Allegato alla Delibera G.C. n. 121 del 19.11.2012 CONVENZIONE TRA il Politecnico di Milano Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell Ambiente Costruito Building Environment Science and Technology B.E.S.T. (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell Ambiente Costruito Building Environment Science and Technology B.E.S.T. Prof. Stefano Della Torre autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell Art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n.7/ag del 28/1/2005 E Il Comune di Trezzo sull Adda (MI) (cod. fisc. 83502130152, P.IVA 03252770155), con sede in Via Roma n. 5 c.a.p. 20056 Trezzo sull Adda (Mi) (in seguito indicato come Comune di Trezzo sull Adda) rappresentata dal Sindaco pro tempore dott. Danilo Villa PREMESSO - che la Legge Regione Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità al titolo III Disciplina dei rapporti tra la Regione le Università della Lombardia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, tra l altro, stimola la collaborazione e il dialogo con i centri di ricerca e le comunità tecnico scientifiche e professionali regionali; - che l inquinamento acustico delle aree urbane è aumentato progressivamente e si è esteso a tutti i luoghi di vita quotidiana e in tutti i momenti della giornata dovuto all'aumento del traffico urbano, ai rumori caratteristici delle attività 1
commerciali e ai macchinari rumorosi installati in maniera non sempre prevedibile o auspicabile, - che sono state introdotte delle Leggi nazionali e regionali che disciplinano questa problematica inerente alla riduzione del rumore, - che il Comune di Trezzo sull Adda nell ottica di migliorare la qualità ambientale del territorio comunale con lo specifico riferimento alla riduzione dell inquinamento acustico, ha deciso di avviare azioni di supporto al Dirigente dell Ufficio Tecnico per tutte quelle attività connesse con l acustica ambientale (misure, azioni di controllo, valutazione di proposte di risanamento o di riduzione dell inquinamento acustico in ambiente abitativo ed esterno), - che, per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 N. 382 consente all Art. 66 l esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato; - che tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale n.7/ag del 28/1/2005. SENTITO il Responsabile dell incarico Prof. Gianni Utica che controfirma il presente atto. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Il Comune di Trezzo sull Adda si avvale del Politecnico per il supporto tecnico operativo all Area Tecnica finalizzato all ottimizzazione delle attività connesse con l acustica ambientale (misure, azioni di controllo, valutazione di proposte di risanamento o di riduzione dell inquinamento acustico in ambiente abitativo ed esterno) mettendo a disposizione parte della strumentazione necessaria (fonometro Larson & David, centralina, software di accompagno). Detto supporto tecnico consiste nella realizzazione di 15 interventi annui mirati per la rilevazione e la misura dell inquinamento acustico, e nella formazione di un funzionario dell Area Tecnica del comune nel campo dell acustica ambientale. 2
La responsabilità dell esecuzione dell incarico sarà affidata al Prof. Gianni Utica individuato nell ambito delle sue competenze dal Direttore del Dipartimento. Art. 2 La presente convenzione avrà la durata di 24 mesi con inizio dalla stipula della convenzione stessa e s intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta scritta e motivata che deve pervenire all altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 2 (due) mesi prima della scadenza e l altra parte accetti per iscritto la proposta di proroga entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte presso la sede del Dipartimento, in Via E. Bonardi n. 9 Milano, e nell ambito del territorio del Comune di Trezzo sull Adda, secondo necessità. Art. 3 Per l esecuzione delle attività di cui all Art. 1 il comune di Trezzo sull Adda s impegna a riconoscere al Dipartimento la somma di 15.550,00 oltre IVA ordinaria, secondo le modalità di cui al successivo Art. 4. Art. 4 Il pagamento della somma di cui all art.3 sarà erogata dal Comune di Trezzo sull Adda in tre tranche in base al raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente convenzione, previa acquisizione degli atti da parte del Responsabile del procedimento, e specificatamente: 30% entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione; 30% entro 30 gg dal completamento dell attività di formazione del Funzionario interno al Comune di Trezzo sull Adda (consegna diploma); 20% entro 30 gg dall esecuzione delle prime 15 rilevazioni individuate all art. 1. 20% entro 30 gg dal termine di scadenza della presente convenzione a saldo delle prestazioni individuate all art. 1. La somma suddetta verrà versata dal Comune di Trezzo sull Adda al Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell Ambiente Costruito sul Conto Corrente n. 1840X18 3
(cod. ABI 05696 cod. CAB 01620 CIN L IBAN: IT98L0569601620000001840X18) presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 21 Via Bonardi, 4, intestato al Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell Ambiente Costruito, specificando la causale, dietro presentazione di regolari fatture. Art. 5 Il Comune di Trezzo sull Adda s impegna a individuare nel Dirigente dell Ufficio Tecnico o di un Suo delegato, il Responsabile dell esecuzione della convenzione in argomento e a fornire la documentazione disponibile e ad agevolare gli eventuali sopralluoghi che si rendessero necessari. Art. 6 Nell espletamento delle attività Comune di Trezzo sull Adda richiederà al Politecnico l impegno di osservare e di far osservare alle persone incaricate a dette attività il segreto nei confronti di persone fisiche, enti e istituzioni estranei agli atti in questione, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo Art. 9, e di cui al Codice Etico Comportamentale previsto dalle D.G.R. VII/17864 del 11.06.04 e n. VIII/3776 del 13.12.06; Art. 7 Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività del convenzione non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali. Art. 8 Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico scientifico dei risultati della convenzione che non siano, ai sensi del precedente Art. 7, sottoposti a riservatezza/segretezza, il Comune di Trezzo sull Adda s impegna a citare espressamente il Politecnico. Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari. 4
Art. 9 Il Comune di Trezzo sull Adda e il Politecnico assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Art. 10 Il Politecnico può liberalmente utilizzare il titolo della presente convenzione, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle attività svolte dall Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento al Comune di Trezzo sull Adda, nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì inserire il Comune di Trezzo sull Adda senza riferimenti all attività effettuata, in un elenco di committenti dell Ateneo, che potrà essere pubblicato sul sito Web dell Ateneo. Art. 11 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura 5
ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Il responsabile delle attività del Politecnico di Milano e il Dirigente dell Ufficio Tecnico del Comune o suo delegato dovranno verificare eventuali presenze di rischi da interferenze fra i lavori di entrambe le parti nell esecuzione delle attività e, in caso di sussistenza dei predetti rischi, le attività che prevedono dette interferenze potranno avere inizio solo successivamente all elaborazione di un unico documento di valutazione degli stessi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento verrà allegato alla presente convenzione. Art. 12 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all interpretazione, all esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente esclusivo è quello di Milano. Art. 13 Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti, salvo gli oneri inerenti all imposta di bollo derivanti dalla presente convenzione sono a carico del Comune di Trezzo sull Adda. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell Art. 1, lettera b), della Tariffa Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Art. 14 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti anche verbalmente per l attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, 6
quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell Ateneo consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall Art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196. Milano lì,. POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO B.E.S.T. Il Direttore Prof. Stefano Della Torre COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Il Sindaco pro tempore Danilo Villa Il Responsabile dell attività di Supporto Prof. Gianni Utica Il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Fausto Negri 7