REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI



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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.12.1996)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI PREMESSA Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, emanato in attuazione del dall'art. 8 del D.P.R 10 settembre 1982, n 915 ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati relativamente alle fasi di: 1) ammasso temporaneo; 2) conferimento; 3) raccolta; 4) trasporto; 5) stoccaggio provvisorio; 6) cernita; 7)trattamento di trasformazione: 8)trattamento finale Art.2 DEFINIZIONI Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni: 1)SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI: l'intero ciclo delle operazioni di smaltimento comprendenti il conferimento, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento finale dei rifiuti; 2)AMMASSO TEMPORANEO: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi; 3)CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore; 4)CONFERIMENTO DIFFERINZIATO: modalità di conferimento consistente nella consegna dei rifiuti al servizio di raccolta secondo i criteri della raccolta differenziata 5)RACCOLTA: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto; 6)SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA: L organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata: 7)RIFIUTI INDISTINTI: la frazione dei rifiuti non ancora interessata dal Servizio di Raccolta Differenziata; 8)RIFIUTI URBANI ORDINARI : tutti i rifiuti urbani non classificati come Esterni Ingombranti o Pericolosi;

9)TRASPORTO: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale; 10)STOCCAGGIO PROVVISORIO: il deposito dei residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo; 11)PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: un area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata. 12)CERNITA: operazione svolta dagli addetti, all'interno della piattaforma per la raccolta all'aumento di quantità e qualità dei materiali recuperabili; 13)TRATTAMENTO: Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l innocuizzazione compreso l incremento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interramento controllato. 14)FRAZIONE UMIDA: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani; 15)FRAZIONE SECCA: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di. norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero. Art. 3) PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali: 1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività' e dei singoli; 2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e sottosuolo, nonché' ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; 3) devono essere salvaguardate la. fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell ambiente e del paesaggio; 4) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 5)devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare. riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia; Il Comune provvede ad organizzare la raccolta di tutti i rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi ai riutilizzo e di smaltimento.

Il Comune provvede altresì a promuovere iniziative tendenti alla limitazione della produzione di rifiuti ed a favorire la raccolta e lo smaltimento differenziato, nonché il riutilizzo dei rifiuti non soggetti a privativa comunale. Art.4 RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO Il presente regolamento non si applica: 1)ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185 e successive modificazioni ed integrazioni; 2)ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; 3) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: - materiali fecali; - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola; 4) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni; 5) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi; 6) agli esplosivi. 7) a tutti i materiali espressamente sottratti dalle leggi vigenti alla normativa sui rifiuti

TITOLO II DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI REFIUTI COMPETENZE INERENTI IL LORO SMALTIMENTO Art.5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all abbandono; i rifiuti sono cosi' classificati: -URBANI -SPECIALI -SPECIALI TOSSICO NOCIVI Art.6 RIFIUTI URBANI Sono rifiuti urbani 1) RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, agricoli, commerciali di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività' di carattere civile (uffici. mense, cucine, ecc.). 2) RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico. di uso comune, provenienti da. fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, agricoli commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). 3)RIFIUTI ESTERNI cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi. 4)RIFIUTI PERICOLOSI come indicati alla lettera a), comma 2, art. 5 della Legge Regionale n.21 del 1. luglio I 9~3 e precisamente a) pile e batterie; b) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F ; c) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati d) lampade a scarica e tubi catodici; e) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale; f) cartucce. esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti. Art.7 RIFIUTI SPECIALI Per rifiuti speciali si intendono:

1) i residui derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi non dichiarati assimilati agli urbani; 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilati a quelli urbani; 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed.obsoleti; 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 5) i residui dell attività' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti; 6) i residui di filtrazione delle acque di scarico urbane. Art.8 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art 39 della li 22.2.1994, n. 146: 1)I rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27-74984 del Comitato Interministeriale di cui all'art 5 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria; trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché' palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil - pelle; - gomma e caucciù' (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili - nastri abrasivi, - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari purché' non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè', scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti

deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi. 2) gli accessori per l'informatica. Art. 9 RIFIUTI SPECIALI TOSSICO NOCIVI Sono considerati rifiuti speciali tossici e nocivi i rifiuti speciali che: 1. contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1 della Deliberazione del.27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all' Art 5 d~ D.P.R. 10.09.1982 n.9l5 Disposizioni per la prima applicazione dell' art.4 del D.P.R. 915/82, in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato- al D.P.R. 915/82 in concentrazioni superiori ai valori i CL ricavati - dai criteri generali desunti dalla tabella 1.2 delle disposizioni sopracitate; 2. figurano nell'elenco 1.3 delle stesse disposizioni, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili come tossici e nocivi- ai sensi del precedente punto l. 3. provengano da contenitori contrassegnati con i simboli T e/o F e/o C e/o Xn" e/o Xi di cui al decreto del Ministro della Sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose. Art.10 ATTIVITÀ Dl COMPETENZA DEL COMUNE Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento strade, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie: 1. tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi); 2. i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani. 3. i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane; Detta attività viene svolta dal Comune direttamente o mediante azienda municipalizzata o mediante concessione a enti o imprese specializzate autorizzate ai sensi dell' Art. 6, lettera d) del D.P.R. 915/82 come previsto dall' Art. 8 del D.P.R 10 settembre 1982, n. 915. Art. 11 ATTIVITA DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art.12 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E URBANI ASSIMILABILI. Competono ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche. tossici e nocivi provvedere, a proprie spese allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati ai sensi dell'art.6, lettera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai. gestori del servizio pubblico con i quali; dovrà essere stipulata apposita convenzione.

TITOLO III NORME RELATVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E SPECIALI ASSIMILATI GLI URBANI Art.13 DEFINZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita entro i limiti che verranno riportati nell'apposito allegato accluso al capitolato per la gara d'appalto del servizio. Resta fermo l'obbligo, per gli abitanti delle zone in cui non é istituito il servizio di raccolta di conferire i rifiuti al servizio pubblico depositandoli presso il punto di raccolta più vicino. Art.14 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all accumulo in apposita attrezzatura o impianto. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui all' Art. 13, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto interessata. La raccolta di frazioni di rifiuti avviate a riciclo od a smaltimento differenziato costituisce attività del Servizio di Raccolta Differenziata di cui al punto.6) dell' Art. 2; (le modalità di raccolta di dette frazioni sono regolate dal Regolamento per la Disciplina del Servizio di Raccolta differenziata). La raccolta dei rifiuti indistinti perdurerà, congiuntamente alla raccolta. differenziata, fino a che la completa attivazione della raccolta differenziata stessa, con l'introduzione della separazione delle differenti frazioni degli R.S.U., coprirà l'intero servizio di raccolta dei rifiuti; come previsto dalla Legge Regionale 21 e dal Piano Provinciale dei Rifiuti. Art.15 MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ORDINARI La raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani ordinari viene effettuata mediante: 1)raccolta tramite contenitori stradali. Le zone in cui viene effettuata la raccolta sono riportate nell'apposito allegato accluso al capitolato per la gara d appalto per la gestione del servizio. La raccolta viene effettuata con scadenza variabile in base alla stagionalità, come riportato nell apposito allegato accluso al capitolato per la gara d'appalto per la gestione del servizio. Per ciò che concerne i contenitori stradali di proprietà del Comune,vengono fissate le disposizioni di seguito riportate 1. deve essere rispettata la capacità minima di 700 litri; 2. i contenitori devono essere disinfestati a cura della ditta appaltatrice;

3. essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto; 4. essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con nauardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedite; 5. avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un efficace difesa antimurina e antinsetti ed un agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni; 6. essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati. Tali aree potranno essere anche su pubblica via purché appositamente predisposta e attrezzata; 7. essere predisposti per il caricamento automatico se mobili dotati di idoneo impianto frenante; muniti di segnalazione catarifrangente e di una scritta riportante la frazione di rifiuto da conferire. 8. essere contrassegnati da appositi adesivi riportanti la dicitura rifiuti solidi urbani indistinti, nonché da eventuali altri adesivi sempre inerenti i rifiuti urbani e/o la raccolta differenziata. Art.16 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ORDINARI Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase in cui i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore I rifiuti urbani indistinti sono accumulati, separatamente dalle frazioni di rifiuto per cui è previsto il servizio di raccolta differenziata, a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità di seguito esposte a) il conferimento nelle zone in cui è istituito il servizio di raccolta tramite contenitori stradali sottostà alle seguenti disposizioni: b) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi. imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, m modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro. c) I rifiuti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) devono essere preventivamente introdotti in sacchi di qualsiasi colore e natura purché idonei ad impedire la fuoriuscita del materiale immessovi e dell'eventuale percolato;. d) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere chiusi. e) e' vietato introdurre nei contenitori: - rifiuti speciali, tossici e nocivi - rifiuti assimilati, salvo nei casi espressamente previsti da questo regolamento o da apposite ordinanze sindacali - frazioni di rifiuto per cui è prevista la raccolta differenziata - materiale sfuso - materiale acceso o non completamente spento;

- sostanze liquide od eccessivamente impregnate di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato; - materiali che possano causare danni agli addetti all'atto svuotamento dei contenitori nelle successive fasi di riciclaggio - materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento f) è inoltre vietato: - spostare i contenitori dalla sede in cui sono stati collocati - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dei contenitori Art.17 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI I rifiuti urbani ingombranti di cui al punto 2) dell'art. 6 del presente Regolamento sono oggetto di conferimento separato. E' fatto obbligo ai produttori di tali rifiuti di tenerli separati dai restanti rifiuti e di conferirli separatamente al servizio di raccolta differenziata e integrata. Le modalità per il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti sono stabilite dal Regolamento per la Disciplina del Servizio di Raccolta Differenziata Art.18 RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell'art. 6 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato. E' fatto obbligo ai produttori ditali rifiuti di tenerli separati dai restanti rifiuti e di conferirli separatamente al servizio di raccolta differenziata. Le modalità' per il conferimento e la raccolta dei predetti rifiuti urbani pericolosi sono stabilite dal Regolamento per la Disciplina del Servizio di Raccolta Diffrenziata Art.19 RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI Fermo restando quanto disposto dall Art. 14, la raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilati agli urbani viene effettuata mediante: 1)il normale servizio raccolta.degli R.S.U. nelle forme previste dall Art. 15.Accedono a questo servizio: a) i piccoli esercizi commerciali b) i piccoli bar, trattorie, ristoranti. L'organizzazione del servizio indica i parametri per la precisa identificazione delle- attività di cui ai punti precedenti; la definizione di detti parametri sarà dettata da criteri di opportunità ed efficienza. 2)appositi servizi all'uopo predisposti. Accedono a tali servizi tutti i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani diversi da quelli di cui ai punto i).

Modalità, tipologie e dimensioni dei contenitori eventualmente usati, nonché frequenze dei servizio di raccolta sono stabiliti in base all caratteristiche dei rifiuti, alla loro quantità ed alle esigenze di ciascun settore produttivo. Art. 20 CONFERIIIIENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI 1)I rifiuti assimilati indistinti sono accumulati, separatamente dalle frazioni di rifiuto per cui e' previsto il servizio di raccolta differenziata, a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità' di seguito esposte: 2)il conferimento, per le attività di cui al punto 1) dell' Art 19, sottostà alle disposizioni di cui all' Art 16 (Conferimento dei rifiuti urbani) 3)il conferimento, per le attività di cui al punto 2) dell' Art. 19, viene attivato secondo le modalità previste dallo specifico servizio di raccolta In particolare il produttore dei rifiuti in oggetto deve, in caso di uso di contenitori di qualsiasi natura e dimensione. - farne uso esclusivamente privato - custodirli in luogo privato e non accessibile al pubblico ed esporli, se del caso, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni stabiliti dal servizio di raccolta - provvedere alla loro pulizia e disinfezione Art.21 TRASPORTO DEI RIFIUTI Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di stoccaggio. trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie secondo i principi generali di cui all' Art. 3 del presente regolamento. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigeti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico. Art.22 TRATTAMETO DEI RIFIUTI Il trattamento dei rifiuti, così come definito al punto 13 dell Art 2 deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati a sensi del D.P~R. n.915/1982

TITOLO IV NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI Art 23 DEFINIZIONE Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili. Art.24 RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono: - strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi; - altre strade soggette a pubblico transito in via permanente; - parchi e giardini pubblici; La frequenza le modalità' dei servizi di spazzamento sono stabilite in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, e riportate nell'apposito allegato accluso al capitolato per la gara d'appalto per la gestione del servizio, garantendo il rispetto delle norme di cui all' Art. 2 del presente regolamento. Art.25 CONTENITORI PORTA RIFIUTI Nelle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio "porta rifiuti" il Comune dovrà installare appositi contenitori per rifiuti cartacei di piccole dimensioni. Il servizio di svuotamento sarà affidato mediante apposito appalto a ditta privata. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili. Art.26 PULIZIA DEI FÀBBRICATI, DELLE.AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI Le aree e i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l autorità' comunale alla tutela dell ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e, in caso di scarico abusivo, sono tenuti alla loro rimozione.

Art.27 PULIZIA DEI MERCATI I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo dà essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività' che conseguenti alla attività' stessa, conferendo i rifiuti con le modalità' prescritte dalla gestione del servizio. Art.28 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori. I rifiuti cosi' raccolti vanno conferiti con le stesse modalità' previste per i rifiuti solidi urbani interni. Art.29 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili. inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento. Art.3O RIFIUTI DA ATTIVITÀ' EDLLIZIE Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Art.31 AREE DI SOSTA PER NOMADI Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale. Art.32 ASPORTO Dl SCARICHI ABUSIVI In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti. Art.33 SERVIZI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni: 1. la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici; 2. il diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;

3. 1' espurgo dei pozzetti stradali e caditoie; 4. la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite. 5. lo sgombero della neve 6. la disinfezione, disinfestazione, deratizzazione di edifici pubblici e del territorio in genere. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti. Allo stesso modo, potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi diversi da quelli in elenco. Art.34 SGOMBERO DELLA NEVE In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante: 1)rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse; 2)lo spargimento di cloruri o di - miscele crioidrauliche per -dissolvere neve o ghiaccio. 3)E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.35 Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di: 1)abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo 2)cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche e gli impianti di trattamento 3) imbrattare il suolo e le acque pubbliche e/o private, o adibito ad uso pubblico, con l'abbandono di rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto. Art.36 TASSA PER LO SMALTIMENTG DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita tassa in base a tariffe deliberate dall'amministrazione Comunale, in applicazione delle disposizioni vigenti Il Comune disciplina la tassa suddetta con apposito regolamento, in applicazione del D.L. n. 507/93, Art. 58. Art.37 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Per quanto non espressamente disciplinato dal Presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Raccolta Differenziata, del Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei. Rifiuti Solidi Urbani dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana, nonché le norme statali e regionali e le ordinanze sindacali in materia Art. 38 SANZIONI Le violazioni del presente regolamento, ove non si riscontrino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni previste dagli Articoli 24 e seguenti del D.P.R. n 915 /82 o da specifiche norme regionali. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art, 12 del D.P.R. si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato n.9l5/82.

TABELLA "A" - Allegato a deliberazione consiliare n 32 del 22.06.1998 Rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, etc.), come previsto nei punti a) e b), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. 22/97; Rifiuti di carta, cartone e similari; Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; Imballaggi primari; Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata; Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; Frammenti e manufatti di vimini e sughero; Paglia e prodotti di paglia; Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; Feltri e tessuti non tessuti; Pelli e simil - pelle; Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; Resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia 1 espansi plastici e minerali simili; Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; Materiali vari in pannelli (di legno, di gesso, plastica e simili); Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essicati; Rifiuti di metalli ferrrosi e metalli non ferrosi, e loro leghe; Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; Nastri abrasivi; Cavi e materiale elettrico in genere; Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate; Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di 'trebbiature, e simili),compresa la manutenzione del verde ornamentale; Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; e Accessori per l'informatica.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 22 giugno 1998 Oggetto: Integrazione Regolamento Comunale raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che l art. 39 della legge comunitaria n. 146 del 22 febbraio 1994 disponeva l assimilazione legale ai rifiuti urbani propri delle attività economiche compresi per similarità nell elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27 luglio 1984, integrato dagli accessori per l informatica, con eliminazione del previgente parere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai Comuni dal D.P.R. n. 915/82; PRESO ATTO che ciò fa venire meno l assimilazione legale predetta, con la conseguenza che, dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria n. 128, tali rifiuti saranno qualificati come speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell art. 62 del Decreto Legislativo n. 507/93, e, quindi, con l impossibilità di un loro conferimento al servizio pubblico per lo smaltimento; VISTO l art. 17 della legge comunitaria n. 128 del 24 aprile 1998; CONSIDERATO che l art. 21 del Decreto Ronchi conferisce ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; RILEVATO che in mancanza dei criteri fissati dallo Stato, ai sensi dell art. 18 del Decreto Legislativo n. 22/97, è opportuno rifarsi a quelli fissati dalla delibera interministeriale n. 27/84; VISTO l art. 43 del Decreto Legislativo n. 22/97, che esclude dalla possibilità di assimilazione gli imballaggi terziari, mentre gli imballaggi secondari possono essere assimilati purché raccolti in forma differenziata; SENTITO il consigliere Festa Bruno il quale chiede se la variante al Regolamento comporterà anche un aumento delle tariffe; SENTITO il Sindaco il quale assicura che si tratta solo di aggiornare il Regolamento vigente per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ad una norma comunitaria e quindi non sono previsti aumenti tariffari; VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 53 - comma 1 - della legge n. 142/90; VISTO il parere favorevole di conformità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell art. 17 - comma 68 - della legge n. 127/97;

VISTO l art. 32 - secondo comma - della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante Ordinamento delle autonomie locali ; CON voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente D E L I B E R A 1) Di disporre del potere di assimilazione di cui all art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 22/97. 2) Di individuare nell allegato A le tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti solidi urbani. Il Presidente F.to Daniele Roscia Il Segretario Comunale F.to dott. Mauro Mantovani