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TERZA APP 417_24 agosto 2015.html REPUBBLICA ITALIANA 417/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE d APPELLO Composta dai magistrati: Dott. Enzo ROTOLO Presidente Dott. Antonio GALEOTA Consigliere Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere Dott.ssa Maria Nicoletta QUARATO Consigliere Dott.ssa Patrizia FERRARI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sull appello in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 44737 del Registro di Segreteria, proposto dal signor Antonio ESPOSITO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell atto di appello, dal prof. avv. Ernesto STICCHI DAMIANI, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Bocca di Leone n. 78 presso lo studio BDL, CONTRO il PROCURATORE REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia; AVVERSO la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia n. 1216/2012, depositata il 24 settembre 2012. Visti l atto di appello e tutti gli altri atti e documenti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 15 giugno 2015, con l assistenza del Segretario sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore cons. Patrizia Ferrari, l avv. Giulio Petruzzi e il Vice Procuratore generale, dott.ssa Paola Briguori. FATTO Con la sentenza impugnata, la Sezione territoriale ha condannato il signor Antonio ESPOSITO al pagamento, in favore del Comune di Lecce, di complessivi euro 51.791,53, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza - e spese di giudizio, per il danno erariale scaturente dalla corresponsione di emolumenti connessi allo svolgimento di attività lavorativa svolta dal personale a vario titolo impiegato presso l ente locale, in assenza di qualsiasi presupposto normativo, regolamentare o contrattuale e in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Quanto ai fatti, emergeva che il Prof. Esposito con la determinazione dirigenziale n. 80 del 14.11.2006 - aveva autorizzato l'ufficio personale del Comune a liquidare oltre che a sé, anche ai Sig.ri Fernando Maggiore (in qualità di dipendente a tempo indeterminato), Elisabetta Achiardi, Alessandra Giusti e Antonio Castelluzzo (in quanto titolari di collaborazioni coordinate e continuative) l'importo di euro 51.791,53 a titolo di remunerazione per l'attività svolta dai 1

medesimi nell'ambito del progetto "Apulie Government". L Attore pubblico riteneva che la predetta determinazione fosse stata emessa in violazione delle "previsioni regolamentari e contrattuali che disciplinano la materia in quanto con essa risulta remunerata un'attività strettamente connessa alla sfera di poteri, compiti e responsabilità propri del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza, nonché fosse stata peraltro adottata in violazione dell'art. 37 del CCNL di settore". La Sezione territoriale ha respinto sia l eccezione di inammissibilità della citazione sia l eccezione di prescrizione dell addebito e, nel merito, ha ritenuto che l indebito esborso di emolumenti fosse diretta conseguenza della determinazione n. 80 del 2006 che aveva autorizzato il pagamento delle somme in favore delle predette unità di personale del Comune di Lecce. Poiché il provvedimento in questione era stato assunto dall Esposito - nella sua qualità di dirigente del Servizio di sistemi informatici dell ente locale - il Collegio di prime cure ha ritenuto che egli fosse il responsabile dell indebito esborso subito dall Amministrazione. Avverso la epigrafata sentenza di condanna ha interposto appello l interessato per i seguenti motivi: Inammissibilità della citazione, per carenza di motivazione circa le deduzioni fornite a seguito di invito a dedurre, notificato in data 15 novembre 2011; prescrizione dell addebito, essendo decorsi più di cinque anni dall assunzione della determinazione dirigenziale n. 80 del 14 novembre 2006; Insussistenza del danno Parte appellante ha concluso chiedendo l assoluzione dell addebito e, in subordine, l esercizio del potere riduttivo. Con ogni conseguenza in ordine a spese e onorari di giudizio. Con memoria depositata il 2 luglio 2015 l odierno appellante ha chiesto la riunione del presente processo (e conseguente rinvio al 4 novembre c. a.) con altri giudizi riguardanti fatti del tutto analoghi, la cui trattazione è stata già fissata per le udienze del 4 novembre 2015 e del 20 gennaio 2016. In data 22 giugno 2015, la Procura generale ha depositato conclusioni scritte. In primo luogo, ha rilevato che i motivi di appello corrispondono nella sostanza alle eccezioni e alle argomentazioni difensive avanzate dalla difesa dell Esposito, già esaminate e motivatamente respinte dal primo giudice. Di conseguenza, il gravame sembrerebbe non soddisfare quei requisiti di specificità previsti dall art. 342, comma 1, c.p.c. In relazione al primo motivo di gravame, controparte ha rilevato che non vi è alcun obbligo di legge per il P.M. di indicare analiticamente nell atto di citazione le ragioni per le quali egli ha inteso disattendere le deduzioni scritte trasmesse dal chiamato in responsabilità in risposta all invito. Quanto alla prescrizione dell addebito, il P.G. ha ribadito l applicazione del principio di diritto secondo cui il dies a quo della prescrizione comincia a decorrere dall effettivo pagamento. Nella fattispecie in questione l invito a dedurre quale atto idoneo a costituire in mora il debitore - è stato notificato il 14 novembre 2011, mentre il fatto generatore del danno è stato accertato il 14 novembre 2006, nel momento cioè in cui sono stati liquidati irreversibilmente gli emolumenti ai dipendenti. Nel merito, ha rilevato che non ogni attività progettuale svolta in una pubblica amministrazione può definirsi come prestazione extraistituzionale meritevole di remunerazione aggiuntiva; né può 2

essere messo in discussione il principio generale, valevole per tutti i dirigenti pubblici, della omnicomprensività dello stipendio. A parere del P.G. la responsabilità dell indebita spesa in questione è stata conseguenza diretta del provvedimento adottato dal dirigente. Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto dell appello e la condanna dell appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Nell odierna le parti hanno richiamato le posizioni in atti. La difesa dell Esposito ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di riunione del presente giudizio ad altri pendenti presso questa Sezione di appello. La Procura non si è opposta. La causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Il thema decidendum del presente giudizio riguarda l accertamento della responsabilità dell odierno appellante nella sua qualità di dirigente del Servizio di sistemi informatici del Comune di Lecce per aver disposto la corresponsione della somma di euro 51.791,53 a titolo di emolumenti connessi allo svolgimento di attività lavorativa svolta dal personale a vario titolo impiegato presso l ente locale, in assenza di qualsiasi presupposto normativo, regolamentare o contrattuale e in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Preliminarmente, il collegio procede all esame del primo motivo del gravame concernente l inammissibilità dell atto di citazione, ritenendolo, per le ragioni che seguono, non meritevole di accoglimento. Al riguardo, la Sezione non può che ribadire quanto già affermato dai primi giudici nella sentenza impugnata e dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni scritte. Invero, è principio consolidato che la Parte pubblica non è tenuta ad una contestazione espressa delle deduzioni formulate dall'invitato, potendo ciò ricavarsi implicitamente dall'impianto motivazionale della stessa citazione. Diversamente, si finirebbe per trasformare la fase istruttoria in un anomalo diretto contenzioso tra la parte pubblica e l'invitato imponendo contemporaneamente alla prima funzioni e obblighi di motivazione, propri dell'organo giudicante (Corte dei conti, SS.RR. sent. n. 7/QM/98). Ritiene invece il collegio la fondatezza del gravame con riguardo al decorso del termine prescrizionale. In primo luogo, si rileva che, dagli atti del fascicolo di causa sembra emergere che solo i collaboratori e non anche il dirigente abbiano ottenuto il pagamento dei compensi per la partecipazione al progetto A.pu.li.e Government. Detti pagamenti ai dipendenti, infatti, non sono stati effettuati a seguito dell adozione della determina n. 80 del 2006 ma risultano avvenuti prima, nel corso del biennio 2004-2006. Quanto al provvedimento di liquidazione emesso dal dirigente Esposito, dagli atti dl giudizio si evince che esso serviva a rendicontare al Comune di Bari Comune capofila del Comitato del Progetto, ai sensi dell apposita convenzione in atti - il quantum delle spese già sostenute dal Comune di Lecce per le attività progettuali. Nello specifico, tanto si desume dalla determinazione n. 80 del 2006 punto 9 e dalla comparsa di costituzione e risposta dell Esposito all invito a dedurre notificatogli dalla competente Procura regionale. Invero, a pag. 18 della comparsa è stato dichiarato che il dirigente ha semplicemente portato a rendiconto a valere sul budget Apulie gli emolumenti/rimborsi già corrisposti al 3

personale in questione (fatta eccezione per i compensi relativi al Prof. Esposito, in relazione ai quali, a tutt oggi non si è provveduto ad alcuna liquidazione e corresponsione da parte del Comune di Bari, in qualità di capofila progettuale). Per contro, né la Procura regionale né la Sezione territoriale - pur affermando il principio della decorrenza del termine prescrizionale dal pagamento degli emolumenti hanno mai fatto menzione della data in cui tali esborsi indebiti potessero considerarsi realmente avvenuti, limitandosi ad indicare esclusivamente la determina dirigenziale n. 80 del 14 novembre 2006. Per i compensi erogati ai collaboratori, dunque, se, anziché considerare come dies a quo la data di emanazione della determina dirigenziale, si volesse fare riferimento alla data necessariamente antecedente - di effettivo pagamento degli emolumenti, la prescrizione risulterebbe senz altro maturata. Per i compensi assertivamente versati all Esposito, mancherebbe invero, la data di effettivo pagamento. Ma il Collegio non può fare a meno di rilevare che il termine di prescrizione è oramai decorso con riferimento all intero indebito per cui oggi è causa. Nella fattispecie de qua, secondo la prospettazione dell Attore pubblico, poi accolta dal primo giudice, il danno risulterebbe causato dall adozione del provvedimento n. 80 del 14 novembre 2006, di liquidazione dei compensi non dovuti ai dipendenti e collaboratori dell ente locale per la partecipazione al progetto A.pu.li.e Government. Di conseguenza, la notifica dell invito a dedurre quale primo atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale avvenuta il 15 novembre 2011 è tardiva, essendo trascorso un giorno oltre il quinquennio previsto dalla legge. Per il computo del quinquennio non assume rilievo la data della consegna dell atto da parte della Procura all ufficio incaricato della notifica. L'invito a dedurre, per sua intrinseca natura ordinamentale, permette all'invitato di produrre al Pubblico Ministero elementi di fatto e di diritto od ulteriori elementi di conoscenza attinenti all'ipotesi di danno, reputati dall'invitato medesimo idonei ad indurre "...diverse valutazioni atte a volgere l'istruttoria a proprio favore fino a giungere anche all'archiviazione oltre che ad una eventuale riduzione o modificazione deli addebiti ipotizzati E dunque un atto recettizio preprocessuale. Ai fini della tempestività dell interruzione della prescrizione, ai sensi dell art. 2943 c.c., occorre avere riguardo al momento in cui l atto idoneo a costituire in mora il debitore (nella specie, l invito a dedurre) sia giunto a conoscenza legale del destinatario e non già a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all ufficiale giudiziario o all ufficio postale, atteso che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi (Cass. Sez I, sent. n. 26804 del 2013). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il collegio è dell avviso che, conclusivamente, per i compensi in questione - relativi alle prestazioni rese dal dirigente e dai collaboratori del progetto A.pu.li.e Government del Comune di Lecce sia decorso il termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla legge per l esercizio dell azione di responsabilità amministrativo-contabile in capo al presunto responsabile dell indebita spesa, prof. Antonio Esposito. Ogni altra domanda o eccezione risulta assorbita. Nulla per le spese di giudizio, ferme e comunque dovute le spese del primo grado liquidate in euro 226,41 (duecentoventisei/41). Non possono, invece, essere liquidate in favore dell appellante le spese legali, vertendosi - in fattispecie nell ipotesi di proscioglimento per 4

prescrizione e non di assoluzione nel merito (Corte dei conti, I Sez. sent. n. 187 del 2014; III Sez. centrale d appello, sent. n. 385 del 2011; SS.RR. sent. n. 3/QM/2008). P.Q.M. La Corte dei conti - III Sezione Giurisdizionale Centrale D Appello, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta, dichiara prescritta l azione esercitata nei confronti di Antonio Esposito e, per l effetto, lo proscioglie dalla domanda attrice. Nulla per le spese legali e del presente grado giudizio, ferme e comunque dovute le spese del primo grado liquidate in euro 226,41 (duecentoventisei/41). Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 15 luglio 2015. IL RELATORE f.to Patrizia FERRARI IL PRESIDENTE f.to Enzo ROTOLO Depositato in Segreteria il giorno 24 Agosto 2015 p. Il Dirigente Il Funzionario Amministrativo f.to dott.ssa Anna Maria Guidi 5