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DELIBERAZIONE N. 1489/2015 ADOTTATA IN DATA 01/10/2015 OGGETTO: Contratto di prestazione d opera intellettuale a titolo gratuito per attività di collaborazione volontaria presso l USC Ortopedia e traumatologia dott. Mangili Alfredo. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: - a questa azienda ospedaliera, di rilievo nazionale e di alta specializzazione, presentano domanda di collaborazione volontaria diversi medici già in possesso di specializzazione; - i suddetti professionisti frequentano le strutture dell azienda non solo per fini di aggiornamento e perfezionamento, ma talvolta, in quanto professionisti in possesso di specifica professionalità, anche in qualità di formatori con l obiettivo di valorizzare al meglio le risorse umane presenti nella struttura di assegnazione; - su ciascuna istanza di frequenza il direttore/responsabile dell unità operativa di assegnazione specifica le attività consentite al medico volontario; - la Direzione generale sanità della Regione Lombardia con nota del 07.10.2009 prot. H1.2009.0035400 ha fornito indicazioni in materia di contratti di prestazione d opera intellettuale a titolo gratuito da stipularsi con medici frequentatori delle strutture ospedaliere. Vista la richiesta del dott. Mangili Alfredo in possesso della specializzazione in ortopedia e traumatologia di frequentare l USC Ortopedia e traumatologia in qualità di medico volontario. Preso atto che il direttore dell USC Ortopedia e traumatologia - prof. Castelli Claudio - ha precisato che il dott. Mangili Alfredo, durante la frequenza presso la suddetta struttura complessa svolgerà l attività autorizzata e analiticamente specificata nel contratto allegato al presente provvedimento. Ritenuto di stipulare un contratto di prestazione d opera intellettuale a titolo gratuito con il dott. Mangili Alfredo, per il quale si è acquisito parere favorevole dell USC Direzione medica presidio ospedaliero, per il periodo di un anno con un impegno orario di 10 ore settimanali. Responsabile del procedimento: dr.ssa M.G. Locatelli FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo U.S.C. Politiche e gestione del personale MGL/mb

Richiamata la responsabilità del direttore della struttura di assegnazione relativamente agli obblighi di vigilanza e di direzione posti a suo carico dalle disposizioni di legge, del C.C.N.L. e del vigente regolamento. Precisato che il direttore dell USC Ortopedia e traumatologia ha chiesto che il predetto medico possa utilizzare il ricettario regionale e la CRS-SISS nello svolgimento dell attività autorizzata. Dato atto che l USC Direzione medica presidio ospedaliero si è espressa favorevolmente a che il sanitario in argomento sia dotato di ricettario regionale e di CRS- SISS. Verificato che il dott. Mangili Alfredo ha prodotto copia della polizza assicurativa relativa agli infortuni, così come richiesto dal vigente regolamento. Rilevato che al dott. Mangili Alfredo, in trattamento di quiescenza, può essere conferito il presente incarico di prestazione d opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi dell art. 17, c. 3, della l. 7/8/2015 n. 124. DELIBERA 1. di stipulare, per le motivazioni esposte in premessa, con il dott. Mangili Alfredo, in possesso della specializzazione in ortopedia e traumatologia, un contratto di prestazione d opera intellettuale a titolo gratuito, per il periodo di un anno a decorrere da 13/10/2015 e con un impegno di n. 10 ore settimanali, fermo restando il ruolo di responsabilità del direttore dell USC di competenza; 2. di approvare lo schema di accordo allegato al presente provvedimento (Allegato A); 3. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti a carico dell azienda. IL DIRETTORE GENERALE dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: dr.ssa M.G. Locatelli FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo U.S.C. Politiche e gestione del personale MGL/mb

All. A CONTRATTO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE A TITOLO GRATUITO Tra l Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII con sede in Bergamo, Piazza OMS, 1 - C.F. 80020570166, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale dott. Carlo Nicora (d ora in poi indicata, ai fini del presente accordo, come AZIENDA ) e il dott. Alfredo Mangili, nato a Caprino Bergamasco il 13.04.1948 C.F. MNGLRD48D13B710Q (d ora in poi indicato, ai fini del presente accordo, come COLLABORATORE VOLONTARIO ) * * * Tutto ciò premesso ed in esecuzione alla delibera n... del, fra le parti epigrafate SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue: ART. 1 - OGGETTO Sulla base del presente accordo, l AZIENDA accorda al COLLABORATORE VOLONTARIO, che accetta, di svolgere attività di reparto, ambulatoriale e chirurgica presso l U.S.C. di Ortopedia e traumatologia. Al COLLABORATORE VOLONTARIO si accorda l utilizzo di ricettario regionale e carta CRS-SISS. Le parti riconoscono e dichiarano che l attività del COLLABORATORE VOLONTARIO verrà svolta presso l USC. Ortopedia e traumatologia, sotto la diretta responsabilità del direttore e senza alcun vincolo di dipendenza nei confronti dell AZIENDA. Nello svolgimento dell attività il COLLABORATORE VOLONTARIO si attiene ai regolamenti aziendali, sia sanitari che gestionali, alle direttive interne, locali, regionali e ministeriali, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici c.d. generale e al codice di comportamento del personale dell Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, c.d. aziendale. Il COLLABORATORE VOLONTARIO, può sospendere, previa comunicazione al direttore e con un congruo preavviso, la propria collaborazione volontaria. ART. 2 - DURATA E CESSAZIONE ANTICIPATA DELL ACCORDO La collaborazione di cui al presente contratto, per un impegno settimanale di 10 ore e per la durata di un anno, decorre dal 13/10/2015. Il presente accordo potrà terminare anche prima della scadenza per effetto del recesso di una delle parti, in presenza di inadempimenti dell altra parte di non scarsa importanza, ai sensi dell art. 1455 c.c., ovvero di cause che rendano oggettivamente impossibile l adempimento delle obbligazioni sorgenti dal presente accordo, ovvero ancora per fatti che, pur non risolvendosi in inadempimenti, facciano venire meno il vincolo di fiducia che entrambe le parti riconoscono essere alla base del presente accordo. Il presente accordo potrà cessare altresì per violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, ex art.2 D.P.R. 62/2013. ART. 3 POLIZZA ASSICURATIVA Il COLLABORATORE VOLONTARIO solleva l azienda dalla responsabilità per eventuali infortuni durante il tragitto abitazione sede di attività. Il predetto è tenuto a produrre copia di idonea polizza assicurativa relativa agli infortuni (danni alla propria persona) che potrebbero verificarsi durante l espletamento dell attività presso questa Azienda ospedaliera. ART. 4 DOVERI DI SEGRETEZZA

Il COLLABORATORE VOLONTARIO s impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente accordo obbligandosi nei confronti dell azienda alla massima correttezza e riservatezza. In particolare s impegna a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione all attività oggetto del presente contratto. ART. 5 CLAUSOLE Al COLLABORATORE VOLONTARIO è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione anche con altre aziende purché ciò non arrechi in alcun modo danno all Azienda ospedaliera o pregiudichi il regolare svolgimento dell attività oggetto del presente contratto. Il COLLABORATORE VOLONTARIO si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno dell azienda. Al fine di prevenire eventuali e potenziali conflitti di interessi, il COLLABORATORE VOLONTARIO è tenuto a rilasciare al direttore/responsabile della struttura di competenza una specifica dichiarazione inerente: - l elenco dei rapporti di collaborazione attuali o intrattenuti negli ultimi 3 anni, dietro compenso, con soggetti privati e l indicazione delle attività e delle decisioni, che potrebbero configurare una posizione non neutrale, con i predetti soggetti, qualora abbiano interessi in attività o decisioni affidate al COLLABORATORE VOLONTARIO; - precisazione in ordine alla vigenza e attualità di rapporti finanziari personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il 2 grado con i soggetti con i quali ha avuto i predetti rapporti di collaborazione. Lo stesso è tenuto al rinnovo della dichiarazione, nel corso dell incarico, qualora intervenissero variazioni e/o ulteriori situazioni. Il COLLABORATORE VOLONTARIO è altresì tenuto a comunicare al predetto direttore/responsabile l appartenenza e, di volta in volta, la propria adesione ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con le attività inerenti l attività espletata. Il COLLABORATORE VOLONTARIO durante l espletamento dell attività di cui al precedente art. 1 risponde personalmente per danni eventualmente procuratosi e/o inflitti a terzi o ai pazienti per aver agito con colpa, colpa grave o dolo. ART. 6 TUTELA DELLA PRIVACY In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il COLLABORATORE VOLONTARIO, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione dell informativa sul trattamento dei propri dati personali, autorizzando nel contempo l azienda al trattamento dei propri dati personali nell ambito degli impieghi leciti previsti. Il COLLABORATORE VOLONTARIO si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall azienda o delle quali venisse in possesso durante l espletamento dell attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all espletamento dell oggetto di cui al presente contratto. * * * In approvazione di quanto sopra le parti epigrafate sottoscrivono il presente accordo. Bergamo, lì Il Direttore generale dell Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo dott. Carlo Nicora Il COLLABORATORE VOLONTARIO dott. Alfredo Mangili

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------