LA PREVENZIONE INCENDI NEI CANTIERI EDILI

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LA PREVENZIONE INCENDI NEI CANTIERI EDILI Napoli 23 ottobre 2015 AULA MAGNA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI L evento odierno incentrato sulla prevenzione incendi nei cantieri edili è occasione per informare sulle novità introdotte dal d.m. 3 agosto 2015 pubblicato sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2015,recante l approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Che entrerà in vigore dal 18 novembre (di cui specifica in allegato). L importanza del tema del seminario odierno incentrato sugli aspetti normativi, ruoli e responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione antincendio nei cantieri temporanei e mobili, testimonia la grande attenzione riservata ad un argomento attuale e rilevante ed offre un occasione di confronto per l approfondimento delle molteplici conoscenze e competenze necessarie a garantire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I professionisti, gli imprenditori, gli studenti e i lavoratori presenti hanno la possibilità di partecipare ad un incontro di studio e approfondimento relativo alle problematiche antincendio dei cantieri temporanei e mobili concernente gli aspetti procedurali, applicativi, tecnici, gestionali ed organizzativi idonei a garantire il rispetto della normativa vigente. Non in tutti i luoghi di lavoro il rischio incendio è parimenti considerato e prevenuto, mi riferisco in particolare ai cantieri edili, oggetto dell incontro odierno, la cui natura delle attività può erroneamente - indurre a pensare che le maggiori fonti di rischio siano legate ad altri fattori che non allo svilupparsi di un incendio. Le condizioni di lavoro in un cantiere sono infatti fondamentalmente differenti da quelle del settore di produzione industriale, commerciale od amministrativo. Esse sono caratterizzate da: variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dell'avanzamento della costruzione; utilizzo di equipaggiamenti provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per le installazioni fisse; grande varietà di lavori di solito

eseguiti da più imprese simultaneamente; una costante rotazione delle imprese e del personale; recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come cattivo tempo o ritardi nelle spedizioni. Anche per queste peculiarità sono molteplici le attività e le situazioni che possono costituire una fonte di innesco per i cantieri: lo stoccaggio e l uso di sostanze infiammabili, le prove dei nuovi impianti, l uso non corretto delle attrezzature, ma anche le operazioni di saldatura, l uso di fiamme libere per operazioni di impermeabilizzazione, gli impianti elettrici provvisori, ecc.; tutte possibili cause che, se non opportunamente controllate, possono provocare gravi incendi. Ecco quindi che la conoscenza e ovviamente l applicazione delle norme di prevenzione incendi nei cantieri diventa un tema di primaria importanza per tutti gli operatori interessati. Secondo la normativa vigente, si possono individuare vari adempimenti in carico a diversi soggetti della prevenzione nei cantieri, in particolare ai committenti, ai coordinatori per la sicurezza, ai datori di lavoro, e, ovviamente, agli addetti antincendio. La normativa che prescrive condizioni minime di sicurezza nei cantieri è contenuta nel Testo Unico sulla Sicurezza (decreto legislativo 81/2008), al Titolo I, al Titolo IV e nei suoi allegati X e XIV. I criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro è invece fissata dal decreto ministeriale 10 marzo 1998. In tali provvedimenti si stabiliscono le figure responsabili della gestione della sicurezza e delle emergenze, i ruoli, gli adempimenti, le sanzioni e le modalità per prevenire situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, con particolare attenzione anche al rischio incendio ed esplosione. Più in generale, il Testo Unico pone in capo al datore di lavoro e ai dirigenti la responsabilità dell adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi; misure che devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda o dell unità produttiva e al numero delle persone presenti. Tali misure a titolo non esaustivo comprendono: - la valutazione del rischio incendio ed esplosione; - la preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e comunque di gestione dell emergenza; - l installazione di sistemi di rilevazione, di allarme e di estinzione;

- periodici controlli e manutenzione di tutti gli impianti e delle attrezzature con particolare riferimento a quelli di protezione antincendio. Ma nei cantieri temporanei o mobili, a causa delle già menzionate peculiarità del luogo di lavoro comportanti rischi particolari e per la compresenza di diverse imprese e lavoratori autonomi, gli adempimenti di prevenzione dei rischi sono demandati, in prima battuta, al committente. Tali peculiarità fanno infatti sì che la prevenzione antincendio nei cantieri edili ferme restando tutte le responsabilità che ciascun operatore ha - sia soprattutto una questione di corretta progettazione, pianificazione e coordinamento dei lavori. Per i cantieri, la prevenzione è realizzata attraverso il coordinamento e la cooperazione delle diverse imprese e lavoratori autonomi attraverso le figure del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l esecuzione dei lavori (ove previsti), nominati dal committente. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ha dei precisi obblighi, come la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) corredato da un layout di cantiere in cui, tra l altro, siano evidenziati i presidi antincendio, mentre ogni datore di lavoro coinvolto nel cantiere è tenuto alla redazione del proprio Piano operativo di sicurezza (POS), per la valutazione di tutti i rischi, ove integrerà tutte le prescrizioni e le misure di prevenzione antincendio, da adottarsi fin dall apertura del cantiere, in relazione alle lavorazioni previste. E il coordinatore per la progettazione, ad esempio, che con riferimento all organizzazione del cantiere individua le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio od esplosione. E sempre il coordinatore per la progettazione che, con riferimento alle lavorazioni previste, deve effettuare l analisi dei rischi presenti, tra cui quello di incendio connesso con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere. E nel PSC, e in particolare nel layout di cantiere, che, tra l altro, sono evidenziati i presidi antincendio. Nel PSC rientra inoltre la stima dei costi della sicurezza, ovvero di tutti gli apprestamenti, misure preventive e protettive, impianti finalizzati alla sicurezza del cantiere, tra cui quelli antincendio. Tali costi sono a carico del committente e sono corrisposti all impresa appaltatrice senza alcun ribasso. Per i suddetti motivi il ruolo del committente è di primaria importanza per una reale prevenzione - non solo antincendio - in cantiere.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è invece tenuto a verificare l applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC; e inoltre verifica la congruità tra i vari POS e il PSC, integrando quest ultimo o richiedendo la revisione dei vari POS. Nei cantieri - soprattutto in quelli di una certa complessità per dimensioni, rischi e interferenze tra imprese - è altresì imprescindibile la gestione dell emergenza attraverso una specifica procedura operativa o piano che contenga le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; le procedure per l evacuazione dal luogo di lavoro verso i luoghi sicuri; nonché le disposizioni per chiedere l intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo. Tale procedura potrà poi essere corredata da eventuali esercitazioni di emergenza. Infine, vorrei sottolineare l importanza della formazione dei lavoratori quale fattore primario di sicurezza nonché, più in generale, elemento competitivo per l impresa. La formazione ex articolo 37 del Testo Unico, di cui all accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, prevede oltre alla formazione generale uguale per tutti (4 ore) anche una formazione specifica che per il settore delle costruzioni (ad alto rischio) è di 12 ore. Tale formazione specifica comprende tra i contenuti anche le procedure di esodo e incendi. Se quindi da una parte la progettazione antincendio è così rilevante perché permette di minimizzare, in fase organizzativa, le fonti di rischio, dall altra parte gli operatori del cantiere devono sapere come gestire il rischio di incendio nella loro attività quotidiana, ovvero come eseguire le lavorazioni in sicurezza sotto questo punto di vista. In conclusione è importante l impegno dei datori di lavoro, per i quali investire in formazione e in sicurezza deve rappresentare un valore aggiunto e tutt altro che un costo. L incontro di oggi è di grande rilievo proprio perché ha la finalità di analizzare le tematiche della prevenzione incendi nei cantieri e di fare il punto su un articolata normativa la cui applicazione è fondamentale per la sicurezza dei lavoratori del settore delle costruzioni. La vera sicurezza, infatti, si ottiene progettando secondo le norme, edificando a regola d'arte e organizzando e gestendo secondo regole i lavori e i luoghi di lavoro. Il cantiere fin dall apertura, in funzione delle sue caratteristiche dimensionali e operative nonché in base all avanzamento dei lavori, deve

essere gestito in maniera efficiente così da contrastare rapidamente eventuali incendi.