Codice Deontologico del Revisore Contabile



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Codice Deontologico del Revisore Contabile Premessa Il presente codice costituisce il complesso dei doveri cui deve attenersi il Revisore Contabile aderente alla Libera Associazione Istituto Nazionale Revisori Contabili, in sigla I.N.R.C., nell esercizio della libera professione. La redazione del presente codice è stata elaborata Comitato di Presidenza dell I.N.R.C. Il codice è suscettibile di ulteriori integrazioni in quanto la norma deontologica è condizionata da multiformi aspetti del caso concreto ed è soggetta ad una continua evoluzione. Il codice si compone di due parti: la prima attinente i principi generali e la seconda attinente le norme deontologiche fondamentali, ivi comprese le norme specifiche tecniche ed etiche che il Revisore Contabile deve rispettare nello svolgimento della propria funzione sociale. INRC Istituto Nazionale Revisori Contabili - Via Zuretti, 39-20125 Milano - Tel. 02.669.84.967 Fax 02.700.38.329 - E-mail: segreteria@revisori.it - www.revisori.it

Parte prima Condotta, principi e doveri generali Il ruolo del Revisore Contabile è essenzialmente privato anche se le conseguenze del suo operare si manifestano nella sfera del pubblico interesse. Egli deve esercitare in piena indipendenza ed autonomia utilizzando, in senso compiuto e nel rispetto delle norme vigenti, le proprie conoscenze e la capacità di giudizio che gli derivano dalla preparazione professionale e dalla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e situazioni. Le prestazioni che egli svolge devono tendere al soddisfacimento degli obbiettivi che il cliente intende conseguire, ma deve essere rifiutato qualunque incarico teso a violare la norma di legge o a ledere, in forma fraudolenta, legittimi interessi di terzi. Nell esercizio della professione il Revisore Contabile deve ispirarsi a principi di massima riservatezza evitando nel modo più assoluto di utilizzare o divulgare notizie o informazioni acquisite nell ambito o in conseguenza di un incarico. Egli deve sviluppare al massimo il livello della propria preparazione professionale attraverso un costante processo formativo, avendo quale obbiettivo primario la specializzazione nel settore del diritto tributario, del diritto commerciale, della finanza e del lavoro. 2

Parte seconda Norme deontologiche a) Rapporti tra il Revisore Contabile ed il cliente Art. 1. Al Revisore Contabile si richiedono probità e decoro nell esercizio della professione che deve essere improntata a diligenza, correttezza e discrezione verso il cliente. Art. 2. Una volta accettato l incarico, la posizione personale e la situazione patrimoniale del cliente non devono influenzare minimamente la condotta del Revisore Contabile. Art. 3. Nell espletamento dell incarico, il Revisore Contabile deve evitare di dare al cliente preventive garanzie di successo, mentre deve sempre operare al meglio delle proprie capacità e conoscenze. Art. 4. Il Revisore Contabile quantificare i propri onorari con onestà e obiettività facendo riferimento, per quanto compatibile, ad una tariffa professionale vigente. La notula deve essere formulata in modo da consentire al cliente l individuazione del tipo di prestazione ed il corrispondente onorario conteggiato. Art. 5. Nell espletamento dell incarico professionale, il Revisore Contabile avrà cura di puntualizzare al cliente portata e limiti dell incarico. Nel corso del mandato dovrà fornire spontanei e periodici ragguagli in ordine allo stato della pratica. In ogni caso dovrà sempre esplicitare con chiarezza tutte le notizie che vengono richieste dal cliente al quale dovrà rendere conto anche delle eventuali somme ricevute in deposito. 3

Art. 6. L esercizio della professione deve essere uniformato a principi di assoluta qualità ed eccellenza. In tal senso devono essere evitati scadimenti dovuti all eccessivo lavoro od alla non approfondita conoscenza della specifica materia. Richiesto di un parere, verbale o scritto, il Revisore Contabile deve evitare la genericità della risposta e, pur evidenziando gli elementi di eventuale obbiettiva incertezza, deve esprimerlo in termini chiari e privi di ogni ambiguità. Art. 7. Il Revisore Contabile avrà cura che i propri dipendenti e/o collaboratori adeguino il loro comportamento professionale alle norme contenute nella presente disciplina. Art. 8. Il Revisore Contabile deve presentare la sua figura professionale usando i titoli che gli competono, senza abusi o compiacimenti inopportuni. Egli non deve mai dimenticare che il cliente lo individua e gli affida l incarico in piena fiducia sulla scorta di valutazioni personali che, se non prescindono dal livello di qualificazione certificata, non escludono altri e diversi elementi attitudinali dei quali ciascun professionista è portatore. Art. 9. Se nell esercizio della professione il Revisore Contabile si trova nella necessità di rinunciare al mandato deve darne comunicazione al cliente motivandone le ragioni e precisando i modi ed i termini della conclusione del rapporto. Egli deve comunque comportarsi in modo tale da non pregiudicare gli interessi dello stesso. 4

b) Rapporti tra il Revisore Contabile ed i colleghi Art. 10. Al Revisore Contabile si richiede senso di solidarietà verso i colleghi. Egli deve sempre astenersi dall esprimere apprezzamenti sull attività professionale di un collega. Art. 11. Il Revisore Contabile deve assumere comportamenti nei confronti dei colleghi, anche se appartenenti ad altri albi o ruoli od elenchi, tali da favorire il dialogo e la collaborazione. L aspetto competitivo deve essere mantenuto entro limiti costruttivi e non deve mai degenerare. In tale ottica deve evitarsi il ricorso a mezzi illeciti (e contrari alla morale) per acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti. Parimenti non è consentito l uso di mezzi pubblicitari se non limitatamente a comunicazione di portata generale che abbiano valore o significato di pubblico interesse. Art. 12. Nel caso di acquisizione di clientela proveniente da altro Revisore Contabile egli non può assumere l incarico, qualora sia a conoscenza che sussistono pendenze di ordine economico a danno dello stesso e in tale caso subordinare la propria disponibilità alla preventiva definizione dei rapporti pendenti, nessuno escluso. Art. 13. Il Revisore Contabile che ricopra cariche pubbliche o comunque svolga funzioni di prestigio deve evitare di utilizzare la propria posizione per procurarsi clientela. Art. 14. Il Revisore Contabile che intende promuovere azione disciplinare o legale nei confronti di un collega deve darne preventiva comunicazione al Comitato di Presidenza del Consiglio Nazionale al fine di consentire un tentativo di bonario componimento. Di seguito darà corso alla procedura prevista dallo statuto per quanto attiene gli aspetti associativi o altrimenti per quelli che ne esulano. 5

c) Rapporti tra il Revisore Contabile e terzi Art. 15. Nei rapporti con la controparte, sia essa di natura privata che pubblica ed in principale modo nei contatti e confronti con i funzionari, gli impiegati ed i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Revisore Contabile deve comportarsi con dignità e cortesia, evitando ogni manifestazione di adulazione o di servilismo. c) Rapporti tra il Revisore Contabile e l Associazione Art. 16. Il Revisore Contabile s impegna a favorire lo spirito associativo ed a non deneegare la propria personale disponibilità a favore delliistituto Nazionale Revisori Contabili, rispettando ed imponendo l applicazione dello Statuto Sociale. Giugno 2004 6