Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione



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SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell'automobile Club d'italia Sede e Direzione Generale: 00198 Roma, Via Po n. 20 Capitale Sociale L. 27.000.000.000 (i.v.) Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41 - CCIAA Roma n. 117033 C.F. 00408780583 P. IVA 00885091009 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201) Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione per i seguenti rischi: INFORTUNI e rimborso spese di cura INCENDIO FURTO e rapina GUASTI Mod. 207/Ab - ed. 3/90 T2 Litografica - Roma

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Ne! testo del presente contratto si intendono: per «Impresa», la Società SARA assicurazioni spa; per «Contraente» la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; per «Assicurato» la persona fisica o giuridica per la quale viene prestata l'assicurazione. NORME COMUNI Art. 1 - Estensione Territoriale L'assicurazione vale per i territori della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; limitatamente alle garanzie Infortuni, Incendio, Furto e Guasti è valida altresì per gli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la «Carta Verde». Art. 2 - Esclusioni frane, smottamenti ai terreno, sviluppo comunque insano, uunironaio o meno ai energia nucleare o di radioattività: tutto ciò a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi; b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; e) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; d) verificatisi in occasione di proprie azioni delittuose, imprudenze o negligenze gravi, di partecipazione ad imprese temerarie, salvo, in quest'ultimo caso, che si tratti di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché in occasione di partecipazione a corse o gare ed alle relative prove di allenamento, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'automobile Club d'italia e dagli Automobili Club provinciali; e) se l'evento per il quale è prestata la garanzia si è verificato mentre il veicolo circola guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Ari. 3 - Inscindibilità della garanzia Furto con la garanzia Incendio nonché con la garanzia R.C. Auto per veicoli diversi dalle autovetture e dai veicoli a queste equiparati - Inscindibilità della garanzia Guasti con le garanzie R.C. Auto e Incendio - Decadenza È condizione essenziale per l'efficacia della garanzia: - FURTO che il veicolo sia contemporaneamente assicurato dall'impresa per il rischio Incendio, per somme non inferiori a quelle assicurate per il Furto, nonché per il rischio R.C. Auto se trattasi di veicoli diversi dalle autovetture e dagli altri veicoli a queste equiparati (è cioè autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di peso complessivo a. pieno carico non superiore a 35 quintali ed adibiti al trasporto di non più di 9 persone incluso il conducente);. '., - - GUASTI che il veicolo sia contemporaneamente assicurato dall'impresa, oltre che per la Responsabilità Civile anche per l'incendio. Pertanto il diritto ai rispettivi indennizzi decade totalmente qualora risulti che al momento del sinistro le assicurazioni di Responsabilità Civile o di Responsabilità Civile e Incendio non erano state stipulate con l'impresa o non erano, per qualsiasi motivo, operanti; in tal caso l'impresa rimborserà il premio relativo al periodo di assicurazione in corso afferente le predette garanzie, al netto dell'imposte. Art. 4, Obblighi del Contraente in caso di sinistro : II Contraente deve, entro tre giorni dall'evento, darne dettagliata notizia all'impresa, previa notifica telegrafica in caso di sinistro grave, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze, nonché allegando i documenti giustificativi e, in caso di furto e rapina, copia della denuncia presentata all'autorità competente e da questa vistata. Ove sia interessata la garanzia infortuni, l'infortunato deve ricorrere alle cure e osservare le prescrizioni di un medico, inviando certificati medici sul decorso dell'infermità al massimo ogni 15 giorni ed immediantamente quello di avvenuta guarigione. L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita dei medici dell'impresa ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato stesso. Se il sinistro concerne le altre garanzie, non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con il consenso dell'impresa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti i residui e le tracce del sinistro. Il Contraente è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'assicuratore e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'impresa ha diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto... Art. 5 - Liquidazione dei sinistri a mezzo arbitrato - Rinuncia ad adire l'autorità Giudiziaria La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante ricorso ad Arbitri; in questo caso:

a) ove trattisi di infortunio, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza, ad un Collegio di tre Medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico, ove ne riscontri l'opportunità, ha facoltà di rinviare l'accertamento definitivo sulla natura e le conseguenze dell'infortunio ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può, intanto, concedere una provvisionale sull'indennità; b) ove trattisi di incendio, furto e guasti, i Periti, nominati rispettivamente dall'impresa e dall'assicurato, in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti, non si accordano sulla nomina del terzo la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. In entrambi i casi le Parti debbono provvedere alla nomina del proprio Arbitro entro 30 giorni dalla data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta, restando inteso che, in caso contrario, la nomina, per la Parte inadempiente, venga demandata, a cura della Parte più diligente, rispettivamente al Consiglio dell'ordine dei Medici (in caso di infortunio) od al Presidente del Tribunale (in tutti gli altri casi), nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. Gli Arbitri decidono inappellabilmente con dispensa ad ogni formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa anche presso l'autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se l'arbitro dissenziente rifiuta di sottoscriverle. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro à a carico dell'impresa e dell'assicurato in parti uguali. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'impresa può recedere, anche parzial-. mente, dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. L'Impresa metterà a disposizione dell'assicurato il rateo del premio netto relativo al periodo di rischio non corso, fermo quanto indicato alì'art. 8. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro e qualunque altro atto dell'impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'impresa stessa a valersi della facoltà di recesso. Art. 7 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve dare comunicazione all'impresa della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi indicati in polizza. L'Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni. Art. 8 - Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale Al verificarsi di un sinistro indennizzabile in base alla presente polizza che comporti la perdita totale del veicolo, qualunque sia la garanzia colpita, l'assicurazione cessa, nei confronti del veicolo stesso, per tutte le garanzie prestate, a' sensi dell'art. 1896 Codice Civile; tuttavia i

ratei di premio non goduti relativi alle garanzie non colpite dal sinistro potranno dal Contraente essere utilizzati per altro veicolo. L'Assicurato è in ogni caso tenuto a corrispondere per intero i premi afferenti a tutte le garanzie prestate relativi all'annualità in corso. Se il sinistro è parziale, le somme assicurate relative alla garanzia colpita si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello risarcibile, salvo reintegrazione della somma stessa mediante pagamento del rateo di premio corrispondente alla riduzione. Art. 9 - Pagamento del premio La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'impresa, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento del premio deve essere eseguito esclusivamente presso l'agenzia cui è assegnato il contratto. Art. 10-Proroga del contratto In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima.della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente, salvo il disposto del 2 a comma dell'ari. 1899 Codice Civile. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è prorogato come previsto al precedente comma. Si conviene che, fermo restando il disposto dell'ari. 3, la facoltà di disdetta di cui al primo comma può essere esercitata dalle Parti anche rispetto a ciascuna singola garanzia (Infortuni, Incendio, Furto e Rapina, Guasti); in tal caso il contratto è assoggettato a tacita proroga limitatamente alle garanzie non disdettate. Art. 11 - Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della Parte attrice, l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'impresa ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui è assegnato o presso ia quale è stato concluso il contratto. Art. 12 - Vincolo a favore di terzi Qualora la polizza sia vincolata a favore di terzi con clausola espressa riportata sulla polizza medesima, l'impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non risarcire i danni e a non avvalersi della facoltà di cui all'ari. 6 senza prima averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo, con preavviso di 15 giorni. Art. 13 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli altri atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. CONDIZIONE COMUNE A TUTTE LE ASSICURAZIONI PRESTATE e) Coassicurazione - L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nell'apposito campo sulla prima facciata-frontespizio di polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per tramite dell'impresa all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le,quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi «Estratti di polizza» da esse firmati, oppure dall'«estratto unico» firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse. NORME PARTICOLARI riguardanti l'assicurazione INFORTUNI Art. 15 - Oggetto e delimitazione della garanzia - Esclusioni L'assicurazione concerne esclusivamente gli infortuni da circolazione subiti dalle persone assicurate. È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali, obiettivamente constatagli, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente od un'inabilità temporanea. Se al momento del sinistro si trovasse sul veicolo un numero di persone superiore al numero dei posti indicati nel libretto dì circolazione, le somme assicurate pro-capite si intenderanno ridotte in proporzione. Qualora per effetto della garanzia di Responsabilità Civile, prestata con separata polizza, l'impresa fosse tenuta a risarcire il danno conseguente ad Infortunio, che dia diritto ad una indennità in base alla presente polizza, tale indennità sarà imputata al risarcimento dovuto in sede di responsabilità civile; ove il danneggiato o i suoi aventi causa avessero promosso azione legale e poi avessero receduto o fossero rimasti in essa soccombenti, l'indennità sarà liquidata sotto deduzione delle spese sostenute per resistere alla predetta azione. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o d'incoscienza da qualunque causa determinati, nonché quelli conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie di qualsiasi tipo (comprese quelle discali), da qualunque causa determinate, le conseguenze di sforzi in genere, il carbonchio, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi del secondo comma, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio.

L'assicurazione comunque non vale per le persone colpite da apoplessia o affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, alcoolismo, tossicomanie, diabete oda altre infermità o mutilazioni gravi e permanenti e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 19Ì6 del Codice Civile, salvo che per le spese di cura e rette di degenza. Art. 16 - Criteri di indennizzabilità L'Impresa corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come purè il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fiocamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del terzultimo comma dell'ari 17. Art. 17 - Morte e invalidità permanente * Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'impresa liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, l'impresa liquida detta somma, in parti uguali, agli eredi dell'assicurato. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'impresa liquida la somma assicurata se si tratta di invalidità totale oppure, se si tratta di invalidità parziale, una indennità corrispondente alla percentuale della somma assicurata corrispondente al grado di invalidità determinato in base alla tabella allegata al «Testo unico» delle disposizioni per l'assicurazione Obbligatoria contro gli infortuni sul Lavoro (D.P.R. 30-6-1965, N s 1124), senza peraltro applicarla franchigia contemplata dall'art. 74 della legge stessa. Là perdita totale od irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%. :.. L'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmis 1 sibile agli eredi; tuttavia, se l'infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite dopo che l'indennità per invalidità permanente sia stata.liquidata o, comunque, offerta in misura determinata, l'impresa paga agli aventi diritto l'importo liquidato od offerto. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'assicurato muore, l'impresa corrisponderà agli 8

aventi diritto la dikerenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Art. 18 - Inabilità temporanea Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea l'impresa liquida la diaria assicurata: 7- integralmente, per tutto il tempo in cui l'infortunato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue ordinarie occupazioni; - parzialmente, per tutto il tempo in cui l'infortunato non ha potuto attendere che in parte alle predette sue occupazioni, in relazione al grado che egli ha conservato o che è andato riacquistando della sua capacità fisica. L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni e decorre dal sesto giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal sesto giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è inoltrata, e cessa col giorno precedente quello dell'avvenuta guarigione. Nel caso in cui l'infortunato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine prescritto dall'ari. 4, la liquidazione dell'indennità viene effettuata considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che l'impresa possa stabilire una data anteriore. Art. 19 - Rimborso spese di cura Concerne, sino alla concorrenza dei massimali indicati, il rimborso delle spese rese necessarie da un infortunio indennizzabile a norma di polizza e sostenute per: a) onorari dei medici e dei chirurghi, accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio), terapie fisiche e spese farmaceutiche, queste ultime entro il limite del 10% del massimale assicurato per dette prestazioni; b) rette di degenza.in ospedale o clinica per ricovero prescritto dal medico curante a seguito dell'infortunio medesimo per un periodo massimo di 50 giorni. Il rimborso viene effettuato dall'impresa a guarigione clinica ultimata su presentazione di documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica, ecc). In caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa. La domanda per il rimborso, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata all'impresa, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica. Qualora l'assicurato fruisca di assicurazione sociale, la garanzia è prestata per le spese o l'eccedenza di spese da questa non rimborsate. NORME PARTICOLARI riguardanti le ASSICURAZIONI INCENDIO - FURTO - GUASTI Art. 20 - Oggetto e delimitazioni delle garanzie - Esclusioni L'assicurazione concerne i-soli danni materiali e diretti subiti dal veicolo per effetto degli eventi assicurati, mentre si trova al coperto, allo scoperto, in sosta o in circolazione, ed è prestata

a valore intero con il limite, comunque, del valore commerciale del veicolo stesso al momento dei sinistro; per valore commerciale s'intende quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico, d'affezione o di mercato di veicoli d'epoca. Sono compresi in garanzia gli accessori ed i pezzi di ricambio forniti dalla Casa costruttrice sempreché siano incorporati nel veicolo stesso. Dalla predetta garanzia sono esclusi, ancorché fornite dalla Casa costruttrice, le apparecchiature audio-fono-visive nonché le ruote speciali e/o in lega leggera. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo assicurato. La Garanzia Incendio copre i danni derivanti da tale evento, qualunque ne sia la causa salve le esclusioni previste dall'ari. 2; sono ricompresi i danni provocati da azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. La Garanzia Furto copre i danni conseguenti al furto (consumato o tentato) ed alla rapina compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso; non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza dì cui il veicolo è dotato. Sono esclusi i danni da Incendio provocato dall'autore del furto e quelli conseguenti a reati aventi configurazione giuridica diversa dal furto e dalla rapina. La Garanzia Guasti copre i danni materiali e diretti occórsi in conseguenza di urto, collisione ó ribaltamento verificatisi durante la circolazione ed è operante per le autovetture di serie ih servizio privato e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose (di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li ed adibiti al trasporto di non oltre 9 persone, compreso il conducente) di potenza non superiore a 24 C.V., nonché per i veicoli destinati al trasporto di cose per conto proprio, esclusi quelli destinati al noleggio, locazione, scuola guida e trasporto per conto di terzi. Detti veicoli devono risultare immatricolati per la prima volta da nop oltre 7 anni; dalla scadenza dell'anno assicurativo in cui si compie il settimo anno dalla data della prima immatricolazione, la garanzia è prestata unicamente per il caso di collisione, verificatasi durante la circolazione, con altri veicoli, purché identificati. Per le autovetture di potenza superiore a 24 C.V. la garanzìa non è operante e il Contraente ha facoltà di richiedere il rimborso del premio imponibile corrisposto all'impresa. In caso di circolazione del veicolo assicurato in uno dei Paesi esteri di cui all'art. 1 C.G.A., la garanzia si intende automaticamente operante per il solo caso di collisione con altro veicolo identificato. Sono comunque esclusi i danni: a) cagionati a cose od animali trasportati sul veicolo; b) subiti dal veicolo a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione «fuori strada» e di operazioni di carico o scarico; e) conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, nonché ad incendio non determinato da urto, collisione o ribaltamento durante la circolazione; d) alle ruote (cerehioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a' termini di polizza, nonché quelli conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autovettura assicurata. Ari. 21 - Determinazione dei danni risarcibili L'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. 10

L'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se al momento del sinistro le cose assicurate avevano un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato a' sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico del Contraente la differenza. Art. 22 - Recupero del veicolo rubato In caso di recupero del veicolo rubato, il Contraente è tenuto a darne subito avviso all'impresa ed a presentare il verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità. Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento, l'impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo in conseguenza del furto. Se invece l'impresa abbia risarcito integralmente il danno, il veicolo rimane di proprietà dell'impresa stessa, a meno che il Contraente non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo. Qualora l'impresa rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico del Contraente le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'autorità. Ove l'impresa abbia risarcito il danno soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione tra Impresa e Contraente salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo stesso. Art. 23 - Liquidazione del danno In caso di sinistro totale la liquidazione del danno ha luogo non prima di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la denuncia del sinistro e comunque previa presentazione all'impresa, da parte del Contraente: in caso di incendio, di copia del verbale dell'autorità intervenuta; in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, dell'attestato di resa denuncia alle Autorità, dell'estratto cronologico e certificato di perdita di possesso rilasciati dal P.R.A.; su richiesta dell'impresa, del certificato di chiusa inchiesta ovvero dell'attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia. Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la Sede dell'impresa o dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione. L'Impresa ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 21, il controvalore. Art. 24 - Assicurazione Incendio - Estensione al rischio «Ricorso Vicini» La garanzia Incendio è estesa ai danni diretti e materiali cagionati ai terzi in conseguenza di Incendio dell'autovettura assicurata o di.esplosione del carburante contenuto nel serbatoio della stessa, quando sussista una responsabilità civile dell'assicurato e fino a concorrenza di un importo (massimale) uguale alla somma assicurata per la garanzia incendio. Sono in ogni caso esclusi i danni subiti dall'assicurato, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario dell'autovettura assicurata, dai rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi a carico, dai loro affiliati, dai parenti e affini fino al

terzo grado; ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra indicati. Sono altresì esclusi i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, nonché quelli già coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dell'autovettura assicurata. Art. 25 -Assicurazione Furto - Non applicabilità del degrado per le autovetture di recente costruzione A parziale deroga degli artt. 20 e 21, unicamente ed esclusivamente per le autovetture ad uso privato di valore fino a L. 30.000.000 e limitatamente ai sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla prima immatricolazione delle stesse, l'impresa non terrà conto, nel procedere alla determinazione del danno risarcibile, del deprezzamento per vetustà e stato dell'autovettura assicurata o delle parti sostituite, a condizione che l'assicurato provi, con idonea documentazione, l'effettivo prezzo di acquisto pagato e fermo restando che in ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore alla somma assicurata. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio di cui al precedente comma le autovetture ad uso privato di valore superiore a L. 30.000.000 ed in ogni caso le autovetture destinate a noleggio, locazione, scuola guida nonché ogni altro tipo di auto-motoveicolo. Art. 26 -Assicurazioni Furto e Guasti - Scoperti - Decadenza L'assicurazione Furto è prestata con l'applicazione dei seguenti scoperti: a) autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo: -,10% col minimo di L. 200.000 per autoveicoli di valore commerciale, al momento del sinistro, fino al L. 30.000.000; - 10% col minimo di L. 500.000 per autoveicoli di valore commerciale, al momento del sinistro, oltre L. 30.000.000; b) motocicli e motocarrozzette: - 10% col minimo di L 200.000; e) veicoli destinati al trasportò di cose: - 10% col minimo di L. 200.000 per motocarri e motofurgoni;. - 10% col minimo di L. 300.000 per rimorchi in genere; - 10% col minimo di L. 300.000 per autoveicoli fino a 35 q.li di pesò complessivo a pieno carico; - 10% col minimo di L. 500.000 per autoveicoli di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico; d) autobus, filobus e relativi rimorchi: - 10% col minimo di L. 300.000;. e) roulottes, autocase, portaimbarcazioni e simili: - 10% col minimo di L. 300.000; f) veicoli ad uso speciale e relativi rimorchi, macchine operatrici, carrelli, trattrici ed altre macchine agricole: - 10% col minimo di L. 300.000. 12

L'assicurazione Guasti è prestata con l'applicazione dei seguenti scoperti: a) autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo: - 10% col minimo di L. 200.000 fino a 14 C.V.; - 10% col minimo di L. 300.000 da oltre 14 fino a 18 C.V.; - 10% col minimo di L 500.000 da oltre 18 fino a 20 C.V.; - 10% col minimo di L. 600.000 da oltre 20 fino a 24 C.V.; b) veicoli destinati al trasporto di cose: - 10% col minimo di L. 500.000 per motrice e di L. 400.000 per rimorchio, fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico; - 20% col minimo di L. 800.000.per motrice e di L. 600.000 per rimorchio, da oltre 35 q.li fino a 200 q.li di peso complessivo a pieno carico; - 20% col minimo di L. 1.200.000 per motrice e di L. 800.000 per rimorchio, da oltre 200 q.li fino a 360 q.li di peso complessivo a pieno carico; - per veicoli di oltre 360 q.li di peso complessivo a pieno carico vale quanto stabilito dalla specifica condizione particolare di polizza; in difetto si applica lo scoperto stabilito per veicoli fino a 360 q.li di peso complessivo a pieno carico. I minimi di cui sopra, afferenti l'assicurazione Guasti, sono raddoppiati in caso di sinistro avvenuto nei Paesi esteri di cui all'ari 1. In caso di sinistro l'impresa, per entrambe le garanzie prestate (Furto e Guasti), corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a' termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto con il relativo minimo sopra indicato per ciascun veicolo, restando tale scoperto a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, assicurarli presso altra Impresa. CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO-INCENDIO Sono valide soltanto se espressamente richiamale sul frontespizio di polizza. FURTO R) Estensione della garanzia agli accessori A parziale deroga dell'ari. 20, terzo comma, delle C.G.A., la garanzia è estesa alle apparecchiature audio-fono-visive, nonché alle ruote speciali e/o in lega leggera, purché stabilmente fissate al veicolo assicurato e ne sia documentata l'esistenza e la data di acquisto. L'assicurazione degli ahzidetti accessori è prestata con lo scoperto del 25%, col minimo di L. 50.000 per ogni sinistro, e col limite ma'ssimodi indennizzò di L. 1.000.000 per ogni apparecchiatura audio-fono-visiva e di L. 200.000 per ogni ruota speciale e/o' in lega leggera.. In ogni caso l'impresa per il furto degli accessori in questione non corrisponde, nel corso dell'intero periodo assicurativo di riferimento, indennizzi complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattualmente dovuto per il furto totale del veicolo. S) Abolizione dello scoperto A parziale deroga dell'alt. 26 delle C.G.A., relativamente alle autovetture, autotassametri ed autovetture ad uso promiscuo, la garanzia è prestata senza applicazione di scoperto. 13

INCENDIO U) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da eventi sociopolitici e naturali A parziale deroga dell'ari. 2 lettera a) delle C.G.A., la garanzia Incendio comprende i danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno non provocati dal peso del veicolo. Restano esclusi, comunque, i danni provocati da grandine e da atti vandalici. L'estensione di garanzia non è operante per i veicoli adibiti al trasporto di infiammabili. Z) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da atti di vandalismo e grandine A parziale deroga dell'ari. 2 lettera a) delle C.G.A., la garanzia Incendio comprende i danni provocati da atti di vandalismo e da grandine. In entrambe le fattispecie di cui alle lettere U) e Z) l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà fare denuncia immediata all'autorità - ove ne ricorrano i presupposti, inoltrando all'impresa copia della denuncia vistata dall'autorità stessa - o direttamente all'impresa, la quale corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di L. 200.000, restando tale scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altre Imprese. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate. CONDIZIONE SPECIALE FURTO E INCENDIO RISERVATA Al SOCI ACI AUTOMOBILISTI ASSICURATI PER INCENDIO E FURTO La presente Condizione è efficace esclusivamente quando l'assicurazione è prestata per autovetture (art. 26 lett. a, Codice della Strada), escluse quelle a noleggio libero, quelle munite di targa prova e comunque non ancora immatricolate; ai fini della presente Condizione sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli adibiti al trasportò promiscuo di persone e cose (art. 26 lett. e, Codice della Strada) di peso complessivo a pieno carico non superiore a q.li 35 ed abilitati al trasporto di non oltre nove persone {compreso il conducente)., A) Assicurazioni Incendio e Furto - Relativamente alle garanzie Incendio e Furto, si considera somma assicurata, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 1907 Codice Civile, quella indicai ta nella casella «Valore dichiarato dell'autovettura», prevista sul frontespizio di polizza, unicamente se il Contraente dimostri che per l'autovettura rispetto alla quale sono prestate dette garanzie esisteva, al momento del sinistro, associazione ACI a suo nome in corso di validità. Tuttavia, l'associazione ACI scaduta è considerata convenzionalmente valida, purché il Contraente dimostri di averla rinnovata nel termine tassativo di 15 giorni dalla scadenza; quando l'associazione ACI risulti rinnovata dopo scaduto tale termine, riprenderà validità ai suddetti fini con effetto dalle ore 24 del giorno del rinnovo., In difetto di quanto precede, si considera somma assicurata, agli effetti di cui sopra, quella indicata nella casella «Valore sul quale è stato calcolatoli premio», prevista sul frontespizio di polizza. B) Assicurazione Ritiro Temporaneo della Patente - La presente garanzia, stipulata dalla SARA assicurazioni per conto di chi spetta ai sensi dell'ari. 1891 C.C., è prestata dalla ALA 14

assicurazioni con polizza n. 30870184 e vale per la persona del Contraente Socio ACI; se questi è persona giuridica, vale per la persona nominativamente indicata nell'apposito spazio del frontespizio di polizza. L'assicurazione ha per oggetto la corresponsione della indennità di L. 5.000 per ogni giorno di sospensione temporanea della patente ai sensi dell'articolo 91, 5 S e 6" comma Codice della Strada - in conseguenza di un incidente accaduto durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa, ancorché il provvedimento venga disposto dopo scaduto detto periodo, ed è operante a condizione che: la sospensione non sia dovuta a fatto doloso o a seguito di fuga od omissione di soccorso da parte della persona assicurata ovvero a cause diverse da quelle previste nei suindicati commi dell'art. 91 Codice della Strada; il veicolo sia regolarmente assicurato per la R.C. Auto all'atto dell'incidente; la persona assicurata non abbia in precedenza subito il ritiro o la sospensione temporanea della patente per più di una volta; presenti tempestivo ricorso alle competenti Autorità avverso il provvedimento di sospensione e dia immediato avviso all'impresa della avvenuta restituzione della patente. L'indennità giornaliera sopra indicata spetta fino al giorno di scadenza o di revoca del provvedimento di sospensione della patente e comunque per un periodo massimo di 90 giorni, qualunque sia il numero di detti provvedimenti. L'indennità sarà liquidata in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo anzidetto o di quello di spettanza, se inferiore.