ART. 8 ART. 9 ART. 10



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REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO-DONNA E MESTIERI AFFINI (Approvato dal Consiglio Comunale conn deliberazione N. 55 del 20.11.2001) ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative o in qualsiasi altra forma di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con la legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata con la legge 23 dicembre 1970 n. 1142 e con la legge 4 gennaio 1990, n. 1.= ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1, occorre l'autorizzazione amministrativa rilasciata dall'amministrazione Comunale, previa certificazione sanitaria, rilasciata dall A.U.S.L., circa l'igiene dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili.= ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La richiesta di autorizzazione va presentata al Sindaco, in carta libera, e deve contenere: 1) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa; 2) l'ubicazione precisa del locale da adibire all'attività. Alla domanda va allegato: 1) Certificato della Commissione Provinciale per l'artigianato, attestante la qualifica professionale o titolo equipollente; 2) Certificazione sanitaria relativa all'idoneità igienica dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili; 3) Copia del libretto sanitario personale; 4) Planimetria del locale da adibire all attività con relativa destinazione d uso ed agibilità. E FATTO OBBLIGO, A CORREDO DELLA PRATICA, DI PRESENTARE NON APPENA OTTENUTA, LA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443.= ART. 4 ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato: - al compimento della maggiore età del richiedente; - all'accertamento della qualifica professionale;

- al possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti dalla legge n. 443/85. (Tale accertamento non è richiesto se il richiedente risulta, sulla base del certificato esibito, già iscritto in un Albo provinciale delle imprese artigiane); O alla regolare costituzione della società, in caso di forma societaria o cooperativa; - ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività; - all'accertamento dei requisiti tecnici dei locali, sanciti con certificato dell'ufficio tecnico comunale; - all'accertamento, previa informativa del Comando di Polizia Municipale, che l'esercizio rientri nel limite degli esercizi consentiti e che sia ubicato alla distanza prescritta dagli esercizi già esistenti.= ART. 5 NUMERO DEGLI ESERCIZI IN RELAZIONE AI RESIDENTI Il numero degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, non deve superare, fra esercizi già preesistenti e densità di popolazione, il seguente rapporto: - Attività di Barbiere................... 1/500; - Attività di Parrucchiere uomo-donna.....1/600; - Mestieri affini...................... 1/1500. Il rilascio di nuove autorizzazioni potrà essere, a giudizio dell'amministrazione Comunale, temporaneamente bloccato nel caso in cui il predetto rapporto risulti turbato, sentite le Organizzazioni di Categoria.= ART. 6 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI - DISTANZA La distanza minima fra il nuovo esercizio ed il più vicino già autorizzato è stabilita in mt. 100, misurata per il corso più breve. Nessun vincolo di distanza è richiesto nella zona centrale del territorio comunale che è delimitata dalle seguenti vie: Cairoli - Fontana - Maria Cristina di Savoia - Regina Margherita e De Castris, precisando che le stesse sono parte integrante della zona individuata. Gli esercizi e le attività contemplate in questo regolamento, dovranno avere l'accesso diretto dalla via e non comunicare con locali adibiti ad altre attività. Gli esercizi possono essere autorizzati presso l'abitazione del titolare, previ i controlli e gli accertamenti dei requisiti contemplati all'art. 4. ART. 7 AUTORIZZAZIONE IN CASO DI CESSIONE-LOCAZIONE DEI LOCALI DI ESERCIZIO L'autorizzazione è strettamente personale, per cui in caso di cessione o vendita valgono le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo anche in mancanza di uno dei

requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 443/85, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, cosicché con il presente regolamento, gli eredi del titolare dell'autorizzazione possono continuare l'attività per il periodo suddetto. ART. 8 TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ESERCIZIO E DELLA TITOLARIETA' Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare il trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale. Analogamente dovranno richiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esistenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere, parrucchiere uomodonna e mestieri affini. ART. 9 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIMENTO DI SEDE O DI SUBINGRESSO La domanda, in carta libera, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà contenere oltre ai dati indicati all'art. 3, in quanto non siano agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative certificazioni sanitarie e tecniche. Il subingresso a ditte già esistente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, sarà definito qualora il subentrante dimostri di possedere tutti i requisiti personali prescritti. ART. 10 DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - RICORSO Il diniego del rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 29 giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto. ART. 11 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI I locali destinati all'esercizio di barbiere, parrucchiere uomo-donna e mestieri affini debbono essere conformi a quanto stabilito nelle norme contenute nel Regolamento di Igiene Comunale. I locali destinati all'attività di Estetista devono essere separati da quelli dove si svolgono altre attività. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare, uno per ogni posto di lavoro, ed acqua corrente potabile, calda e fredda per l'uso diretto ai clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite. tali lavabo devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto. I sedili di lavoro devono essere distanziati l'uno all'altro di almeno mt. 1,50, misurati dal baricentro dei sedili stessi ed essere rivestiti di materiale lavabile, così pure le sedie di attesa.

Nei locali privi di acquedotto, può essere riconosciuta, a parere del competente servizio della A.U.S.L., l'idoneità igienica degli stessi, purché sia sempre assicurata una provvista di acqua potabile in quantità sufficiente ad assicurare l'esercizio igienico dell'attività ed un idoneo smaltimento delle acque di rifiuto. ART. 12 ARREDAMENTO - ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI Tutti gli esercizi relativi alle attività del presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di un contenitore idoneo alla raccolta giornaliera dei rifiuti. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde essere ricambiata ad ogni servizio, mentre la quantità dei rasoi, forbici, pennelli ed accessori deve essere rapportata in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavabi. Ogni esercizio è tenuto a dotarsi di una cassetta per il pronto soccorso. ART. 13 CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque abilitato ed adibito nell'esercizio deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente servizio A.U.S.L., dal quale risulti l'immunità da malattie infettive e diffusive. I libretti di idoneità sanitaria del suddetto personale devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'esercizio ed essere esibiti qualvolta il personale di vigilanza ne faccia richiesta. Detti libretti sono soggetti a rinnovo annuale, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura della A.U.S.L. di competenza. ART. 14 CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA' Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo e la responsabilità di osservare le seguenti norme igieniche, anche se l'applicazione è a cura del personale dipendente: - l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti nella massima pulizia e devono essere disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti o approvati dalla competente A.U.S.L.; - le attrezzature taglienti (rasoi ed altri ferri) devono essere tenuti accuratamente puliti e prima dell'uso devono essere sempre sterilizzati mediante apparecchiature idonee regolarmente omologate. E' obbligatorio l'utilizzo esclusivo di lame da barba monouso; - dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente e la superficie rasata dovrà essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati idonei alla disinfezione; - l'uso del talco deve essere effettuato solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo di polverizzatori; - è fatto divieto assoluto di preparati essiccatori;

- dopo ogni servizio tutte le attrezzature occorrenti per l'attività devono essere accuratamente lavate e disinfettate; - le tinture, fissativi o altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute delle persone e dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.6.1996 e successive modifiche; - se il servizio verrà effettuato presso il domicilio del cliente, le attrezzature dovranno essere riposte in valigetta onde consentire la salvaguardia delle norme igieniche sopra descritte; - è d'obbligo procedere ad abbondanti areazioni dell'ambiente subito dopo l'utilizzo di prodotti o solventi che possono risultare fastidiosi o nocivi; - l'esercente è tenuto a segnalare alla competente A.U.S.L. casi di focolai, anche sospetti, di malattie infettive delle quali ne sia venuto a conoscenza e di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.= ART. 15 USO DI GUANTI PER TRATTAMENTI SPECIALI E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici o altro materiale tossico, di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938. Durante il maneggio di preparati per il sistema di "permanente a freddo" è fatto divieto assoluto di preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati, il cui contenuto non deve comunque superare il 6%.= ART. 16 TERMINI PER LA RICHIESTA DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE PER GLI ESERCIZI GIA' IN ATTO ED OBBLIGHI AL PERSONALE Le imprese che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna e mestieri affini sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art. 2, da concedersi loro senza subordinazione o condizione di sorta, eccettuati i requisiti igienici e quelli previsti dalla legge n. 443/85. Il personale che presta servizio nei succitati esercizi dovrà ottemperare, sempre nei termini di cui sopra, al disposto dell'art.13. Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunale. ART. 17 TERMINE PER LA SISTEMAZIONE LOCALI GIA' ADIBITI AD ESERCIZIO Qualora il locale adibito ad esercizio di barbiere, parrucchiere uomo-donna o mestiere affine non risponde alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 11, ma possa essere, mediante opportuni lavori stabiliti dall'ufficio di igiene competente, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà all'impresa un congruo termine che in ogni caso non dovrà superare i 30 giorni, per l'esecuzione dei lavori o l'approvvigionamento delle suppellettili prescritte.

ART. 18 OBBLIGO DI TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO IN LOCALI IDONEI Qualora il locale precedentemente adibito ad esercizio trovasi in condizioni tali da non poter essere suscettibile di una sistemazione in ordine ai requisiti igienico-sanitari, il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine debitamente notificato, non superiore a mesi sei dalla data di accertamento di idoneità dei locali, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche, salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali precedenti al regolamento, nel qual caso il Sindaco potrà concedere, a richiesta dell'interessato, una proroga che in ogni caso non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.= ART. 19 DIFFIDA E CHIUSURA ESERCIZIO PER INADEMPIENZA AGLI ARTT. 16-17 - 18 Le imprese attualmente esercenti che nel termine loro assegnato per l'esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale a norma degli artt. 16-17 - 18, non abbiano ottemperato a quanto prescritto, saranno diffidate a chiudere l'esercizio stesso e qualora non vi provvedano, denunciate all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P..= ART. 20 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere uomo-donna e mestieri affini, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni indicate negli articoli dall'11 al 19 compreso. ART. 21 TARIFFE ED ORARI Gli esercizi di barbiere, parrucchiere uomo-donna e mestieri affini debbono esporre al pubblico le tariffe in modo ben visibile, e debbono osservare l'orario di apertura e chiusura stabilito dall'autorità comunale, sentite le organizzazioni di categoria. L'inosservanza delle condizioni anzidette, sarà punita ai sensi del seguente art. 22. ART. 22 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di. 50.000 ad un massimo di. 3.000.000. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione al trasgressore, presso gli uffici della Polizia Municipale o tramite conto corrente postale intestato a Polizia Municipale - Comune di Salice Salentino, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura. Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.= ART. 23 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio Comunale ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.=