioni tali per cui il legislatore permette l esonero dalla compilazione del 730 ed è il caso di lavoratori dipendente o redditi assimilati (anche più lavori) o pensionati che lavorano per tutti i 365 giorni e non raggiungono un reddito di 8.000 euro annui al netto dell abitazione principale. Il 4
reddito dell abitazione principale infatti non concorre alla determinazione del reddito imponibile per cui il limite di reddito non dovrà prenderlo in considerazione; nel caso di presenza della pensione il limite scende a 7.500 (e risale a 7.750 per gli over 75 anni di età) e 185,92 euro per i terreni; 6) anche mogli (o mariti) che percepiscono un assegno dell ex coniuge familiare (esclusivamente l assegno di mantenimento della moglie ed escludendo quello destinato ai figli) sempre che sia inferiore a 7.500 euro l anno, sono esonerati dalla presentazione del modello 730; 7) non procedono alla compilazione i soggetti che percepiscono un reddito la cui detrazione non è rapportata al periodo di lavoro come i redditi diversi come per esempio da prestazione occasionale che subiscono una ritenuta secca e che se inferiore a 4.800 euro potranno non compilare il 730; 8) non sono tenuti a presentare il 730 i percettori di compensi per attività sportive dilettantistiche che se inferiori ai 28.158,28 non determineranno l obbligo alla compilazione del 730 per la dichiarazione dei redditi annuale; 9) sono esonerati anche coloro che hanno esclusivamente un reddito derivante dal possesso di redditi di terreni e fabbricati per un importo non superiore a 500 euro annui ricomprendendo in questo caso anche il reddito prodotto dall abitazione principale (rendita catastale); 10) saranno esonerati anche coloro i quali seppur in possesso di un reddito superiore alle cifre sopra riportate hanno una imposta lorda inferiore ai 10,33 euro che si ottiene calcolando il reddito percepito meno le detrazioni per carichi di famiglia, meno le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi meno le ritenute subite nel corso del periodo di imposta. 5