CONVEGNO AMBIENTE. Bologna Fiere 20 Ottobre Partner presso Chilosi Martelli Studio legale associato

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CONVEGNO ESSERE IN REGOLA PER ESSERE UN PASSO AVANTI Non solo un obbligo di legge, un dovere, ma anche una condizione ideale per potersi porre sul mercato nel modo più vantaggioso. AMBIENTE Bologna Fiere 20 Ottobre 2016 Relatore: Mara Chilosi Partner presso Chilosi Martelli Studio legale associato

INCENTIVI ALLE IMPRESE Appalti «green» con riduzione di cauzione Art. 16: Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi Riduzione dell importo della garanzia per contratti relativi a lavori, servizi o forniture per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS (- 30% %) o ISO 14001 (- 20%). La riduzione è cumulabile con quella già prevista in presenza di certificazione ISO 9000 (- 50%) [cfr. art. 75, c. 7, d.lgs. 163/2006, C.C.P.]

Art. 16: Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi [cfr. art. 83 C.C.P.] Inserimento, in relazione al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del criterio relativo al «costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all intero ciclo di vita dell opera, bene o servizio, con l obiettivoo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un economia circolare che promuova ambiente e occupazione» In caso di inserimento di questo criterio, il bando indica «i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e di recupero, sulla base di tali dati. Il metodoo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni: a) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori; b) è accessibile a tutti i concorrenti; c) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».

Art. 17: Disposizioni per promuovere l adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisconoo elemento di preferenza: il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'unione europea (Ecolabel UE) il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia

Esistono diverse disposizioni nazionali che prevedono benefici ed agevolazioni a favore delle imprese che abbiano adottato sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 o al regolamento EMAS. Es: - legge n. 93 del 2001, art. 18 (semplificazione delle procedure amministrative per le imprese regist trate EMAS) - artt. 29-ter, comma 3; 29-octies, comma 3; 194, comma 4; 197, comma 5- bis, 209, comma 1; 212, commi 10 e 11 decreto legislativo n. 152 del 2006 (semplificazioni amministrative e riduzione delle garanzie finanziarie) Ulteriori disposizioni di favore sono stabilite dalle leggi regionali (v. ad es. Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1543 del 31 luglio 2012; legge finanziaria 2011 della Regione Toscana).

Si consideri inoltre l art. 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133), Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione, secondo cui: «1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell eventua ale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l esercizio dell attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria. 2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i dirittii civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela ( )».

Per le agevolazioni previstee in ambito nazionale per le imprese registrate EMAS v. http://www.isprambiente.go ov.it/it/certificazioni/emas/se mplificazioni-ed-agevolazioni/ semplificazioni- normative

Art. 23: disposizioni volte a incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti «derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi». Inserimento di un nuovo articolo 206-ter al D.Lgs. 152/2006: definizione di accordi e contratti di programma per promuovere l acquisto di questo genere di prodotti, ritenuti vantaggiosi sotto il profilo ambientale perché consentono di conseguire obiettivi di risparmio delle risorse naturali e di riciclo dei materiali.

Tali accordi o contratti di programma dovranno incentivare le imprese che producono beni derivanti dai rifiuti. (questa indicazione si presta però a fraintendimenti, perché i beni derivanti da materiali post consumo non possono che derivare da operazioni di riciclo o di preparazione per il riutilizzo di rifiuti; è escluso, infatti, che si possa trattare di prodotti ottenuti a partire da scarti di produzione che rispondono alla definizione di sottoprodotto e non a quella di rifiuto) Le misure di incentivazione: - sostenere le attività di produzione e di preparazione dei materiali postdegli scarti e dei materiali rivenienti dal consumo o derivanti dal recupero disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo; - sostenere la produzione e commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

- erogare incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonché di prodotti derivanti da RAEE e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita (UNI 10667-13:2013) dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione. Sono state previste, inoltre, «azioni premianti l utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche», mediante punteggi premianti nei bandi di gara.

Individuazione delle risorse finanziarie e disciplina delle misure incentivanti attraverso l emanazione di decreti ministeriali e di regolamenti d attuazione (anche se una possibile fonte di finanziamento è già individuata nell addizionale al tributo per il conferimento in discarica applicata ai Comuni che non raggiungeranno gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani) gli incentivi di natura fiscale e le percentuali minime di presenza dei materiali derivanti dalle attività di recupero saranno definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico i criteri e le percentuali di presenza dei materiali derivanti dal recupero relativi ai materiali misti polimerici riciclati sono stati individuati mediante l introduzione del nuovo allegato L-bis alla quarta parte del decreto legislativo 152/2006.

La composizione dei prodotti «può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti»» e il citato decreto stabilirà anche «gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l allungamento del ciclo di vita dei prodotti». >> colpisce l assenza di incentivi per la dematerializzazione, per la progressiva sostituzione della tradizionale vendita di beni con l offerta di servizi che incorporano l impiego di prodotti. In altri termini la norma non sembra contenere misure di agevolazione della Sharing Economy

Grazie per l attenzione!