LA PROBLEMATICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E IL RUOLO DEL GEOLOGO. Relatore ALDO CANZIANI geologo

Documenti analoghi
LA CODIFICA DEI RIFIUTI CER 2002

Classificazione e catalogazione

IL RECUPERO DEI GESSI NEI RIPRISTINI AMBIENTALI ASPETTI NORMATIVI

Ivano Bosi, Direzione QHSE Gruppo Marazzato. Alessandria, 08/07/15. Associazione Piccole e Medie industrie delle Provincie di Novara, VCO e Vercelli

- PROGETTO DEFINITIVO -

Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

Condizioni per escludere le TRS dal regime dei rifiuti

CODICI C.E.R. QUANTITA RIFIUTI NON PERICOLOSI QUANTITA COMPLESSIVA ANNUALE: t/anno

1. Dati generali dell intervento

CONFINDUSTRIA VICENZA LA GESTIONE DEI RESIDUI DI PRODUZIONE

Paola Ficco. Roma, 23 marzo 2011

Terre e rocce da scavo: riferimenti normativi, procedure e applicazioni pratiche:

INDAGINI GEOLOGICHE s.r.l.

delle terre e rocce da scavo: norme e procedure per il loro riutilizzo Giuseppe Liuzzi Assessorato Ambiente Provincia di Reggio Emilia

CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 art. 48 comma 6)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI. Gestione dei Rifiuti. Assegnare un codice CER ad un rifiuto speciale

TABELLA 2: RIFIUTI DA GESTIRE PREVIA NUOVA AUTORIZZAZIONE

Appiccamento fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006, n. 152

Tipologia di cantieri

Rifiuti, sottoprodotti, End-of-waste

TERRE E ROCCE DA SCAVO RIFIUTO O NON RIFIUTO?

SOTTOPRODOTTI Quando gli scarti non sono rifiuti? Analisi operativa dopo il DM 264/16

Decreto Legislativo n. 4 del Novità nella gestione dei rifiuti speciali.

Il ciclo dei Rifiuti Speciali in Toscana al Dati di sintesi

Valeria Frittelloni, ISPRA. La Gestione delle Terre e Rocce da Scavo 20 settembre

Bonifiche nei siti produttivi: aspetti critici

ALLEGATO C. Linee guida e indicazioni operative per l utilizzo di limi provenienti dalla lavorazione di marmi e pietre e di terre e rocce da scavo

ALLEGATO 9 Lista CER base di gara

LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

ALLEGATO A RIFIUTI NON PERICOLOSI

Allegato A al Decreto n. 61 del pag. 1/6

Area Ambiente e Territorio. Avv. Maria Adele Prosperoni

DOCUMENTINEWS. Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Art. 186 Terre e rocce da scavo

Appendice I. Rifiuti autorizzati in ingresso all impianto, quantità (t/anno) e operazioni di gestione. Carta e cartone

COMUNE DI SALMOUR Provincia di Cuneo

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. (Aggiornamenti introdotti dalla Legge di Conversione n.

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Decreto legislativo 117/2008 Rifiuti prodotti nelle industrie estrattive

LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

THESIS AMBIENTE srl RIFIUTI URBANI. Principi generali

terreno limoso e limoso argilloso debolmente sabbioso

RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA Codice CER. Descrizione

Tabella codici CER, operazioni di recupero R13

p_vr.p_vr.registro UFFICIALE

PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DELLA L.R.26/03 RIFIUTI SPECIALI: PRODUZIONE E GESTIONE IN AMBITO PROVINCIALE

La normativa in materia di terre e rocce da scavo è stata oggetto negli ultimi anni di molteplici modifiche.

L attività di polizia in materia di rifiuti

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci e

GUIDAPERUNACORRETTACLASSIFICAZIONEDEIRIFIUTISPECIALI

Workshop W LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO.

PRESENTAZIONE AZIENDALE

Allegato C al Decreto n. 93 del pag. 1/9

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 13/06/2016 n. 973 Settore IV Area Rifiuti e suolo Rifiuti e suolo - Gestione rifiuti OGGETTO: D.LGS. 152

ALLEGATOA2 alla Dgr n. 940 del 22 giugno 2016 pag. 1/11

Allegato 3 SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

TABELLA RIFIUTI NON PERICOLOSI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

ANCE Torino Collegio Costruttori Edili Torino 12 ottobre 2017 Dott. Cesare Rampi Studio Planeta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E. d e l 2 0/3/2012 n. 1 81

LE MODIFICHE AL D.M. 7 APRILE 2006 E L USO DEL DIGESTATO

Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo (Art. 186 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i.*)

L evoluzione della normativa sulle terre e rocce da scavo. Carlo Sinisi

SFALCI E POTATURE SONO RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI?

COMUNE DI ORISTANO. Indice

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (RESA AI SENSI DELL ART. 47 E DEL ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Permesso di Costruire

Prezzi Base d'asta al Kg. Kg in 18 mesi. Codice CER. Descrizione CER

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Allegato 1 TABELLA DEI RIFIUTI TRATTATI CON RELATIVE QUANTITA GIORNALIERE ED ANNUALI. fonte:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. Agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente INCONTRO FORMATIVO

1,5 0,005 1,5 R12-R13 D14-D15

COMUNE DI ALZATE BRIANZA Prov. di Como Area Edilizia Privata SUAP Servizi Ambientali e Associati

LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. Avv. Luca Prati Studio Legale Cardini Prati Scotti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Sezione A - Dati del soggetto dichiarante

Allegato A al Decreto n. 17 del pag. 1/5

POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Allegato 1: Modifiche approvate alle tabelle B e C del Rapporto Istruttorio Gennaio 2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 04/09/2018 n. 901

TABELLA 1 Elenco CER in ingresso all impianto Liguroil S.r.l. CER Descrizione SITI R 13. Destinazione di smaltimento e/o recupero in Liguroil (*) R 4

autostrada del Brennero

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE


LA GESTIONE DEI RIFIUTI

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO (art. 186 D.Lgs 152/2006 come modificato da D.Lgs. n. 4/08)

Caratterizzazione ambientale dell area sita in via Tombetto, località Crespellano. Relazione tecnica

Numero pratica. sottoscritto. nato a il / / residente/i in. Via n Tel.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PARTE III RIFIUTI SPECIALI

RAPPORTO ANNUALE SUI RIFIUTI IN TOSCANA

categoria Tipo iscrizione Classe Stato Causale sospensione Sospesa dal Sospesa fino al Inizio Data scadenza Sotto categoria

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

La corretta gestione dei rifiuti

Il nuovo decreto e la sua struttura Il DPR 120/2017 è un provvedimento complesso. Non è soltanto un riordino normativo, ma introduce varie novità.

Allegato B al Decreto n. 5 DEL 30 GENNAIO 2013 del pag. 17/25

Transcript:

LA PROBLEMATICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E IL RUOLO DEL GEOLOGO ASSOCIAZIONE DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 19.10.2018 Relatore ALDO CANZIANI geologo (alcune slides sono riprese da interventi pubblici della geol. Linda Collina di SGM srl)

GESTIONE DEI RIFIUTI EVOLUZIONE NORMATIVA (NORME PRINCIPALI AFFIANCATE DA UNA NUMEROSA QUANTITA DI REGOLAMENTI APPLICATIVI E DECRETI MINISTERIALI) Dir. 75/442/CEE DPR 915/82 DCI 27/07/1984 D Lgs 22/97 (cd Decreto Ronchi) Dir. 2006/12/CE Parte IV del DLgs 152/06 (cd TUA) in vigore dal 29/04/06 (seguono modifiche ed integrazioni il testo costantemente aggiornato si può reperire, ad esempio su http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#0 13)

ATTENZIONE L eventuale non desiderio di disfarsi di un oggetto deve essere sostenuto da un criterio oggettivo di riutilizzo o di recupero (es. ciclo produttivo o progetto di opera supportato da norme tecniche di utilizzo UNI, CEN, ISO ecc.)

I 4 Principi fondamentali da considerare in materia di gestione di rifiuti (il riferimento è alla giurisprudenza corrente in ambito CE) 1) Principio della interpretazione estensiva della nozione di rifiuto 2) Principio di effettività 3) Principio secondo cui chi invoca una agevolazione / un regime derogatorio deve fornire la prova della sussistenza dei necessari requisiti 4) Principio della responsabilità condivisa nella filiera dei rifiuti

1) Principio della interpretazione estensiva della nozione di rifiuto Detto anche principio del dubbio : se su una sostanza o su un materiale c è il dubbio che sia un rifiuto, la giurisprudenza dice che bisogna considerarlo tale fino a quando, da un punto di vista normativo non dimostro il contrario, cioè fino a quando non trovo una norma che lo fa in qualche modo uscire dalla normativa di gestione dei rifiuti.

2) Principio di effettività E necessario avere ben chiaro chi è l effettivo produttore del rifiuto

3) Principio del regime agevolato o derogatorio, secondo cui chi invoca una agevolazione / un regime derogatorio deve fornire la prova della sussistenza dei necessari requisiti

4) Principio della responsabilità condivisa nella filiera dei rifiuti Cioè nella gestione dei rifiuti sono sempre coinvolti ( anche a livello di responsabilità penale) tutti i soggetti della filiera : produttore, detenroe, intermediario, trasportatore recuperatore o smaltitore.

NON E SEMPRE COSI CHIARO CHI SIA IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO AD ES. NELLA DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E DI NORMA IL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE (PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA, ECC.) MA SE NEL CONTRATTO O NELL APPALTO DI UN OPERA PUBBLICA VIENE SPECIFICATO CHE L IMPRESA CHE DEMOLOSCE DEVE GESTIRE ANCHE I RIFIUTI IL PRODUTTORE DIVENTA L IMPRESA. E UN FATTO IMPORTANTE PERCHE IL PRODUTTORE HA LA RESPONSABILITA DI SMALTIRE O AVVIARE A RECUPERO I RIFIUTI, INOLTRE E LUI CHE ATTRIBUISCE IL CODICE CER AL RIFIUTO

PUO VERIFICARSI IL CASO CHE UNA IMPRESA DURANTE LA GESTIONE DI UN CANTIERE AFFIDI INCARICHI SPECIFICI AD UNA DITTA SPECIALIZZATA ES. RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN CEMENTO/AMIANTO

QUANDO NELLA GESTIONE DI UN CANTIERE CI SI TROVA DI FRONTE A PROBLEMATICHE COMPLESSE IN MATERIA DI RIFIUTI (ES. PRESENZA DI CEMENTO/AMIANTO, OLI MINERALI TIPO PCB, SOLVENTI ESAUSTI, ECC. CI SI PUO AFFIDARE AD UN SOGGETTO ISCRITTO NELLA APPOSITA CATEGORIA DEL REGISTRO NAZIONALE IMPRESE CHE GESTISCONO RIFIUTI PER LA RISOLUZIONE DELLE SINGOLE PROBLEMATICHE

COSA SUCCEDE AL RIFIUTO QUANDO LO HO IDENTIFICATO COME TALE? CI SONO DUE POSSIBILITA RECUPERO (operazioni R) SMALTIMENTO (operazioni D)

185. Esclusioni dall ambito di applicazione (articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010) 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (lettera così sostituita dall'art. 41, comma 1, legge n. 154 del 2016) 2. Sono esclusi dall ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all incenerimento, allo smaltimento in discarica o all utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

Capitoli dell'elenco 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orti coltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Terre e rocce da scavo Sono stati oggetto di normative specifiche negli ultimi dieci anni : D.L.gs 22/87 Ronchi L. 443/01 Lunardi L. 306/03 D. Lgs 152/06 (art. 186) D.M. 161/12 (da questo decreto le TRS si ridefiniscono materiali di scavo e viene abrogato l art. 186) D.L. 43/13 D.L. 69/13 art. 41 bis L. 71/13 L. 98/13 conversione in legge decreto del Fare L. 164/14 conversione in legge decreto Sblocca Italia

MA DOVE STA SCRITTO CHE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO SONO UN RIFIUTO? Gia nel decreto ronchi (22/97) al art. 7 si affermava sono rifiuti speciali b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo Questa definizione è stata confutata dalla Corte di Giustizia Europea che poi ha fornito una interpretazione autentica dell articolato sulle terre Interpretazione poi ripresa dall art. 184 del D.L.gs 152/06 : Sono rifiuti speciali B) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i ir rifuti che derivano dale attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall art. 184 bis (sottoprodotti) I codici cer relativi sono 170503* terre erocce contenenti sostanze pericolose e 170504 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170504, QUINDI L ATTIVITA O L AZIONE DELLO SCAVO FA DIVENTARE AUTOMATICAMENTE QUESTO MATERIALE UN RIFIUTO!!!!

186. Terre e rocce da scavo 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonche' la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). ABROGATO DAL D.M. 116/12

ORA E VIGENTE SOLO LA SEGUENTE NORMATIVA PER UTILIZZARE LE TRS COME SOTTOPRODOTTI :

ATTENZIONE!!!!!!!!! IL DPR 120/17 RIGUARDA LA GESTIONE SOLO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTO NON I MATERIALI DA DEMOLIZIONE CHE CONTINUANO AD ESSERE SOGGETTI ALLA NORMALE DISCIPLINA DEI RIFIUTI!!!!

DPR 120/17 DISCIPLINA LE TRS SIA COME SOTTOPRODOTTO, SIA COME RIFIUTO SIA, INFINE, COME NON RIFIUTO N.B. ALCUNE DELLE SLIDES CHE SEGUONO SONO TRATTE DA UN CORSO SU TRS DELL ORGANIZZAZIONE Tuttoambiente DI PAVIA

MOLTO IMPORTANTE!!!!

TABELLA 1 ALLEGATO 5 PARTE IV DECRETO 152/06 LE FAMOSE CSC (concentrazione soglia di contaminazione) A B Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (mg kg-1 espressi come ss) Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg-1 espressi come ss) Composti inorganici Antimonio 10 30 Arsenico 20 50 Berillio 2 10 Cadmio 2 15 Cobalto 20 250 Cromo totale 150 800 Cromo VI 2 15 Mercurio 1 5 Nichel 120 500 Piombo 100 1000 Rame 120 600 Selenio 3 15 Stagno 1 350 Tallio 1 10 Vanadio 90 250 Zinco 150 1500 Cianuri (liberi) 1 100 Esempio riguardante i soli inquinanti inorganici

Art. 27 Disposizioni intertemporali, transitorie e finali 1. I piani e i progetti di utilizzo gia' approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformita' ai progetti di utilizzo approvati ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di destinazione. 2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti e' fatta comunque salva la facolta' di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 3. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA gia' avviate purche' non sia gia' stato emanato il provvedimento finale. 4. Conservano validita' le autorizzazioni all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

SCELTA UBICAZIONE PUNTI DI CAMPIONAMENTO (POZZETTI TRINCEE SONDAGGI A CAROTAGGIO : UBICAZIONE RAGIONATA : determinata dall analisi dei dati storici e sulle informazioni del modello concettuale preliminare UBICAZIONE SISTEMATICA :basatasuuncriteriostatisticocomeadesempiosuiverticidiuna griglia o anche SISTEMATICA CASUALE ad esempio all interno del reticolo della griglia

RIASSUNTO ANALISI