COMUNE DI BAREGGIO Provincia di Milano



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COMUNE DI BAREGGIO Provincia di Milano Determinazione Numero Data Data esecutività SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE 153 03/12/2014 10/12/2014 Oggetto: DETERMINAZIONE PER CONCESSIONE COMODATO D'USO DEI LOCALI DI VIA MONTEGRAPPA 39 AD ASSOCIAZIONE COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO (CVPS) DI ARLUNO Copia della presente determinazione viene trasmessa a: Determinazione consegnata al Settore Finanziario il Il Responsabile del Settore Segreteria Generale Segreteria del Sindaco Settore Finanziario Settore Educazione - Biblioteca - Sport Servizi Demografici Settore Patrimonio Settore Affari Generali Settore Polizia Locale - Commercio e Prot. Civile Settore Famiglia e Solidarietà Sociale Settore Territorio e Ambiente Determinazione depositata in Segreteria per la pubblicazione il per la Segreteria Generale La notizia di adozione della presente determinazione sarà affissa all'albo Pretorio del Comune di Bareggio il giorno 12/12/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 27/12/2014 Bareggio, li per la Segreteria Generale

DETERMINAZIONE - SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE - N. 153 DEL 03/12/2014 OGGETTO: DETERMINAZIONE PER CONCESSIONE COMODATO D'USO DEI LOCALI DI VIA MONTEGRAPPA 39 AD ASSOCIAZIONE COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO (CVPS) DI ARLUNO IL RESPONSABILE DEL SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE Richiamate le finalità di cui all art. 3 dello Statuto Comunale, tra cui: promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e delle persone svantaggiate; promozione e tutela dei diritti del malato e dei portatori di handicap; tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale. Richiamata la L.R. 3/2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario. Richiamata la Legge 31 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato", che in particolare all art. 2, secondo comma, individua espressamente la possibilità al singolo volontario il rimborso delle spese effettivamente sostenute e all'art.7 prevede la possibilità di convenzioni con Enti locali, per le Associazioni iscritte all'albo Regionale da almeno sei mesi; Richiamata la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n.1, Capo II (Le organizzazioni di volontariato); Richiamata la delibera C.C. n. 16 del 27/08/2013 avente ad oggetto: Approvazione Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ; che prevede in particolare nell ambito dell area Volontariato il riconoscimento da parte dell Amministrazione comunale del ruolo delle Associazioni di volontariato quali soggetti da sostenere ed incoraggiare; Visto che la vision n. 2 Un paese capace di futuro del DUP 2014/2016 soprarichiamato prevede tra le politiche per il sociale l obiettivo di promuovere e sostenere le associazioni di volontariato favorendone la nascita, il lavoro di rete e l attività; Richiamato il regolamento sulle "LIBERE FORME ASSOCIATIVE", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.103 del 19 dicembre 2001, che disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'uso gratuito di beni mobili ed immobili, ad associazioni, enti privati e comitati, in ottemperanza all art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241; Viste le note pervenute dal Comitato Volontario di Pronto Soccorso (CVPS) di Arluno: - prot. 9724/2014 con cui viene presentato il report delle attività svolte sul Comune di Bareggio nel 2013; - prot. 11636/2014 con istanza di contributo per l anno 2014; - prot. 15452/2014 con cui è presentato il Bilancio Consuntivo del 2013 e il Bilancio Preventivo 2014; Richiamata altresì la nota prot.31350 del 26/11/2014 del Comitato Volontario di Pronto Soccorso CVPS Arluno con cui l Associazione richiede di usufruire dei locali comunali di via Montegrappa quale sede per la postazione fissa per le emergenze di pronto intervento fino a gennaio 2015; Considerato che da diversi anni opera sul territorio di Bareggio il Comitato Volontario di Pronto Soccorso (CVPS) di Arluno, che presta servizio di pronto intervento con postazione di ambulanza fissa per le emergenze e che è regolarmente iscritta come Associazione al registro comunale delle Associazioni socio-ass.li al n. 21;

DETERMINAZIONE - SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE - N. 153 DEL 03/12/2014 Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57226 del 03/06/1993 di iscrizione nel Registro Regionale Generale del Volontariato dell organizzazione denominata P.A. Comitato Volontario Pronto Soccorso Arluno, al foglio n. 24, progressivo n. 70, sezione Sanità e igiene; Dato atto che l Associazione CVPS di Arluno è in possesso dell autorizzazione regionale all esercizio di attività di trasporto infermi e feriti, rilasciata con atto della Giunta Regionale n. 16589 del 14/06/1978; Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 01/12/2014 con cui è stato approvato lo schema di comodato con l Associazione Comitato Volontario di Pronto Soccorso (CVPS) di Arluno, allegato e parte integrante al presente atto (allegato 1), con il quale si concede fino al 31/01/2015 all Associazione CVPS, l uso dei locali siti in via Monte Grappa, 39, Bareggio, riscontrato l interesse collettivo di favorire la presenza sul territorio di un servizio di pronto intervento; Dato atto che per il periodo di validità del comodato il Comitato Volontario di Pronto Soccorso (CVPS) di Arluno garantisce al Comune di Bareggio: - presenza sul territorio di postazione fissa per il servizio di primo soccorso e trasporto presso strutture sanitarie in base alle convenzioni con i servizi competenti di Pronto Soccorso; - la presenza di un mezzo di soccorso e il servizio di pronto soccorso da parte di proprio personale a manifestazioni ed eventi pubblici su richiesta dell ente organizzati direttamente dal comune o svolti sul territorio comunale in collaborazione con il comune di Bareggio; - interventi informativi di prevenzione e di primo soccorso rivolti alla popolazione di Bareggio o a particolari categorie di persone su richiesta dell ente. Considerato che il Comitato Volontario di Pronto Soccorso (CVPS) di Arluno, come previsto dalla deliberazione G.C. soprarichiamata si fa carico delle spese del telefono, di pulizia, manutenzione ordinaria dei locali e le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica ed il riscaldamento dei locali assegnati in comodato; Dato atto di aver verificato l insussistenza dell obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 approvato con Deliberazione G.C. n. 7 del 30/01/2014 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio approvato con deliberazione G.C. n. 75 del 16.12.2013; Richiamati i seguenti atti: - Delibera C.C. n. 16/27.08.2013 avente ad oggetto: Approvazione Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; - Delibera C.C. n. 49 del 30/10/2013 Approvazione Piano generale di sviluppo 2013/2018 ; - Decreto del Sindaco n. 10 del 06.09.2013 Conferimento incarico di Responsabile del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale alla dott.ssa Maria Laura Mautone ; - Delibera di C.C. n. 72 del 04/07/2014: Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, documento unico di programmazione (DUP) 2014/2016, programma opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale lavori 2014 ; - Delibera G.C. n.69 del 14/07/2014 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario, periodo 2014/2016 - Delibera G.C. n.85 del 01/09/2014 Piano Esecutivo di Gestione anno 2014: assegnazione obiettivi e risorse umane Piano delle performance 2014

DETERMINAZIONE - SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE - N. 153 DEL 03/12/2014 - Delibera di C.C. n. 111 del 28/11/2014 Assestamento Bilancio Pluriennale 2014/2016 ; Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; DETERMINA 1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) Di stipulare, in conformità alla deliberazione G.C. n. 132/2014 il contratto di comodato con l Associazione Comitato Volontario di Pronto Soccorso (CVPS) di Arluno, allegato e parte integrante al presente atto (allegato 1), con il quale si concede fino al 31/01/2015 all Associazione CVPS, l uso dei locali siti in via Monte Grappa, 39, Bareggio, per le finalità indicate in narrativa; 3) Di prevedere a favore dell Associazione l esonero dalla spesa per locazione stimata in 400,00 mensili, quale forma di contributo indiretto per le prestazioni erogate dall Associazione di cui all art. 5 dell allegato schema di contratto di comodato; 4) Di stabilire che a carico dell Associazione rimangono le spese del telefono, di pulizia, manutenzione ordinaria dei locali e le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica ed il riscaldamento dei locali assegnati in comodato come previsto dall art.6 del contratto di comodato; 5) Di trasmettere il presente atto all Ufficio Segreteria per quanto di competenza. Il Responsabile del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale Maria Laura Mautone Allegati alla Determinazione: Allegato sub 1) Comodato Comune di Bareggio - Comitato Volontario di Pronto Soccorso (CVPS) di Arluno

COMUNE DI BAREGGIO Provincia di Milano Determinazione Numero Data Data esecutività SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE 153 03/12/2014 10/12/2014 Oggetto: DETERMINAZIONE PER CONCESSIONE COMODATO D'USO DEI LOCALI DI VIA MONTEGRAPPA 39 AD ASSOCIAZIONE COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO (CVPS) DI ARLUNO Copertura Finanziaria: Esercizio Capitolo Articolo Anno Importo Codice Sub CIG CUP Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione ai sensi dell art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità. Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile. Bareggio, 10/12/2014 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO F.to Ermelinda BUCCELLINI

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BAREGGIO (Provincia di Milano) Rep. n CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI BAREGGIO E L ASSOCIAZIONE COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO DI ARLUNO ONLUS PER L USO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI NELLA STRUTTURA DI VIA MONTEGRAPPA, 39, BAREGGIO. L anno duemilaquattordici, addì del mese di, in Bareggio, nel Palazzo Municipale. TRA L AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BAREGGIO, con sede in piazza Cavour 1, cod. fisc. 82000710150 - rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dal Responsabile del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale Maria Laura Mautone che interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Bareggio; E L ASSOCIAZIONE COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO DI ARLUNO ONLUS, con sede legale in Arluno, via Roma n. 60 cod. fisc. 86507880150 rappresentata ai fini della stipula dal presidente dell Associazione sig.ra. Sabrina Rossi; PREMESSO - che L ASSOCIAZIONE COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO DI ARLUNO ONLUS è iscritta alla Sezione Provinciale di 1

Milano del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il n. RL 1095, DPGR n. 54013 del 28/02/1994 Sezione A) Sociale - sanitaria e che la stessa risulta iscritta nel registro comunale delle associazioni della sezione attività socio assistenziali; - che l Associazione è costituita a norma delle leggi vigenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non persegue fini di lucro; - che l'associazione svolge attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria: a) organizzazione e svolgimento del soccorso, assistenza, cure e trasporto nei confronti della generalità di individui in ambito sanitario, anche mediante l utilizzo di autoambulanze e diversi mezzi di soccorso; b) promozione, organizzazione e gestione della formazione ed informazione sanitaria, di prevenzione, di soccorso e tutela della salute; c) promozione di iniziative a carattere culturale, sociale e ricreativo atte a favorire il perseguimento dei fini associativi, nel rispetto dei principi di solidarietà sociale. - che la legge 11 agosto 1991 n. 266, la L.R. 22/93 e s.m.i. riconoscono il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo nell autonomia e favorendone l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale e ambientale; - che per la persecuzione delle finalità statutarie proprie dell'associazione è stato concesso con deliberazione G.C. n.132 del 01/12/2014 l'utilizzo gratuito dei locali individuati nell'immobile di proprietà comunale in via Monte Grappa, 39 indicati nella planimetria allegata al presente atto, per la durata dal 1 2

dicembre 2014 al 31/01/2015 alle condizioni meglio dettagliate negli articoli che seguono; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1 - OGGETTO Il Comune di Bareggio - comodante concede in comodato d uso gratuito all Associazione COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO DI ARLUNO ONLUS - comodatario i locali comunali siti in Via Monte Grappa, 39 di Bareggio individuato in Catasto Fg. n. 4 mapp.193 B/4 come da planimetria allegata al presente atto. Il comodatario con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad utilizzare i locali concessi sotto l osservanza piena, assoluta e inscindibile delle clausole tutte disposte o richiamate dal presente atto. ART. 2 - DURATA Il comodato avrà durata dal 01/12/2014 al 31/01/2015; è comunque fatta salva per il comodante la possibilità di revocare in qualsiasi momento il comodato, previo preavviso di un mese, per urgenti ed impreviste esigenze del comodante. E escluso il rinnovo tacito. E prevista la facoltà di proroga del presente contratto, previo accordo tra le parti sulla durata del periodo di proroga. ART. 3 FINALITA DELLA CONCESSIONE Il comodatario si impegna a destinare i locali di cui all art.1 a sede di equipaggio per postazione di ambulanza, per il servizio di primo soccorso e di trasporto di emergenza in strutture ospedaliere e per le finalità necessarie allo svolgimento del servizio. 3

Non sono ammesse destinazioni d uso diverse ed ogni eventuale eccezione dovrà essere concordata ed autorizzata espressamente dal comodante. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire l immobile di cui al presente contratto con cura e con la massima diligenza, e a non cedere l uso dello stesso a terzi, neppure temporaneamente, né a titolo gratuito né oneroso. ART. 4 STATO DEGLI IMMOBILI Il comodatario dichiara di accettare l uso dell immobile oggetto del presente contratto nello stato di fatto e dichiara di non aver rinvenuto vizi che possano recare danno allo stesso e/o a terzi e si obbliga altresì a mantenere gli spazi assegnati in modo decoroso ed in armonia con l aspetto estetico e ambientale. ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO Il comodatario per la concessione in uso dei locali di cui all art.1 si impegna ad utilizzare i locali concessi in uso: - per le attività previste dalla presente convenzione, ad utilizzare esclusivamente propri soci volontari regolarmente iscritti o facenti parte dell associazione medesima ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche; - ad utilizzare per gli scopi di cui sopra esclusivamente proprie attrezzature; Il comodatario per la concessione in uso dei locali si impegna altresì a : - garantire sul territorio la presenza del servizio di primo soccorso e trasporto presso strutture sanitarie in base alle convenzioni con i servizi di Pronto Soccorso; 4

- garantire la presenza del mezzo di soccorso e il servizio di pronto soccorso da parte di proprio personale a manifestazioni ed eventi pubblici - max 5 eventi - organizzati direttamente dal comune o svolti sul territorio comunale in collaborazione con il comune di Bareggio, previa comunicazione almeno 30 giorni prima della data dell evento; - ad effettuare su richiesta del comune interventi informativi di prevenzione e di primo soccorso rivolti alla popolazione di Bareggio o a particolari categorie di persone su richiesta dell ente per un monte ore massimo di n. 8 ore di intervento. Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere modificate esclusivamente previo accordo formale tra le parti oggi stipulanti, senza che alcun valore di tacita modifica e/o abrogazione possa essere attribuito all eventuale inerzia e/o tolleranza da parte del comodante. ART.6 - UTENZE E SPESE A CARICO DEL COMODATARIO. Sono a carico e cura del comodatario le spese del telefono e le spese per le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali; sono inoltre a carico del comodatario le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica ed il riscaldamento che verranno rimborsati all ente entro 30 giorni dalla richiesta. ART. 7 CUSTODIA DELL IMMOBILE CONCESSO Il comodatario si obbliga a conservare e custodire gli immobili di cui al presente contratto con cura e con la massima diligenza e si obbliga altresì a restituire l immobile alla scadenza del contratto in buone condizioni igieniche e strutturali fermo restando il fisiologico deperimento dei beni dovuto all uso ordinario. Qualunque modifica al presente contratto potrà avere luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto. Prima della consegna e della 5

restituzione degli immobili verrà redatto verbale di sopralluogo in contraddittorio sullo stato dei beni. L Associazione si impegna a garantire la chiusura oltre che dei locali di accesso ai locali utilizzati ad uso esclusivo, altresì del cancello di accesso alla struttura comunale da parte del mezzo utilizzato per l espletamento del servizio, al fine di evitare che terzi non autorizzati accedano all area comunale. L Associazione avrà cura di posizionare il veicolo di soccorso utilizzato per la propria attività nella zona esterna rispetto al locali comunali assegnati, o all interno previa autorizzazione da parte dell ente in posizione in modo da non arrecare disagi e ostacoli al passaggio dell utenza che accede agli ambulatori comunali adiacenti a quelli assegnati in via esclusiva all Associazione. ART. 8 LAVORI RIGUARDANTI L IMMOBILE CONCESSO Il comodatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica agli immobili senza autorizzazione scritta del comodante. Le eventuali opere di miglioria degli immobili, previamente autorizzate, realizzate dal comodatario resteranno alla fine della validità del contratto di proprietà del comodante. Sono a carico dell associazione le pulizie dei locali concessi in uso esclusivo oltreché la pulizia della parte esterna di accesso ai locali concessi. Le riparazioni dette locative, così come definite dagli artt. 1576-1609 del Codice Civile nonché gli interventi di manutenzione ordinaria ex art. 27 comma 1 lett. a) della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 saranno tutte a carico del comodatario. Qualora il comodatario non effettuerà gli interventi di 6

competenza, gli stessi potranno essere realizzati dal comodante con addebito delle relative spese al concessionario, fatto salvo il ristoro dei danni superiori. Sono altresì a carico del comodatario: a) la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di sicurezza; b) la conduzione e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti tecnologici; c) le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale; d) le operazioni di sgombero neve negli spazi concessi, sui marciapiedi antistanti e sul viale di accesso da parte delle persone e dei mezzi utilizzati dall associazione; e) l adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia - D.P.R. 26.8.1993 n. 412 modificato ed integrato dal D.P.R. 21.12.1999 n. 551-, limitatamente all esercizio ed alla manutenzione dell impianto termico ed alle verifiche periodiche; f) le verifiche periodiche in materia di antincendio e la gestione del relativo libretto antincendio. Il comodatario è tenuto ad informare tempestivamente il comodante di eventuali danni arrecati ai locali oggetto della convenzione. E fatto salvo il disposto dell art. 1808 C.C., nei limiti dell estrema necessità ed urgenza per quanto attiene al comma 2 del citato articolo. ART. 9 RESPONSABILITA 7

L Associazione è costituita custode dei locali, ed eventuali impianti, concessi in uso ed esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti da fatto doloso o colposo, omissioni o colpa di terzi. Il comodatario solleva da ogni responsabilità il comodante per ogni eventuale danno a persone e cose, al proprio personale e/o agli utenti presenti nei locali di cui al presente contratto, in dipendenza delle attività svolte. A tale scopo il comodatario, ha stipulato idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per la copertura di eventuali danni arrecati o arrecandi sia agli immobili in uso che a proprietà di terzi avente massimali non inferiore a 1.500.000,00 unico per sinistro; E a carico del comodatario, altresì la copertura di eventuali danni per incendio ed altri rischi locativi arrecati alla struttura, a tal fine l associazione stipulerà idonea polizza a copertura totale dei danni arrecati. Il comodante, quale proprietario dell immobile, manterrà la responsabilità verso terzi per danni a persone o cose per responsabilità civile derivante da manutenzione straordinaria delle strutture. ART. 10 CONTROLLI; GARANZIE Il comodante potrà in ogni momento ispezionare o far ispezionare gli immobili assegnati per accertarsi della buona conservazione degli stessi e dell osservanza degli obblighi contrattuali. Il comodante provvederà ad informare il comodatario con congruo anticipo in merito alle predette verifiche. A garanzia del corretto mantenimento degli immobili consegnati il comodatario ha consegnato cauzione in contanti o mediante fidejussione bancaria/assicurativa n. del.. rilasciata da., resa conformemente all art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per il valore garantito 8

di 200,00 che verrà svincolata previo esito positivo del verbale di sopralluogo in contraddittorio sullo stato dei beni di cui all art. 7. Il controllo del rispetto di tutti gli adempimenti del presente comodato d uso, fermo restando quanto previsto per i lavori di cui all art. 8, è in capo al Responsabile del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale. ART. 11 PLANIMETRIA Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto la planimetria raffigurante l unità immobiliare oggetto della concessione in comodato d uso, sub. A). ART. 12 - RISOLUZIONE Il ricorrere di una delle seguenti ipotesi costituisce grave inadempienza e comporterà la risoluzione della presente comodato d uso, senza ulteriore formalità della relativa comunicazione mediante raccomandata A.R. e delle ulteriori modalità indicate dal presente articolo, con salvezza del risarcimento di ogni danno, nel caso si verifichi : a) un uso degli immobili in convenzione non conforme rispetto agli scopi per i quali è attribuito; b) nel caso di scioglimento della associazione o di mancato perseguimento degli scopi statutari della stessa; c) in caso di sub comodato o locazione o comunque messa a disposizione di terzi non autorizzata dal comodante dei locali oggetto del presente contratto, sia a titolo oneroso che gratuito; d) qualora il comodatario ponga in essere atti che costituiscono violazione di legge o di regolamento o inosservanza di ordinanze o prescrizioni, anche di fonte comunale; 9

e) in caso di motivate esigenze di ordine pubblico; f) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Prima di procedere alla decadenza del comodato, il comodante, nella persona del Responsabile del Settore Famiglia e Solidarietà Sociale, richiederà chiarimenti scritti al comodatario ed assegnerà a quest ultimo un congruo termine per ripristinare la situazione di conformità al contratto, pena la risoluzione del contratto. ART. 13 RINVIO Per quanto non specificato nel presente contratto si fa rinvio a quanto previsto dal Codice Civile ed alle specifiche norme in materia di comodato e di impiego di immobili di proprietà pubblica.. ART. 14 REGISTRAZIONE Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione e le spese saranno a carico del comodatario. ART. 15 - DOMICILIO A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giurisdizionale, il comodatario dichiara di essere domiciliato presso la sede dell Associazione, in via Roma n.60, Arluno. ART. 16 - CONTROVERSIE Per qualunque controversia inerente il presente contratto, il foro competente sarà quello di Milano. Risultano allegato alla presente: a) A planimetria 10

Letto, confermato e sottoscritto. Bareggio, li PER IL COMUNE DI BAREGGIO IL RESPONSABILE DEL SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA SOCIALE PER L'ASSOCIAZIONE IL PRESIDENTE Ai sensi dell art. 1341 del codice civile il comodatario dichiara, inoltre, di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli: 1 - OGGETTO, 2 - DURATA, 3 - FINALITA DELLA CONCESSIONE, 4 STATO DEGLI IMMOBILI, 5 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO, 6 - UTENZE, 7 - CUSTODIA DELL IMMOBILE CONCESSO, 8 - LAVORI RIGUARDANTI L IMMOBILE CONCESSO, 9 - RESPONSABILITA, 10 - CONTROLLI; GARANZIE, 11 - PLANIMETRIA, 12 - RISOLUZIONE, 13 - RINVIO, 14 - REGISTRAZIONE, 15 - DOMICILIO, 16 - CONTROVERSIE. PER L'ASSOCIAZIONE IL PRESIDENTE 11

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