CORSO INTEGRATO DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO Lezioni di Medicina del Lavoro LA MEDICINA DEL LAVORO NELL AMBITO DELLA FORMAZIONE DI BASE DEL MEDICO

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CORSO INTEGRATO DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO Lezioni di Medicina del Lavoro LA MEDICINA DEL LAVORO NELL AMBITO DELLA FORMAZIONE DI BASE DEL MEDICO ANNO ACCADEMICO 2013-2014 DOCENTI: Prof. Nicola Sannolo Prof.ssa Monica Lamberti

Finalità della Medicina del Lavoro La Medicina del Lavoro, ha come finalità lo studio, la prevenzione e la gestione delle patologie caratteristiche dei luoghi di lavoro e originate dal lavoro stesso. Tre sono gli obiettivi principali della Medicina del Lavoro: il mantenimento e la promozione della salute e della capacita lavorativa; il miglioramento dell ambiente di lavoro e del lavoro stesso per renderli compatibili ad esigenze di sicurezza e di salute; lo sviluppo di una organizzazione e di una cultura del lavoro che vada nella direzione della salute e della sicurezza. La Medicina del Lavoro oggi si occupa di preservare non solo la salute ma anche il benessere psicofisico del lavoratore. (Art. 2087 codice civile)

Ruolo del MEDICO DEL LAVORO Riconoscimento della rilevanza dell attività lavorativa per lo stato di salute. Identificazione dei fattori di rischio ambientali, sociali e personali e delle loro interazioni. Valutazione dei rischi per la salute. Informazione e formazione sui rischi, sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promozione della salute. Sorveglianza sanitaria dei gruppi di lavoratori esposti. Diagnosi di alterazioni precoci dello stato di salute individuale. Diagnosi e trattamento di patologie occupazionali e lavoro-correlate. Riconoscimento e controllo dei fattori di suscettibilità individuale (congeniti e acquisiti). Valutazione (e prevenzione) degli effetti avversi di esposizioni lavorative in affezioni non correlate con il lavoro. Trattamento terapeutico-riabilitativo. Reinserimento lavorativo, terapia occupazionale. Da «Il Medico del Lavoro, consulente globale per la tutela della salute dei lavoratori» P. Apostoli, M Imbriani, - G Ital Med Lav Erg 2013; 35:1, 5-9 PI-ME, Pavia 2013 http://gimle.fsm.it - ISSN 1592-7830

DEFINIZIONE DI RISCHIO Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. (D. Lgs. 81/2008, Art. 2, l. S)

Classificazione dei rischi negli ambienti di lavoro Rischi per la SICUREZZA dovuti a: (di natura infortunistica) Strutture Macchine Impianti elettrici Sostanze pericolose Incendi/ esplosioni Rischi per la SALUTE dovuti a: (di natura igienico-ambientale) Agenti chimici Agenti fisici Agenti biologici Rischi per la SICUREZZA e SALUTE dovuti a: (di tipo trasversale) Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro difficili

Tipi di Rischio Ogni lavoratore va incontro a : - Rischi specifici della mansione: -Agenti fisici (rumore, vibrazioni etc.) -Agenti chimici (inquinamento ambientale, esposizione a tossici etc) -Agenti biologici(rischio infettivo) -Microclima, Utilizzo VDT -Movimentazione manuale dei carichi -Posture incongrue e movimenti ripetitivi - Rischi psicosociali: Inappropriato carico di responsabilità, limitate relazioni sul luogo di lavoro, scarso senso di appartenenza al team. - Rischi collegati allo stile di vita: alimentazione, tabagismo, alcol/tossico- dipendenza, straordinari,turni notturni, etc.

PERCENTUALE DI LAVORATORI ESPOSTI A VARI AGENTI DI RISCHIO NELL UNIONE EUROPEA AGENTE DI RISCHIO % lavoratori esposti Movimenti ripetitivi 57% Posture incongrue 45% Lavoro monotono 45% Movimentazione manuale di carichi 34% Rumore 28% Vibrazioni 24% Temperature 20-23% Ritmi imposti 22% Agenti chimici 14% Soprusi 8% Violenza fisica 4% Molestie sessuali 2% Studio pilota su Lo stato della sicurezza e della salute Agenzia Europea per la sicurezza e per la salute sul lavoro,2001

LEGISLAZIONE Decreti legislativi che hanno dettato le regole per la sicurezza nei luoghi di lavoro

UN PO DI STORIA Normativa comunitaria. D.Lgs. 277/91 per le prescrizioni contro agenti chimico-fisici, rumore, piombo, amianto D.Lgs. 626/94 per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il modello di Legislazione: D. Lgs 626/94 D. LGS. 626/94 Gli argomenti visti fino ad ora rientrano principalmente nel Titolo 1 del D.Lgs. 626/94 il quale però è formato da altri 11 Titoli (più gli allegati) così riassunti: Titolo I(disposizioni generali); Titolo II Luoghi di Lavoro (vie e uscite di emergenza, pavimenti, porte); Titolo III Attrezzature di lavoro (aggiornato di recente per i lavori in quota e sulle prescrizioni minime di sicurezza delle attrezzature di lavoro.); Titolo IV Uso dei Dispositivi di Protezione Individuali; Titolo V Movimentazione manuale dei carichi; Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminali; Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni mutageni; Titolo VII bis - Protezione da agenti chimici (introdotto dal D.Lgs.25/2002); Titolo VIII Protezione da agenti biologici Titolo VIII bis Protezione da atmosfere esplosive (introdotto dal D.Lgs. 233/2003); Titolo IX Sanzioni; Titolo X Disposizioni transitorie e finali.

D. LGS. 626/94 D. LGS. 626/94 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI Con il D.Lgs. 626/94 (artt. 21 e 22) l informazione e la formazione dei lavoratori diventano elementi essenziali per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tali corsi devono essere commisurati ai rischi delle attività lavorative svolte.

I Nuovi decreti post 626 Testo unico in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori D. Lgs 81/2008 D. Lgs 106/09

IL D.LGS.81/08 COSIDDETTO TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IMPORTANZA DI UNA CORRETTA DIAGNOSI EZIOLOGICA DELLE MALATTIE OCCUPAZIONALI Tutti gli organi ed apparati sono potenziali target Molte patologie non hanno caratteri nosologici specifici Non vi è, spesso, una terapia specifica per le patologie occupazionali La diagnosi eziologica precoce può consentire l allontanamento dalla fonte di rischio

Art. 38 D Lgs 81/2008 Titoli e requisiti del medico competente a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Art. 38 D Lgs 81/2008 Titoli e requisiti del medico competente d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d): sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute ( Master abilitante all esercizio di M.C. )

Art. 39 D Lgs 81/2008 (Svolgimento dell attività di medico competente) 1. L attività di medico competente é svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il dovere del Medico Competente è, quindi, quello di agire sempre con indipendenza professionale ed in particolare nell esprimere giudizi o affermazioni non deve in nessun caso lasciarsi influenzare da conflitti di interesse

Art. 39 D Lgs 81/2008 (Svolgimento dell attività di medico competente) 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.

Art. 25 D Lgs 81/2008 (Obblighi del medico competente) a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale (*) b) programma-effettua la Sorveglianza Sanitaria (*) (*): SANZIONE arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro (*): SANZIONE arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro

Art. 25 D Lgs 81/2008 (Obblighi del medico competente) c)istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (*) (*): SANZIONE arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro

Art. 25 D Lgs 81/2008 (Obblighi del medico competente) d)consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso (*) e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio (*) f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti (*) (*) SANZIONE arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 800 euro (*): SANZIONE arresto fino a 2 mesi o ammenda da Scaricato 300 a da 1200 www.sunhope.it euro

Art. 25 D Lgs 81/2008 (Obblighi del medico competente) g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria (*) h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata (*) (*): SANZIONE ammenda da 600 a 2000 euro

Art. 25 D Lgs 81/2008 (Obblighi del medico competente) i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno (sopralluogo degli ambienti di lavoro) (*) l) partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria (Monitoraggio ambientale e biologico) (*): SANZIONE arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro

Art. 2 D Lgs 81/2008 Definizioni Sorveglianza Sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA La finalità della sorveglianza sanitaria è duplice: - da un lato, monitorare lo stato di salute di ogni lavoratore esposto a rischi professionali, al fine di tutelarlo; - dall altro, fornire dati collettivi inerenti l andamento della salute nell azienda e nei diversi reparti e mansioni, al fine di poter leggere l evoluzione dei rischi e della prevenzione in maniera oggettiva, cioè epurati dalle variabili riferite al singolo individuo.

LAVORATORI SOTTOPOSTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 tutti i lavoratori esposti a rischio Il lavoratore è persona che: indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

La nuova Sorveglianza Sanitaria (art. 41, comma 2) a) Visita medica preventiva: assenza di controindicazioni al lavoro b) Visita medica periodica: controllare nel tempo lo stato di salute del lavoratore c) Visita medica su richiesta del lavoratore d) Visita medica in occasione del cambio della mansione; e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti) f) Visita medica preventiva in fase preassuntiva g) Visita medica precedente alla ripresa al lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni Giudizio di idoneità alla mansione specifica

GIUDIZIO DI IDONEITÀ Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08 Idoneità Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni con limitazioni Inidoneità, temporanea o permanente Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9). Il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (art.41, comma 6-bis)

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica Il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Le altre figure coinvolte nel sistema sicurezza nei luoghi di lavoro

Il datore di lavoro E il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il datore di lavoro In Italia gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati sono essenzialmente: Obbligo di corrispondere il trattamento economico e normativo dovuto: e cioè la retribuzione (art. 2099 c.c.), con i relativi accessori, e di provvedere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e dal contratto collettivo; Obbligo di sicurezza; Obbligo di tutelare la riservatezza dei lavoratore Obbligo di informazione nei confronti del prestatore di lavoro (Al quale devono essere comunicati qualifica, mansioni, periodi di ferie, prospetto paga ecc.), e nei confronti del sindacato che deve essere informato non solamente sul rapporto di lavoro in corso di svolgimento,ma anche sulla gestione complessiva dell'impresa; Obbligo di nominare il "Medico Competente" nei casi in cui la legge preveda la sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori a rischio (D.Lgs 81/2008, art. 18, comma 1, let. a)

Dirigente E quella persona che a seguito delle comprovate competenze professionali rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli

Preposto E colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.

Preposto Obblighi del preposto (D.Lgs. 81/08, art. 19) I preposti devono: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza della misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; frequentare appositi corsi di formazione.

IL LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

RSPP Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 all'interno di un'azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

RSPP Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori; presenta i piani formativi ed informativi per l'addestramento del personale; collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

AGE Addetti Gestione Emergenze ed antincendio Lavoratori incaricati, ai sensi dell'art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08, dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro. EMERGENZA: qualsiasi situazione imprevista di grave o imminente pericolo per le persone, l'ambiente ed i beni.

AGE Addetti Gestione Emergenze ed antincendio PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, chepresentano il potenziale di causare un incendio; RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti; VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

CASO CLINICO N 1 51aa, maschio, lamenta da mesi parestesie alle dita della mano dx e riduzione della forza prensile Sintomatologia compatibile con artrosi del rachide cervicale 1.FANS Terapia: 2.Decontratturanti Avverte riduzione della sensibilità tattile e termo-dolorifica? E presente fenomeno del dito bianco da esposizione a freddo? Anamnesi Lavorativa: usa strumenti vibranti? Sindrome da vibrazioni mano-braccio Sì Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro

CASO CLINICO N 2 48 aa, maschio, riferisce lieve e transitoria riduzione della capacità uditiva nelle ore pomeridiane, acufeni, cefalea, vertigini Sintomatologia compatibile con: 1.Emicrania 2.Sindrome vertiginosa 3.Cerebro-vasculopatia cronica 4.Terapia con aminoglicosidi 1. Analgesici, FANS, Triptani 2. Benzodiazepine, Anti-istaminici 3. Indagini II livello e terapia specialistica 4. Sospensione Terapia La tua attività professionale ti espone ad alti livelli di rumorosità ambientale? Sì Anamnesi lavorativa positiva per esposizione a rumore Effetti uditivi ed extrauditivi da rumore Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro

SOGGETTI ESPOSTI A FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE I soggetti esposti a fattori di rischio occupazionali (fisici, chimici, biologici, organizzativi, ecc.) sono: lavoratori ex lavoratori familiari (contaminazione ambiente domestico; contiguità con l area lavorativa) Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE-LAVORATORE Medico Competente Medico di Medicina Generale Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro

MEDICO DI MEDICINA GENERALE Diagnosi clinica Diagnosi eziologica Protocolli terapeutici Protocolli Riabilitativi Prevenzione Denuncia di malattie professionali e infortuni (art. 139 e art 53 del Testo Unico n. 1124/1965) Prevenzione Denuncia di malattie professionali e infortuni (art. 139 e art 53 del Testo Unico n. 1124/1965) Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro

MEDICO DEL LAVORO Prevenzione danni causati alla salute da condizioni legate al lavoro Individuazione noxae patogene responsabili di danno Diagnosi malattie professionali Denuncia di malattie professionali e infortuni Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro

COMUNI INTERESSI TRA MMG E MDL MEDICO DI MEDICINA GENERALE MEDICO DEL LAVORO Diagnosi clinica Diagnosi eziologica Protocolli terapeutici Protocolli Riabilitativi Prevenzione Prevenzione Individuazione noxae patogene responsabili di danno Diagnosi malattie professionali Denuncia di malattie professionali e Denuncia di malattie professionali infortuni e infortuni Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro

IMPORTANZA DI UNA CORRETTA DIAGNOSI EZIOLOGICA DELLE MALATTIE OCCUPAZIONALI Tutti gli organi ed apparati sono potenziali target Molte patologie non hanno caratteri nosologici specifici Non vi è, spesso, una terapia specifica per le patologie occupazionali La diagnosi eziologica precoce può consentire l allontanamento dalla fonte di rischio Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro

MEDICO COMPETENTE E MEDICO DI MEDICINA GENERALE D.Lgs 81/2008 e smi Allegato 3 A Cartella Sanitaria di rischio Anamnesi lavorativa Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro

La collaborazione potrebbe consentire al MMG una maggiore conoscenza della natura dei rischi professionali cui l assistito-lavoratore è esposto e, viceversa, il MC potrebbe individuare gli ipersuscettibili

ΆΝΆ-ΜΝΗΣΙΣ Molte sono le domande che il medico deve rivolgere al malato e a coloro che l assistono. Ippocrate nel De affectionibus (400 ac) dice: quando sei di fronte ad un ammalato devi chiedergli di cosa soffra, per quale motivo, da quanti giorni, se va di corpo e cosa mangia. Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro

ANAMNESI LAVORATIVA Quam artem exerceas? A tutte queste domande bisogna aggiungere un altra: che lavoro fa?... succede raramente, nella pratica, che il medico faccia questa domanda agli ammalati...compromettendo con ciò l efficacia della cura (Bernardo Ramazzini 1700) Nicola Sannolo Seconda Università degli Studi di Napoli Medicina del Lavoro