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Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n (17G00128)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

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IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA GIURIDICA ED IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE CON CONTROLLO NOTARILE

ART. 4 - ENTI DEL TERZO SETTORE 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ( ) ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 11 - ISCRIZIONE Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 21 - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO L'atto costitutivo deve indicare: denominazione - l'assenza di scopo di lucro - le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite - attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale - sede legale - patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della PG - norme su ordinamento, amministrazione e rappresentanza - diritti e obblighi degli associati - requisiti per l'ammissione - nomina dei componenti degli organi sociali - norme sulla devoluzione del patrimonio - durata dell'ente, se prevista.

ART. 47 - ISCRIZIONE 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel RUN è presentata dal rappresentante legale dell'ente all'ufficio del RUN della Regione in cui l'ente ha la sede legale, depositando atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

Il RUN verifica la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell'ente quale ETS. Entro 60 giorni può: - iscrivere l ente; - rifiutare l'iscrizione; - invitare a completare domanda. Decorsi 60 giorni, la domanda di iscrizione s'intende accolta.

MODELLI STANDARD TIPIZZATI: Se l'atto costitutivo e statuto dell ETS sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati approvati dal Ministero del lavoro, l'ufficio del RUN: - verifica la regolarità formale della documentazione; - entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente.

IL RUNTS E istituito presso il Ministero del lavoro. Operativamente gestito: - su base territoriale; - con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione. La Regione individua la struttura competente, indicata come: «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore» (URRUNTS) Il registro è pubblico ed accessibile in modalità telematica.

ART. 22 - ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA 1. Le associazioni e le fondazioni del TS possono, in deroga al DPR 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS ai sensi del presente articolo.

DPR 361/2000 Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la PG mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle PG istituito presso le prefetture. La domanda per il riconoscimento: - è sottoscritta dal legale rappresentante; - è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede.

Cosa controlla il Prefetto? Siano soddisfatte le condizioni di legge per la costituzione dell'ente Lo scopo sia possibile e lecito Il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. Entro 120 gg. dalla domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

COMPETENZA DELLE REGIONI: Il riconoscimento delle persone giuridiche private operanti nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro presso la stessa regione.

RICONOSCIMENTO EX DPR 361/2000: - natura concessoria - discrezionalità amministrativa - irragionevoli differenze applicative - incertezza sui tempi

ART. 22 - ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA 2. Il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni di legge per la costituzione nonché del patrimonio minimo, deve depositare l atto costitutivo entro 20 gg. presso il competente ufficio del RUN, e richiede l'iscrizione dell'ente L'ufficio del RUN: - verifica la regolarità formale della documentazione; - iscrive l'ente nel registro.

c. 1-bis. Per le associazioni e fondazioni ETS già in possesso della PG ex DPR 361, che ottengono l'iscrizione nel RUN ex art. 22, l'efficacia dell'iscrizione nei registri ex DPR 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUN. Nel periodo di sospensione, i predetti enti: - non perdono la PG acquisita con la pregressa iscrizione; - non sono soggetti alle disposizioni del DPR 361. Dell'avvenuta iscrizione al RUN e dell'eventuale successiva cancellazione è data comunicazione da parte del RUN (regionale), entro 15 gg, alla Prefettura o alla Regione competente.

RIPENSAMENTO DEL NOTAIO: Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione ne dà comunicazione motivata entro 30 gg ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori - amministratori - ciascun associato, nei 30 gg successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare al RUN di disporre l'iscrizione. Se nei 60 gg il RUN non comunica il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

PATRIMONIO MINIMO una somma liquida e disponibile non inferiore a: - 15.000 euro per le associazioni - 30.000 euro per le fondazioni. Patrimonio costituito da beni diversi dal denaro: il valore deve risultare da relazione giurata di un revisore legale che deve essere allegata all'atto costitutivo.

PERDITA DEL PATRIMONIO Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al 4 comma è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare: - la ricostituzione del patrimonio minimo; - la trasformazione; - la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta; - la fusione o lo scioglimento.

AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA: Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.