Come calcolare l Imposta Comunale sugli Immobili e compilare i bollettini per il versamento



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Transcript:

1

Come calcolare l Imposta Comunale sugli Immobili e compilare i bollettini per il versamento CHI DEVE PAGARE Deve pagare l imposta chi è proprietario di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) oppure chi gode sugli stessi dei diritti reali di usufrutto, abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. a seguito di successione) uso, enfiteusi, superficie. Paga, altresì, il locatario dell'immobile concesso in locazione finanziaria (c.d. leasing) ed il concessionario degli immobili insistenti su aree demaniali. L'imposta è dovuta anche se i contribuenti risiedono all'estero. Non devono pagare l'ici gli inquilini. 2

MODALITA DI PAGAMENTO PRIMA E SECONDA RATA Per il pagamento dell'ici devono essere utilizzati i bollettini postali appositamente predisposti. Il pagamento dell'ici può essere eseguito in due rate: - il pagamento della prima rata (o acconto) deve essere eseguito dal 1 al 30 giugno 2006 ed è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. - la seconda rata (saldo) deve essere versata nel periodo dal 1 al 20 dicembre 2006 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata per l anno 2006. E'ammesso il versamento in unica soluzione dell'intera imposta dovuta per l'anno in corso entro il termine di scadenza della prima rata. Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà dovrà barrare entrambe le caselle (acconto e saldo) predisposte nel bollettino. In quest'ultimo caso il contribuente dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso. Se l ammontare complessivo dell imposta dovuta non supera 2,07 non devono essere effettuati versamenti nè in acconto nè a saldo. Qualora l importo da versare in acconto risulti pari o inferiore a 2,07 dovrà essere effettuato un unico versamento nei termini previsti per la seconda rata. 3

VERSAMENTI Il pagamento può essere fatto: 1-) Al Concessionario del Servizio di Riscossione CERIT S.p.A: a) direttamente presso gli sportelli di Firenze (via Baracca 134) o di Scandicci (via Pantin 1); b) tramite versamento sul c/c postale n. 290502 intestato al Servizio Riscossione Tributi ICI Concessione di Firenze CERIT S.p.A. via Baracca 134 50127 FIRENZE c) via Internet collegandosi al sito www.pagoclic.it; 2) A mezzo modello F24, presso qualsiasi sportello di banche, poste o concessionari, oltre che per via telematica collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.it; 4

ACQUISTO O VENDITA DELL IMMOBILE NEL CORSO DELL ANNO Chi acquista o vende l'immobile nel corso dell'anno 2006 deve pagare la quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario. L'anno prossimo, entro il termine previsto, dovrà presentare al Comune la dichiarazione di variazione. Chi invece acquista e vende nello stesso anno 2006 (ad esempio vende una casa per acquistarne un'altra) deve pagare l'ici per la vecchia casa, limitatamente al periodo di possesso della medesima, e per la nuova casa, sempre limitatamente al periodo di possesso. L anno prossimo dovrà presentare la dichiarazione di variazione, indicando i dati della vecchia casa e della nuova. DECESSO DEL PROPRIETARIO Se il proprietario dell'immobile è deceduto nel corso dell'anno 2006, il pagamento dell'ici va effettuato nel modo seguente: 1. per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento deve essere effettuato con il bollettino intestato al deceduto; 2. per il periodo successivo alla data del decesso il pagamento deve essere effettuato dagli eredi a loro nome, ciascuno per la propria quota di possesso. Qualora vi sia coniuge superstite che ha acquisito il diritto di abitazione ai sensi dell art. 540 del c.c., l imposta è totalmente a suo carico. Si ricorda che gli eredi che sono già proprietari di altri immobili nel Comune di Impruneta devono utilizzare un solo bollettino aggiungendovi quanto dovuto per l immobile ereditato. La dichiarazione di variazione non è più necessaria. Viene infatti trasmessa al Comune una copia della denuncia di successione direttamente dall Ufficio del Registro presso il quale la medesima è stata presentata. 5

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI L imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario da allegare alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante le predette condizioni. Sono inagibili o inabitabili i fabbricati - dichiarati tali con ordinanza del Sindaco; - diroccati, pericolanti o fatiscenti e l eventuale superamento di detta condizione è possibile soltanto con un intervento di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/1978; - oggetto di intervento di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/1978. Oltre quanto sopra resta ferma la condizione che l immobile deve essere anche di fatto non utilizzato. BASE IMPONIBILE Per la determinazione di quanto si deve pagare è prima necessario stabilire la base imponibile per il successivo calcolo dell'imposta. La base imponibile è data dal valore dell'immobile con riferimento a diversi parametri: - per i fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante in Catasto al 1 gennaio dell'anno in corso, aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata dal 1997, deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti: a) 100 per le categorie A, B, C (escluse A/10 e C/1); b) 50 per le categorie A/10 e D; c) 34 per la categoria C/1; 6

- per i fabbricati che non dovessero risultare iscritti al Catasto, si può utilizzare la rendita presunta, cioè quella di immobili similari situati nella stessa zona; - per i terreni agricoli, il reddito dominicale risultante in Catasto al 1 gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% a seguito della rivalutazione applicata dal 1997, deve essere moltiplicato per 75. Si ricorda che nel Comune di Impruneta sono assoggettati alla tassa unicamente i terreni censiti nei fogli di mappa 36 e 37. - per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando alla stessa l'aliquota prevista per la fattispecie dell immobile. ------------------- Per l anno 2006 il Comune di Impruneta ha determinato la misura delle aliquote e detrazioni ICI con delibera della Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2006. Con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 9/3/06 sono state determinate le modalità di attestazione dei requisiti per l applicazione della maggior detrazione ICI, dell aliquota agevolata e di quella del 7 per mille. Il regolamento comunale per l'applicazione dell ICI e stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 31.3.1999 e modificato con la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 6.3.2000. 7

ALIQUOTE ANNO 2006 A) 5,6 per mille per: 1. le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; 2. le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3. gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ; 4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo; 5. le pertinenze dell abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente a n 1 unità immobiliare per ciascuna categoria; 6. le unità immobiliari locate sulla base di contratti di locazione stipulati secondo i disposti dei commi 3 e 5 dell art. 2 della legge 431/98 (1); I contribuenti che si trovino nella condizione di cui al punto 6. devono far pervenire al Comune, entro la scadenza della prima rata, una dichiarazione sostitutiva, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti, ai sensi del D.P.R 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nella quale attestino l esistenza della predetta condizione, salvo accertamenti da parte del Comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00) oltre alle sanzioni penali previste dall articolo 76 D.P.R. 445/00. 8

Le dichiarazioni così presentate hanno effetto anche per gli anni successivi fino a che non intervengano variazioni. Non dovranno pertanto presentare la dichiarazione sostitutiva per il 2006 coloro che vi hanno già provveduto nel 2005 e per i quali le condizioni siano rimaste invariate. Qualora siano venuti meno i presupposti per l applicazione dell aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a presentare la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta sui modelli disponibili c/o gli uffici competenti. B) 7 per mille per: 1. le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito, dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado residenti in questo Comune alla data del 1 Gennaio 2006, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti da autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente; 2. le unità immobiliari locate con contratti di locazione liberi purchè stipulati ai sensi del comma 1, art. 2 della legge 431/98 (2) o con contratti diversi da quelli di cui alla precedente lettera A) n. 6.; 3. le aree edificabili; 4. i terreni agricoli; 5. tutte le altre unità immobiliari non comprese nei punti A) o C); I contribuenti che si trovino nella condizione di cui al punto 1 devono far pervenire al Comune, entro la scadenza della prima rata, una dichiarazione sostitutiva, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti, ai sensi del D.P.R 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nella quale attestino l esistenza della predetta condizione, salvo accertamenti da parte del Comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00) oltre alle sanzioni penali previste dall articolo 76 D.P.R. 445/00. 9

Le dichiarazioni così presentate hanno effetto anche per gli anni successivi fino a che non intervengano variazioni. Non dovranno pertanto presentare la dichiarazione sostitutiva per il 2006 coloro che vi hanno già provveduto nel 2005 e per i quali le condizioni sono rimaste invariate. Qualora siano venuti meno i presupposti per l applicazione dell aliquota ordinaria del 7 per mille, il contribuente è tenuto a presentare la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta sui modelli disponibili c/o gli uffici competenti. C) 9 per mille per: 1. le unità immobiliari non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1 Gennaio 2006, in base a quanto previsto dall art. 2, comma 4, della Legge 431/98 (3). 10

DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2006 A) Euro 103,29 complessivi annui per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, da ripartirsi in parti uguali tra gli aventi diritto indipendentemente dalla quota di possesso ed in proporzione al periodo di possesso; B) Euro 206,58 complessivi annui per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni: abbiano compiuto al 31/12/2005 il 65 anno di età; siano titolari nell anno 2006 di solo reddito da pensione non superiore all importo 2006 della pensione minima INPS, comprese le eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all importo annuo della pensione minima INPS calcolata come sopra; non esercitino attività retribuita di alcun genere; siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettività passiva ai fini ICI) sull intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purché annessi all abitazione ed utilizzati in modo durevole al suo servizio; che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi da pensione o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettività passiva ai fini ICI su immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio; per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti da certificazioni anagrafiche. 11

Non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze delle abitazioni; qualora l imposta dovuta per l abitazione principale risultasse inferiore alla detrazione spettante, la parte residua della detrazione troverà capienza nell imposta dovuta per le pertinenze dell abitazione stessa, limitatamente a n. 1 unità immobiliare per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 fino alla concorrenza di Euro 103,29 (o Euro 206,58); I contribuenti che si trovino nella condizione di fruire della maggiore detrazione cui al punto B devono far pervenire al Comune, entro la scadenza della prima rata, una dichiarazione sostitutiva, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti, ai sensi del D.P.R 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nella quale attestino l esistenza della predetta condizione, salvo accertamenti da parte del Comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00) oltre alle sanzioni penali previste dall articolo 76 D.P.R. 445/00. 12

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE PER L'ANNO 2005 Sono tenuti a presentarla nel 2006 solo i contribuenti che hanno avuto variazioni durante l'anno 2005. Le istruzioni per la compilazione sono distribuite insieme ai modelli di denuncia. La dichiarazione non è più necessaria nel caso di successione. Viene infatti trasmessa al Comune una copia della denuncia di successione direttamente dall Ufficio del Registro presso il quale la medesima è stata presentata. 13

DISTRIBUZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE La distribuzione dei modelli di dichiarazione verrà effettuata presso le sedi sotto indicate: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Piazza Buondelmonti 41 IMPRUNETA orari di apertura: MATTINA: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 POMERIGGIO: lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Via F.lli Rosselli 6 - TAVARNUZZE orari di apertura: MATTINA: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 POMERIGGIO: lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 UFFICIO TRIBUTI via Cavalleggeri 22 24 IMPRUNETA orari di apertura: martedì e venerdì: ore 8,30 12,30 lunedì e giovedì: ore 15,00 18,00 L ufficio Tributi riceve telefonate il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalla 12,30 alle 13,30 al numero 055/203641 14

PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE Il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione per l anno 2005 coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l anno 2006: - dal 2 maggio al 31 luglio se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale; - se la presentazione è effettuata in via telematica il termine è del 31 ottobre; La dichiarazione può essere presentata presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico di Impruneta o di Tavarnuzze negli orari di apertura al pubblico. In alternativa, è possibile inviarla tramite raccomandata semplice intestata al Comune di Impruneta - Ufficio Tributi. 15

Note: (1) contratto di concordato o tipo da redigere sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Tale contratto non può avere durata inferiore ai tre anni (salvo si tratti di contratto di natura transitoria) ed è prorogato di diritto per due anni salvo facoltà di recesso. (2) contratto " libero " di durata non inferiore a quattro anni rinnovabile per un uguale periodo salvo facoltà di recesso. (3) ipotesi in cui i comuni, infatti, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille. 16